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17 Luglio 2026


Rimessa alle Sezioni unite la questione sulla natura giuridica della c.d. tortura di stato


Cass., Sez. V, 9 luglio 2026 (ud. 5 luglio 2026), ord. n. 25758, Pres. Romano, Rel. Tudino


Con ordinanza n. 25758 del 9 luglio 2026 - consultabile in allegato - la V sezione penale della Corte di Cassazione ha ravvisato l’esistenza di un contrasto interpretativo, in seno alla giurisprudenza di legittimità, sulla qualificazione dell’ipotesi di cui all'art. 613-bis, comma secondo c.p. – la cd. tortura di stato, commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio – in termini di reato autonomo o di circostanza aggravante indipendente rispetto alla generale ipotesi disciplinata dal comma primo della medesima disposizione.

Pertanto, la Corte, ha rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito di diritto: «se la fattispecie prevista dall'art. 613-bis, secondo comma, cod. pen., concernente i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, integri un autonomo titolo di reato ovvero una circostanza aggravante speciale, a pena autonoma o indipendente, della fattispecie prevista dal primo comma della medesima disposizione ».