Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal Prof. Glauco Giostra al corso della Scuola Superiore della Magistratura "La violenza di genere in ambito interno e sovranazionale: comunicazione mediatica e linguaggio giudiziario tra esigenze di tutela della vittima e tecnica" (corso di formazione decentrata D26458 collegato al corso T26007), tenutosi a Castel Capuano (Napoli) dal 24 al 26 giugno 2026.
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1. Una premessa: affinché il confronto sia costruttivo è necessario precisare quale perimetro semantico si intende assegnare alle due locuzioni “cronaca giudiziaria” e “processo mediatico”.
Dal mio opinabilissimo punto di vista, è importante precisare che cronaca giudiziaria e processo mediatico non sono due species del genus informazione giudiziaria: solo la prima vi è riconducibile; l’altro appartiene al genere dell’intrattenimento. Un intrattenimento incardinato su una sorta di parodia del procedimento penale. Ci riferiamo alla ingravescente tendenza a predisporre format televisivi che, scimmiottando liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, apprestano un foro “mediatico” alternativo, in cui si affastellano elementi acquisiti durante l’indagine giudiziaria ad altri reperiti aliunde ( interviste, voci correnti, sopralluoghi, foto, sms, mail, post dei socialnetwork) raccolti, senza regole né garanzie, disinvoltamente sguinzagliando un microfono o una telecamera. Davanti a questo improvvisato “tribunale dell’opinione pubblica” contano l’emotività, la telegenia, l’invettiva, il pianto, le immagini.
Liberata da ogni forma del procedere, quella fornita dal processo mediatico sembra l’unica verità immediata: una falsità che sconfina nell’ossimoro, trattandosi della verità mediata per definizione. Assistiamo ad una preoccupante regressione culturale: siamo al media-evo della giustizia penale. L’agorà mediatica è l’antitesi del giusto processo; è una forma di “barbarie civile”, frutto della deprecabile propensione ad assecondare pulsioni di voyerismo giudiziario, che dovremmo riuscire a bandire; attenta al morboso interesse del pubblico, non all’interesse pubblico. Sensazionalismo e serializzazione attirano a queste sceneggiate un numero crescente di curiosi, come limature di ferro intorno ad un magnete, con intuibili ricadute in termini economici per l’emittente o per la testata.
Sarebbe bene riuscire a scoraggiare il più possibile tali rappresentazioni e sanzionare disciplinarmente avvocati e magistrati che dovessero prendervi parte, con il risultato di ulteriormente accreditare come verità – agli occhi dell’opinione pubblica – l’apparenza e il verosimile. E provocando, tra l’altro, una crescente insofferenza per la giustizia istituzionale, intessuta di regole e di limiti, e dal passo esasperatamente lento.
2. Costituzionalmente irrinunciabile è, invece, all’ opposto, la cronaca giudiziaria, cioè la rappresentazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa, del modo in cui viene resa giustizia. L’informazione giudiziaria, infatti, come ben sappiamo, favorisce una fisiologica e vitale circolarità democratica: il Parlamento (oggi di fatto, e purtroppo, il Governo) emana le leggi, il giudice le applica, l’informazione dà conto di come viene amministrata giustizia, la collettività, se del caso, propone al legislatore le modifiche necessarie. Ma proprio per questo non sfuggono i rischi di adulterazione di tale fondamentale circolarità, qualora la rappresentazione mediatica non sia fedele al fenomeno rappresentato. Si rischia che la collettività pretenda o il potere talvolta demagogicamente esibisca interventi sul funzionamento della giustizia per modificare non ciò che è, ma ciò che appare. E la stessa fiducia sociale nell’amministrazione della giustizia, fondamentale per una democrazia, risente della immagine spesso distorta che ne offrono i media, non di rado strumentalizzata dalla politica.
3. Difficile negare che da tempo l’informazione sulla giustizia penale risulta troppo spesso connotata da approssimazione tecnica, sensazionalismo, strumentalizzazione politica, morbosa curiosità. Sono connotazioni è vero riferibili ai soli procedimenti che guadagnano la ribalta mediatica, che però nell’immaginario collettivo rappresentano una proiezione per campione del fenomeno giurisdizionale nel suo complesso. Le analisi dell’Osservatorio Europeo sulla Sicurezza hanno evidenziato che i telegiornali italiani mostrano una maggiore “densità” di notizie criminali e una forte “serializzazione” dei casi più eclatanti: un singolo delitto può restare per settimane o mesi al centro dell’agenda mediatica, molto più che in altri Paesi europei. Fenomeno che, tra l’altro, produce spesso, soprattutto nell’ambito giurisdizionale oggetto di questo corso, una intollerabile amplificazione della vittimizzazione secondaria.
Vi è poi una importante distorsione, spesso sottovalutata: l’informazione giudiziaria sensazionalistica e ansiogena non comporta soltanto una rappresentazione adulterata della realtà giudiziaria, ma spesso altera quella realtà. La telecronaca partigiana di una partita di calcio potrà anche raccontare che la squadra di casa perdente strameritava di vincere; ma quella squadra resta perdente, con un risultato inalterato dal racconto giornalistico. La cronaca giudiziaria, invece, non cambia soltanto la giustizia “percepita”, ma modifica anche quella reale. Condiziona, infatti, in maniera per così dire decrescente, ma innegabile, i testimoni, l’autorità inquirente, il giudice.
I limiti di tempo mi costringono a procedere per cenni.
I testimoni. La Corte di cassazione ha ritenuto ineccepibile la decisione della Corte di assise di appello di Milano che – nel processo per il «delitto di Garlasco» – non aveva ammesso la rinnovazione delle deposizioni di due testimoni «avendo il “tema bicicletta” […] costituito oggetto di una esagerata attenzione mediatica, tale da influenzare il ricordo delle testi, rendendo difficile, se non impossibile, distinguere tra ciò che le stesse avevano effettivamente visto quella mattina e quello che in seguito ricordavano di aver visto». Un caso di “subornazione mediatica”, se ci è consentita questa locuzione di sintesi. In situazioni simili, potremmo perdere un contributo testimoniale utile, come pure, ammettendo testimonianze ad alto rischio di condizionamento mediatico, potremmo introdurre elementi cognitivi spuri e fuorvianti.
Gli inquirenti. Quando accadono fatti efferati o impressionanti, gli organi inquirenti sono fatalmente incalzati da un’ansia collettiva di individuazione dei responsabili e da esagitate inchieste mediatiche che, battendo facili scorciatoie, mostrano di essere già pervenute a plausibili conclusioni, mentre l’azione giudiziaria ancora arranca. In tale contesto, gli investigatori cadono non di rado per ansia di risultato, in un affanno operativo, che li spinge ad una sopravvalutazione degli indizi che supportano la loro prima ipotesi investigativa o l’orientamento espresso dai media. Così, ad esempio, nel famoso caso dell’omicidio di Meredith Kercher «l’inusitato clamore mediatico della vicenda ha fatto sì che le indagini subissero una accelerazione nella spasmodica ricerca di un colpevole da consegnare all’opinione pubblica internazionale e non ha certamente giovato alla ricerca nella verità sostanziale» (Cassazione).
Il giudice. Persino la c.d. verginità cognitiva del giudice del dibattimento – su cui tanto fa affidamento l’impianto del vigente sistema processuale – potrebbe essere compromessa dall’incontenibile flusso informativo dei mezzi di comunicazione di massa: mentre impegnativi cavalli di frisia sono collocati lungo il sentiero processuale (separazione dei fascicoli, divieto di pubblicazione), autostrade mediatiche corrono parallelamente veicolando notizie raccattate senza alcuna garanzia. Si suole ripetere, ed anche la Cassazione vi insiste, che il giudice dovrebbe trovare nella sua professionalità gli anticorpi per difendersi da condizionamenti psicologici e cognitivi anche perché ormai la grancassa mediatica è fenomeno ricorrente a cui si sarebbe assuefatto con un effetto di “mitridatizzazione” immunizzante. Non mostra di pensarla così il legislatore. Il codice (art. 147, comma 1, disp. att. c.p.p.), prevede che il giudice escluda la semplice ripresa radiofonica o televisiva del dibattimento qualora possa derivarne pregiudizio per la decisione. Se il legislatore ha ragione di ritenere che la registrazione di una attività che il giudice stesso coordina e governa possa influenzarne il giudizio, risulta arduo negare che ben più alto sia il rischio di perniciosi condizionamenti da parte di incontrollati resoconti di attività svolte altrove. Del resto, come ha inoppugnabilmente documentato il premio Nobel Kahnemann nella sua opera Rumore, «ovunque ci sia un giudizio – persino quello che cade su una questione più strettamente scientifica – c'è del rumore, e di solito ce n'è molto più di quanto si pensi», persino dipendente dalla stanchezza, dalla fame o dalla situazione meteorologica. Giudicante professionalmente attrezzato, è, semmai, colui che è ben consapevole di essere esposto a condizionamenti.
4. Sull’inadeguatezza dell’attuale informazione giudiziaria rispetto al suo delicato compito istituzionale mi sembra si registri un largo consenso: inefficaci invece, quando non peggiorativi, i rimedi sinora apprestati, né promettenti sembrano quelli su cui si continua a lavorare. Beninteso, non ci sono ricette risolutive. L’informazione giudiziaria è tema cui avvicinarsi con prudenza di artificiere: è al crocevia di fondamentali interessi pubblici e privati: l’efficienza delle indagini, la trasparenza dell’amministrazione della giustizia, il rispetto della presunzione di non colpevolezza, la tutela del diritto alla riservatezza. Sinora si è proceduto in modo random: 1) incrementando il divieto di pubblicazione (art. 114 comma 2, cpp); 2) predisponendo una sorta di normografo legislativo per disciplinare il modo in cui confezionare gli atti del procedimento (i primi due commi dell’art. 115 bis cpp richiamano alla mente le scale di Escher e propiziano esercizi di funambolismo lessicale); 3) disciplinando a quali condizioni e con quale modalità comunicativa il magistrato può dare informazioni sui procedimenti penali 4) prevedendo che si controlli l’attualità dell’informazione data nel prosieguo del procedimento (si vedano le recenti Linee guida del CSM).
Un navigare a vista, le cui costanti sono la condivisibilità degli obbiettivi e la modesta efficacia dei mezzi, quando non l’eterogenesi dei fini.
Una notazione di carattere generale, prima di avanzare due rilievi critici di fondo rispetto alle scelte sin qui operate dal legislatore. Secondo una regola generale troppo spesso disattesa in questa delicatissima materia, più ci si inoltra in un’analiticità prescrittiva come si è fatto con lenzuolate di prescrizioni, più è alto il rischio di consegnare zone all’anomia. Pensiamo, ad esempio, a quella particolare forma di comunicazione non verbale costituita da una sequenza di immagini singolarmente neutre, ma che nella loro sintassi mandano un inequivoco messaggio di colpevolezza. Basterebbe riandare con la memoria alla insistita riproposizione, nel corso delle indagini relative all’omicidio della piccola Yara Gambirasio, dello sguardo glaciale dell’imputato Bossetti e di un furgone simile a quello da lui posseduto, che passava più volte dinanzi alla scuola della vittima: difficilmente un comunicato scritto potrebbe suggerire un messaggio colpevolista più efficace di quella sintassi delle immagini.
5. Non si può pensare di migliorare la qualità dell’informazione giudiziaria introducendo ulteriori limiti alla pubblicabilità degli atti.
Confezionato con la pregiata carta della presunzione di innocenza e con l’infondato pretesto di dare attuazione ad una Direttiva europea, è stato introdotto il divieto di pubblicare le ordinanze cautelari personali sino al termine delle indagini. Al di là della inesistente matrice europea, l’introduzione di tale divieto per garantire la presunzione di innocenza dell'imputato resta in difficoltà di senso: se ha questa funzione perché tale divieto non riguarda anche la richiesta della misura cautelare? Perché cessa con il rinvio a giudizio? Perché non opera neppure se l’ordinanza de qua viene emessa successivamente? Forse che con l'inizio del giudizio l'imputato può essere presunto colpevole? A ciò si aggiunga: è fatta salva la possibilità giornalistica di riferirne liberamente il contenuto, mentre il magistrato è oggi giustamente tenuto – in base ad una riforma introdotta, ironia della sorte, in applicazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza – «a limitare il riferimento alla colpevolezza della persona (…) alle sole indicazioni necessarie per soddisfare i presupposti» del provvedimento.
Ho cercato inutilmente di dare un senso a tale divieto di pubblicazione, anche perché accolto con favore nel mondo forense, poi mi sono arreso, facendo tesoro del principio della salsiccia: coloro che amano le salsicce e rispettano le leggi non dovrebbero mai sapere come entrambe sono fatte.
6. Né si può pensare di migliorare la qualità dell’informazione giudiziaria affidando alla sola magistratura l’apertura del rubinetto delle notizie. Si è voluto prevedere che «la diffusione di informazioni sui procedimenti penali» sia consentita «solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico». Non solo il primo dei due presupposti, legato com’è alle esigenze investigative, è evidentemente rimesso all’insindacabile valutazione dell’autorità inquirente, ma anche l’interesse pubblico è criterio sfuggente e variamente graduabile, specie se si considera che un interesse pubblico alla conoscenza di ogni processo è sempre inoppugnabilmente sostenibile. Soprattutto, poi, la sua sussistenza consente, non impone, di fornire le relative informazioni. Ne deriva che l’autorità giudiziaria ben potrà legittimamente omettere ogni comunicazione pure rispetto a procedimenti la cui conoscenza ritiene, o sia all’evidenza, di rilevante interesse pubblico (si pensi, per restare a una recentissima vicenda, al fatto che non si conosce ancora il testo del decreto del sequestro preventivo di ben sette reparti del carcere di Sollicciano). Il legislatore, in sostanza, si è rivolto all’autorità inquirente ingiungendole con tono perentorio: “ti ordino di fare come vuoi”. Le recenti Linee guida del CSM hanno regolato con apprezzabile scrupolo, e persino con qualche eccesso nel dettaglio prescrittivo e negli oneri imposti, le modalità e le garanzie con cui deve tradursi la decisione di partecipare alla collettività atti del processo, ma questa iniziativa consiliare non cambia, né avrebbe potuto, il discutibile impianto legislativo, che non prevede un concorrente diritto del giornalista di conoscere atti non segreti e non... comunicati.
Un tale diritto fino a pochi anni fa – vigente una disposizione che recitava: «il procuratore della Repubblica mantiene personalmente (…) i rapporti con gli organi di informazione» (art. 5 comma 1 d.lgs. 106/2006) – veniva generalmente disconosciuto, salvo meritorie eccezioni (cfr., ad esempio, la Procura della Repubblica di Napoli). È ragionevole presumere che siffatto orientamento possa trarre comprensibilmente conforto dal fatto che a tale prescrizione normativa è stato aggiunto che i rapporti de quibus devono essere mantenuti «esclusivamente tramite comunicati ufficiali o (…) conferenze stampa». Con tre conseguenze difficilmente accettabili: 1) il controllato può sostanzialmente scegliere su quali atti consentire il controllo; 2) gli stringenti e impegnativi oneri posti in capo al magistrato che intende attivare rapporti con gli organi di informazione, lo dissuaderanno spesso dal farlo; 3) si rende in tal modo estremamente appetibile l’indiscrezione giudiziaria, favorendo un malsano traffico che collega carsicamente uffici giudiziari e commissariati a certune testate giornalistiche di fiducia. Il proibizionismo ha sempre generato il mercato nero della notizia. Le notizie non più segrete, invece, dovrebbero essere attingibili da una stampa libera e pluralistica, favorendo il giornalismo documentato e competente e non quello da strilloni dello scoop.
Qualcosa non torna. In sintesi : poteri e doveri impropri per i magistrati, pochi diritti e mal sanzionati doveri per i giornalisti.
7. Tentiamo di indicare in che direzione bisognerebbe muoversi per avvicinare l’attuale informazione giudiziaria al suo “dover essere”. Vi evito l’ovvietà secondo cui un maggior livello culturale di noi che ne siamo i destinatari senz’altro limiterebbe nell’immediato gli effetti perversi delle approssimazioni e del sensazionalismo; nonché, nel medio periodo, l’adeguamento dell’offerta informativa alla più esigente qualità della domanda.
Proviamo ad immaginare una nuova strategia di intervento in questa delicata e fondamentale materia, che, ove adottata, potrebbe favorire nel lungo periodo una più matura sensibilità culturale e democratica del cittadino utente. Indicherei, in estrema sintesi, tre livelli di intervento.
Sul piano legislativo. Si dovrebbe capovolgere l’attuale assetto. I magistrati dovrebbero poter comunicare gli atti quando lo ritengono opportuno o necessario, naturalmente rispettando le condivisibili modalità e garanzie predisposte dalle Linee guida, ma senza alcun onere ulteriore, in particolare senza l’improbo compito di controllare che il contenuto della notizia resti valido nel prosieguo del procedimento. I giornalisti dovrebbero poter chiedere e ottenere copia degli atti non segreti e poterli pubblicare anche unitamente agli altri elementi di conoscenza raccolti aliunde senza mai, sotto la loro responsabilità, violare la presunzione di innocenza o riportare dati processualmente irrilevanti, lesivi della riservatezza e della reputazione.
Sul piano della formazione professionale. Una interessante sollecitazione proviene viene dalle recentissime Linee guida del CSM, che richiamano «la necessità di prevedere specifici e non facoltativi percorsi di formazione per i magistrati, aperti al confronto interdisciplinare e alla partecipazione di esperti esterni». Penso che tutte le categorie professionali interessate (magistrati, avvocati e giornalisti ) dovrebbero organizzare corsi comuni di formazione e di informazione, senza sciovinismi di categoria, poiché concorrono ad un fenomeno democraticamente fondamentale in cui è bene che insegnino e apprendano difficoltà, rischi, ambiguità. Per limitarmi ad un esempio che ricade nelle tematiche di questo Corso, pensiamo quanto potrebbe essere importante chiamare esperti di psicologia della testimonianza traumatica che richiede una forma di ascolto capace di riconoscere nella frammentarietà non una carenza probatoria, ma la traccia autentica dell’esperienza traumatica. La “registrazione” dell’evento in tali casi acquisisce una forma sconnessa, sensoriale, atemporale, e non si ripropone come narrazione plausibile e coerente di un evento vissuto, ma come costellazione di percezioni dissociate: un suono, un odore, una sensazione corporea.
Una recente sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, in relazione alla testimonianza di una giovane donna, vittima di violenza sessuale, ha mostrato speciale sensibilità verso questo delicatissimo problema «La persona offesa ha descritto in maniera chiara l’antefatto e il successivo dipanarsi della vicenda, sebbene il narrato più specificatamente relativo alle modalità di perpetrazione dell’abuso patito per mano degli imputati sia stato costituito da passaggi frammentari. Il che, tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto dello stato di stordimento in cui la vittima versava al momento del fatto non esclude, bensì comprova, l’attendibilità della teste […] piuttosto, traspare la rappresentazione di una ragazza profondamente incisa dall’esperienza subita, ma capace di restituire il senso di quanto vissuto contro la propria volontà, senza aspirazioni contenutistiche e descrittive». Discorso analogo per il teste non persona offesa. Una conoscenza simile, condivisa, potrebbe cambiare il modo di giudicare, di utilizzare e di raccontare tali intermittenze della memoria.
Sul piano sanzionatorio. Sarebbe opportuno, senza perdersi in analitici e settoriali rivoli prescrizionali, prevedere l’illiceità di qualsiasi forma di comunicazione pubblica (highlights della polizia, articolo giornalistico, programma televisivo, comunicato, conferenza stampa, intervista di difensore, ecc.) che rappresenti implicitamente o esplicitamente l’accusato come colpevole o che divulghi dati strettamente privati o lesivi della reputazione dell’imputato, della persona offesa, dei terzi, privi di rilevanza nel procedimento penale cui si riferiscono.
L’accertamento della violazione di questa nucleare garanzia andrebbe affidato ad una speciale e specializzata Autorità di garanzia indipendente (a composizione anche questa professionalmente mista: magistrati, avvocati e giornalisti) che avrebbe il potere – andando oltre le autodichìe deontologiche e disciplinari – di applicare pubbliche stigmatizzazioni di tipo reputazionale, con ciò contribuendo a rendere l’opinione pubblica consapevole dello scorretto agire di cronisti e organi di informazione, di magistrati, di rappresentanti delle forze dell’ordine, di avvocati, di politici, di opinion leader, in tal modo consentendole di meglio valutarne la credibilità e la professionalità alla luce di questo indicatore di inciviltà, non soltanto giuridica.
8. Prima che i pazienti ascoltatori attribuiscano queste ultime considerazioni al caldo torrido, preciso che sono ben consapevole della loro connotazione utopistica, ma spero di poter ritenere non del tutto inutile avere potuto sottoporre queste sintetiche riflessioni ad un uditorio così qualificato. Anche perché «l’utopia – diceva Galeano – è come l’orizzonte: cammino due passi, e si allontana di due passi. Cammino dieci passi, e si allontana di dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile. E allora, a cosa serve l’utopia? A questo: serve per continuare a camminare». A camminare, a mio modestissimo parere, nella giusta direzione.