Carcere: materiali per una riforma - Osservatorio n. 1/2026. Coordinamento scientifico: Prof. G. Giostra
Il lavoro che viene presentato in allegato è il risultato di una rilettura, in chiave aggiornata, di alcune delle numerose proposte di modifica della legge penitenziaria, che costituivano l’ossatura della proposta di riforma della Commissione Giostra.
Come noto, di quell’intervento organico soltanto alcune previsioni confluirono nei decreti legislativi 121, 123 e 124 del 2018, di esercizio della ben più ampia delega contenuta nella legge 103/2017, mentre fu consegnato all’attenzione dei soli studiosi il resto del progetto, che nel suo complesso nasceva con l’obbiettivo di dare nuova effettività alla funzione rieducativa della pena e che, soltanto nella sua interezza, poteva aspirare a raggiungere il risultato sperato.
Dopo otto anni da quel mancato esercizio della delega, il mondo dell’esecuzione penale si è dovuto confrontare con ulteriori emergenze: alcune, come il sovraffollamento, che periodicamente si ripresentano, ed altre del tutto inattese, come la pandemia da COVID19. Se in questi anni sono mancati interventi legislativi di sistema nella materia penitenziaria, importanti innovazioni sono comunque intervenute con il Decreto legislativo 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”), mentre la fisionomia dell’art. 4-bis ord. penit. è risultata particolarmente mutata all’esito del d.l. 162/2022 poi conv. in L. 199/2022.
Di speciale rilevanza sono stati infine gli interventi della Corte Costituzionale che in più occasioni ha inciso sul tessuto normativo della legge penitenziaria, eliminandone le disposizioni incompatibili con i principi che illuminano il “volto costituzionale della pena”, spesso in armonia con le modifiche che la Commissione Giostra aveva indicato come necessarie proprio in senso costituzionalmente orientato.
La rilettura che segue risponde all’esigenza avvertita di proporre nuovamente all’attenzione di studio le proposte della Commissione Giostra, in una veste attualizzata e tenendo conto soltanto di quanto è medio tempore mutato, traendone in alcuni casi le conseguenze, armonizzando le proposte con le modifiche già intervenute, e talvolta portando ancora più avanti le conclusioni già raggiunte in quel contesto, dove necessario.
Il perimetro di questo testo è quello delle misure alternative alla detenzione, la cui disciplina è contenuta nella legge penitenziaria (ad eccezione di quelle rivolte in particolare alla tutela delle detenute madri, meritevoli di un focus peculiare). Vi si leggono proposte nel senso di facilitare l’accesso all’affidamento in prova ed alla detenzione domiciliare, ma anche di rendere più denso di contenuti risocializzanti il corredo prescrizionale tipico del “fiore all’occhiello” dell’ordinamento penitenziario e della misura domiciliare, che oggi ne è così priva. Si facilita il ricorso ai provvedimenti in via urgente da parte del magistrato di sorveglianza, pur senza sradicare dalla sede naturale, costituita dal Tribunale collegiale, il momento decisionale centrale in materia di misure alternative. Si opera sulle pene accessorie prevedendone la sospensione nel corso dell’affidamento in prova, come stimolo alla risocializzazione. Si interviene portando a compimento il percorso di progressivo superamento delle ostatività automatiche contenute nell’art. 58-quater ord. penit., in adesione all’alto insegnamento della Corte Costituzionale. Si propongono infine chiarimenti orientativi per indirizzare nella scelta della misura alternativa che determina il minor sacrificio alla libertà personale e al fine di favorirne il ricorso anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno.
È, in definitiva, un “pacchetto” di modifiche pronto per chi voglia portare a compimento la riforma di allora, iniziata e mai conclusa.