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04 Settembre 2026


Persona offesa e ricusazione nell’opposizione all’archiviazione: la decisione della Corte costituzionale


Corte cost., sent. 21 luglio 2026, n. 132, Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi


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Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione, in riferimento agli artt. 111, comma 1 e 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, con riguardo al dettato degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, c.p.p. Più precisamente, il Supremo Consesso censurava le predette disposizioni nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p.

La Consulta ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione».

 

Riportiamo, di seguito, il testo del comunicato dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale che ha accompagnato il deposito della motivazione.

 

«La Corte, con la sentenza numero 132 depositata oggi, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente alla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di ricusare il giudice dell’udienza di cui all’articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione in relazione agli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) a fronte di una dichiarazione di ricusazione effettuata dalla persona offesa che è stata ritenuta inammissibile dal giudice di secondo grado sulla base dell’interpretazione fornita dal diritto vivente, per il quale la persona offesa non è «parte processuale» e, di conseguenza, non può proporre richiesta di ricusazione. La Corte costituzionale è pervenuta alla dichiarazione di incostituzionalità in considerazione del rafforzamento della fase antecedente il dibattimento e del crescente ruolo assunto nel processo dalla persona offesa. In particolare, ha rimarcato il ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero assunto dalla persona offesa; ruolo che consente anche l’opposizione alla richiesta di archiviazione, quale «meccanismo complementare» volto ad assicurare la completezza delle indagini. In questo quadro – secondo la pronuncia – è incongruo che, da un lato, si attribuisca alla persona offesa il diritto a interloquire con il giudice sull’archiviazione e, dall’altro, si precluda alla medesima la facoltà di accertarne la terzietà e l’imparzialità. Viene rilevato, inoltre, che la possibilità di ricusare il giudice per le indagini preliminari costituisce una garanzia essenziale della terzietà dell’organo giudicante e, dunque, del corretto esercizio delle prerogative riconosciute alla persona offesa. La Corte ha, quindi, affermato che la mancata previsione della legittimazione della persona offesa a ricusare il giudice viola il principio del giusto processo, che impone che “ogni processo” si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale.».

 

(A.M.)