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18 Settembre 2026


Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 1/2026


Abstract dei contributi (a cura di Candida Mistrorigo)


Con l’autorizzazione dell’editore Giuffrè Francis Lefebvre, anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 1/2026).

 

DOTTRINA

ARTICOLI


D. Pulitanò, Femminicidio, p. 3 ss.

La norma penale sul femminicidio è stata pensata come messaggio culturale forte, insito nella parola ‘femminicidio’ e nella previsione espressa della pena dell’ergastolo (già possibile nei casi di omicidio aggravato ex art. 576 c.p.). Nulla aggiunge al messaggio precettivo insito del divieto di uccidere una persona umana.

 

G. Giostra, Il lacerante grido della realtà penitenziaria e la sordità della politica, p. 11 ss.

La relazione evidenzia l’inammissibile divario tra essere e dover essere costituzionale in materia di esecuzione penale e la non meno inammissibile inerzia della politica. Questa sembra essere semmai propensa a piegare il dettato costituzionale sulle esigenze di sicurezza sociale, alimentate anche da un linguaggio ansiogeno che rende l’orientamento securitario altamente redditivo sotto il profilo elettorale. Di ciò deriva la necessità di raggiungere la collettività attraverso una narrazione in grado di smascherare questo stravolgimento dei termini del problema. L’ultima parte della relazione è brevemente dedicata al Prof. Grevi: al penitenziarista, all’opinionista e all’uomo.

 

M. Cassano, La motivazione dei provvedimenti quale espressione dell’esercizio responsabile della discrezionalità giudiziaria, p. 19 ss.

L’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali, previsto dall’art. 111, comma 6, della Costituzione, non si limita a sancire un elemento strutturale e ad affermare un preciso dovere etico-professionale che grava sul magistrato, bensì contribuisce a delineare il significato compiuto di altre disposizioni contenute nella Carta fondamentale: i principi di legalità, di soggezione esclusiva del giudice alla legge, di amministrazione della giustizia in nome del popolo italiano (art. 101), la ricorribilità generalizzata in cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24), il giusto processo regolato dal principio del contraddittorio (art. 111 Cost.). In coerenza con il quadro di riferimento costituzionale la legislazione ordinaria è stata modificata nel corso del tempo per rafforzare la valenza centrale di un’argomentazione completa, fedele alle risultanze probatorie, logica nello sviluppo del ragionamento, proporzionata rispetto alle singole questioni, attenta a fornire risposta alle deduzioni difensive. Fondamentale è l’uso di un linguaggio che, senza rinunciare ai necessari tecnicismi, sappia favorire la comprensione del contenuto del provvedimento anche da parte di coloro che non possiedono particolari competenze tecniche. La motivazione è strumento di controllo nei gradi successivi del giudizio e fattore propulsivo di una nomofilachia dialogante e circolare volta a rafforzare la qualità dei provvedimenti in vista di una tutela sempre più intensa dei diritti fondamentali della persona. Serve, inoltre, ad evitare derive soggettivistiche e intuizionistiche del magistrato in nome di una non corretta lettura del principio del libero convincimento, a richiamarlo al senso dell’autolimite e della responsabilità nell’attività di interpretazione delle norme resa sempre più complessa dal sistema multilivello delle fonti, dalla polisemia del loro contenuto, dal divario tra mutamenti sociali, nuove domande di giustizia, tempi della produzione legislativa.

 

S. Larizza, Cesare Beccaria e l’“irregolarità delle procedure criminali”, p. 37 ss.

Il profondo spirito innovatore di Cesare Beccaria sulla materia dei delitti e delle pene pervade anche il tema del processo penale dominato in quel momento dal modello inquisitorio. L’uomo, il rispetto dei suoi diritti è ancora una volta la forza motrice che manda a pezzi le pietre angolari di quel processo: la segretezza della procedura; l’assenza di protezione dei diritti umani; l’uomo e il suo corpo usati come prova. Formidabile è l’attacco al sistema delle prove legali il cui valore probatorio era predeterminato dalla legge e, in particolare, alla confessione che si otteneva attraverso la sottoposizione a tormenti. La presunzione di innocenza dell’indagato, assunta come stella polare di un processo a misura d’uomo, getta le basi di un nuovo modello di processo: quella informativo dove il sistema delle prove legali è completamente soppiantato aprendo spazi al principio del libero convincimento del giudice. Cesare Beccaria, anticipando ancora una volta riflessioni della modernità, coglie lo stringente e insuperabile legame esistente tra diritto penale e diritto processuale penale che non possono operare a compartimenti stagni.

 

G. Di Chiara, B.C. Alongi, Clinica processuale penale, tessitura della motivazione nelle decisioni giudiziarie e stereotipi di genere: l’esperienza dei linguaggi vittimizzanti tra background culturali e bias cognitivi, p. 63 ss.

Nell’analisi dell’esperienza giudiziaria concernente la violenza domestica, la violenza di genere e le aggressioni alla libertà sessuale, il dibattito scientifico sta, in chiave interculturale, sempre più evidenziando le incidenze che i bias cognitivi sono in grado di produrre sui processi di formazione del convincimento del giudice e sul linguaggio delle motivazioni giudiziarie: il contributo, valorizzando il ruolo costituzionale della motivazione e adoperando metodiche di tipo empirico attraverso la chiave di lettura di alcuni laboratori di scandaglio, esplora le fenomenologie distorsive degli stereotipi di genere evidenziatesi nelle alchimie valutative dei compendi probatori e, in output, nella forgiatura delle linguistiche della motivazione.

 

A. Pugiotto, Una pessima idea: il progetto di revisione dell’art. 27, 3° comma, della Costituzione, p. 103 ss.

Il saggio analizza criticamente i progetti di revisione dell’art. 27, 3° comma, Cost., attualmente all’esame del Parlamento, volti a subordinare la finalità rieducativa della pena ad altre funzioni punitive. Ricostruito il contesto politico-istituzionale e la persistente crisi di effettività del modello rieducativo, l’Autore mostra come tali proposte incidano sull’assetto assiologico del sistema punitivo, alterandone il baricentro costituzionale. L’analisi valorizza il ruolo centrale attribuito dalla giurisprudenza costituzionale all’art. 27, 3° comma, quale principio ordinatore dell’intero ciclo della pena e parametro di controllo della proporzionalità, degli automatismi sanzionatori e delle condizioni di detenzione. La funzione rieducativa emerge così come vincolo costituzionale indisponibile, strettamente connesso alla dignità della persona. In conclusione, il saggio prospetta la sua possibile qualificazione come principio supremo dell’ordinamento, idoneo a limitare la revisione costituzionale, richiamando – pasolinianamente – il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale.

 

F.S. Cassibba, La circolazione probatoria tra esigenze di contenimento e tutela dei diritti fondamentali, p. 119 ss.

Il contributo analizza la circolazione probatoria nel sistema processuale penale, evidenziando l’inadeguatezza dell’attuale disciplina codicistica rispetto alla tutela del contraddittorio nella formazione della prova e dei diritti fondamentali. Vengono criticati, in particolare, il perdurante rilievo del canone della non dispersione probatoria e l’espansione efficientistica delle indagini preliminari. Si propone, quindi, una restrizione della circolazione dei materiali probatori ai soli procedimenti connessi, un controllo giurisdizionale effettivo e preventivo per la circolazione della documentazione degli atti gravemente intrusivi e una rinnovata primazia della prova orale, attraverso misure compensative nei casi in cui sia impossibile l’attuazione del contraddittorio forte.

 

A. Alberico, Aggravanti mafiose e delitti del partecipe: l’esigenza di una revisione critica, p. 141 ss.

Il problema della applicabilità delle aggravanti “mafiose” ai delitti commessi dal soggetto appartenente ad un sodalizio di cui all’art. 416-bis c.p. aveva trovato una soluzione autorevole e, nella prassi, definitiva, grazie alla sentenza Cinalli delle Sezioni unite. In quell’arresto, la Corte regolatrice, nella più autorevole composizione, aveva escluso profili di concorso apparente di norme ovvero di bis in idem tra le disposizioni coinvolte, legittimando l’aggravamento sanzionatorio anche dei delitti commessi in ragione dell’appartenenza associativa. Quell’epilogo, pur in linea con le scelte ermeneutiche dell’epoca in materia di interferenza tra disposizioni penali, può essere oggi messo in discussione proprio in ragione del mutato approccio della dottrina e della giurisprudenza al tema del concorso di norme. Il contributo si propone di esplorare gli argomenti a sostegno di un ripensamento della posizione sostenuta in Cinalli, valorizzando anche le nuove cornici edittali previste per la condotta di partecipazione e le correlate esigenze di proporzione sanzionatoria anche al cospetto di fatti connotati di gravità qualificata.

 

M. Di Lello Finuoli, La c.d. violenza economica tra istanze di criminalizzazione e rispetto del principio di sussidiarietà, p. 173 ss.

Il contributo esamina il fenomeno della violenza economica contro le donne, esplorandone le forme di manifestazione, le conseguenze individuali e collettive e la rilevanza nelle fonti interne e sovranazionali. Attraverso l’analisi della giurisprudenza in tema di maltrattamenti e il confronto comparatistico, si riflette sui limiti e le potenzialità degli strumenti di tutela penale esistenti e, in generale, sulle strategie di contrasto alla discriminazione economica delle donne, concludendo a favore della prevenzione primaria e della sussidiarietà dell’intervento punitivo.

 

A. Monti, Riparazione per ingiusta detenzione e libertà personale, tra ordinamento nazionale e C.e.d.u.: nodi irrisolti e vuoti di tutela, p. 213 ss.

Il contributo analizza criticamente la disciplina della riparazione per ingiusta detenzione alla luce del rapporto tra diritto interno e diritto convenzionale, mettendo in evidenza le aporie del sistema vigente e i vuoti di tutela che ne derivano. Muovendo dal concetto di errore giudiziario, l’analisi ricostruisce la disciplina dell’ingiusta detenzione con l’obiettivo di verificarne la coerenza sistematica e la compatibilità con i parametri costituzionali e convenzionali. In tale prospettiva, l’articolo propone una lettura integrata degli artt. 13 e 24, comma 4, Cost. e dell’art. 5 C.e.d.u., delineando un modello unitario e multilivello di tutela della libertà personale.

 

L. Franzetti, L’obsolescenza programmata al crocevia della tutela penale del prodotto sostenibile: avamposto o vicolo cieco? Riflessioni in una prospettiva comparata, p. 241 ss.

L’articolo analizza il fenomeno dell’obsolescenza programmata come emblema della società dei consumi e sfida centrale per la tutela penale del prodotto “sostenibile”. Dopo aver ricostruito le diverse forme di obsolescenza e le risposte civilistiche e amministrative, l’autore esamina la disciplina europea in materia di sostenibilità e i casi giurisprudenziali più significativi. La riflessione culmina nel confronto comparato con il modello francese, unico a prevedere una specifica incriminazione, mettendone in luce i relativi limiti, espressione di una visione olistica del fenomeno dell’obsolescenza. L’analisi conclude interrogandosi se la via penale rappresenti un reale avamposto di tutela o un vicolo cieco nella costruzione di un diritto penale della sostenibilità.

 

Note a sentenza

 

M. Pelissero, Pene sostitutive e regime di preclusione assoluta. Un non convincente bilanciamento tra funzione rieducativa e difesa sociale (nota a Corte cost., sent. 9 luglio 2025, n. 139), p. 337 ss.

La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla esclusione dalla disciplina delle pene sostitutive dei condannati per i reati ostativi previsti dall’art. 4-bis l. 354/1975, consolida una presunzione assoluta di pericolosità sociale, leggendo il principio di proporzionalità non come limite di garanzia, ma come strumento funzionale alle esigenze di difesa sociale.

V. Manes, Il principio di proporzionalità come canone ermeneutico: prime applicazioni in tema di corruzione (nota a Cass. pen., Sez. VI, 9 ottobre 2025, n. 40822), p. 354 ss.

La nota esamina una recente pronuncia della Corte di cassazione in materia di istigazione alla corruzione, che valorizza il principio di proporzionalità quale canone ermeneutico idoneo a orientare la selezione dei fatti penalmente rilevanti già sul piano della tipicità. Muovendo nel solco della sentenza n. 113 del 2025 della Corte costituzionale, la decisione ribadisce che la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta deve essere vagliata alla luce del disvalore espresso dalla cornice edittale, escludendo dall’area del penalmente rilevanti condotte incapaci di attingere la soglia di gravità implicitamente presupposta dalla sanzione. Si delinea così una lettura restrittiva del tipo, che salda proporzionalità e offensività in una funzione selettiva congiunta, volta a contrastare derive applicative espansive, particolarmente insidiose nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione. Il commento si sofferma, quindi, sulle implicazioni sistematiche di tale approccio, evidenziandone le potenzialità in chiave garantista e la sua compatibilità con il principio di legalità, nella misura in cui si traduce in una “riduzione teleologica” della fattispecie incriminatrice, necessaria per evitare un risultato contra constitutionem. In questa prospettiva, la proporzionalità si conferma quale centrale strumento ermeneutico di una rinnovata “Strafbegrenzungswissenschaft”, chiamata a presidiare, anche sul terreno interpretativo, i limiti dell’intervento punitivo.

 

COMMENTI E DIBATTITI:

Intelligenza artificiale e giustizia penale”

S. Quattrocolo, La legge 132/2025: uno strumento ‘ordinario’ per governare lo ‘straordinario’, p. 277 ss.

B. Fragasso, Diritto penale e rischio da intelligenza artificiale: brevi note sulle deleghe contenute nella legge 132/2025, p. 299 ss.

 

G. Forti, La giustizia penale tra “tentazione contabile” ed esilio della memoria, p. 321 ss.

 

Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

T. Alesci, M. Colacurci, F. Lombardi (a cura di), L’interferenza criminale nell’economia. Modelli di prevenzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, pp. 434, p. 465 ss. (recensione di F. Cerqua)

M. Arbotti, La prevenzione patrimoniale non ablativa. Profili dogmatici e limiti costituzionali della prevenzione “mite”, Giappichelli, Torino, 2026, pp. 452, p. 466 ss. (recensione di E. Zuffada)

T. Bene, F. Falato, C. Iasevoli, V. Maffeo, B. Nacar, C. Naimoli (a cura di), Scritti in ricordo di Giuseppe Riccio, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 640, p. 468 ss. (recensione di F. Cerqua)

M. Lamanuzzi, C. Mazzucato (a cura di), Violenza contro le donne. Forme visibili e invisibili di un fenomeno globale. Strategie interdisciplinari di prevenzione, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 256, p. 470 ss. (recensione di M. Gandolfi)