Cass., Sez. VI, ud. 17 marzo 2026 (dep. 14 aprile 2026), n. 13507, Pres. De Amicis, Est. Tondin
Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata con riferimento all’applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di secondo grado.
Com’è noto, a seguito del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. decreto correttivo), fatti salvi i casi in cui le pene sostitutive divengano applicabili per effetto della decisione sull’impugnazione (art. 598-bis, comma 4-ter, c.p.p.), l’imputato ha un duplice onere: innanzitutto, in virtù del principio devolutivo, deve investire il giudice di appello della questione inerente alla sostituzione; in seconda battuta, deve esprimere il relativo consenso in via anticipata, nel caso di trattazione cartolare, fino a quindici giorni prima dell’udienza (art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.) e, nell’ipotesi di trattazione orale, sino alla data dell’udienza (art. 598-bis, comma 4-bis, c.p.p.).
Nella sentenza che si segnala, la Suprema Corte è intervenuta con riguardo alle modalità di espressione del consenso, statuendo che, nel giudizio di appello celebrato con trattazione partecipata, alla presenza dell’imputato, il difensore privo di procura speciale, che, con i motivi di impugnazione o con i motivi nuovi, abbia richiesto l’applicazione di una pena sostitutiva, può manifestare il consenso alla sostituzione, agendo «non nella qualità di procuratore di fatto ma come mero “nuncius” della volontà dell’imputato presente».
La Cassazione ha richiamato la distinzione tra la richiesta di sostituzione, che anche il difensore può avanzare con l’atto di appello, e la manifestazione del relativo consenso, che, in quanto atto personalissimo, può essere espresso solo dall’imputato. A quest’ultimo principio, tuttavia, è possibile derogare quando il difensore «sia munito di procura speciale» o quando, come nel caso di specie, il consenso sia manifestato «in presenza dell’imputato».
Ad analoghe conclusioni, del resto, la giurisprudenza è giunta con riguardo all’instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di istanza formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l’assistito sia presente e nulla eccepisca.
La Suprema Corte ha colto l’occasione anche per chiarire che «non è necessario che la richiesta dell’imputato sia circostanziata e documentata», spettando al giudice la valutazione dei presupposti della sostituzione, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria.
È erroneo, quindi, il rigetto dell’istanza sul presupposto che la parte non abbia fornito, a suo fondamento, elementi idonei.
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Francesco Lazzarini)