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30 Luglio 2026


Il velo squarciato: lo iura novit curia in giudizio al “vaglio” della Corte di Giustizia

Cass., Sez. VI, ord. 8 luglio 2026 (dep. 21 luglio 2026), n. 27371, Pres. Aprile, Est. Rosati



1. Con una pronuncia da tempo necessitata, e nondimeno coraggiosa, la Corte di cassazione dubita della compatibilità con il diritto dell’Unione europea del potere del giudice del merito di variare ex officio la qualifica giuridica del fatto direttamente in sentenza, perché una simile prerogativa si pone in contrasto con il diritto dell’imputato di conoscere l’effettiva accusa prima della pronuncia sulla colpevolezza e, così, di optare tempestivamente per un rito alternativo.

Da qui, la sollevata questione pregiudiziale con la quale si chiede alla Corte di giustizia se gli art. 6 par. 4 dir. 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e 48 comma 2 CDFUE «devono essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di una disciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncia nel merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, senza darne all’imputato preventiva informazione in tempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anche qualora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato, così da precludergli, in particolare, l’accesso ad un rito alternativo, divenuto possibile soltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può più essere chiesto dall’imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quella fase del processo, è già decorso».

 

2. Il problema è ben noto: posto che il giudizio giuridico si fonda su una reciproca interrelazione fra la ricostruzione del fatto e la sua qualificazione[1], dà vita a un equivoco ritenere che la variazione del nomen iuris assegnato al fatto dal pubblico ministero, operata ex officio dal giudice, «riguarderebbe solo gli aspetti giuridici della vicenda e come tale andrebbe trattat[a]»[2]. Del resto, è indiscutibile che, mutando la qualifica giuridica del fatto, muta anche il contenuto dell’imputazione[3], con la conseguente rilevanza sopravvenuta di nuovi temi di prova[4], sui quali scatta il diritto di esercitare il contraddittorio anche probatorio in capo a tutte le parti. Infine, se l’imputazione muta, l’accusato ha diritto di accedere a un rito alternativo, colto come un’espressione qualificante del diritto di difesa, come riconosciuto pure dall’ordinanza qui segnalata.

In breve, non sussiste affatto un rapporto di necessaria esclusione fra iura novit curia ed esercizio del contraddittorio[5]: l’espresso riconoscimento del contraddittorio fra le parti come requisito dell’equo processo ex art. 111 comma 2 Cost. «non elimina … il potere-dovere del giudice di individuare la norma applicabile in causa»[6] ma esige che il giudice assuma le proprie determinazioni «dopo avere ascoltato [le parti] su ciascuna questione di cui sia investito, non importa se suscitata dalle parti o sollevata d’ufficio»[7]. Né la soggezione del giudice soltanto alla legge reclamata dall’art. 101 comma 2 Cost. crea un’antinomia fra l’esigenza di garantire la necessaria attuazione del contraddittorio sul nomen iuris, da un lato, e il potere del giudice di qualificare il fatto indipendentemente dalle allegazioni delle parti, dall’altro. La previsione costituzionale offre implicita “copertura” allo iura novit curia[8] ma non implica ancora che il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di merito su un fatto riqualificato, senza aver posto le parti in condizione di esercitare il contraddittorio in proposito[9], che rappresenta, anzi, un autentico «antidoto contro l’errore» sulla quaestio iuris[10].

Né il legislatore si è mostrato insensibile in ordine alla necessità di tutelare in modo effettivo l’esercizio del diritto al contraddittorio previo sulla qualifica giuridica del fatto. Gli art. 423 comma 1-bis e 554-bis comma 6 c.p.p., così come interpolati dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, estendono al tema di valore giuridico il meccanismo correttivo volto a rimediare al difetto di correlazione fra il fatto contestato e il fatto emergente dagli atti e introducono un inedito caso di regressione, destinato a scattare quando il pubblico ministero non abbia provveduto a modificare la qualifica giuridica del fatto, pur sollecitato in tal senso dal giudice dell’udienza preliminare o dell’udienza di comparizione predibattimentale[11].

Sul versante sovranazionale, poi, la consolidata giurisprudenza di Strasburgo – attenta a proteggere diritti concreti ed effettivi – interpreta l’art. 6 comma 3 lett. a e b CEDU nel senso di esigere che l’imputato sia messo in condizione di conoscere ogni variazione dell’accusa (sulla «natura» e sui «motivi») prima che il giudice pronunci la sentenza sul merito[12], restando irrilevante che la riqualificazione operata ex officio avvenga in peius o in melius[13]. Dal canto suo, la Corte di Lussemburgo, con una recente pronuncia, dalla portata persino più dirompente rispetto a quella resa nel 2007 dalla Corte europea di Strasburgo nel caso Drassich c. Italia, ha evidenziato come l’art. 6 comma 4 direttiva n. 2012/13/UEdotato di efficacia diretta[14] – escluda la compatibilità con il diritto dell’Unione europea di una disciplina nazionale che legittimi il potere del giudice di «pronuncia[rsi] nel merito di un procedimento penale [e] di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione»[15].

 

3. Eppure, la costante giurisprudenza di legittimità – in forza di un approccio efficientistico – ha sempre negato che la riqualificazione giuridica del fatto operata ex officio direttamente nella sentenza si ponga in contrasto con le garanzie costituzionali e sovranazionali dell’equo processo[16].

Il rispetto del diritto al contraddittorio sul tema di valore giuridico e del conseguente diritto dell’accusato di esercitare con effettività le prerogative difensive sarebbe assicurato dal recupero in appello del contraddittorio mancato in primo grado[17] e dal diritto d’interloquire sulla variazione della qualifica giuridica nel giudizio di legittimità[18]. D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità fa leva sul criterio della “prevedibilità” dell’aggiornamento dell’accusa sul versante giuridico[19] per – addirittura – escludere che l’esercizio dello iura novit curia direttamente in sentenza violi gli art. 111 comma 3 Cost. e 6 comma 3 lett. a CEDU e arrechi un pregiudizio ai diritti della difesa[20].

***

 

4. L’ordinanza qui segnalata squarcia, dunque il velo: è quanto meno dubbio che l’assetto codicistico sia idoneo ad assicurare il diritto di difesa dell’accusato, protetto in generale dall’art. 48 CDFUE, «al quale è funzionale il diritto all’informazione dettagliata sull’accusa, comprensiva della qualificazione giuridica del reato», a norma dell’art. 6 comma 4 direttiva 2012/13/UE e dell’art. 6 comma 3 lett. a CEDU, «recepito dagli artt. 52 e 53 CDFUE». Da qui, la già rammentata questione pregiudiziale[21].

Evidenziato che la sentenza della Corte di giustizia resa nel caso BK[22] «non opera alcuna distinzione in ragione del fatto che la riqualificazione del fatto sia stata o meno sollecitata al giudice dall’imputato o dal suo difensore oppure che essa fosse o meno prevedibile per costoro», la Corte di cassazione non esita ad affermare che «l’ordinamento italiano parrebbe porsi in contrasto con il diritto dell’Unione», posto che la riqualificazione giuridica del fatto operata in sentenza impedisce all’imputato di accedere a un rito alternativo.  

Ed ecco l’aspetto saliente: dall’ordinanza della Corte di cassazione emerge implicitamente come il criterio della prevedibilità  – impiegato in ambito sostanziale per innalzare le garanzie dell’accusato – fosse stato trasformato in ambito processuale in uno strumento per aggirarle: l’inviolabilità del diritto di difesa rende «scorretto postulare un onere dell’imputato di difendersi, avendo riguardo a tutte le ipotetiche qualifiche del fatto contestato, indipendentemente dalla loro enunciazione [...] nell’atto di accusa»[23]. D’altro canto, la consolidata giurisprudenza di Strasburgo aveva da tempo sgombrato il campo da ogni equivoco in ordine alla  “prevedibile” evoluzione dell’accusa: è scorretto postulare un onere del difensore di preconizzare la (possibile) variazione della qualifica giuridica del fatto[24]; al contrario, è «plausibile sostenere che gli strumenti della difesa sarebbero stati differenti da quelli adottati […] per contestare l’accusa originaria»[25].

 

5. È dunque ragionevole preconizzare che la Corte di giustizia, anche in ragione dei propri precedenti in materia, risolverà la questione pregiudiziale evidenziando il contrasto con l’invocata disciplina eurounitaria delle modalità di esercizio del potere iura novit curia, nel giudizio ordinario come in quello abbreviato (appunto oggetto della vicenda giudiziaria all’esame della Corte di cassazione).

Ciò posto, per assicurare il «più completo e coerente sviluppo» dei diritti e delle garanzie dell’imputato in relazione all’aggiornamento in iure dell’accusa la disapplicazione dell’art. 521 comma 1 c.p.p. dovrebbe essere accompagnata da «un’interpretazione analogica in bonam partem dell’art. 519 c.p.p.», per assicurare all’imputato «termini a difesa adeguati», il «diritto alla prova» e «la possibilità di chiedere i riti premiali sulla nuova accusa»[26], oltreché dell’art. 520 c.p.p. quanto all’imputato comunque non presente in dibattimento. D’altro canto, proprio tali previsioni sono state oggetto di una profonda interpolazione da parte del d.lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150, per assicurare che in ogni ipotesi di nuova contestazione fossero assicurate adeguate garanzie all’imputato[27].

Identiche esigenze di tutela del diritto dell’imputato alla conoscenza dell’accusa si pongono anche in rapporto alla deliberazione all’esito del giudizio abbreviato. Qui, la specialità del rito esige, anzi, che l’imputato, alla luce dell’eventuale variazione della qualifica giuridica del fatto, abbia il diritto di riconsiderare la strategia (non solo) probatoria e di revocare il consenso prestato a essere giudicato sull’imputazione originaria, estendendo in via analogica la portata dell’art. 441-bis c.p.p. ai casi di variazione del nomen iuris.

Simili interventi “ortopedici” non paiono però sufficienti.

In primo luogo, occorre onerare il pubblico ministero del dovere di aggiornare tempestivamente il profilo giuridico dell’imputazione non appena ne emergano i presupposti. Quanto al dibattimento, va superato quell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale l’art. 516 comma 1 c.p.p. sarebbe destinato a scattare solo per le variazioni fattuali dell’accusa[28]. Quanto a contesti processuali che precedono il giudizio dibattimentale, l’identica conclusione vale in rapporto alle prerogative del pubblico ministero ex art. 423 comma 1 c.p.p. nell’udienza preliminare ed ex art. 441-bis comma 1 c.p.p. nel giudizio abbreviato. Si assicurerebbero, così, anche l’economia processuale e la ragionevole durata del processo: sarebbe antieconomico e foriero di un allungamento dei tempi del processo che – in un processo o in un giudizio ove si sia già profilata la necessità dell’emendatio iuris – si debba attendere un intervento del giudice, teso a prospettarla, magari persino all’esito di una lunga e complessa attività istruttoria, appena prima della deliberazione.

In secondo luogo, viene in gioco l’esigenza di ricondurre a compatibilità con il quadro sovranazionale la disciplina dei poteri decisori del giudice d’appello e della Corte di cassazione. Stante l’incompatibilità strutturale del giudizio di secondo grado e di quello di legittimità a ospitare l’esercizio del pieno diritto alla prova e di optare per un rito alternativo, resta necessaria, rispettivamente, la disapplicazione dell’art. 597 comma 3 c.p.p. e l’applicazione analogica dell’art. 604 c.p.p., nonché dell’art. 623 c.p.p., nei casi di accertata necessità di variare il titolo giuridico del fatto, introducendo nuovi casi di regressione volti a ripristinare le prerogative dell’imputato nel giudizio di primo grado.

Aspettando lo squillo di tromba dal Lussemburgo, il legislatore – in una stagione in cui si invocano profonde riforme garantistiche all’assetto codicistico, che appaiono peraltro fuori dal suo raggio visivo – è stato ancora una volta anticipato dalla giurisprudenza. Un diritto vivente – quello contenuto nell’ordinanza della VI sezione della Corte di cassazione – che ambisce a recuperare l’effettività del diritto di difesa sul terreno decisivo della conoscenza dell’accusa e che compie un ulteriore passo verso la piena attuazione di un processo equo.

 

 

[1] Cfr. già F. Benvenuti, L’istruzione nel processo amministrativo, Cedam, 1953, p. 65 ss.; F. Carnelutti, Nuove riflessioni sul giudizio giuridico, in Riv. dir. proc., 1956, I, p. 92 ss.; G. Ubertis, Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Giuffrè, 1979, p. 73 ss.; più di recente, fra i molti, F. Palazzo, Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 333; T. Rafaraci, Le nuove contestazioni nel processo penale, Giuffrè, 1996, p. 298.

[2] F. Zacché, Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich, in Dir. pen. proc., 2009, p. 785.  

[3] Così, G.P. Voena, Appunti su riqualificazione del fatto e contraddittorio in Cassazione, in M. Bargis (a cura di), Studi in ricorso di Maria Gabriella Aimonetto, Giuffrè, 2013, p. 248.

[4] Cfr., oltre agli autori citati nelle due note che precedono, M. Caianiello, Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell’accusa ex art. 6 C.e.d.u.: le possibili ripercussioni sul sistema italiano, in Giust. pen., 2007, II, c. 171-172; A. Capone, Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale, Cedam, 2010, p. 64-65; R.E. Kostoris, Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo: considerazioni sul caso Drassich, in Giur. it., 2009, p. 2521 ss.; O. Mazza, La procedura penale, in O. Mazza-F. Viganò, Europa e giustizia penale, in Dir. pen. proc., Gli speciali, 2011, p. 46; T. Rafaraci, Le nuove contestazioni nel processo penale, cit., p. 299 ss.

[5] Sul tema, v., almeno, A. Capone, Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale, cit., p. 44 ss. e passim; S. Quattrocolo, Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio, Jovene, 2011, p. 70 ss. e passim; T. Rafaraci, Le nuove contestazioni nel processo penale, cit., 296 ss.

[6] L. Montesano-G. Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, Principi generali. Rito ordinario di cognizione, tomo I, Cedam, 2001, p. 360.

[7] G. Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Giuffrè, 2025, p. 161.   

[8] R. Guastini, Art. 101, in G. Branca-A. Pizzorusso (diretto da), Commentario della Costituzione, Zanichelli, 1994, p. 186.

[9] In tal senso, pur con varietà di soluzioni, M. Caianiello, Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell’accusa ex art. 6 C.e.d.u.: le possibili ripercussioni sul sistema italiano, cit., c. 165 ss.; A. Capone, Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale, cit., 44 ss.; F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, cit., p. 246 ss.; R.E. Kostoris, Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo: considerazioni sul caso Drassich, cit., 2524; O. Mazza, La procedura penale, cit., p. 1587 ss.; S. Quattrocolo, Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio, cit., p. 70 ss.; T. Rafaraci, Poteri d’ufficio e contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto: la Consulta rimanda al legislatore, in Giur. cost., 2010, p. 1166 ss.; F. Zacché, Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich, cit., p. 784 ss.

[10] M. Daniele, La qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento, in Riv. dir. proc., 2001, p. 816.

[11] Ne segue che il giudice dell’udienza preliminare non è legittimato a emettere il decreto che dispone il giudizio per un fatto riqualificato ex officio: cfr. Cass., sez.  VI, 23 settembre 2025, Trimboli, in CED Cass., n. 288715; Cass., sez. VI, 26 marzo 2024, P., ivi, 286475.

[12] A partire dal leading case Ct.EDU, grande camera, sent. 25 marzo 1999, Pélisier e Sassi c. Francia, § 54.

[13] Cfr. Ct.EDU, sez. IV, sent. 24 luglio 2012, D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria, § 76 ss.

[14] Cfr. CGUE, sez. V, sent. 14 maggio 2020, UY, causa C-615/18, § 72.

[15] Cfr. CGUE, sez. IV, sent. 9 novembre 2023, BK, causa C-175/22, sulla cui decisiva portata cfr. G. Varraso, La nullità dell’imputazione tra quadro normativo nazionale e giurisprudenza europea, in questa Rivista, 17 ottobre 2024, p. 24 ss.; F. Zacchè, Iura novit curia e obblighi informativi al vaglio della Corte di Giustizia UE, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, 385 ss.

[16] Restano isolate le pronunce che avevano ritenuto affetta da nullità la sentenza con cui il giudice avesse operato la riqualificazione ex officio: cfr. Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, Finocchiaro, in CED Cass., n. 251730; Cass., sez. I, 29 aprile 2011, Corsi, in Cass. pen., 2011, p.  608 ss.; v. anche Cass., sez. VI, 15 maggio 2012, Cusumano, in CED Cass., n. 253109, limitatamente, però, all’eventualità di una riqualificazione in peius.

[17] Cfr., fra le altre, Cass., sez. V, 3 maggio 2021, Ciontoli, in CED Cass., n. 281817; Cass., sez. IV, 13 novembre 2019, D., ivi, n. 277948; Cass., sez. II, 24 ottobre 2014, Borile, ivi, n. 261052.

[18] Cfr., da ultimo, Cass., sez. V, 9 ottobre 2024, in CED Cass., n. 287231. Per un’ulteriore ipotesi, v. Cass., sez. II, 22 giugno 2021, Cera, in CED Cass., n. 281676.

[19] Cfr. Cass., sez. un., 26 giugno 2025, Lucci, in CED Cass., n. 264438.

[20] Cass., sez. II, 22 giugno 2021, in CED Cass., n. 281676.

[21] V. supra, § 1.

[22] V. supra, § 2.

[23] P. Ferrua, Difesa (diritto di), in Dig. disc. pen., III, Utet, 1989, 470; conf. M. Nobili, La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti, Clueb, 1989, p. 339.

[24] Cfr. Ct.EDU, sez. I, sent. 20 aprile 2006, I.H. c. Austria, § 32 e spec. § 34.

[25] Cfr., fra le molte, Ct.EDU, sez. III, sent. 5 marzo 2013, Geis c. Spagna, § 54; sez. IV, sent. 24 luglio 2012, D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria, § 82; sez. II, sent. 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, § 40; sez. II, sent. 19 marzo 2007, Mattei c. Francia, § 41; sez. I, sent. 17 luglio 2001, Sadak e altri c. Turchia (n. 1), § 55; grande camera, sent. 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia, § 60.

[26] F. Zacchè, Iura novit curia e obblighi informativi al vaglio della Corte di Giustizia UE, cit., 388. Analogamente, G. Varraso, La nullità dell’imputazione tra quadro normativo nazionale e giurisprudenza europea, cit., p. 25.

[27] Cfr. F. Cassibba, Nuove contestazioni e riti alternativi, in F. Zacchè (a cura di), Tenuità del fatto e riti alternativi al dibattimento, Giappichelli, 2024, p. 181 ss.

[28] Cfr., con un principio di diritto mai più messo in discussione, Cass., sez. I, 12 novembre 1992, Pieroni ed altro, cit. V. pure Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 192.