Cass., Sez. un., 15 gennaio 2026 (dep. 30 luglio 2026), n. 28898, Pres. Mogini, est. Aceto
Segnaliamo ai lettori che, ieri, 30 luglio 2026, è stata depositata la sentenza. n. 28898 con cui le Sezioni Unite penali si sono pronunciate in merito a due questioni in materia di interrogatorio preventivo, sollevate dalla V Sezione con ordinanza n. 35613 del 24 ottobre 2025:
«se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dellart. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati destinatari di misura personale per i reati per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo»
«se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia».
Con la sentenza che può leggersi in allegato, le Sezioni unite hanno dato ai quesiti le seguenti risposte:
in tema di misure cautelari, «il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo».
in tema di nullità processuali, «l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia».