Corte cost. sent. 11 febbraio 2026 (dep. 9 aprile 2026), n. 49, Pres. Amoroso, rel. Petitti
Segnaliamo ai lettori che ieri, 9 aprile 2026, è stata depositata la sentenza n. 49/2026 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis c.p.p., promosso dalla Corte d’appello di Lecce, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. (Testo A)», il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Ad avviso della Corte rimettente, il citato art. 578-bis cod. proc. pen. si poneva in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché con lo stesso art. 117, primo comma, e con l’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni.
Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dalla Corte.
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Non viola la presunzione di innocenza l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice d’appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
Lo ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza numero 49, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Corte di appello di Lecce, con riguardo ad un giudizio relativo all’applicazione di una confisca urbanistica conseguente ad un reato di lottizzazione abusiva estintosi per prescrizione.
In linea con la propria sentenza numero 2 del 2026, la Corte costituzionale ha sottolineato che la decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con il c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché tale decisione non equivale all’attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto.
La Corte ha peraltro rammentato che, nell’applicare l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, il giudice dell’impugnazione, chiamato ad accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, non deve adombrare in motivazione che il processo definito con la dichiarazione di estinzione per prescrizione si sarebbe dovuto concludere in modo diverso.
Roma, 9 aprile 2026