Il libro inizia con un’amara constatazione con cui non si può non essere d’accordo: «Il contesto storico, culturale e simbolico, che aveva reso il garantismo accusatorio centrale nel pensiero giuridico moderno si è rapidamente dissolto».
Il punto di rottura è stata la pandemia, a cui ha fatto seguito il piano di ripresa, culminato nella riforma efficientista universalmente conosciuta come Cartabia.
Il processo ha così smesso di rappresentare i suoi valori legati alla tragedia dell’imputato, dovendosi solo difendere dall’accusa di inefficienza, di lentezza, di sostanziale ingiustizia per le presunte vittime. Ogni seria obiezione è stata bollata come eresia e schiacciata dai tempi imposti dal PNRR.
Sennonché, la realtà si è rivelata ben presto diversa dalle aspettative. La disciplina processuale è oggi incomprensibile: manca una spina dorsale fatta di principi e di regole generali.
Non tutti, però, si sono arresi all’idea che l’emergenza si trasformasse in eccezione. L’opposizione critica alla riforma Cartabia ha prodotto risultati importanti: non vi è dubbio che la nuova legislatura ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto all’approccio efficientista. Si è ritornati alle garanzie processuali dei diritti fondamentali. Si è avuto così la modifica in materia di intercettazioni, di libertà personale, di appello del Pubblico ministero.
Tuttavia, e questo è lo scopo di questo studio, per dare sistematicità agli interventi, per tornare a un vero modello processuale accusatorio e garantista, vi è una sola possibilità: scrivere un nuovo codice di procedura penale.
Un programma di questa entità si scontra con la crisi della scienza processuale penale che si coglie soprattutto nella mancanza di precisi riferimenti valoriali. La sudditanza al quadro europeo avrebbe portato a un impoverimento della riflessione dottrinale, e ad acquietarsi sulla vincolatività del precedente. Volendo porre mano a un nuovo codice di procedura penale appare prioritario, invece, rivendicare il valore superiore della legalità formale.
Un altro ostacolo per l’avvento di “un giusto processo penale accusatorio” è, per l’A., la “cultura dei magistrati”. Il codice si è così gradualmente ispirato alla cultura dei magistrati che lo hanno forgiato sul canovaccio scritto dalla giurisprudenza, e cioè in base ad una cultura neo-inquisitoria.
Fin dal 1989 si è manifestata una vera e propria crisi di rigetto rispetto alle regole processuali che ha visto la magistratura impegnata nel depotenziare le previsioni di garanzia, meno gradite, in quanto più limitative del potere statale, mediante interpretazioni contra o praeter legem.
A conclusione di questa analisi il libro contiene “la bozza complessiva di legge delega per un nuovo processo accusatorio”, predisposta dall’A., che precisa: «Non si tratta di una proposta definitiva, ma di un testo che vuole fare discutere».
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La seconda parte del libro contiene 56 criteri di delega che ripercorrono tutte le questioni più rilevanti di un nuovo giusto processo accusatorio.
Accusatorio – si precisa – non è solo un astratto modello processuale, ma quel processo penale che incarna i valori della epistemologia garantista fondata sul principio di falsificabilità dell’ipotesi di accusa. Nella epistemologia accusatoria, perciò, l’accertamento non può essere piegato a scopi impropri di controllo sociale o, peggio ancora, di punizione anticipata.
Fatte queste premesse generali, sono illustrati i criteri di delega 1 e 2: di questi, come degli altri criteri, si riferiscono solo le parti che più li caratterizzano.
Il criterio n. 1 è del seguente tenore: massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale, in modo tale da garantire la ragionevole durata del giusto processo.
Il criterio n. 2: divieto di perseguire l’efficienza o la riduzione dei tempi processuali a discapito delle garanzie difensive.
Il criterio n. 3 è così formulato: partecipazione di accusa e difesa su basi di parità in ogni stato e grado.
Il criterio n. 4: netta separazione funzionale e ordinamentale fra giudice terzo e pubblico ministero.
Il criterio n. 5 riguarda le decisioni del giudice: obbligo del giudice di provvedere senza ritardo sulle richieste formulate dalle parti; divieto per il giudice di avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale per la decisione; nullità assoluta della decisione del giudice, redatta mediante richiamo testuale alla motivazione di altri atti, oppure con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale.
Il criterio n. 6 riguarda la libertà personale: istituire il giudice delle libertà funzionalmente competente nei procedimenti incidentali cautelari in ogni stato e grado del procedimento.
Il criterio n. 7 attiene al principio di oralità: adottare il metodo orale come principio generale, derogabile solo a richiesta dell’imputato nei giudizi di impugnazione; stabilire il divieto di celebrazione delle udienze a distanza.
Il criterio n. 8 ha per oggetto l’immutabilità del giudice, principio oggi del tutto ignorato anche dopo l’intervento della Corte Costituzionale, dare piena attuazione al principio di immediatezza e di immutabilità del giudice rispetto a ogni decisione giurisdizionale.
I criteri 9 e 10 sono diretti a tutelare i diritti dell’indagato e del suo difensore. In particolare il criterio n. 9 prevede: rafforzare le garanzie di libertà del difensore anche mediante la previsione del divieto assoluto per l’accusa di interferire nella strategia difensiva.
Criterio n. 10: diritto dell’indagato a essere informato riservatamente e nel più breve tempo possibile degli addebiti formulati a suo carico.
Il criterio n. 11 attiene al principio di legalità: dare piena attuazione al principio costituzionale di legalità processuale, in particolare attraverso la previsione espressa delle cause di invalidità degli atti e delle conseguenti sanzioni processuali; obbligo del giudice di rilevare le nullità assolute intermedie.
Rispetto alla forma degli atti i criteri n. 12 e n. 13 prevedono rispettivamente: n. 12, digitalizzazione degli atti processuali, facendo sempre salva la possibilità di impiegare la forma analogica per atti compiuti in udienza.
Criterio n. 13: disciplina dei fascicoli informatici delle indagini e del dibattimento in modo tale da garantire l’accessibilità alle parti in condizioni di parità.
I criteri n. 14, 15 e 16 regolano le attività di indagine. In particolare, criterio n.14: prevedere il dovere del Pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell’esercizio dell’azione penale.
Criterio n. 15: stabilire che, a pena di improcedibilità dell’azione penale, il Pubblico ministero notifichi l’avviso di conclusione delle indagini entro sei mesi dalla iscrizione dell’indagato nell’apposito registro, prorogabile a dodici mesi dal giudice per le indagini.
Criterio n. 16: escludere ogni disciplina processuale differenziata in ragione della tipologia del reato contestato.
Il criterio n. 17 concerne la giustizia riparativa, e prevede: disciplinare la giustizia riparativa quale procedimento autonomo che si svolge al di fuori del procedimento penale esclusivamente su iniziativa dell’imputato.
I criteri n. 18 e 19 sono di specifico interesse perché definiscono la frattura tra le indagini e il dibattimento. Così il criterio n. 18 prevede: «una generale regola di esclusione per cui tutti gli atti di indagine sono inutilizzabili in dibattimento, fatti salvi gli atti per loro natura oggettivamente irripetibili o comunque non assumibili in contraddittorio».
Il criterio n. 19 prevede, a sua volta, «l’incidente probatorio solo per i casi di non rinviabilità della prova, con esclusione dei casi di incidente probatorio protetto».
I criteri 20 e 21 prevedono che Pubblico ministero e imputato possano concordare la definizione del procedimento nella udienza preliminare o nella udienza predibattimentale senza alcuna preclusione, oggettiva o soggettiva; nonché la semplificazione dei procedimenti speciali.
I criteri n. 22, 23, 24, 25, 26 sono diretti a disciplinare le intercettazioni in modo tale da garantirne l’utilizzo solo nei casi di assoluta indispensabilità, in un lasso di tempo comunque limitato in un termine massimo di quarantacinquegiorni, con esclusione della iniziativa d’urgenza del Pubblico ministero; a disciplinare il sequestro dei dispositivi informatici; a regolamentare le modalità acquisitive delle prove digitali, nel rispetto di tutela della riservatezza e del contraddittorio tra le parti. Il criterio 25 prevede il divieto di acquisizione delle prove generate da sistemi di intelligenza artificiale; nonché, il criterio 26, il divieto di acquisizione delle prove non disciplinate dalle legge.
I criteri 27, 28, 29, 30, 31 disciplinano l’acquisizione della prova documentale; il divieto di acquisire le sentenze in funzione di prova del fatto in esse accertato; il divieto di testimonianza della polizia giudiziaria sui risultati delle attività di indagine; il divieto della testimonianza della parte civile, per la quale è previsto solo l’esame volontario, come per l’imputato; L’esclusione di ogni obbligo testimoniale in capo all’imputato, anche dopo la formazione del giudicato.
I criteri 32 e 33 prevedono il divieto di perizia sulla personalità dell’imputato, nonché il divieto di impiegare le neuroscienze nella valutazione della personalità dell’imputato.
I criteri 34, 35, 36 prevedono la valutazione rafforzata per gli indizi; il divieto di testimonianza indiretta; il riconoscimento alle parti del diritto alla prova senza limitazioni dettate dalla tipologia del reato.
I criteri 37 e 38 riguardano le misure coercitive personali, nonché i termini di durata massima delle misure cautelari personali.
I criteri 39 e 40 si occupano della ragionevole durata del processo. Il criterio 39 prevede, per ciascuna fase processuale, i termini di durata massima del processo, decorsi i quali l’azione penale non può più essere proseguita. Il criterio 40 prevede la rimodulazione dei termini di prescrizione del reato in funzione della effettiva tutela della durata ragionevole del processo.
Il criterio 41 prevede l’esercizio, nel processo penale, dell’azione civile solo per la restituzione e il risarcimento del danno direttamente cagionato dai reati contro la persona; nonché la inammissibilità della costituzione di parte civile degli enti pubblici.
Il criterio n. 42 riguarda il potere del Pubblico ministero di procedere alla modifica dell’imputazione solo in ragione di elementi di prova sopravvenuti.
Il criterio n. 43 prevede l’obbligo di sospendere e di rinviare l’udienza quando risulti l’assoluta impossibilità di comparire dell’imputato o del suo difensore.
Il criterio n. 44 stabilisce che al giudice del dibattimento sia attribuito il potere eccezionale di ammettere d’ufficio le prove solo quando sia assolutamente necessario procedere all’integrazione dell’istruttoria condotta dalle parti e solo sui temi di prova già prodotti dalle parti stesse.
I criteri n. 45, 46, 47, 48, 49, 50 disciplinano i giudizi di impugnazione secondo i principi di oralità, pubblicità, partecipazione e contraddittorio tra le parti; dispongono altresì il divieto di reformatio in pejus in caso di appello del solo imputato; escludono altresì, nel giudizio di cassazione, il vincolo del precedente derivante dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.
Il criterio n. 51 prevede una disciplina che imponga al Pubblico ministero di sospendere l’ordine di esecuzione quando risulti presentata istanza al giudice della esecuzione per la rideterminazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione o del concorso formale ovvero quando debba essere presentata richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata.
Il criterio n. 52 estende il principio del ne bis in idem al divieto di punire due volte per lo stesso fatto anche mediante l’applicazione di sanzioni sostanzialmente penali ancorché qualificate come amministrative.
Il criterio n. 53 richiede di razionalizzare e semplificare il sistema delle confische.
Il criterio n. 54 è diretto a disciplinare il procedimento di sorveglianza, in modo tale che venga garantito il rispetto di termini certi e ragionevoli di valutazione delle istanze.
Il criterio n. 55 propone di modificare il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in modo tale da disciplinare il procedimento di prevenzione mediante il rinvio a tutte le norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Infine, il criterio n. 56 è teso a modificare il testo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, così da disciplinare la responsabilità penale degli enti limitatamente alla agevolazione colposa dei reati commessi nell’esercizio della attività imprenditoriale.
Com’è evidente, le proposte di questo importante studio vanno al di là della riproposizione di un giusto processo accusatorio toccando anche quegli istituti processuali che richiedono una profonda revisione.
Resta il fatto che, venuta meno la separazione delle carriere, solo un totale ripensamento del processo accusatorio potrà impedire che si ritorni, un passo alla volta, ad un processo sostanzialmente inquisitorio.
Questo dovrà essere l’impegno della dottrina e della avvocatura per gli anni che verranno.