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29 Maggio 2026


Assegnazione ai giudici onorari dei procedimenti penali: la decisione delle Sezioni Unite


Cass. Sez. un., sent. 28 maggio 2026, Pres. Mogini. rel. Guardiano (informazione provvisoria)


Con ordinanza n. 6495/2026 - consultabile in allegato - la VI sezione penale della Corte di Cassazione, ravvisando la sussistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto:

«Prima questione: se la violazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 stesso codice, ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;

Seconda questione: se, nel caso in cui la violazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, determini una nullità, questa, nell’ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell’art. 550 c.p.p., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l’intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati».

 

Secondo quanto reso noto dalla Suprema Corte nell’informazione provvisoria, le Sezioni unite, all’esito dell’udienza del 28 maggio 2026, hanno fornito ai quesiti le seguenti risposte:   

«Prima questione: la violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.p. non attengono alla capacità del giudice.
 

Seconda questione: non rilevante».