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18 Settembre 2025


Processo penale telematico (PPT): prime problematiche applicative affrontate dalla magistratura giudicante


Giovanni Solinas

Riportiamo di seguito il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno dal titolo “Il Processo penale telematico”, organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese, l’Ordine degli Avvocati di Ferrara e la Camera Penale Ferrarese Avv. Franco Romani” svoltosi in data 9 maggio 2025.

Il presente contributo analizzerà esclusivamente alcune problematiche giuridiche derivanti dalla generalizzata entrata in vigore del processo penale telematico (PPT) nel corso del giudizio penale di primo grado, senza entrare nel merito delle difficoltà operative e concrete del sistema e che, come  noto, hanno determinato l’adozione, in plurimi uffici giudiziari, di provvedimenti volti a sospendere (in tutto o in parte) il passaggio da un processo analogico ad un processo completamente c.d. digitale[1].

 

***

SOMMARIO: 1. Premessa.  2. Il deposito telematico.  3. La tempestività del deposito telematico.  4. Il documento informatico.  5. Le produzioni dibattimentali.   6. La costituzione di parte civile.  7. Le conseguenze in caso di mancato rispetto delle disposizioni inerenti il processo penale telematico.  8. Le problematiche derivanti dal c.d. malfunzionamento del sistema (in senso lato) e le possibilità fornite all’Autorità Giudiziaria. – 9. Le problematiche derivanti dalle modifiche degli applicativi del processo penale telematico.

 

1. Premessa. – Ciò detto, come noto dal 1/1/25 (in seguito al D.M. 27/12/24 n. 206, entrato in vigore il 30/12/24) è stato introdotto in via -sostanzialmente- generalizzata nel processo di primo grado avanti al Tribunale ordinario, il c.d. processo penale telematico (PPT), ossia, per i soggetti “abilitati” interni (in breve, magistrati e funzionari) mediante l’utilizzo del sistema APP, mentre per i soggetti “abilitati esterni” tramite il Portale Deposito Atti Penali  (PDP) (che  è il servizio presente sul Portale dei Servizi Telematici)  e il Portale delle Notizie di reato.

Il predetto D.M., infatti, è intervenuto sull’art. 3 del decreto 217/23 che è stato completamente sostituito, estendendone, in modo evidente, l’ambito di applicazione.

Come noto, “Soggetti abilitati” sono i soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione dei documenti informatici relativi al processo, ossia, i soggetti abilitati interni (magistrati, personale degli uffici giudiziari e dell’UNEP) ed i soggetti abilitati esterni, che si dividono in soggetti abilitati esterni privati (i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del Giudice, le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato) e soggetti abilitati esterni pubblici (l’Avvocatura Generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni pubbliche locali e territoriali, il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione delle notizie di reato  e delle comunicazioni successive).[2]

Più precisamente, a partire dalla data del 1/1/25, come espressamente chiarito dai primi otto commi dell’art. 3 del Decreto 217/23, il deposito (per i soggetti abilitati interni ed esterni) di atti, documenti, richieste e memorie, a norma dell’art. 111 bis c.p.p., con modalità telematiche (e, quindi, per i difensori, tramite il PDP [3] e non in cartaceo o PEC):

  • È obbligatorio (e, quindi, deve avvenire in modalità esclusiva) nei seguenti uffici giudiziari: Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Procura Europea, sezione GIP/GUP, Tribunale Ordinario, Procura Generale presso la C. di Appello (esclusivamente nel procedimento di avocazione), fatte salve le eccezioni seguenti;
  • È facoltativo (esclusivamente per i soggetti abilitati interni), sino al 31/12/25,  negli uffici giudiziari della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, della Procura Europea  e della sezione GIP/GIP, salvo che si tratti  dei  procedimenti di cui al libro V, titolo IX (udienza preliminare), di cui al libro VI, titoli II (applicazione della pena su richiesta di parte), V e V-bis (procedimento per decreto e sospensione del procedimento con messa alla prova) del codice di procedura penale, del procedimento di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché della fase relativa alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale;
  • È facoltativo (essendo ancora ammesso, quindi, l’utilizzo della PEC – per i difensori[4] – o del cartaceo, per tutti), sino al 31/12/25, nei procedimenti relativi alle misure cautelari (di cui al libro IV) davanti al GIP/GUP e al Tribunale ordinario e nei procedimenti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;
  • Era facoltativo, sino al 31/3/25 nei procedimenti avanti al GIP/GUP e Tribunale ordinario nel caso di giudizio direttissimo, abbreviato ed immediato. Sino al 31/3/25 era ancora possibile (per la Procura) l’iscrizione delle notizie di reato in modalità non telematica.
  • È facoltativo sino al 31/12/2026 nei seguenti uffici giudiziari: Giudice di Pace, Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte di Appello;
  • È vietato (sino al 31/12/2026, salvo provvedimento autorizzativo del DGSIA) nei seguenti uffici giudiziari: Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Tribunale dei Minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e nei procedimenti in materia di misure di prevenzione, di esecuzione e di rapporto con le autorità straniere. Presso tali uffici, il deposito telematico diverrà obbligatorio solamente a partire dal 1/1/27.

Sin da subito, si può comunque chiaramente affermare che nulla cambia per i soggetti non abilitati (interni ed esterni), quale, ad es. l’imputato, che ben potrà comunque sempre depositare in modalità analogica.[5]

Secondo, infatti, la lett. n dell’art.2 del DM 44/11 “utente privato” è qualunque persona fisica o giuridica che non sia un soggetto abilitato (interno od esterno).

Parrebbe, quindi, leggendo la suddetta normativa, che il difensore della persona offesa (non ancora o non costituita parte civile), non essendo “formalmente” difensore di parte privata, non rientri nei soggetti abilitati esterni.[6]

In sintesi, quindi, a differenza del passato, i soggetti abilitati (interni ed esterni) dovranno depositare, negli uffici giudiziari ove è obbligatorio, tutti gli atti, richieste, memorie e documenti in via telematica[7] e, pertanto, i difensori delle parti e la Procura della Repubblica/Procura Generale presso la Corte di Appello dovranno necessariamente depositare, in via telematica (salva la facoltà prevista per le parti private dall’art. 582 c.2 c.p.p., di presentare l’impugnazione personalmente o a mezzo incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) gli atti di impugnazione (appello, ricorso per Cassazione, opposizione a decreto penale di condanna, reclamo) contro i provvedimenti emessi dal giudice di primo grado (ossia, Tribunale, anche se quale giudice di appello rispetto a provvedimenti del Giudice di Pace, Gip e GUP), in base, appunto, all’art. 582 c.1 cpp.[8]., nella cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento.[9]

Infine, bisogna, anche, segnalare che il DM 206/24, modificando l’art. 3 del DM 217/23 (nella sua originaria formulazione) ha escluso, come regola generale, l’obbligatorietà del deposito al PDP (in ogni fase e grado del processo) della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato, in quanto, attualmente, ed in base, appunto, all’art. 1 del DM 206/24, il deposito, nel PDP, della nomina del difensore, della rinuncia o revoca del mandato risulta obbligatorio solamente in caso di atti diretti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (e Procura Europea)[10], al Tribunale Ordinario (comprensivo del GIP e del GUP), alla  Procura Generale presso al Corte di Appello, in relazione al solo procedimento di avocazione.  Per gli altri uffici giudiziari, conseguentemente, dalla data del 30 dicembre 2024 (e sino all’entrata in vigore, anche per altri uffici, del PPT) la nomina del difensore, la rinuncia o la revoca del mandato possono essere depositati via PEC o con modalità cartacea (oltre che, ovviamente, tramite PDP)[11].

Ed analogo discorso riguarda anche la “procura speciale”, che, pertanto, deve necessariamente essere depositata in via telematica, nei soli uffici di cui all’art. 3 c.1 del DM 217/23 (nella sua nuova formulazione)[12].

 

2. Il deposito telematico. – Il primo (e rilevante) problema da affrontare è che il DM 206/24 si riferisce esclusivamente al “deposito” di atti, richieste, memorie e documenti e, pertanto, viene legittimamente da chiedersi quale sia l’estensione interpretativa attribuibile alla suddetta espressione.

Sul punto, si deve far presente che il suddetto DM 206/24 (e conseguentemente anche il nuovo art.3 del Decreto 217/23) si riferisce sempre all’espressione “deposito” e non, anche, all’espressione “formazione” o similare, richiamando, peraltro -solo ed esclusivamente- l’art.111 bis c.p.p. (e non altre norme, quali, ad es., l’art. 110 c.p.p.).

L’art. 111 bis c.p.p., infatti, denominato “Deposito telematico” stabilisce espressamente -al comma 1- che “salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.

Conseguentemente, il Decreto 217/23, come modificato dal DM 206/24, sarebbe uno dei regolamenti c.d. attuativi/integrativi del predetto art. 111 bis c.p.p.

Pertanto, l’obbligatorietà dovrebbe riguardare (negli uffici giudiziari indicati) solamente il “deposito” (da parte dei soggetti abilitati, con le precisazioni, a breve indicate) e non anche la formazione dell’atto (che, pertanto, potrebbe anche essere redatto e sottoscritto in via analogica e successivamente depositato in via telematica).

Tale interpretazione, a mio parere assolutamente preferibile, si basa sulle seguenti considerazioni:

-l’art. 3 del Decreto 217/23 (come sostituito dal DM 206/24) si riferisce esclusivamente al deposito di atti, documenti, richieste e memorie e non alla “formazione” dell’atto. Peraltro, nello stesso decreto, all’art. 1 si stabilisce espressamente che “il presente decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto”, senza alcun riferimento alla formazione/redazione dell’atto.

-l’art. 3 del decreto 217/23 (come sostituito dal DM 206/24) richiama espressamente l’art. 111 bis del c.p.p. e non anche l’art. 110 c.p.p., relativo, come noto, alla formazione dell’atto e che, ai commi 1 e 2 stabilisce “1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza, 2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.

-il decreto 217/23 ed il DM 206/24 richiamano -espressamente- l’art. 87 c.1 e 3 del DLGS 150/22, relativo esclusivamente al deposito, comunicazione e notificazione degli atti e non alla loro formazione e redazione[13].

- non risulta, in alcun modo, abrogato l’art. 15 del D.M 44/11 che ancora prevede la possibilità -esclusivamente- per il magistrato (e non per altri soggetti abilitati interni o esterni), al comma 2,  di depositare in via telematica un provvedimento redatto in “forma di documento analogico”.[14] Tale decreto, peraltro, è espressamente richiamato dal decreto 217/23 che, per l’appunto, ha abrogato alcune norme del DM 44/11, ma non l’art. 15. Peraltro, dato che al comma 1 dell’art. 15 predetto è espressamente stabilito che “L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34”, evidente è la previsione di una facoltà esclusiva (e parrebbe eccezionale) per il magistrato (in base, appunto, al comma 2 dell’art. 15).

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di depositare -con modalità telematiche- un atto analogico (negli uffici giudiziari in cui è obbligatorio) da parte dei soggetti abilitati esterni (fra cui, appunto, i difensori) la situazione pare più problematica, in quanto l’art. 13 bis del DM 44/2011 (intitolato “Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale”) espressamente prevede il “deposito telematico di atti e documenti informatici[15]”, tramite il portale dei depositi telematici o delle notizie di reato, non prevedendo, quindi, la possibilità di “trasmettere” un atto/documento analogico e lo stesso art.2  del DM 44/2011 alla lettere b-bis e b-ter prevede che i due portali (dei depositi telematici e delle notizie di reato) siano piattaforme che consentono il deposito di atti e documenti in formato “digitale”.

Sul punto si deve, tuttavia, far presente che, secondo una diversa interpretazione, in seguito all’entrata in vigore del DM 206/24 (modificativo del Decreto 217/23) sarebbe divenuta obbligatoria (negli uffici giudiziari previsti) anche la redazione informatica dell’atto (da intendersi, non analogica) a norma dell’art. 110 c.p.p., il quale, come noto  e pur riferendosi -esclusivamente- agli atti e non ai documenti, stabilisce al comma 1 che “Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

Il suddetto ragionamento si fonda (sostanzialmente) sulla lettura combinata delle seguenti disposizioni:

  • L’art. 87 c.1 e 3 del DLGS 150/22 richiede -per rendere applicabili- le disposizioni del Processo Penale Telematico, l’adozione di decreti del Ministero della Giustizia da adottarsi entro il termine dl 31/12/23.[16] prevedendo, al comma 4 che “sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110… del codice di procedura penale”.
  • Conseguentemente i regolamenti richiamato dall’art. 87 predetto (necessari, appunto, per rendere operative le norme processuali del c.d. Processo Penale Telematico, tra cui l’art. 110 c.p.p.) sarebbero, appunto, confluiti nel decreto 217/23, come modificato dal DM 206/24.

 

Tale interpretazione -sicuramente legittima- a mio parere, suscita qualche perplessità:

  • L’art. 87 del DLGS 150/22 ai predetti commi, richiama, infatti, per l’operatività del P.P.T. espressamente l’adozione di “decreti del Ministero della Giustizia da adottarsi entro il 31/12/2023” e, conseguentemente, è stato adottato il Decreto del Ministero della Giustizia, di cui al Decreto 217/23, del 29/12/23, pubblicato il 30/12/24;
  • Il DM 206/24, che ha modificato (in maniera sostanziale) il suddetto decreto 217/23 è stato adottato ben oltre il 31/12/23 (essendo, come già detto, del 30/12/24);
  • L’art. 87 DLGS 150/22 (norma primaria) non prevede (per l’applicabilità del P.P.T.) la possibilità di adottare “regolamenti successivi al 31/12/23” né viene indicata la formula “regolamenti da adottarsi entro il 31/12/2023 e successive modificazioni ed integrazioni”;
  • Il DM 206/24 nel “preambolo”  precisa “ Rilevata la necessita' di ridefinire tanto  l'individuazione  degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per  cui  possono  essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione  al  nuovo  regime  di deposito, comunicazione e notificazione degli atti  del  procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel  testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2024”, richiamando, appunto, l’art. 81 c.1 e 3 del DLGS 150/22 che, tuttavia, e si ripete, non prevedevano (né attribuivano un potere regolamentare in tal senso) la possibilità di emanare decreti successivamente al 31/12/23, soprattutto se innovativi e frutto, come evidente, di una autonoma scelta discrezionale;
  • L’art. 87 c. 6 ter del DLGS 150/22, invece, attribuisce al Ministero della Giustizia la possibilità di adottare “uno o più decreti” con cui individuare “gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6 bis”. Pertanto, il DM 206/24 sarebbe un decreto emesso in virtù, appunto, del predetto art. 87 c.6 ter c.p.p. (relativo, quindi, e solamente, al deposito degli atti), non riguardando (né potendo riguardare) la forma  degli atti ed, in generale, l’applicabilità del P.P.T. (che, si ripete, richiedeva un potere regolamentare esauritosi nel dicembre 2023). E, difatti, lo stesso D; 206/24 oltre a richiamare, nel preambolo, l’art. 87 c.1 e 3 del DLGS 150/22, richiama, sempre nel preambolo, l’intero DLGS 150/2022;
  • Il DM 206/24 (modificando il Decreto 217/23) pur riguardando (in generale) la tematica del “deposito di atti, documenti, richieste e memorie” ha, tuttavia, previsto (a partire dal 1/4/25) una diretta modalità di redazione informatica di un atto, ossia l’iscrizione delle notizie di reato.[17] Ovviamente, tale precisazione sarebbe completamente inutile se ogni atto da depositare telematicamente dovesse anche essere redatto in via informatica (e non analogica);

 

3. La tempestività del deposito telematico. – Come noto, infatti, moltissimi atti devono essere depositati entro un termine perentorio (ad es. impugnazioni, liste testimoniali in dibattimento) e, pertanto, è necessario capire esattamente il momento in cui l’atto deve considerarsi “depositato”.

Sul punto, infatti, non è chiaro se basti che l’atto sia stato correttamente inserito nel portale, con l’attribuzione del numero identificativo unico nazionale ovvero se sia necessario che l’atto risulti anche formalmente accettato (dato che, come a breve, si vedrà, non tutti gli atti risultano accettati automaticamente dal sistema).

L’art. 13 bis c.2 del Decreto 44/2011 (nell’attuale formulazione) infatti, prevede espressamente che  gli atti e i documenti depositati dai soggetti abilitati esterni sul portale, “si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti”.

Ed analogamente l’art. 14 del DM 44/2011 prevede, al comma 1, che l’atto del procedimento (redatto con modalità telematiche da un soggetto abilitato interno) è depositato nel fascicolo tramite l’applicativo informatico (ossia, APP).

Conseguentemente, leggendo la suddetta normativa, parrebbe che tutti gli atti depositati in via telematica (anche da soggetti abilitati esterni) vengano accettati “automaticamente dal sistema”, salvo, appunto, anomalie bloccanti.

Tuttavia, alcune circolari del Ministero della Giustizia hanno previsto la necessità di un controllo preventivo da parte degli operatori di cancelleria per permettere l’accettazione dell’atto, depositato in via telematica.

In particolare, la circolare del Ministero della Giustizia- Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Giustizia (DGSIA) del 6 settembre 2024[18] ha stabilito espressamente che “Sia nei sistemi civili che in quelli penali è stata prevista l’accettazione automatica dei depositi di atti e documenti, che siano stati effettuati dai soggetti abilitati esterni, salvi i casi di anomalia bloccante, ovvero quelli in cui è necessario l’intervento degli operatori di cancelleria”, indicando, altresì, le comunicazioni che il sistema può inviare al depositante (ossia, inviato, in transito, accettato, in verifica, rifiutato e errore tecnico).

La suddetta circolare richiamava, peraltro, la precedente circolare del DGSIA del 2/8/24[19]  che, appunto, all’art. 19, stabiliva le modalità concrete di trasmissione degli atti -in via telematica- da parte dei soggetti abilitati esterni nel processo penale.

Ed anche la successiva circolare del DGSIA del 12/11/2024, al fine espresso di  “agevolare gli Uffici Giudiziari nell'organizzazione e nella gestione delle attività di lavorazione dei depositi telematici operati dai difensori tramite il portale PdP”,  ha chiarito che alcune tipologie di atti processuali, espressamente indicate, sono escluse dalla accettazione automatica, essendo sempre necessaria la verifica ed accettazione manuale da parte degli operatori (ad es., le richieste di accesso agli atti, le richieste di riparazione per ingiusta detenzione, le querele, le denunce , la richiesta di rescissione del giudicato ecc.).

Pertanto, alla luce di quanto, sopra non per tutti gli atti (pur correttamente depositati nel portale) è prevista l’accettazione automatica, essendo, appunto, necessario un controllo di natura “umana”.

Si pone, quindi, l’evidente problema di capire quando l’atto risulti depositato in modo “tempestivo”, ossia, al momento del deposito o della accettazione?

Sul punto è già intervenuta una pronuncia della Suprema Corte,[20] la quale ha sostanzialmente stabilito la non necessità dell’accettazione, per ritenere tempestivamente depositato l’atto, bastando che l’atto sia stato correttamente inserito nel portale. La predetta sentenza, sul punto, infatti, pur richiamando l’art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del  4/7/23[21] (ora abrogato in maniera espressa dall’art. 4 del DM 217/23), ha sposato una linea interpretativa non rigida, ritenendo che, secondo la stessa Corte Edu sia “necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024)”.

Tuttavia, si deve far presente che l’art. 13 bis c.2 del Decreto 44/11 (così come modificato, appunto, dal DM 217/23) continua a stabilire -in maniera espressa- che l’atto si intende ricevuto nel momento in cui viene generata (dal sistema) la ricevuta di accettazione e, soprattutto, l’art. 172 c. 6 bis  c.p.p. richiede -sempre e comunque- una “accettazione” da parte del sistema informatico, per verificare il rispetto del termine “per fare dichiarazioni, depositare documenti e compiere altri atti” (precisando che il termine si considera, comunque, rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile)[22].

Pertanto, allo stato, e pur condividendo la suddetta sentenza della Suprema Corte, la problematica pare non risolta con sicurezza, dato che la disciplina (ancora) vigente richiede (ai fini del rispetto del termine) -sempre e comunque- una accettazione (formale) del sistema (non bastando, appunto, il semplice inserimento nel portale).

A tal proposito, si deve anche far presente che la Suprema Corte, di recente, aderendo -sostanzialmente- alla predetta argomentazione, ha ritenuto ammissibile l’istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p., (per il deposito di un atto di impugnazione), nel caso in cui l’atto di parte, pur tempestivamente depositato nel portale, non sia stato accettato dal sistema, a causa di un “disallineamento nel sistema dei dati identificativi del procedimento a cui si riferiva l’impugnazione”, trattandosi di una causa di forza maggiore, non superabile dal difensore.[23]

Se, infatti, la Corte non avesse, comunque, ritenuto necessaria l’accettazione del sistema, non ci sarebbe stato bisogno di alcuna restituzione nel termine, essendo bastevole il mero deposito nel portale, a prescindere dall’accettazione.

 

4. Il documento informatico. – Un ulteriore problematica concerne la nozione (processual-penalistica) di documento informatico, in particolare, al fine di chiarire, se, ad esempio, un file pdf immodificabile costituito dalla “scannerizzazione” o “digitalizzazione” di un atto sottoscritto analogicamente sia o meno un documento informatico.

Il comma 2 dell’art. 110 c.p.p. stabilisce espressamente che “Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.

Conseguentemente, l’art. 110 suddetto richiama -espressamente- la normativa, sovranazionale[24], primaria ed anche regolamentare (e non di grado inferiore, quali, ad es. circolari ministeriali o di altro tipo), per comprendere quando un atto sia un documento informatico.

Il Decreto 44/2011 (secondo le ultime modifiche) all’art. 2 (rubricato “Definizioni”) indica cosa sia un “fascicolo informatico” (ossia, sulla base della lettera h, “il fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”), ma non fornisce un’autonoma definizione di documento informatico.

Bisogna, quindi, riferirsi al DLGS 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) che -appunto- all’art. 1 fornisce delle importanti definizioni, in quanto, la copia informatica di un documento analogico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto (lett. i-bis), la copia informatica di un documento informatico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari (lett. 1-quater), il documento informatico è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (lett.p) ed il  documento analogico è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (lett. p-bis).

Il successivo art. 20 del DLGS 82/2005 chiarisce, quindi, al comma 1-bis che  “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.

Conseguentemente, sembrerebbe (apparentemente) chiaro che il “documento informatico”, richieda una firma digitale, ovvero elettronica qualificata o avanzata.

Tuttavia, il comma 1-bis prosegue specificando che “in tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.

Pertanto, un documento informatico redatto senza firma digitale, elettronica qualificata o avanzata, non perde automaticamente la sua “qualità” di documento informatico, pur non possedendo la sicurezza probatoria di cui alla prima parte del predetto art. 20 c.1 bis. (anche considerando che il successivo art. 21 riguarda atti pubblici e scritture private).

Sul punto, tuttavia, è intervenuto (molto opportunamente) l’art. 111 c.2 bis c.p.p. che ha previsto che “L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.

Conseguentemente, sulla base della predetta normativa (anche di grado regolamentare), documento informatico (a norma dell’art.110 c.p.p.) è l’atto informatico, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata (non bastando una firma elettronica c.d. semplice), a norma dell’art. 111 bis c.p.p.  mentre l’eventuale scannerizzazione o digitalizzazione di un documento analogico sarà eventualmente una copia informatica di un atto analogico (come previsto dall’art. 110 c.4 c.p.p.).

Sulla base, quindi, dell’art. 110 c.p.p. (che, a seconda delle interpretazioni, come sopra chiarito, può essere già quasi completamente o solamente in parte vigente), la regola generale è che gli atti (e non documenti) del processo penale siano redatti come “documento informatico” (nel significato di cui sopra), senza, quindi, la possibilità, alternativa di redazione analogica dell’atto (con successiva “copiatura” o “trasposizione” informatica).

Pertanto, a norma dell’art. 110 c.p.p., il documento, redatto e sottoscritto in via analogica e poi convertito “informaticamente” (ad. es, in formato pdf), non sarebbe un “documento informatico”[25].

Sul punto, tuttavia, a parere dello scrivente, vi possono essere degli evidenti dubbi di incostituzionalità, in quanto la Legge n. 134 del 27/9/21, ossia la Legge Delega del DLGS 150/22 (la c.d. Riforma Cartabia) stabiliva, come principio da adottare nell’esecuzione della delega,  espressamente, all’art. 1 c.5 lett.a  di “...prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in modalità digitale, in modo che ne siano garantire la autenticità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza..”, indicando, quindI, un regime alternativo possibile di redazione e conservazione degli atti e non obbligatorio, utilizzando, appunto, il verbo potere e non dovere.

Pertanto, l’introduzione di un regime “esclusivo” di redazione e conservazione degli atti (a norma dell’art. 110 c.p.p.) parrebbe eccessivo rispetto a quanto indicato dal legislatore delegante. E ciò risulta tanto più chiaro continuando nella lettura del predetto art. 1 c.5 lett. a, ove, diversamente, per quanto riguarda il deposito (e non, appunto, la redazione) di atti e documenti, il principio indicato parrebbe prevedere la esclusività (“..prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche..”)[26].

 

5. Le produzioni dibattimentali.  Un’ulteriore questione riguarda le  c.d. produzioni (delle parti) nel corso delle udienze dibattimentali, in particolare, se le stesse possano ancora avvenire con modalità non informatiche, in quanto, allo stato, sussistono due opposte linee interpretative.

Secondo una prima tesi, tutti i documenti delle parti richiedono necessariamente il deposito di natura digitale/informatica, non essendo più ammessa (negli uffici in cui ciò sia obbligatorio, in base -appunto-al DM 206/24) la produzione di natura fisica (salvo che sia impossibile un deposito informatico, ad es. per la natura di quanto si deve produrre, come una registrazione audio/video privata) a norma dell’art.111 bis c.p.p.

La suddetta tesi si basa -sostanzialmente- su due ordini di ragioni, ossia, la generalità di applicazione dell’art. 111 bis c.p.p. (che, appunto, si applica a “tutti” i depositi) e la finalità perseguita dal legislatore delegante, ossia, sostanzialmente, la completa digitalizzazione del processo penale.

Secondo una diversa tesi (seguita dallo scrivente, nonché dal Tribunale di Ferrara, come emerso nel corso della riunione con i rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati del febbraio 2025) si ritiene, invece, che -nel corso delle udienze dibattimentali- la produzione possa ancora avvenire in modalità c.d. “analogica” per le seguenti ragioni:

  • Le norme processuali relative al “dibattimento” hanno un loro specifico ambito di applicazione, di natura speciale, in quanto tutte le varie produzioni richiedono, necessariamente, un contraddittorio fra le parti, come espressamente previsto dall’art. 493 c.3 c.p.p.[27]
  • L’art. 111 bis c.p.p. fa riferimento al “deposito” di atti, richieste, memorie e documenti, tuttavia, l’art. 234 c.p.p. (rubricato “prova documentale”) fa riferimento non al “deposito” ma all’“acquisizione di scritti e di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose..”, ed analogamente viene stabilito nei vari articoli successivi (artt. 234 bis-243 c.p.p.).

Conseguentemente, dato che in alcuna norma è prevista l’obbligatorietà dell’”acquisizione” telematica della prova documentale, la stessa si deve ancora ritenere ammessa in modalità fisica o analogica.[28]

  • a livello sovranazionale, in varie pronunce, la Corte EDU, pur riconoscendo l’importanza della digitalizzazione della giustizia, ha, tuttavia, affermato che l’obbligo di depositare i documenti in formato elettronico deve essere sempre proporzionato al legittimo fine perseguito, non potendo essere imposto senza alcuna effettiva e concreta necessità (si veda, da ultimo, C. EDU Xavier Lucas c. Francia, n. 15567/20, §§ 46-47, 9 giugno 2022).

Sul punto, peraltro, si deve precisare che una recentissima sentenza della Suprema Corte[29] ha, espressamente, chiarito che la produzione/deposito di atti, documenti e memorie è sempre ammessa, anche in forma cartacea, nel corso delle udienze dibattimentali ed in camera di consiglio, non avendo, la c.d. “Riforma Cartabia” introdotto deroghe alla disciplina dell’attività che si svolge, appunto, in udienza, considerando, anche che la stessa circolare del DGSIA del 8/1/25 prevedeva, appunto, la “scansione” da parte della cancelleria dei documenti analogici prodotti nel corso del processo.

 

6. La costituzione di parte civile. – Una questione che, sin dai primi giorni del 2025, sta animando i vari Tribunali di Italia è la modalità di costituzione della parte civile, la quale, come noto, ha termini perentori di costituzione (ossia, di regola, udienza preliminare o udienza predibattimentale, a seconda delle modalità di esercizio dell’azione penale[30]).

Ciò detto, si può ritenere pacificamente che l’introduzione del c.d. processo penale telematico non abbia inciso, in alcun modo, sulle norme del codice di procedura penale relative alla modalità di costituzione c.d. “fuori udienza” e, pertanto, anche nel caso di deposito tramite portale, prima dell’udienza, sarà, in ogni caso, necessaria la notificazione alle altre parti, conformemente all’art. 78 c. 2 c.p.p.[31]

Ma il vero problema, riguarda, ovviamente, la sussistenza o meno della possibilità di depositare, nel corso dell’udienza, in formato analogico la costituzione di parte civile, dato che l’art. 122 c.2 bis c.p.p., prevede espressamente che “La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria”.

Sul punto, tuttavia, è intervenuta una recentissima sentenza della Suprema Corte (sez. II n. 18624 del 7/5/25, dep. il 16/5/25), la quale ha espressamente chiarito (pur dichiarando inammissibile il ricorso) che, in ogni caso, “il mancato rispetto del disposto del comma 2-bis dell’art. 122 cod. proc. pen. non risulta sanzionato né dalla sanzione di nullità, né da quella di inammissibilità e che anzi il disposto del comma 4 dell’art. 111-bis cod. proc. pen. così come quello del comma 3 dell’art. 111-ter cod. proc. pen. appaiono lasciare aperta la strada – quantomeno fino al momento in cui il processo penale telematico non andrà completamente a regime – al deposito (purché tempestivo) in forma analogica degli atti”.

Conseguentemente, leggendo la suddetta sentenza, pur apparendo obbligatoria (in primo grado, ad eccezione, allo stato, del processo davanti al Giudice di Pace) la costituzione di parte civile in via telematica e con procura speciale munita di firma elettronica digitale o elettronica qualificata, l’eventuale violazione non comporterebbe alcuna sanzione processuale (né nullità né inammissibilità).

Chiarisce, in ogni caso, la Suprema Corte, che l’eventuale ordinanza che dichiarasse inammissibile la costituzione di parte civile, presentata in modalità analogica, sarebbe sicuramente illegittima, ma  non abnorme e, quindi, non impugnabile.

Peraltro, la successiva sentenza, già citata, n. 24708/25, ha, ulteriormente, chiarito che la costituzione di parte civile può sempre avvenire, in formato analogico, nel corso dell’udienza (preliminare e/o predibattimentale), essendo, invece, obbligatorio il deposito in modalità telematica, nel caso di costituzione anticipata avvenuta fuori udienza.

 

7. Le conseguenze in caso di mancato rispetto delle disposizioni inerenti il processo penale telematico. – Uno dei problemi che, sin da subito, si è posto all’attenzione dell’interprete riguarda le conseguenze del mancato rispetto delle norme “obbligatorie” inerenti il processo penale telematico.

Le prime pronunce della Suprema Corte si sono concentrate, in particolare, sul mancato deposito -con modalità telematiche- della richiesta di archiviazione del PM, nel caso in cui il Procuratore della Repubblica avesse attestato l’omesso funzionamento del sistema a norma dell’art. 175 bis c.p.p., non seguendo, tuttavia, un orientamento unitario.

Alcune pronunce, infatti, hanno affermato l’abnormità del provvedimento del GIP che avesse ritenuto inammissibile la richiesta (depositata in modalità analogica), con restituzione degli atti al PM (v. sul punto, Cass. Sez. II 42873/24, Cass. Sez. II 43678/24, Cass. Sez. II 46030/24, Cass. Sez. II 45/25), avendo, il GIP, sostanzialmente, esercitato un potere attribuito al Procuratore della Repubblica, non sindacabile dal Giudice, trattandosi di atto di natura amministrativa.

Altre decisioni, invece, hanno ritenuto non affetto da abnormità il predetto provvedimento del GIP (v., da ultimo, Cass. Sez. IV 3824/25), in quanto non completamente avulso dal sistema e non determinante alcuna stasi procedimentale (potendo, appunto, il PM reiterare la richiesta).

Ma a prescindere dalla suddetta problematica, leggendo le predette pronunce, parrebbe, quindi, che un atto/documento depositato in modalità analogica (ove non prevista e in assenza di un provvedimento attestante il malfunzionamento o, comunque, legittimante il deposito analogico) sia affetto da inammissibilità, come chiarito anche dalla decisione n. 2815/25 della terza sezione della Suprema Corte che, appunto, ha dichiarato inammissibile un appello depositato dal PM mediante PEC (ossia, una modalità non consentita) ed, anche precedentemente, da Cass. Sez. II 38184/22 che ha ritenuto non consentite alla cancelleria del Giudice le comunicazioni/notificazione al P.M. mediante l’utilizzo della PEC.

Pertanto, perché il deposito sia -certamente- “ammissibile” dovrebbe avvenire (nei casi previsti e ordinariamente) con modalità telematiche (e non in modo analogico).

Quindi, per fare un esempio concreto, una sentenza (del Tribunale ordinario) pronunciata all’esito del dibattimento di primo grado, depositata in modalità analogica, dovrebbe essere considerata “non depositata legittimamente”, pur essendo, comunque, sostanzialmente valida (con tutte le ovvie conseguenze, in tema di mancato deposito nei termini).

Per quanto riguarda, invece, il mancato deposito con modalità telematiche del decreto di citazione a giudizio, si potrebbero richiamare, sul punto, l’art. 553 c.p.p., che espressamente prevede la “trasmissione” al giudice, del fascicolo del dibattimento, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione e l’art. 552 c.4 c.p.p., che stabilisce, appunto, che il decreto di citazione a giudizio debba essere (previamente) depositato presso la segreteria del P.M.

In tal caso, quindi, il Giudice (predibattimentale) si troverebbe nella situazione di un’udienza formata e calendarizzata sulla base di un decreto di citazione a giudizio non correttamente depositato, costituendo, appunto, il deposito, il presupposto della trasmissione e della successiva formazione dei ruoli (dibattimentali) di udienza.

In tal caso, quindi, non parrebbe -in alcun modo- escluso che il Giudice (predibattimentale) disponga la regressione del procedimento con trasmissione degli atti la P.M., non essendo previsto un potere integrativo del Giudice in tal senso e sussistendo una sorta di non “corretta instaurazione del rapporto processuale”.

Come noto, infatti, il Giudice è privo del potere di disporre (restituendo gli atti) la regressione del procedimento al fine di investire il P.M. per la esecuzione di un adempimento (quali, ad es., la rinnovazione della citazione o della conseguente notificazione) che la legge specificamente riserva al Presidente del collegio o al giudice singolo[32], mentre ha il dovete di verificare il corretto passaggio dalla fase delle indagini a quella del processo e della instaurazione del giudizio,  nonché, appunto la corretta introduzione dello stesso[33].

In argomento bisogna, tuttavia, evidenziare che, secondo una certa interpretazione, basata su una lettura estremamente attenta delle norme vigenti, allo stato (e sino al 31/12/25) non parrebbe esserci – da parte della Procura della Repubblica  un obbligo di deposito telematico del decreto di citazione a giudizio, dato che lo stesso dovrebbe essere depositato presso la “segreteria” del Pubblico Ministero e poi trasmesso al Tribunale e, come noto, l’obbligo di deposito telematico presso gli uffici della Procura della Repubblica non risulta generalizzato, essendo obbligatorio, sino al 31/12/25, solamente per alcune specifiche attività, indicate, appunto, dall’art. 3 c. 2 del Decreto 217/23 (nella sua formula attuale), ossia, la fase dell’archiviazione, del procedimento per decreto ecc. Peraltro, alcuna norma prevede espressamente che l’attività di “trasmissione” debba avvenire in modalità telematiche (non essendo, appunto, un deposito)[34].

Ciò detto, la questione si complica ulteriormente, nel caso in cui si ritenga che sia già vigente l’art. 110 c.p.p., in tutti i casi in cui sia previsto il deposito telematico dell’atto/documento (ex art. 111 bis c.p.p.), con, quindi, necessaria redazione informatica (con sottoscrizione “informatica”) degli atti del processo.

In tal caso, infatti, una sentenza analogica sarebbe redatta non conformemente all’art. 110 c.p.p. e, pertanto, nulla, a norma dell’art. 546 u.c. c.p.p., mancando, appunto, il requisito della “sottoscrizione del Giudice” che, a norma dell’art. 111 c.p.p. dovrebbe avvenire mediante firma digitale o elettronica qualificata.

Ovviamente, in argomento, rimane pienamente valido l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui la sentenza “contestuale” (così come il dispositivo) sarebbe valida anche nel caso di mancata sottoscrizione da parte del Giudice, trattandosi in ogni caso di motivazione contestuale resa a verbale, purchè sottoscritto sia dal cancelliere che dal Giudice (v. C. Cass. Sez. II 2221/19, Cass. Sez. III 38355/13), mentre la nullità riguarderebbe, appunto, le decisioni non contestuali e tutti gli atti non pronunciati in udienza.

Ed analogamente,  tanto per fare un altro esempio, Il decreto di citazione diretta a giudizio (quantomeno, a far data dal 1/1/26)  privo di sottoscrizione del pubblico ministero (ma munito di sottoscrizione dell'ausiliario che lo assiste) non sarebbe atto inesistente, ma, al più, nullo a regime intermedio, e, quindi, sanabile (v. Cass. Sez. I, 11.2.2010, n. 8067).

Tuttavia, il problema potrebbe complicarsi ulteriormente (e oserei dire, a dismisura) dato che, in tal caso, la questione non riguarderebbe -solamente- la “sottoscrizione” dell’atto, ma anche la redazione dello stesso e conseguentemente -in via interpretativa- si potrebbe ritenere che sussista una “mancanza grafica” all’interno del provvedimento.

E, come noto, la “mancanza grafica” della motivazione della sentenza determina la nullità della stessa a norma dell’art. 125 c.p.p. (v. sul punto, in argomento, Cass. Sez. II 3154/2012, Cass. Sez. II 16363/06) e, pertanto, in astratto, la redazione della motivazione con modalità grafiche non consentite (analogiche, invece che informatiche) potrebbe, a livello interpretativo, farsi rientrare in una assenza grafica di motivazione.

Ovviamente, seguendo tale ragionamento, il discorso potrebbe ulteriormente aggravarsi con riferimento al “dispositivo” della decisione, in quanto, come noto, l’assenza del dispositivo determina (non una nullità) ma la totale inesistenza della pronuncia (v. Cass. Sez. VI 8396/17) e, pertanto, anche l’assenza grafica del dispositivo, potrebbe (in astratto) determinare un analogo vizio insanabile.

In argomento, pare, tuttavia, necessario fare un brevissimo cenno alla giurisprudenza sovranazionale, anche al fine di verificare la compatibilità di un sistema articolato o, comunque, articolando, su un rigido “formalismo” informatico (sia in materia di redazione che di deposito).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infatti, ha recentemente affermato  (v. sentenza del 23 maggio 2024 - Ricorso n. 37943/17 e altri 2 - Causa Patricolo e altri c. Italia), richiamando il precedente parere n. 14 del 2011 del Consiglio consultivo dei giudici europei, che Le IT (tecnologie dell’informazione) “dovrebbero essere uno strumento o un mezzo per migliorare l’amministrazione della giustizia, per facilitare l’accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie stabilite dall’articolo 6 CEDU: accesso alla giustizia, imparzialità, indipendenza del giudice, equità e ragionevole durata dei processi (…) Le IT non devono diminuire i diritti procedurali delle parti. I giudici devono stare attenti a tali rischi in quanto spetta loro la responsabilità di assicurare la tutela dei diritti delle parti”, non dovendo, quindi, creare “formalismi eccessivi”, non giustificati da alcuna effettiva -e meritevole di tutela- esigenza.

Il suddetto principio sovranazionale (che parrebbe, tuttavia, limitato alle parti private, ma non necessariamente nell’ambito di un processo di natura civile) sembrerebbe, quindi, scontrarsi, ad es., con le varie disposizioni che impongono ad es., ai difensori di utilizzare necessariamente il portale dei depositi telematici, invece, di analoghi sistemi ugualmente sicuri, quale la posta elettronica certificata che, come già chiarito, non costituisce più un valido equipollente rispetto al deposito tramite portale (come chiarito dal comma 9 dell’art. 3 del  DM 217/23, dall’art. 87 bis del DLGS  150/22, oltre che dal comma 6 quinquies dell’art. 87 del DLGS 150/22),[35] essendo vietata e non producendo alcun effetto di legge[36].

Le anzidette considerazioni sono state fatte proprie, di recente, anche da una recentissima sentenza della Suprema Corte[37], la quale, pur relativamente ad un caso differente, ha espressamente chiarito che, stante l’imprescindibile diritto delle parti ad un Tribunale, le eventuali limitazioni – anche di natura informatica- devono essere sempre proporzionali, sussistendo, altrimenti, un “annullamento” del diritto di difesa.

Si deve, comunque, far presente (pur se relativamente alla problematica della costituzione di parte civile) che la -già citata- pronuncia della seconda sezione della Suprema Corte (n. 18624/25), sembra aver affermato il principio di diritto (estensibile, ovviamente, ad altre situazioni)  per cui, in assenza di una specifica sanzione, l’eventuale deposito analogico (di atti e documenti) non determinerebbe alcuna invalidità né inammissibilità, dato che le stesse disposizioni di cui agli artt. 111 bis c.4 e 111 ter c.3 c.p.p., consentirebbero ancora il deposito analogico, con successiva conversione in modalità digitale.

 

8. Le problematiche derivanti dal c.d. malfunzionamento del sistema (in senso lato) e le possibilità fornite all’Autorità Giudiziaria. – In argomento bisogna richiamare necessariamente l’art. 175 bis c.p.p., il quale, espressamente prevede due modalità di “non funzionamento” dei sistemi telematici che permettono il ricorso alla redazione e deposito in modalità analogica (nonché l’eventuale rimessione in termini ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 175 bis c.p.p.).

Il primo tipo di “malfunzionamento” è quello certificato “a monte” “dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati” (v. art. 175 bis c.1 c.p.p.), il secondo, invece, è quello “a valle” “nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento” (v. art. 175 bis c.4 c.p.p.).

E sul punto, oltre a quanto già precisato circa la (non) sindacabilità dell’attestazione del Dirigente dell’Ufficio, si deve fra presente che -come noto- plurimi uffici giudiziari, stante le problematiche -di vario genere- del sistema APP hanno adottato provvedimenti in tal senso, derogativi, quindi, temporalmente, all’utilizzo del sistema telematico, in modo generale ovvero limitatamente a specifici atti e/o attività[38].

Con riferimento specifico, appunto, agli Uffici del Tribunale di Ferrara, sia il Presidente del Tribunale di Ferrara sia il Procuratore della Repubblica di Ferrara hanno adottato dei provvedimenti, conformemente all’art. 175 bis c. 4 c.p.p., finalizzati a garantire, sino ad una certa scadenza temporale, la possibilità di utilizzare il sistema analogico.

In particolare, il Presidente del Tribunale di Ferrara[39] ha autorizzato i magistrati addetti all’Ufficio GIP/GUP e del dibattimento a redigere gli atti ed  i verbali in modalità analogica, nelle ipotesi in cui non sia possibile la redazione ovvero il deposito telematico tramite APP, oppure sussista un problema tecnico dell’applicativo incidente sul corretto funzionamento e non di immediata soluzione, nonché in tutti gli altri casi in cui emergano dei problemi, legati all’adozione dell’applicativo, nello svolgimento delle udienze o nell’adozione tempestiva dei provvedimenti, purchè, tuttavia, se ne dia atto nel provvedimento e nel verbale di udienza, con successivo deposito dello stesso, anche tramite il sistema TIAP.

Il Procuratore della Repubblica di Ferrara, a sua volta, ha adottato tre ordini di servizio,[40] garantendo la possibilità dell’utilizzo del sistema analogico, in alternativa a quella digitale, esclusivamente con riferimento a specifiche attività, ossia, le iscrizioni delle notizie di reato (sino al giorno 31/8/25), il giudizio direttissimo (sino al giorno 31/8/25) e la trattazione dei decreti di citazione a giudizio e liste testi (sino al giorno 31/8/25).

Ulteriori problemi potrebbero, tuttavia, porsi nel caso in cui il sistema telematico non funzioni concretamente e non siano stati adottati provvedimenti a norma dell’art. 175 bis c.p.p.

Sul punto, pare opportuno richiamare gli artt. 110 c.3 e 111 bis c.3 c.p.p. i quali stabiliscono che la “redazione informatica” ed “il deposito “telematico” non  si applicano “ agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali”  non possono essere redatti o acquisiti in modalità informatica e, conseguentemente, nel caso di problematiche concrete dell’applicativo/sistema informatico, tali, anche, solamente, da incidere sulla durata del processo penale e dello svolgimento delle udienze, non pare precluso l’utilizzo di modalità prettamente analogiche, anche considerando che l’art.111 della Costituzione prevede espressamente che il giusto processo garantisca anche la “ragionevole durata” dello stesso.

Pertanto, l’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo e, quindi, il tempestivo svolgimento delle udienze, pare sicuramente rientrare nel concetto di “esigenza processuale” di cui ai predetti terzi commi degli artt. 110 e 111 bis c.p.p., con conseguente legittimità del sistema “analogico”.

Ovviamente, in tal caso, pare opportuno che tale difficoltà e/o problematicità risulti attestata nel verbale di udienza, previo contraddittorio con le parti presenti.

Tuttavia, risulta attualmente vigente anche un’altra disposizione, che potrebbe garantire una deroga al sistema “telematico”, così come appena tratteggiato[41] ossia, l’art. 87 c.6 quater, ultima parte, del DLGS 150/22 (ancora , appunto, pienamente in vigore, trattandosi, fra l’altro, di norma primaria che non prevede alcun termine di vigenza), il quale, appunto, prevede che “L’Autorità Giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche”, all’interno delle quali, ovviamente, possono anche ricomprendersi tutte le c.d. problematiche di sistema non previamente attestate a norma dell’art. 175 bis c.p.p.

Inoltre, dato che la predetta norma non richiede né “giustificate” o “oggettive” ragioni né ragioni, comunque, riconducibili ad un difetto o ad un problema (latu sensu) di sistema,  sembrerebbe che l’Autorità Giudiziaria (e, quindi, il singolo Giudice o Pubblico Ministero) possano, con un loro provvedimento indicante le ragioni concrete (fra cui, ad es., anche la maggior speditezza del deposito analogico, l’assenza di adeguata formazione del personale e/o del magistrato la mancanza di sperimentazione dell’applicativo, l’assenza  di modelli utilizzabili per quel singolo atto, il difetto di strumentazione idonea ecc.) escludere legittimamente la necessità del deposito telematico  (pur se, astrattamente, obbligatorio), ammettendo -sempre- il deposito analogico.

La predetta norma, quindi, di rango, si ripete, primario, può, quindi, giocare un ruolo fondamentale, soprattutto nell’attuale fase di “transizione digitale”, permettendo un legittimo deposito analogico, in situazione non tassative ed, anzi, individuate, concretamente, dal singolo magistrato (appunto, Giudice o Pubblico Ministero).

 

9. Le problematiche derivanti dalle modifiche degli applicativi del processo penale telematico.  Si deve osservare in argomento che – al fine espresso di migliorare gli applicativi del c.d. processo penale telematico- dal primo gennaio 2025 sono stati “rilasciati” plurimi aggiornamenti del sistema, fra cui, quello, particolarmente rilevante, comunicato dal DGSIA in data 26/3/25[42] con cui, fra l’altro, venivano spiegati i nuovi aggiornamenti (anche del mese di aprile 2025), in vista della data del 1/4/25, che avrebbe reso obbligatorio il deposito telematico in altre fasi del processo penale e coinvolto anche il procedimento relativo alle iscrizioni delle  notizie di reato.

Alcuni di questi aggiornamenti non paiono, tuttavia, una semplice risoluzione di problemi tecnici (rilevati o evidenziati), ma, piuttosto, una innovazione tecnica non prevista dalla normativa vigente.

A titolo meramente esemplificativo, si deve, infatti, necessariamente notare, per quanto riguarda il “verbale di udienza”, che è stata prevista la possibilità per il cancelliere -con l’opzione “Firma ed Acquisisci” di  acquisire direttamente al fascicolo i verbali di udienza, senza la necessità del “ visto del magistrato”[43].

Tuttavia, come noto, l’art. 483 c.1 bis c.p.p. prevede, ancora, espressamente, che “il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata”.

Conseguentemente, l’adozione del predetto sistema di redazione ed acquisizione del verbale di udienza (pur ammessa dal sistema telematico) si pone in evidente contrasto con l’art. 483 c.1 bis c.p.p., che è una norma di rango primario, certamente non derogabile da un atto avente valenza sub-legislativa, non essendovi, fra l’altro, alcuna norma di rango primario che, in qualche modo, autorizzi il DGSIA (o comunque il Ministero) a modificare o derogare alle norme del codice di procedura penale (ed a prescindere che l’eventuale violazione della norma procedurale determini una invalidità o una mera irregolarità[44]), essendo, ovviamente, diversa la predisposizione di “regole tecniche” (di cui agli artt. 87 e 87 bis del DLGS 150/22 e 111 bis e ter del c.p.p. ) rispetto alla modificazione di norme procedimentali.

Conseguentemente, è necessario verificare costantemente che le eventuali innovazioni (pratiche) del sistema telematico  non contrastino con le norme primarie del c.p.p. o di altre disposizioni, le quali mantengono, ovviamente, la loro caratteristica di “faro” durante lo svolgimento del processo, al fine di non incorrere in eventuali invalidità, più o meno, gravi.

 

 

 

 

[1] Si vedano, in argomento, per citare le più recenti, le delibere del CSM del 11/12/24 (prot. P 23435/2024), del 22/1/25 (prot. 1034/2025) e del 9/4/25 (prot. P 6877/2025), nonchè la lettera inviata al Viceministro della Giustizia dal Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 31/3/25 e, per quanto concerne, nello specifico, la situazione del Tribunale di Ferrara, i provvedimenti (redatti conformemente all’art. 175 bis c.p.p.) dal Presidente del Tribunale di Ferrara (nn.1/25 e 27/25, con vigenza sino al 30/6/25) e dal Procuratore della Repubblica di Ferrara (n. 17/25 e 19/25, con vigenza sino all’1/6/25).

[2] v. la lettera m dell’art.2 del DM 21/2/2011 n. 44.

[3] Che, secondo la lett. b-bis dell’art.2 del DM 44/11 è “una piattaforma che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte di soggetti abilitati esterni e degli utenti privati”. L’art. 13 bis del medesimo DM chiarisce che

1.nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34. 2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

[4] In base all’art. 3 c. 9 del Decreto 217/23.

[5] v. anche il comma dell’art. 4 dell’art. 111 bis c.p.p. che espressamente prevede che “Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”.

[6] Come noto, infatti, la persona offesa nel procedimento penale, indipendentemente dalla costituzione di parte civile, conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo e non di parte (v. C. Cost 254/2011 e C. Cost. 23/15).

[7] Superandosi, così, ad esempio, quanto stabilito, in passato dal DM 18/7/23 (nella sua formulazione originaria ed attualmente in fase di abrogazione in base all’art. 4 del DM 217/23) che indicava un numero preciso e specifico di atti per cui era richiesto obbligatoriamente il deposito telematico.

[8] Che espressamente prevede che “Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.

[9] Resta ancora valida, tuttavia, la possibilità prevista dall’art. 461 c.p.p., per l’imputato (e la persona civilmente obbligata) di depositare, personalmente o a mezzo del difensore nominato, l’opposizione a decreto penale di condanna nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace ove si trova l’opponente.

[10] Peraltro, relativamente al deposito presso la Procura della Repubblica (e Procura Europea), l’obbligatorietà generalizzata dovrebbe intervenire solamente dal 1/1/2026, a norma dell’art. 3 c.2 del Decreto 217/23

[11] Si veda, in argomento, Guida al Diritto n. 2 (15 gennaio 2025), Carmelo Minnella “Le novità-Avvocati: deposito esclusivo al Pdp per Procura, sezione GIP e Tribunale”.

[12] L’art. 122 c.2 bis c.p.p., infatti, prevede che “La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria”.

[13] Che viene, per comodità, riportato “1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. della giustizia…..3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione”.

[14] v. art. 15 c.2 DM 44/2011 “2. Se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico”.

[15] Si ricordi che, in base all’art. 11 del DM 44/2011, “l’atto del procedimento in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34..” e l’art.12 del DM 44/2011 analogamente stabilisce “I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34”.

[16] Si riporta, per comodità, il testo delle norme “1.con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi … ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale ….3 con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi … ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400… sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione”.

[17] v. art. 1 c. 4.” Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,  sino  al  31  marzo 2025 puo' avere, altresi', luogo anche con modalita' non  telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale  nonche' il deposito di atti, documenti, richieste  e  memorie  da  parte  dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale”.

[18] Avente ad oggetto “Nuove specifiche tecniche ex art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 – Modifica dei sistemi civili e penali – Efficacia”.

[19] Avente ad oggetto “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24”.

[20] v. Cass. Sez. II 47737 del 10/12/2024 (dep. 31/12/2024 ) in Rv. 287383 – 01.

[21] Che stabiliva, all’art.1 che “Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della  ricevuta  di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalità  stabilite dal provvedimento. Il deposito  è  tempestivo  quando  è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza”.

 

[22] Analogamente il comma 6-ter dell’art. 172 c.p.p. stabilisce che “Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio”.

[23] v. Cass. sez. II n. 9958 del 30/1/2025.

[24] Fra cui, appunto, il Regolamento UE 910/24 - eIDAS, del 23/7/24 sull’identità digitale e relativo alle tipologie di firme elettroniche.

[25] Ed, ugualmente, non sarebbe un documento informatico conforme agli artt. 110-111 c. 2 bis  c.p.p., l’atto redatto con un programma di scrittura digitale (es. word, open office), stampato e successivamente scannerizzato e depositato via app dalla cancelleria, in quanto, appunto, pur essendo un “documento informatico” (in quanto, appunto, non redatto analogicamente), risulterebbe privo di una firma digitale o elettronica qualificata.

[26] Si veda, in argomento, pur in modo discordante, la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione s “La Riforma Cartabia” (rel 2/2023 del 5/1/2023), pag. 3 e ss.

[27] Che, come noto, stabilisce che “le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva”.

[28] E lo stesso art. 111 ter c.3 c.p.p. prevede, appunto, la conversione dell’atto e documento analogico in modalità telematica, senza ritardo, con successivo inserimento nel fascicolo informatico.

[29] v. Cass. sez. V, n. 24708 del 6/5/2025, dep. il 4/7/25.

[30] Peraltro, e senza affrontare un altro argomento estremamente complesso, in più occasioni, è stato chiarito dalla Suprema Corte (da ultimo, v. Cass. III n. 42436/2021, Cass. III n. 15768/2020) che la parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'art. 81 c.p.p., può costituirsi, a norma dell’art. 79 c.p.p., nel corso degli atti introduttivi al dibattimento (ora, nel corso dell’udienza predibattimentale) esclusivamente prima che si concludano, per la prima volta, gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti previsti dall'art. 484 c.p.p. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, poiché tale norma, facendo riferimento anche alle questioni concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta.

[31] Ovviamente, come più volte affermato in sede di legittimità, la formalità del deposito attribuisce -sin da subito- al danneggiato dal reato la qualità di parte civile, senza necessità di un provvedimento ammissivo del giudice, fermo restando che, nei confronti delle altre parti, gli effetti della costituzione, come previsto dall'art. 78, comma 2, c.p.p., decorreranno dalla notificazione della dichiarazione di costituzione di parte civile e solamente da tale momento, quindi, la parte civile potrà agire in concreto, durante il processo, per far valere i suoi diritti  (v. Cass. sez. II 14164/2018, relativamente alla possibilità, solamente in seguito alla notifica, della possibilità di chiedere un sequestro conservativo). 

[32] v., ex multis, Cass. Sez. I 13/1/2010, n. 5477/2010.

[33] v., in argomento, Cass. Sez. I 180/11 del 1/12/2010 e Cass. Sez. Unite 42603/23 (pag. 25).

[34] Si veda, sul punto,  la nota del Procuratore F.F. della Repubblica Distrettuale di Bologna  di cui al prot. 2/25 del 8/1/25.

[35] Il comma 6 quinquies dell’art. 87 del DLGS 150/22, infatti, espressamente prevede che  “Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter (id est, per gli atti che obbligatoriamente devono esseredepositati tramite portale) l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.

[36] Pur esulando dal presente contributo, si deve necessariamente accennare alla problematica inerente le impugnazioni inviate mediante l’utilizzo della PEC, difatti, di fronte a pronunce “più morbide” (quale, ad es. Cass. Sez. VI 4633/23), altre, invece, hanno -più volte- affermato l’inammissibilità dell’atto di gravame trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata differente rispetto a quello specificamente designato per la ricezione, anche se riferibile al medesimo ufficio giudiziario, in quanto, diversamente argomentando, vi sarebbe una disapplicazione di fatto della sanzione di inammissibilità stabilita dal legislatore al comma 7 dell’art. 87 bis del DLGS 150/22 (v., da ultimo, Cass. Sez. I 47557/24).

[37] v. Cass. sez. III, n. 7380 del 13/2/25.

[38] Si veda, ad es., il provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano n. 48/25 del 28/3/25, avente una generalizzata efficacia sospensiva sino al 30/6/25.

[39] v. i provvedimenti nn. 1/25 del 7/1/25, 27/25 del 27/3/25 e 895 del 27/6/25, quest’ultimo volto ad estendere l’efficacia dei precedenti provvedimenti sino alla data del 30/9/25.

[40] v. gli ordini di servizio nn. 17/25  del 1/4/25, 19/25 del 3/4/25 e, da ultimo, 29/25 del 27/5/25.

[41] v. sul punto, Carmelo Minnella “Pec e il nodo dei malfunzionamenti” in Guida al Diritto n. 2 del 15/1/25.

[42] Di cui alla nota n. m_dg.DDSC.27/03/2025.0003388.U.

[43] v. punto 2.11 della predetta nota, denominato “Rimozione del vincolo di richiesta del visto al Magistrato sui verbali di udienza”.

[44] Visto che, come noto, ai sensi dell’art. 142 c.p.p., il verbale è nullo solamente se non risulti firmato dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, in quanto l’assenza di firma del magistrato costituisce mera irregolarità (v., ex multis, Cass. Sez. III n. 43803 del 24/11/08).