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16 Marzo 2026


Confisca allargata: senza ragionevolezza temporale è misura ‘illegale’ revocabile d’ufficio

Cass., Sez. I, sent. 12 novembre 2025 (dep. 13 febbraio 2026), n. 6072, Pres. Mogini, rel. Curami



1. Con l’interessantissima decisione in commento, la Suprema Corte ha contribuito, una volta di più, a co-definire l’esangue statuto disciplinare delle confische in termini maggiormente ragionevoli, censurando una delle tante eccedenze applicative difficilmente compatibili con i diritti fondamentali del destinatario e con le garanzie preposte alla loro tutela nell’ordinamento multilivello, costituzionale e convenzionale[1].

Questa volta l’intervento di curvatura ermeneutica garantista operato dalla giurisprudenza di legittimità ha riguardato la confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., misura ablatoria che, com’è noto, in oltre trent’anni di operatività si è rivelata strumento particolarmente efficace nel contrasto all’arricchimento illecito e alla criminalità lucrogenetica ma, al contempo, fonte di compressioni talvolta eccessive dei diritti del condannato[2].

La sentenza in epigrafe, pur concernendo prima facie un profilo strettamente processuale e, segnatamente, quello della rilevabilità d’ufficio da parte della Suprema Corte del mancato rispetto del requisito della ragionevolezza temporale in una confisca allargata eseguita su beni di un terzo estraneo al reato-presupposto, ha affrontato anche un fascio di altri profili processuali e sostanziali rilevantissimi.

La risposta a tale quesito ha implicato, infatti, una previa presa di posizione non sempre scontata circa i limiti dei poteri di impugnazione di questo provvedimento ablativo da parte dei terzi, la natura giuridica della confisca per sproporzione, i suoi rapporti con la confisca di prevenzione, nonché – soprattutto – i requisiti ‘legali’ necessari per la sua applicazione.

Data la complessità del ragionamento e l’innovatività e la criticità di alcune statuizioni, occorre procedere con ordine, ripercorrendo dettagliatamente le scansioni argomentative lungo cui si è sviluppato l’intero decisum.

 

2. Nei primissimi passaggi della pronuncia, i giudici di legittimità hanno correttamente concentrato  l’attenzione sui motivi di ricorso proposti in sede esecutiva ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p., da parte di un terzo intestatario di un bene acquistato nel 2006 e oggetto di ablazione a seguito di una confisca allargata disposta con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti del padre per delitti in materia di stupefacenti ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 risalenti al 2013-2014, dichiarandoli inammissibili.

In particolare, in via preliminare e rescindente, si è osservato che il terzo non può impugnare la misura ablativa post-condanna ai sensi dell’art. 240-bis c.p. disposta su beni formalmente di sua proprietà, ma di fatto del reo, deducendo l’assenza dei suoi presupposti, essendo legittimato a contestare unicamente la presunzione di fittizia intestazione e a dimostrare, quindi, la reale titolarità.

Si è evidenziato che rispetto alla confisca allargata è “principio ormai consolidato” che il terzo interessato dal provvedimento ablatorio, che non abbia preso parte al processo di cognizione, in executivis possa richiedere la restituzione del bene proponendo incidente di esecuzione, ma esclusivamente per rivendicarne l’effettiva titolarità o disponibilità, senza possibilità alcuna di confutare i presupposti fondanti la misura, come la ragionevolezza temporale tra l’acquisto del bene e la commissione del reato, o la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato dal condannato.

A sostegno di tale conclusione si adducono anche le recentissime Sezioni unite Putignano del 5 settembre 2025 in materia di confisca di prevenzione, secondo cui il terzo è legittimato ad impugnare quella misura patrimoniale ablativa unicamente per dedurre la natura non fittizia dell’intestazione del bene, mai per altre ragioni inerenti ai presupposti sostanziali, i quali restano indissolubilmente ancorati alla posizione del proposto.

Considerata l’omogeneità funzionale dei due istituti[3], la comune destinazione ripristinatoria[4] e “la logica unitaria del sistema” delle ablazioni patrimoniali per sproporzione – sia praeter delictum che post delictum questo principio di diritto enunciato dal massimo organo nomofilattico nella sua più autorevole composizione sui limitati poteri di allegazione del terzo in materia di confisca di prevenzione è stato coerentemente ritenuto vincolante ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. anche per la confisca allargata ai sensi dell’art. 240-bis c.p.

 

3. Se questa prima parte della decisione era, dunque, più ‘a rime obbligate’, rinvenendo plurimi e solidi appigli nel diritto vivente, la seconda parte si presenta, invece, decisamente più originale e innovativa.

La sentenza, infatti, non si conclude – come ci si sarebbe potuti attendere – con la sola declaratoria di inammissibilità del ricorso del terzo perché orientato alla caducazione della misura contestandone impropriamente la violazione del presupposto della ragionevolezza temporale piuttosto che la propria effettiva titolarità del bene. Si spinge, invece, ben oltre, interrogandosi sulla possibilità di considerare illegale, e quindi revocabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p., travolgendo il giudicato, una confisca di questo tipo, perché disposta in evidente assenza del requisito della connessione cronologica tra il momento in cui il bene è stato acquisito e quello in cui i reati-spia sono stati commessi.

A tal fine, la Corte concentra allora l’attenzione su quest’ultimo aspetto, partendo dalla medesima premessa già assunta a base del proprio ragionamento nella prima parte, vale a dire dalla similitudine tra la confisca allargata e quella di prevenzione e dalla loro riconducibilità a un medesimo paradigma in cui, necessariamente, devono vigere le stesse regole.

A questo riguardo, segnala infatti come la distinzione tipologica tra i due istituti che aggrediscono le ricchezze sproporzionate perché considerate su base presuntiva di provenienza illecita sopravviva solo sul piano formale, dal momento che “sul piano funzionale condividono presupposti, ratio e modalità operative, convergendo nella finalità di ablare ricchezze incompatibili con un profilo reddituale lecito e, pertanto, sintomatiche di una pericolosità qualificata o di una partecipazione ad attività delittuose strutturate”. Come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24/2019 esse rappresentano oggi “due species di un unico genus costituito dalla confisca dei beni” sproporzionati rispetto alle capacità reddituali del soggetto e “di sospetta origine illecita”[5].

Successivamente evidenzia come, muovendosi in questo solco, il requisito della ragionevolezza temporale emerso nel settore della prevenzione patrimoniale, sia stato progressivamente mutuato nel settore della confisca per sproporzione post-condanna, divenendo anche in questo ambito presupposto indefettibile per la sua legittima applicazione[6]: dopo esser stato elevato dalle Sezioni unite Spinelli del 2015 a presupposto di delimitazione stessa della confiscabilità praeter delictum dei beni (che deve accompagnarsi alla condizione di pericolosità riscontrata in fase constatativa)[7], è stato difatti esteso in modo chiaro anche alla confisca allargata con la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018 in cui si è affermato che anche per l’ablazione patrimoniale ai sensi dell’art. 240-bis c.p. “il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall’epoca del reato spia da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione illecita”, pena “una abnorme dilatazione della [sua] sfera di operatività, [che] legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all’intera vita del condannato”[8].

Nel corso del tempo la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la centralità del criterio della correlazione temporale quale limite immanente alla presunzione relativa della provenienza illecita dei beni sproporzionati nella disponibilità diretta o indiretta del reo di cui all’art. 240-bis c.p. (in tal senso richiamano Cass., Sez. I, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone), osservandosi come, senza il suo rispetto, si determinerebbe una compromissione irragionevole e sproporzionata della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà non coerente con gli artt. 41 e 42 Cost., oltre che una frustrazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU.

Tale conclusione è stata poi consolidata dalle Sezioni Unite Crostella del 2021 (S.u. n. 27421 del 25/02/2021), che “hanno ricostruito in modo definitivo il criterio della ragionevolezza temporale quale limite intrinseco strutturale della confisca allargata ex art. 240-bis c.p., affermando che la misura può colpire i beni entrati nella disponibilità del condannato sino alla pronuncia della sentenza per il reato-spia, nonché quelli acquistati in epoca successiva, purché finanziati con risorse economiche pregresse, anteriori alla decisione”[9].

Da quel momento si è definitivamente sedimentata l’idea che “la presunzione di illecita provenienza non opera oltre un arco temporale che mantenga coerenza logico-probatoria con la condotta delittuosa, poiché l’acquisizione non deve risultare «talmente lontana» dall’epoca del reato da rendere inverosimile l’origine illecita del bene”.

Il principio di equilibrio temporale elaborato per la prevenzione patrimoniale è stato così stabilmente trasfuso nella confisca allargata, divenendo “il parametro imprescindibile per evitare che l’ablazione si trasformi in un controllo patrimoniale potenzialmente illimitato e sganciato dal periodo in cui si è formata la ricchezza illecita”.

Una ancor più recente conferma della oramai conclamata incorporazione di questo parametro cronologico tra i requisiti di legittimità indefettibili della confisca per sproporzione è provenuta poco dopo dalle Sezioni unite Rizzi del 2024 (S.u., 23 febbraio 2024, n. 8052), in cui si è ribadito “l’obbligo del giudice di verificare la coerenza temporale tra l’acquisizione del bene e il periodo di pericolosità, escludendo la possibilità di estendere la misura a beni la cui distanza cronologica dal reato renderebbe arbitraria la presunzione di illiceità”.

Infine, l’irrinunciabilità del criterio della ragionevolezza temporale è stata desunta anche dalle fonti sovranazionali, ritenendo che solo rispettando tale parametro la misura ablativa non si traduce in una sproporzionata e non necessaria compressione del diritto di proprietà del destinatario in contrasto con l’art. 1, Primo Protocollo Add. CEDU e non integra una violazione della legalità sostanziale di cui all’art. 7 CEDU, concretizzandosi nell’inflizione di una pena o, in questo caso, di una misura di sicurezza, in ipotesi non previste dal diritto vigente.

E, soprattutto, tale conclusione è stata rafforzata in modo chiarissimo dalla recentissima decisione della Corte EDU del 2025 Isaia c. Italia in cui si è sottolineato nella attigua materia della prevenzione e, quindi, per la proprietà transitiva prima richiamata anche evidentemente in questo ambito, che, perché la misura ablativa per sproporzione “possa ritenersi compatibile con i diritti garantiti dalla Convenzione, è necessario accertare l’esistenza di un nesso tra i beni oggetto di ablazione e l’attività illecita del proposto, tale da rendere ragionevole la presunzione della loro origine illecita; il collegamento tra i beni e la pericolosità sociale non può essere puramente presuntivo, in quanto occorre una relazione temporale ragionevole tra l’acquisizione dei beni e il periodo di pericolosità; in assenza di tale nesso temporale, la misura rischia di diventare arbitraria e violare l’art. 1 Prot. Add. CEDU”[10].

Sulla base di questa ben strutturata piattaforma argomentativa, la sentenza approda alla conclusione che anche “nel sistema della confisca allargata disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen., il criterio della correlazione temporale tra l’acquisizione del bene e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale rappresenta un requisito strutturale di legalità della misura. Esso non attiene a un mero profilo valutativo o discrezionale, ma incide direttamente sulla base legale della presunzione di provenienza illecita. (...) La correlazione temporale è un requisito indefettibile della fattispecie legale e costituisce, quindi, un limite imprescindibile alla latitudine applicativa dell’istituto, funzionale a garantire il rispetto dei principi di legalità sostanziale e di tutela dei diritti convenzionali”.

 

4. Operate tali premesse circa i presupposti legali della misura, la decisione si confronta con l’interrogativo che si era autonomamente posta relativamente ai rimedi esperibili contro eventuali violazioni del principio della ragionevolezza temporale e, segnatamente, sulla sua rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità, e in executivis, approdando alla conclusione affermativa.

Secondo la Suprema Corte, infatti, (in un passaggio che, però, poteva esser più pianamente argomentato) non solo è possibile travolgere il giudicato di condanna anche rispetto alle statuizioni relative alla confisca allargata, i.e. ad una “misura di sicurezza atipica anche dissuasiva”[11], perché oramai il mito della intangibilità è stato superato a partire dalle Sezioni unite Gatto ed Ercolano, ritenendolo flessibile e cedevole rispetto alla necessità di impedire l’esecuzione di pene illegali, ma è anche possibile in questi casi decidere d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p. in caso di ricorsi inammissibili del terzo.

Più precisamente, l’intervento diretto del giudice di legittimità è ammesso non solo quando ci si trovi al cospetto di pene principali o accessorie, ma anche di misure di sicurezza divenute illegali a seguito di abrogazioni o declaratorie di illegittimità totali o parziali, o quando queste siano state applicate in macroscopica violazione dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.

In questo senso, un’indicazione chiarissima proviene dalle Sezioni unite Miraglia del 2022 (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia) in cui si è affermato che “spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione ‘ab origine’ contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale”.

Lo stesso potere spetta alla Suprema Corte anche in caso di illegale applicazione di una misura di sicurezza come appunto sarebbe la confisca allargata disposta ictu oculi in violazione del requisito strutturale di portata garantista della correlazione cronologica. Ricorda la decisione in esame che, secondo quanto affermato di recente nella sentenza Alushani del 2019 (relativa ad un caso di annullamento di una confisca di denaro per sproporzione disposta illegalmente in relazione ad un reato all’epoca non previsto trai reati-spia, l’art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, risalendo al 2024 la sua inclusione in tale novero), “l’illegalità della pena e della misura di sicurezza è rilevabile d’ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell’ipotesi di tardività del ricorso”.

Per la sentenza in apicibus, grazie alla suddetta interpretazione estensiva dell’art. 609 c.p.p., si è, dunque, registrato “un chiaro e progressivo ampliamento dei poteri di intervento officioso della Corte di cassazione a tutela dei principi di legalità e di garanzia, anche in presenza di ricorsi inammissibili”. L’inammissibilità del ricorso, infatti, “non impedisce di eliminare provvedimenti viziati da illegalità originaria, sia in tema di pene principali che di pene accessorie o misure di sicurezza”.

Detto altrimenti, sembra che ad avviso della Corte, in un ideale giudizio di bilanciamento, la necessità di assicurare che la decisione finale del giudice della nomofilachia non produca esiti sfavorevoli non conformi alla legge debba prevalere sulla regola della intangibilità del giudicato e sul limite procedurale della inammissibilità dei ricorsi.

Grazie ad una simile lettura estensiva della rilevabilità d’ufficio ex art. 609 c.p.p. si introduce, quindi, nel sistema penale un fondamentale “strumento di riequilibrio, capace di impedire che un vizio insanabile permanga nel sistema processuale solo per ragioni formali”.

Questo istituto diviene così “una clausola di salvaguardia del principio di legalità sostanziale” impedendo che “nessuna misura restrittiva della libertà, né alcuna sanzione o misura di sicurezza, possa sopravvivere qualora risulti intrinsecamente illegale, a prescindere dallo stato di ammissibilità del ricorso”.

 

5. Una volta individuata la ragionevolezza temporale “quale requisito strutturale e indefettibile” della confisca allargata, “la cui assenza determina un vizio genetico della misura, del tutto assimilabile — sul piano della legalità sostanziale — all’applicazione di una pena o di una misura di sicurezza in specie o in misura diversa da quella prevista dalla legge”, ed una volta constatato che per le misure di sicurezza atipiche – categoria a cui appartiene secondo l’oramai granitico convincimento della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale la confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p.[12] – vale la regola della rilevabilità d’ufficio in caso di applicazioni ‘illegali’, i.e. in assenza palese dei requisiti fissati dalla legge, la sentenza in epigrafe approda secondo un iter logico-deduttivo coerente, anche se non sempre adeguatamente esplicitato, alla conclusione di ritenerla revocabile anche in presenza di un ricorso inammissibile tutte le volte in cui emerga una evidente violazione del requisito cronologico.

In difetto di tale parametro, infatti, la misura ablativa ex art. 240-bis c.p. risulterebbe ipotecata da un vizio di illegalità originaria che la renderebbe sindacabile dalla Suprema Corte indipendentemente dal regime di ammissibilità del ricorso, in quanto lesiva dei principi sovraordinati che governano e delimitano l’ablazione per sproporzione.

Più precisamente, ci si troverebbe al cospetto di un classico caso di pena/misura di sicurezza illegale perché disposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, quindi, in contrasto con l’art. 7 CEDU e, conseguentemente, foriera di una sproporzionata e non necessaria compressione del diritto di proprietà di cui all’art. 1, Primo Protocollo Add. CEDU.

Naturalmente, per disporre l’annullamento di una confisca allargata e la restituzione del bene al proprietario è necessario che l’assenza del requisito della ragionevolezza temporale emerga in maniera intuitiva ed evidente come nel caso oggetto di scrutinio, in cui affiorava chiaramente che i beni intestati al terzo ed oggetto di ablazione erano stati acquisiti ben sette anni prima della commissione dei delitti-spia e delle accertate attività del sodalizio criminale impegnato nel traffico di stupefacenti a cui è risultato affiliato il condannato, peraltro, in un periodo in cui il soggetto aveva una propria capacità patrimoniale derivante dal lavoro svolto nella propria officina in grado di giustificare l’acquisto effettuato. A provarlo non potevano assolutamente essere sufficienti (senza scadere in un ragionamento apodittico e congetturale) elementi altri, quali la rilevanza del sodalizio criminale di cui faceva parte il reo e la particolare pericolosità sociale di quest’ultimo in ragione del ruolo assunto al suo interno; aspetti questi ritenuti non in grado di far presumere che i beni acquistati ben prima dei fatti di reato accertati derivassero da analoghe attività illecite di tipo lucrogenetico.

 

6. La sentenza appare decisamente coraggiosa e in larga parte condivisibile, contribuendo ad evitare l’applicazione di confische allargate manifestamente irragionevoli perché aggressive di beni di non presumibile provenienza illecita in quanto acquistati molto tempo prima rispetto al momento in cui risultano commessi i reati-spia.

Riconoscendo la rilevabilità d’ufficio – nonostante l’inammissibilità del ricorso vertente sullo stesso motivo – del difetto di ragionevolezza temporale di un provvedimento ablatorio di ricchezze sproporzionate ai sensi dell’art. 240-bis c.p. si consente, infatti, di rendere tale problematico istituto (indipendentemente dalle etichette formali) maggiormente compatibile con i principi e i diritti fondamentali del singolo riconosciuti dalla Costituzione e dalla CEDU, unitamente ai suoi protocolli aggiuntivi, evitando sbilanciamenti a loro detrimento e a vantaggio delle contrapposte esigenze di contrasto alla accumulazione di denaro e beni di provenienza illecita.

A ben vedere, il punto di maggior interesse della decisione risiede, però, piuttosto che nella conclusione circa la rilevabilità d’ufficio del vizio cronologico (che comunque desta perplessità, perché rischia di introdurre un mezzo di impugnazione della confisca allargata atipico, in violazione del principio di legalità processuale, come si dirà brevemente infra nel § 8), nel suo prius logico, cioè nella preliminare qualificazione del parametro della ragionevolezza temporale quale requisito strutturale indefettibile per l’applicazione della misura; nella sua considerazione quale elemento costitutivo necessario prescritto dalla legge ai fini della sua legittima disposizione.

È questa previa presa di posizione sulla natura giuridica del parametro della connessione temporale a far qualificare successivamente come ‘illegale’ una confisca allargata disposta in sua assenza e dunque ad ammettere la revoca d’ufficio.

Ma proprio tale aspetto potrebbe alimentare possibili riserve sulla decisione.

Si potrebbe obiettare che in assenza di una espressa statuizione di legge, nel silenzio assoluto su tale versante dell’art. 240-bis c.p., il criterio della ragionevolezza temporale non possa ad oggi ritenersi requisito strutturale ex lege della misura, vale a dire elemento in assenza del quale quest’ultima risulta disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge e, dunque, può essere qualificata illegale d’ufficio dalla S.C.

Potrebbe, invero, eccepirsi che si tratti esclusivamente di un profilo da cui inferire la pericolosità sociale del destinatario della misura ablativa sulla scorta di una valutazione discrezionale del giudice.

Se così fosse, la sua violazione non sarebbe rilevabile d’ufficio ex art. 609 c.p.p. dalla Corte di Cassazione, non sostanziandosi in un caso di applicazione di una pena/misura di sicurezza illegale perché disposta in violazione del principio di legalità al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Al contrario, risolvendosi nell’ipotesi diversa di una pena/misura di sicurezza semplicemente illegittima per erronea valutazione della pericolosità sociale sarebbe revocabile solo sulla base di un motivo di impugnazione ammissibile del destinatario, non allora con quello del terzo fittizio intestatario inerente alla correlazione temporale.

 

7. Tuttavia, a nostro avviso, queste obiezioni sembrano superabili, apparendo la posizione della Corte tendenzialmente condivisibile, soprattutto nelle sue premesse sostanziali, per quanto non ancorata a dati normativi testuali univoci.

Ed infatti già l’attuale quadro disciplinare della confisca allargata delineato dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e da quella della Corte di Strasburgo contribuisce a ritenere plausibile la lettura ‘forte’ del requisito della ragionevolezza temporale e, quindi, la sua considerazione quale elemento strutturale necessario ai fini della sua legalità/illegalità.

Come ha evidenziato anche la decisione in esame, dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 33/2018, così come dalla sentenza della Corte EDU del 2025 Isaia c. Italia, si desume in modo incontrovertibile come, senza tale parametro, una confisca ripristinatoria (sia quella di prevenzione che quella allargata) sia illegale, perché adottata al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Quella percorsa dalla Corte in questa occasione pare essere invero l’unica soluzione ermeneutica costituzionalmente e convenzionalmente conforme, in grado di evitare la frizione della misura con diritti e principi fondamentali riconosciuti nell’ordinamento a livello sovraordinato e, specificamente, come si è già evidenziato, con il diritto di proprietà, che può essere sacrificato solo in maniera proporzionata e in casi necessari, nonché con il principio di legalità, che invece preclude l’applicazione di pene e misure di sicurezza al di fuori delle ipotesi indicate dal diritto vigente.

Naturalmente, come si è detto, la rilevabilità d’ufficio del vizio inerisce solo ad ipotesi di macroviolazioni che risultino in modo manifesto dalle specifiche decisioni oggetto di impugnazione, quando cioè si riscontri dal provvedimento che dispone l’ablazione l’esistenza di un ampio diaframma temporale tra il punctum temporis in cui il bene oggetto della misura è entrato nel patrimonio del destinatario e quello in cui è stato accertato uno dei delitti-spia (o si è manifestata la pericolosità in caso di confisca di prevenzione) e non sussistano indicatori diversi attendibili.

 

7.1. Il vero problema risiede forse a monte, nel fatto che la legge formale nella sua formulazione letterale nulla dispone circa la necessità della correlazione temporale ai fini delle confische per sproporzione e che tale aspetto è il frutto unicamente dell’interpretazione tassativizzante e del sindacato correttivo ‘mite’ della Corte costituzionale e della Corte EDU.

Per rafforzare il vincolo per la giurisprudenza sarebbe stato preferibile un intervento esplicito del legislatore o almeno – secondo un’alternativa più realistica – una declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, sulla falsariga di una metodologia decisionale più incisiva manifestata in talune recenti pronunce in materia di proporzionalità della pena.

Ed invero, con ogni probabilità, nessun dubbio residuerebbe circa la soluzione accolta in questa decisione della Cassazione se il legislatore – tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali – avesse espressamente modificato il testo dell’art. 240-bis c.p. (e dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011) inserendovi il requisito in parola quale elemento costitutivo necessario ai fini della applicazione della ablazione patrimoniale.

Così come se la Corte costituzionale nel recente passato non si fosse limitata a intervenire timidamente con una sentenza interpretativa di rigetto, ritenendo legittime le misure se rispettose del criterio della ragionevolezza temporale, ma si fosse pronunciata dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 240-bis c.p. (così come dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011), nella parte in cui non lo contemplano.

In questo modo si sarebbe riconformata testualmente la struttura legale della misura ancorandola al parametro cronologico, consentendo (recte: imponendo) al giudice di legittimità di disporne la revoca in executivis perché in violazione della legge.

Con la declaratoria di incostituzionalità sarebbe stato, infatti, più semplice sostenere la travolgibilità d’ufficio dei giudicati sulle confische da parte della Corte in considerazione della loro indiscussa efficacia erga omnes e retroattiva.

La forza vincolante delle sentenze interpretative di rigetto è, invece, attenuata.

Anzi, di recente, le Sezioni unite 23 febbraio 2024, n. 8052, hanno ritenuto irrevocabili le confische di prevenzione adottate prima della sentenza n. 24/2019 per i casi di pericolosità generica ‘salvati’ in quella occasione, cioè quelli di cui all’art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011, perché il loro allineamento alla Costituzione e alla CEDU dopo la sentenza del 2017 della Corte di Strasburgo De Tommaso era avvenuto tramite una sentenza interpretativa di rigetto che non è dotata di efficacia ex tunc ed erga omnes bensì di un mero “valore persuasivo [...] privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione”[13].

Il problema sta allora proprio nella vis espansiva di questo tipo di pronunce della Consulta, soprattutto rispetto alla res iudicata.

Ciò che ci sembra doversi escludere è che la sentenza abbia parificato in termini di effetti giuridici alla abolitio criminis e alla declaratoria di incostituzionalità il mero overruling giurisprudenziale, dal momento che a ben vedere non fornisce una lettura innovativa, ma si limita a prendere atto che ‘secondo la legge del tempo’, i.e. alla stregua della disciplina dell’art. 240-bis c.p. (ma il discorso vale anche per l’art. 24 d.lgs. n. 159/2011) così come rielaborata dalla Corte di Cassazione e, soprattutto, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33/2018 e dalla Corte EDU 2025, il requisito cronologico è oggi un altro elemento indefettibile per la legalità della misura; la sua palese assenza la rende, dunque, revocabile sempre, anche d’ufficio, perché determina una applicazione contra legem  al di fuori dei casi previsti.

Senza indugiare oltre, si può solo velocemente osservare che, probabilmente, i problemi potevano essere superati se anche in questo ambito le nostre Corti non avessero operato lo scambio di ruoli a cui talvolta ci stanno abituando (si pensi, per tutti, alle Sezioni unite del 2021 sull’art. 384 c.p. o alle recentissime Sezioni unite 2025 sul controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, da un lato, e alle già richiamate sentenze proprio in questa materia nn. 33/2018 e, in parte, 24/2019, dall’altro) e, cioè, se la Suprema Corte avesse sollevato questione di legittimità costituzionale invece di risolvere ex se i problemi legati alla retrodatazione illimitata delle confische per sproporzione e se la Corte costituzionale non si fosse limitata a fare il giudice della nomofilachia, ma avesse adottato più coraggiose declaratorie di incostituzionalità.

 

8. Qualche dubbio sorge, invece, proprio sulla tenuta della decisione rispetto ai terzi intestatari dei beni che richiederanno la revoca dopo le Sezioni unite 2025 Putignano che hanno definitivamente dichiarato inammissibili i loro ricorsi per ragioni diverse dalla contestazione della fittizia intestazione.

Si potrebbe eccepire che, aderendo al principio di diritto in esame circa la rilevabilità d’ufficio da parte della Suprema Corte del difetto originario della ragionevolezza temporale della misura, pur raggiungendo un risultato sul piano sostanziale corretto con la caducazione di una confisca che non poteva essere disposta, si altererebbe il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Parrebbe riconoscersi, infatti, al terzo il potere di proporre un ricorso certamente inammissibile al solo scopo di ottenere poi una pronuncia d’ufficio da parte della Cassazione che, in concreto, lo accolga.

Probabilmente, in futuro, rispetto ai terzi prevarrà il dictum delle Sezioni unite Putignano e i giudici investiti di simili ricorsi arresteranno il proprio sindacato dichiarando inammissibile il ricorso, aprendo al più alla possibilità che sia il condannato (o il proposto) a proporre incidente di esecuzione per applicazione contra legem.

A quel punto, però, in caso di accoglimento del ricorso, rispetto al bene formalmente di proprietà del terzo intestatario sorgerebbe il problema della sua restituzione, dovendo teoricamente riguardare persona diversa dal ricorrente.

Sotto questo versante, le riserve potrebbero essere superate osservando che la declaratoria di inammissibilità, in realtà, non scardina la tassatività dei mezzi di impugnazione, ma si limita solo a rimuovere dal sistema di giustizia penale un’ablazione patrimoniale illegale.

 

9. Va, inoltre, segnalato un altro risvolto che potrebbe alimentare perplessità e resistenze nella giurisprudenza.

La decisione, invero, rischia di produrre uno sciame sismico non irrilevante, capace di travolgere situazioni cristallizzate da tempo determinando l’annullamento di moltissime confische allargate divenute definitive, perché chiaramente non rispettose del requisito legale della correlazione cronologica tra bene ablato e reati-spia oggetto della condanna.

Come si è detto, non sembra trattarsi di un mero overruling in bonam partem che non può mai incidere sul giudicato, né della riscrittura di una regola processuale che sul piano intertemporale soggiace alla regola tempus regit actum, bensì della ‘presa d’atto’ di carattere ‘dichiarativo’ del carattere costitutivo della legalità della confisca allargata del parametro della ragionevolezza temporale alla luce del diritto vivente.

Se si parte del presupposto che le misure ablative per sproporzione disposte in assenza di vincoli cronologici stringenti con i reati-presupposto sono illegali, i destinatari diretti (non i terzi rispetto ai quali persistono le perplessità poc’anzi evidenziate) potrebbero proporre al giudice dell’esecuzione istanza di annullamento e revoca tramite incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p. E, laddove risulti in modo manifesto la loro illegalità giuridica e non meramente valutativa, quando, cioè, dalla decisione di condanna che le ha disposte sia ictu oculi evidente un ampio iato temporale con i reati-spia accertati in via definitiva, l’istanza potrebbe essere accolta ai sensi dell’art. 676 c.p.p. con conseguente restituzione del bene al proprietario originario.

Diversamente, qualora si dimostri che sia stata solo applicata in modo scorretto a causa di una erronea valutazione dei presupposti, la misura sarà considerata solamente illegittima e, quindi, non revocabile da parte del giudice dell’esecuzione perché sarebbe necessaria una rivalutazione nel merito che questi non può effettuare.

Sotto questo versante, sarà molto interessante verificare se e come sarà recepito l’arresto in esame: vale a dire, se prevarranno istanze pubblico-stataliste di conservazione dello status quo e, dunque, lo si confuterà ritenendolo una forzatura e considerando, invece, la violazione del criterio temporale un’ipotesi di mera illegittimità della misura di sicurezza non rilevabile d’ufficio, né sindacabile in fase d’esecuzione; oppure se prevarranno opposte esigenze individual-garantiste, aprendo la via alla restituzione di quei beni ablati con confische allargate disposte in macroscopica assenza del requisito della correlazione cronologica.

In alternativa, se si continuasse a ritenere che il condannato che abbia preso parte al processo di cognizione non può proporre incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. a differenza del terzo[14], il destinatario di una confisca allargata disposta in assenza del vincolo temporale in sede di cognizione potrebbe proporre una più difficile richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630, comma 2, c.p.p., deducendo il difetto originario di uno dei presupposti per l’applicazione della misura, mentre il destinatario di una confisca analoga disposta in sede di esecuzione – muovendosi nel solco della giurisprudenza recente che ha ritenuto applicabile alla confisca allargata la disciplina in materia di revocazione della misura dettata dall’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 per la confisca di prevenzione (Cass. pen., Sez. II, 18/04/2024, n. 16395) – potrebbe richiedere la revocazione ai sensi dell’art. 28 del codice antimafia.

Più probabilmente, rispetto al giudicato si farà valere in modo risolutivo il recente arresto delle Sezioni unite 2024 già richiamato in precedenza, considerando immodificabili le statuizioni relative alla confisca allargata applicata in manifesta violazione del criterio temporale perché la rilevanza cruciale di quest’ultimo ai fini della legalità della misura è stata enucleata solamente da sentenze della Corte costituzionale interpretative di rigetto, dal diritto giurisprudenziale, per quanto univoco e stabilizzato a più riprese dalle Sezioni unite, e dalla Corte EDU.

 

10. In ogni caso, al di là del seguito che avrà, la sentenza conferma come l’oramai labirintico sistema delle confische, dopo anni di crescita esponenziale e disorganica[15], necessiti di essere finalmente razionalizzato e semplificato con un intervento legislativo che ne chiarisca le funzioni, ne corregga le criticità più evidenti e uniformi, dove possibile, i presupposti applicativi.

L’occasione propizia è data dall’imminente scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva UE del 2024 sulle confische[16].

Se non sarà adeguatamente sfruttata dal legislatore, e se la giurisprudenza di legittimità e costituzionale non riuscirà di volta in volta a smussare i profili disciplinari più manifestamente illegittimi (si pensi per tutti, a titolo esemplificativo: alla deducibilità dai proventi confiscabili in sede di prevenzione dei redditi da evasione fiscale sanata, oggi prevista solo per la confisca allargata; alla teorica ‘imprescrittibilità’ della pericolosità sociale, soprattutto generica; alla necessità di introdurre un link cronologico tra il momento di esercizio della azione di prevenzione e i fatti presuntivamente forieri di illecito arricchimento; alle confische di prevenzione per pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 disposte prima della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019; alle possibili violazioni del principio del ne bis in idem ecc.) ci sarà il rischio che in un futuro non lontano la Corte EDU si pronunci nuovamente in subiecta materia, condannando l’Italia per la violazione dei già descritti diritti convenzionali.

 

[1] Sulle confische e sulle loro controverse discipline la bibliografia è oramai amplissima, si rinvia ex multis per ulteriori approfondimenti a A.M. Maugeri, in Le misure di prevenzione e la confisca allargata alla luce del dialogo tra le Corti, in G. Grasso, A.M. Maugeri, R. Sicurella, Tra diritti fondamentali e principi generali della materia penale. La crescente influenza della giurisprudenza delle Corti europee sull’ordinamento penale italiano, Pisa, 2020, 489 ss.; F. Mazzacuva, Le pene nascoste, Torino, 2017; T. Trinchera, Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della ricchezza illecita, Torino, 2020; S. Finocchiaro, Confisca di prevenzione e civil forfeiture, Milano, 2022; A. Costantini, La confisca nel diritto della prevenzione, Torino, 2022; D. Albanese, Cosa giudicata e confisca di prevenzione, Milano, 2024; F. Mucciarelli, Le confische nel Codice penale e nella legislazione speciale. Profili generali, in Codice delle confische, a cura di T. Epidendio, G. Varraso, Milano, 2024, 99 ss.; R. Bartoli, Ripensare le confische, in Leg. pen., 26 settembre 2023; D. Salvatore, La confisca allargata, in V. Maiello, G. Amarelli, A. Alberico, Diritto penale della criminalità organizzata, Napoli, 2025, 465 ss.; nonché, da ultimo, V. Mongillo, Le confische tra efficienza e tutela dei diritti fondamentali, Torino, 2026, in corso di pubblicazione.

[2] Sul volto ancipite di questa misura ablatoria e sul progressivo smussamento di taluni suoi profili per evitare irragionevoli applicazioni troppo estese cfr. E. Nicosia, La confisca, le confische, Torino, 2012, 15 s.; L. Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, 63 ss.; D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, Bologna, 2007, 201 ss.; A.M. Maugeri, Confisca allargata, in AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, Milano, 2016, 63 ss.; E. Squillaci, La confisca “allargata” quale fronte avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità, in Dir. pen. proc., 2009, 1525; R. Cantone, La confisca per sproporzione, in V. Maiello, a cura di, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Torino, 2015, 137 ss.; L. Della Ragione, La confisca allargata, in. E. Mezzetti, L. Luparia Donati, La legislazione antimafia, Bologna, 2020, 269 ss.; M. Arbotti, La “confisca allargata” tra istanze di ragionevolezza e «bruto predominio» sulla realtà, in Sist. pen., 13 giugno 2025.

[3] In argomento, si veda ex multis A.M. Maugeri, in Le misure di prevenzione e la confisca allargata alla luce del dialogo tra le Corti, in G. Grasso, cit., 489 ss., dove si evidenzia in modo chiaro il progressivo avvicinamento tra le due misure tramite un processo di reciproca osmosi.

[4] Corte EDU, sez. I, Garofalo e altri c. Italia, 20 gennaio 2025, dep. 13 febbraio 2025, n. 47269/18; Corte EDU, sez. I, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, n. 36551/22, n. 36926/22, n. 37907/22.

[5] Così, C. cost. n. 24/2019, in Giur. cost., 2019, 332 ss., con nota di V. Maiello, La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassativizzante; nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 987, con nota di Fr. Mazzacuva, L’uno due dalla Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?

[6] Descrive il ruolo centrale acquisito dal criterio della ragionevolezza temporale anche nella confisca allargata T. Trinchera, Art. 240-bis c.p., in G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, a cura di, Codice penale commentato, VI ed., Milano, 2025, 2382 ss.

[7] Sez. un., 26 giugno 2014, n. 4880, Spinelli. Per un commento alla decisione cfr. V. Maiello, La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie, in Dir. pen. proc., 2015, 722 ss.; A.M. Maugeri, Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitizde della Corte EDU sul civil forfeiture (in relazione alla confisca di prevenzione), in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 945 ss.; Fr. Mazzacuva, Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura, in Dir. pen. cont., Riv. Trim., n. 4/2015; M. Di Lello Finuoli, «Tutto cambia per restare infine uguale». Le Sezioni Unite confermano la natura preventiva della confisca ante delictum, in Cass. pen., 2015, 3520 ss.

[8] Così, Corte cost. n. 33/2018; in argomento sia consentito rinviare al nostro G. Amarelli, Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri ‘reati-matrice’, in Giur. cost., 2018, 307 ss.

[9] Sez. un., sent. 25 febbraio 2021 (dep. 15 luglio 2021), n. 27421, con nota di S. Finocchiaro, Le Sezioni unite fissano il limite temporale della confisca “allargata”: una decisione coerente… in un sistema incoerente, in Sist. pen., 7 ottobre 2021.

[10] Così, Corte EDU, Sez. I, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025. Per dei primi commenti alla sentenza cfr. T. Trinchera, Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione, in Sist. pen., 3 novembre 2025; F. Menditto, La sentenza Isaia e altri c. Italia: nuovi orientamenti della Corte EDU incompatibili con la ratio della confisca di prevenzione, in Quest. giust., 11 novembre 2025.

[11] Così, Cass., S.u., 17 gennaio 2001, Derouach, in Foro it., 2001, II, 501 ss.; Cass., S.u., 17 dicembre 2003, Montella, in Foro it., 2004, II, 267; nonché, successivamente, Corte cost. n. 33/2018.

[12] Vedi le decisioni richiamate nella nota precedente.

[13] Sez. un., 31 gennaio 2022, n. 3513.

[14] In tal senso, cfr. Cass., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 12238.

[15] Sul punto si rinvia a V. Manes, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1261 ss.

[16] In argomento, si veda A.M. Maugeri, La nuova direttiva 2024/1260 per il recupero e la confisca dei beni: un complessivo sforzo di armonizzazione per la lotta al crimine organizzato e all’infiltrazione criminale nell’economia, in Sist. pen., 30 dicembre 2024; A. Balsamo, L’impatto sulla normativa nazionale antimafia della direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, ivi, 5 novembre 2024.