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24 Aprile 2026


Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario n. 1/2026


Indice corredato di abstract dei contenuti (a cura di Dalila Mara Schirò)


Con l’autorizzazione della Società italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni e dell’editore Lefebvre Giuffrè anticipiamo di seguito l’indice corredato di abstract dei lavori pubblicati nell’ultimo numero della Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario (n. 1/2026).

 

EDITORIALE

Santovito D., Frati P., Nuove frontiere della ricerca medico legale: dalla revisione alla proposizione, p. 1 ss.

 

 

DOTTRINA E METODOLOGIA

De Paola L., Tortorella V., Delogu G., De Angelis G., Ghamlouch A., Morena D., Intelligenza artificiale in medicina legale: studio esplorativo su un campione di medici legali italiani, p. 5 ss.

Contesto e Obiettivi: La figura del medico legale può ricoprire diversi ruoli nei due principali settori lavorativi, rappresentati dal settore civile e da quello penale. Negli ultimi anni il medico legale, in tutte le declinazioni del suo operato, ha iniziato a confrontarsi con le innovazioni tecnologiche ed in particolare con l’intelligenza artificiale che trova giovamento dall’impiego di questa soprattutto nell’ambito forense.

Materiali e Metodi: Per tale ragione, abbiamo proposto una survey che ha lo scopo di delineare l’attuale status quo in Italia del binomio AI-medicina legale, concentrandoci sui pareri espressi dai medici legali italiani circa le possibili applicazioni, le perplessità e i risvolti che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe avere nella pratica medico-legale nel nostro Paese. È stato quindi creato un questionario composto da 24 domande, somministrato a tutti i partecipanti ad una conferenza sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale in medicina.

Risultati: Il questionario è stato completato da 83 medici, di cui 37 specializzandi e 46 specialisti. Dalla nostra indagine sono emerse alcune differenze di opinione tra i medici legali operanti in diversi settori lavorativi. Abbiamo cercato di comprendere se esistessero correlazioni significative. Conclusioni: Il nostro studio presenta delle limitazioni legate alla ridotta dimensione del campione. Sarebbe utile ampliare l’indagine a livello nazionale per ottenere un quadro più veritiero del pensiero dei medici legali italiani riguardo l’intelligenza artificiale e le sue possibili applicazioni attuali e future in medicina legale.

 

Giovannini E., Marisei M., Cocimano G., De Stradis D., Porzio A., Beltrame B., Visci P., Franceschetti L., Moretti M., Fassina G., Prospettive sull’utilizzo della Intelligenza Artificiale nelle fasi di acquisizione e valutazione delle evidenze probatorie nel processo penale: punti di forza e criticità, p. 25 ss.

Nel processo penale le evidenze probatorie consentono la valutazione dei fatti in discussione e costituiscono gli elementi su cui si basa la decisione del giudice. Negli ultimi anni si è assistito ad un’evoluzione dell’impiego di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (IA), la quale ha comportato il manifestarsi di questioni di carattere scientifico, etico e sociale per un uso consapevole di tali strumenti, soprattutto in ambito processuale. Infatti, seppur la IA si possa configurare come uno strumento di valore innovativo in termini di efficienza, riduzione dei tempi e semplificazione dei processi burocratici, tuttavia permangono rilevanti limiti, in particolare per quanto concerne la trasparenza degli algoritmi utilizzati, l’individuazione delle fonti dei dati impiegati e i margini di errore dei modelli predittivi. Pertanto la sua concreta applicazione deve essere guidata da principi di affidabilità, tracciabilità e supervisione umana, affinché possa effettivamente potenziare il processo decisionale senza compromettere i principi di equità e giustizia.

 

Pizzorno E., Bruschi Cerliani M., Depetro G., Caltabellotta M., Della Rocca S., Epidemia colposa e responsabilità omissiva in ambito sanitario. Le Sezioni unite ridefiniscono i confini della tutela penale della salute pubblica, p. 35 ss.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 27515/2025 hanno stabilito che il delitto di epidemia colposa ex artt. 438 e 452 c.p. può configurarsi anche mediante condotta omissiva, superando l’orientamento restrittivo che limitava la fattispecie alle sole modalità commissive. La pronuncia origina da un caso di diffusione nosocomiale di SARS-CoV-2 durante la pandemia, imputata a un dirigente sanitario per omessa implementazione di misure preventive. La Corte ha interpretato l’espressione « mediante diffusione di germi patogeni » non come vincolo modale della condotta, ma quale elemento definitorio dell’evento epidemico, enfatizzando che il verbo « cagionare » configura un reato causalmente orientato a forma libera. Tale interpretazione risponde all’esigenza di tutela effettiva della salute pubblica nel contesto epidemiologico contemporaneo, dove i rischi derivano prevalentemente da omissioni nella gestione sanitaria. La sentenza solleva questioni cruciali per la responsabilità medica: l’ampliamento della responsabilità penale dei dirigenti sanitari, l’applicabilità della legge Gelli-Bianco al delitto di epidemia, la distinzione tra infezioni nosocomiali endemiche ed eventi epidemici penalmente rilevanti. Particolare rilievo assume la responsabilità organizzativa in sanità, dove deficit sistemici nelle misure preventive possono integrare gli estremi del reato. La pronuncia valorizza il ruolo del risk management sanitario quale presidio preventivo non solo clinico ma anche giuridico-penale, rendendo essenziale l’investimento nella cultura della sicurezza delle cure. La medicina legale emerge come disciplina strategica nel tradurre concetti scientifici complessi in categorie giuridiche, fungendo da ponte indispensabile tra sapere medico e ordinamento penale.

 

Volpato A., Oltre la colpa: una prima analisi dell’esperienza no-fault francese e neozelandese in materia di responsabilità sanitaria, p. 45 ss.

Il contributo si propone di esaminare l’istituto dei c.d. fondi indennitari no-fault, strumenti rimediali predisposti in diversi ordinamenti allo scopo di riparare i pregiudizi conseguenti (anche) all’esercizio dell’attività medico-sanitaria, affiancando o persino sostituendo la disciplina della responsabilità civile. In particolare, l’analisi si concentrerà sul sistema neozelandese, dall’ambito di operatività universale, e su quello francese, che ha recepito un modello indennitario parziale, capace di coordinarsi con le regole dell’illecito civile.

 

Orlando S., Oblio oncologico e consenso privacy, p. 73 ss.

L’autore evidenzia due tratti che rendono particolarmente significativa a livello sistematico la legge 193/2023: la sua natura di legge antidiscriminatoria, contenente disposizioni « specificative » del generale divieto di discriminazione in relazione ai “cancer survivors”; e la sua posizione all’interno del più ampio novero delle normative del diritto contemporaneo dei dati che individuano divieti e limiti all’industria dei dati, in ragione dell’illegittimità di determinate finalità di trattamento, con ricaduta sull’invalidità del consenso ove eventualmente prestato dall’interessato.

 

Di Chiara G., Indagini per colpa medica, accertamenti tecnico-scientifici, sequenze procedimentali e regole filtro, p. 95 ss.

I progetti di ridisegno della responsabilità penale da malpractice medica si innestano in un quadro più composito, immerso nelle morfologie degli stati di avanzamento dei percorsi dell’accertamento giudiziario, caratterizzati dall’implementazione di sistemi di regole-filtro che hanno registrato modifiche significative nella più recente stagione riformatrice dischiusa dalla novella del 2022: ne costituisce baricentro la novellata regola della « ragionevole previsione di condanna », la quale, interagendo con il ridisegnato volto sostanziale della responsabilità medica, può propiziare effetti di cospicua portata sul piano della tutela di tutti gli interessi coinvolti.

 

Grisolia S., Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19: l’esperienza italiana, p. 107 ss.

Riflessioni in merito alla compatibilità con l’ordinamento nazionale ed europeo della norma sulla responsabilità colposa medica per morte o lesioni personali durante l’emergenza epidemiologica Covid 19. Il contributo analizza l’art. 3 bis del D.L. n. 44/2021 adottato con l’avvento del Covid-19 in Italia, introducendo il principio della responsabilità colposa del sanitario per lesioni personali e omicidio colposo soltanto in casi di colpa grave. Con l’adozione dell’art. 4, comma 8-septies e comma 8-octies del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 il legislatore ha introdotto la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ai casi verificatisi fino al 31.12.2026 in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Nell’ambito di valutazione del grado della colpa il giudice dovrà considerare le condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, l’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare ed il contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato. Alla luce di tali modifiche legislative vengono ripercorse le linee interpretative adottate dalla giurisprudenza di legittimità e gli approdi della Corte Costituzionale in merito alla possibilità di ascrivere la responsabilità del sanitario soltanto a particolari gradi di colpa. Il contributo valuta eventuali criticità della normativa considerata alla luce della giurisprudenza della CEDU e rileva violazioni e contrasti con i principi in diritto espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo indicati dalla Convenzione europea in merito al diritto alla salute come diritto alla vita.

 

 

GIURISPRUDENZA CIVILE

 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

NOTE A SENTENZA

 

Tribunale di Arezzo, Sez. I, del 20 ottobre 2025, n. 655, p. 129 ss.

 

Rapisarda I., Morte del concepito e «attualità» del danno da perdita del rapporto parentale, p. 149 ss.

Con la sentenza n. 655 del 20 ottobre 2025, il Tribunale di Arezzo interviene su un caso di malpractice sanitaria riguardante la morte in utero di un bambino al momento del parto, consolidando vecchi e “nuovi” approdi in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La pronuncia, infatti, sulla scorta di un recente revirement della Cassazione, qualifica il danno da perdita del concepito come lesione di un rapporto familiare « attuale » e non già meramente potenziale, liquidando la sofferenza morale patita dai genitori e dalla nonna materna sulla base del sistema a punti elaborato dalle Tabelle di Milano. Così facendo, per un verso si allargano le maglie del danno ingiusto, adeguatamente valorizzando, tanto sul piano teorico quanto fenomenologico, la relazione parentale con il concepito, e assicurando risarcimenti « certi », « equi » e sufficientemente ampi; per altro verso, il danno da perdita del concepito si trasforma, tanto sul piano qualitativo quanto su quello quantitativo, in un danno (non patrimoniale) in re ipsa, rimanendo poco o alcuno spazio alla c.d. equità del caso concreto.

 

GIURISPRUDENZA PENALE

 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

NOTE A SENTENZA

 

Corte EDU, Sez. I, 23 settembre 2025, Scuderoni c. Italia, p. 165 ss.

 

Paladino G., Stereotipi di genere e tutela penale: note a margine della sentenza della Corte EDU Scuderoni c. Italia, p. 194 ss.

La nota analizza la sentenza Scuderoni c. Italia, con la quale la Corte EDU ha accertato la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU per il mancato rispetto degli obblighi positivi di protezione nei confronti di una vittima di violenza domestica. La pronuncia si inserisce nel percorso dello Stato italiano sul contrasto alla violenza di genere, caratterizzato da un quadro normativo in progressivo rafforzamento che, tuttavia, continua talvolta a scontrarsi con l’incapacità di assicurare una tutela concreta ed efficace alle vittime.

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 132 dell’8 luglio 2025 - 25 luglio 2025, p. 205 ss.

 

Di Fazio N., La Russa R., Di Mauro L., Frati P., Suicidio medicalmente assistito: la Corte statuisce che il servizio sanitario nazionale deve garantire le verifiche, gli ausili e l’accompagnamento necessari a rendere effettivo il diritto all’autodeterminazione, p. 222 ss.

La sentenza n. 132 del 2025 della Corte costituzionale torna a occuparsi di suicidio medicalmente assistito inserendosi nella linea giurisprudenziale avviata con la decisione n. 242 del 2019. Rispetto a quest’ultima affronta tuttavia un profilo specifico finora tralasciato: la concreta possibilità per il paziente di attuare la propria scelta di fine vita nel caso in cui non sia più in grado di autosomministrarsi il farmaco letale. La questione trae origine dal dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p., sollevato in relazione all’ipotesi della somministrazione del farmaco da parte di un soggetto terzo, richiesta da una persona affetta da patologia irreversibile e già ritenuta in possesso dei requisiti individuati dalla precedente giurisprudenza della Consulta.

La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili, rilevando come il giudice rimettente non avesse adeguatamente motivato, all’esito di un’istruttoria completa, la reale indisponibilità di strumenti idonei all’autosomministrazione del farmaco. Il giudizio si arresta così sul piano processuale, senza affrontare nel merito l’estensione dell’area di non punibilità dell’omicidio del consenziente e senza incidere direttamente sulla disciplina dell’art. 579 c.p.

La sentenza ribadisce che, una volta accertata la sussistenza delle condizioni previste per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, il diritto all’autodeterminazione del paziente non può restare confinato a una dimensione puramente teorica. In questo quadro, la Consulta richiama il ruolo del Servizio sanitario nazionale, il quale è responsabile non solamente della verifica dei requisiti clinici e decisionali, ma anche dell’accompagnamento del paziente e della valutazione delle modalità di esecuzione, comprensive della ricerca e dell’eventuale reperimento degli ausili tecnici necessari, qualora esistenti.

La pronuncia, pur senza ampliare l’area di non punibilità né colmare il vulnus normativo, finisce per chiarire i doveri di garanzia gravanti sulle strutture sanitarie pubbliche e rafforza l’idea che l’effettività delle scelte di fine vita costituisca un passaggio essenziale nel bilanciamento tra tutela della vita e rispetto dell’autodeterminazione, in un contesto ancora segnato dall’inerzia del legislatore.

 

 

MEDICINA DELLE ASSICURAZIONI

 

Ottaviani M., Spadazzi F., Arcangeli M., La Russa R., La vocatio in ius dell’assicuratore nel giudizio penale su richiesta del sanitario imputato: commento alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2025, p. 233 ss.

La sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 della Corte costituzionale rappresenta un passaggio decisivo nel sistema della responsabilità sanitaria e nel rapporto tra processo penale e assicurazione obbligatoria. Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva al medico imputato di citare in giudizio l’assicuratore della struttura sanitaria presso cui opera, quale responsabile civile. La decisione estende al settore sanitario un principio già affermato in materia di responsabilità da circolazione stradale e attività venatoria (sentenze n. 112/1998 e n. 159/2022), eliminando una disparità di trattamento irragionevole: quella tra il processo civile, in cui l’assicurato può sempre chiamare in garanzia l’assicuratore, e quello penale, dove tale facoltà era preclusa. Il caso trae origine da un procedimento penale per omicidio colposo a carico di un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, nel quale la difesa aveva chiesto di citare l’assicuratore della struttura. Il giudice remittente ha sollevato questione di legittimità costituzionale rilevando che, anche in sanità, esiste un obbligo assicurativo ex lege (L. 24/2017). La Corte ha valorizzato la “funzione plurima” dell’assicurazione obbligatoria, che opera contemporaneamente a favore del danneggiato e dell’assicurato. Escludere l’assicuratore dal processo penale avrebbe compromesso tale funzione, costringendo il medico a sopportare personalmente le pretese risarcitorie o a rivalersi solo successivamente in sede civile. Per ragioni di coerenza sistemica ed eguaglianza, la pronuncia estende i suoi effetti non solo ai medici dipendenti di strutture sanitarie, ma anche ai liberi professionisti soggetti a obbligo assicurativo, dichiarando l’illegittimità consequenziale dell’art. 83 c.p.p. anche con riferimento a tali ipotesi. Sul piano pratico e sistemico, la sentenza rafforza le garanzie difensive del medico imputato, migliora la tutela risarcitoria del paziente e contribuisce a ridurre le distorsioni derivanti dalla separazione tra sede civile e penale. Essa completa il percorso evolutivo della giurisprudenza costituzionale, affermando un principio di portata generale: nei casi di responsabilità civile coperta da assicurazione obbligatoria, la garanzia deve operare pienamente anche nel giudizio penale. La decisione è immediatamente applicabile e impone ai giudici di ammettere la citazione dell’assicuratore su richiesta dell’imputato nei procedimenti per fatti commessi nell’esercizio dell’attività sanitaria, in attesa di un adeguamento formale dell’art. 83 c.p.p. da parte del legislatore.

 

 

OPINIONI A CONFRONTO

 

La legge sul femminicidio

 

Di Nicola Travaglini P., Il delitto di femminicidio è un atto dovuto. Risponde ad obblighi costituzionali, convenzionali e culturali, p. 247 ss.

L’articolo confuta le obiezioni all’introduzione del delitto di femminicidio nel nostro ordinamento penale, ritenendo che costituisca attuazione dell’art. 3, comma 2, Cost. e degli obblighi sovranazionali vista la specificità della violenza contro le donne che si fonda, da millenni, sulla discriminazione sessuale cioè sulla violazione di obblighi di ruolo imposti socialmente “in quanto donne” (se non cucinano, se non si occupano dei figli, se non si assoggettano al potere maschile). Chi teme che detto delitto possa discriminare gli uomini dovrebbe partire dal dato che non sono uccisi (dalle donne) “in quanto uomini”. L’ergastolo è, dunque, proporzionato al disvalore connesso non solo all’eliminazione di una vita, ma dal costituire questa una forma di discriminazione sessuale; la fattispecie rispetta il principio di tassatività in quanto descrive, con precisione, gli elementi costitutivi che già appartengono all’ordinamento giuridico (nazionale e sovranazionale) e al suo lessico. Introdurre il femminicidio fornisce nuove categorie interpretative in una prospettiva anche di prevenzione.

 

Matteucci A., La legge sul femminicidio: ennesimo, inutile esempio di interventismo securitario, p. 265 ss.

In questo scritto vengono evidenziate le storture del ricorso al diritto penale, simbolico o di lotta, impiegato per combattere il fenomeno della violenza maschile contro le donne. Vengono evidenziati gli aspetti critici della nuova legge n. 181/2025 recante l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

 

 

OSSERVATORIO NORMATIVO

 

D.l. 31 dicembre 2025, n. 200 - Proroga dello scudo penale per gli esercenti una professione sanitaria, p. 281 ss.

 

d’Ippolito A., Fiorella A., Scudo penale per i sanitari? Provvisorietà e organicità dell’intervento legislativo, p. 283 ss.

Il D.L. 31 Dic. 2025 N. 200 proroga la limitazione della responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria ai soli casi di “colpa grave”.

La proroga riguarda i fatti previsti dagli artt. 589, 590 c.p. Tali norme, che pur non hanno ancora superato l’esame di una piena compatibilità costituzionale, non possono prescindere da una riforma organica della materia “de qua” nei termini che l’articolo si propone di illustrare muovendo dai lavori della commissione d’Ippolito istituita dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.