1. Nell’odierno contesto socioculturale, ove il significato politico-processuale della presunzione d’innocenza stenta ad essere compreso dalla collettività[1], l’iscrizione del nome dell’indagato riveste ormai una valenza stigmatizzante, che ne ha offuscato la funzione di garanzia, fino a farla perdere di vista allo stesso legislatore.
Già il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 sembrava concepire l’iscrizione soggettiva come una sorta di “misura afflittiva”, idonea consegnare al «furor di popolo» la persona cui il reato è attribuito[2]. Da qui, la scelta di procrastinarla sino al raggiungimento di una soglia probatoria, identificata nell’emersione d’indizi a carico dell’indagato (art. 335 comma 1-bis c.p.p.)[3].
Pur di matrice politica diversa, le innovazioni apportate dall’art. 12 d.l. 24 febbraio 2026 n. 23 risultano egualmente animate dall’esigenza di scongiurare iscrizioni soggettive «frettolose»[4], stavolta, in relazione a fatti che potrebbero essere stati commessi in presenza di una causa di giustificazione.
2. Ai sensi dell’interpolato art. 335 comma 1-bis.1 c.p.p., «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione», il pubblico ministero è tenuto ad annotare il nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo in un apposito modello, per l’appunto dedicato alle «annotazioni preliminari», che sarà introdotto con decreto del Ministro della giustizia in forza dell’art. 13 d.l. n. 23 del 2026.
Balza immediatamente all’occhio come la nuova previsione non incida sull’obbligo d’iscrivere la notizia di reato ex art. 335 comma 1 c.p.p. (iscrizione oggettiva): l’“apparente evidenza” della causa di giustificazione esclude l’applicazione dell’art. 335 comma 1-bis c.p.p., che disciplina l’obbligo d’iscrizione del nominativo dell’indagato (iscrizione soggettiva).
Pertanto, al cospetto di un enunciato descrittivo di un fatto, determinato, non inverosimile e riconducibile a una fattispecie incriminatrice, la notizia di reato è da ritenersi configurata e dev’essere immediatamente iscritta, sebbene già dalla descrizione di tale fatto traspaia l’esistenza di una causa di giustificazione[5]: l’iscrizione in parola non potrà che essere operata nel registro di cui al modello 44, ormai deputato a ospitare, oltre alle notizie di reato a carico di ignoti, pure le notizie di reato relative a persone individuate ma ancora non “indiziate”[6].
La portata innovativa della novella s’apprezza nel momento in cui risulta integrato il presupposto per iscrivere anche il nominativo dell’ipotetico autore del fatto: la sussistenza di indizi. Solo a tal punto tocca sciogliere l’alternativa tra il registro di cui al modello 21 e il “nuovo modello” dedicato alle annotazioni preliminari.
In breve, perché il pubblico ministero sia tenuto a operare l’annotazione preliminare del nome della persona cui il fatto è attribuito occorre, in primo luogo, che vi siano indizi a carico di quest’ultima, non trovando altrimenti applicazione l’art. 335 comma 1-bis c.p.p., rispetto al quale l’art. 335 comma 1-bis.1 c.p.p. costituisce una deroga.
In secondo luogo, deve apparire evidente che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Il dettato normativo allude all’effettiva sussistenza di una scriminante: esulano dall’alveo le cause di giustificazione erroneamente supposte dall’agente (art. 59 comma 4 c.p.) e i casi di eccesso colposo dai limiti delle stesse (art. 55 c.p.), nonché, ovviamente, le scusanti e le cause di non punibilità in senso stretto[7].
Ad ogni modo, l’“apparente evidenza” della scriminante postula – come avviene per gli indizi ex art. 335 comma 1-bis c.p.p. – un apprezzamento del compendio probatorio e non si può, dunque, escludere che il pubblico ministero svolga delle indagini al fine di appurarla[8]. Non va dimenticato che il canone della completezza investigativa, imposto dal principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), grava l’organo inquirente del dovere di esplorare ogni tema di ricerca delineato dalla notizia di reato acquisita[9], ivi compreso quello relativo alla presenza di una causa di giustificazione. L’art. 358 c.p.p., da parte sua, richiede al pubblico ministero di svolgere «accertamenti» anche in ordine alle circostanze a favore dell’indagato, qual è la sussistenza ipotizzata di una scriminante. L’“apparente evidenza” di una causa di giustificazione, in sostanza, lungi dall’impedire l’avvio delle indagini preliminari, integra l’esito di una valutazione da compiersi proprio nel corso delle indagini stesse.
3. Operata l’annotazione preliminare, il legislatore ne regola gli effetti.
L’art. 335-quinquies comma 1 c.p.p. estende espressamente alla «persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione» l’applicazione delle «disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e [di] ogni altra disposizione ad essa relativa»[10].
D’acchito, la previsione parrebbe superflua. Come noto, affinché un individuo assuma la qualità d’indagato, basta che dall’acquisizione della notizia di reato siano scaturite delle indagini orientate nei suoi confronti: riprendendo quanto a suo tempo affermato dalla Corte costituzionale, il formale adempimento dell’obbligo d’iscrizione soggettiva riveste una funzione «meramente ricognitiva … dello status di persona sottoposta alle indagini», il quale discende già dalla «direzione» concretamente intrapresa dall’attività investigativa[11]. E la conclusione vale pure se si estende il ragionamento alla nuova annotazione preliminare: alla persona cui è attribuito il fatto sul quale s’incentrano le indagini va riconosciuta la qualità d’indagato, indipendentemente dalla circostanza che il suo nome figuri nel modello dedicato alle annotazioni preliminari. Così, ad esempio, nel caso s’indaghi per un omicidio che si supponga esser stato commesso per legittima difesa, l’ipotetico autore del fatto potrà essere sentito dall’autorità procedente solo in veste d’indagato, sia prima sia dopo l’eventuale annotazione preliminare del suo nominativo, scattando altrimenti l’inutilizzabilità ex art. 63 comma 2 c.p.p.
Tuttavia, l’art. 335-quinquies comma 1 c.p.p., se su questo versante sembra ribadire l’ovvio, su un altro, viceversa, gioca un ruolo importante. L’espressa operatività di ogni disposizione sui diritti e sulle garanzie dell’indagato permette di riconoscere alla persona il cui nominativo sia stato annotato il diritto di ottenere comunicazione delle annotazioni preliminari a suo carico e persino di richiedere di retrodatare l’annotazione stessa, superando gli ostacoli che la lettera degli art. 335 comma 3 e 335-quater c.p.p. indubbiamente presenta[12]. In definitiva, proprio il dettato dell’art. 335-quinquies comma 1 c.p.p. rende possibile colmare in via interpretativa quelle lacune che lascerebbero l’indagato “annotato” in una posizione irragionevolmente deteriore rispetto all’indagato “iscritto” nel modello 21. Da qui, la sua funzione cruciale.
4. Tanto premesso, l’annotazione preliminare pone il pubblico ministero dinanzi a un duplice bivio: anzitutto, richiedere l’archiviazione[13] oppure compiere «ulteriori accertamenti», ivi compresi quelli tecnici di natura irripetibile ex art. 360 c.p.p.; dopodiché, a seconda del loro esito, effettuare l’iscrizione soggettiva (nel modello 21) o richiedere l’archiviazione (art. 335-quinquies comma 2 c.p.p.).
Le cadenze temporali risultano nitidamente scandite: qualora non siano necessari ulteriori accertamenti, la richiesta d’archiviazione va presentata entro trenta giorni dall’annotazione preliminare; ove, invece, occorrano ulteriori accertamenti, questi vanno compiuti nel termine di centoventi giorni, sempre decorrente dall’annotazione preliminare; dall’esito degli accertamenti svolti scatta, infine, un altro termine massimo di trenta giorni per richiedere l’archiviazione, salva l’eventuale iscrizione nel modello 21 del nome della persona cui il fatto è attribuito.
Il legislatore, però, tace sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini in parola. Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata induce a ritenere che dal loro mancato rispetto discenda l’obbligo d’iscrizione soggettiva, regolato dall’art. 335 comma 1-bis c.p.p. Detto altrimenti, se non richiede l’archiviazione entro trenta giorni o protrae gli accertamenti per più di centoventi giorni oppure non richiede l’archiviazione entro trenta giorni dall’esito degli accertamenti tempestivamente svolti, il pubblico ministero deve immediatamente iscrivere nel modello 21 il nome dell’ipotetico autore del fatto, in precedenza annotato nel modello separato. In questo modo, si assicura un raccordo con la disciplina dei termini per la conclusione delle indagini preliminari contro persone note (art. 405 c.p.p.)[14], al fine di «contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato»[15] e scongiurare, così, il rischio di violazione del principio della ragionevole durata del procedimento (art. 111 comma 2 secondo periodo Cost. e 6 comma 1 primo periodo Conv. eur. dir. uomo)[16].
5. Naturalmente, oltre all’inosservanza del termine per richiedere l’archiviazione[17] o per compiere ulteriori accertamenti, vi sono altre ipotesi in cui il nome dell’ipotetico autore del fatto dev’essere “trasferito” nel modello 21.
Viene in rilievo, anzitutto, l’eventualità in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, non appaia più evidente che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione[18]. Il pubblico ministero è, poi, tenuto all’iscrizione soggettiva ex art. 335 comma 1-bis c.p.p. quando «si procede» con l’incidente probatorio[19]: lo prevede espressamente l’art. 335-quinquies comma 3 c.p.p., la cui ratio è, per vero, difficile da cogliere[20]. Il passaggio dal modello per le annotazioni preliminari al modello 21 è, infine, imposto ogniqualvolta sia stata erroneamente reputata evidente la sussistenza di una scriminante[21].
6. Sorto l’obbligo di trasferire il nominativo dell’indagato nel modello 21, occorre garantirne il tempestivo adempimento. Pur contrassegnato da dei limiti che ne minano l’effettività[22], il controllo giurisdizionale approntato dall’art. 335-ter c.p.p. rappresenta lo strumento più idoneo allo scopo. Nulla, infatti, sembra impedire al giudice per le indagini preliminari di ordinare al pubblico ministero l’iscrizione nel modello 21 del nome della persona che sia stato oggetto d’annotazione preliminare. Un simile potere, fra l’altro, potrebbe essere esercitato con frequenza proprio a fronte della richiesta di archiviazione presentata ai sensi dell’art. 335-quinquies comma 2 c.p.p., ove il giudice non reputi evidente la presenza di una scriminante e ritenga necessarie ulteriori indagini.
7. Ciò posto, una volta trasferito il nominativo dell’indagato nel modello 21, il tenore normativo esclude la possibilità di tornare indietro. Operata l’iscrizione soggettiva, le indagini proseguono secondo le scansioni temporali ordinarie[23].
Al riguardo, il legislatore si premura di far decorrere i termini investigativi, comunque, dalla data dell’annotazione preliminare (art. 335-quinquies comma 4 c.p.p.). In altre parole, il trasferimento del nominativo dell’indagato nel modello 21 comporta l’applicazione della disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari ex art. 405 c.p.p., i quali, tuttavia, si computano a partire dalla precedente annotazione di cui all’art. 335 comma 1-bis.1 c.p.p.
La scelta legislativa merita apprezzamento, in quanto scongiura condotte poco ortodosse da parte del pubblico ministero, che altrimenti avrebbe potuto servirsi del nuovo modello, dedicato alle annotazioni preliminari, per lucrare tempi investigativi.
D’altra parte, proprio perché vincola l’organo inquirente all’osservanza di brevi scadenze senza permettergli di ottenere dei vantaggi sul piano temporale, l’annotazione preliminare potrebbe rimanere infrequente nella prassi. I parametri che regolano l’iscrizione soggettiva e l’annotazione preliminare, del resto, non spiccano per determinatezza: è nota l’«estrema fluidità» dello standard probatorio previsto dall’art. 335 comma 1-bis c.p.p., ossia la sussistenza di indizi[24], e altrettanto sembra valere per l’“apparente evidenza” che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (art. 335 comma 1-bis.1 c.p.p.). Non può escludersi, dunque, che il pubblico ministero iscriva il nome dell’indagato nel modello 21 soltanto per sfuggire agli obblighi discendenti dall’annotazione preliminare, sfruttando i contorni sfumati della formula racchiusa nell’art. 335 comma 1-bis.1 c.p.p.[25] .
Né gli strumenti di controllo previsti dagli art. 335-ter e 335-quater c.p.p. potrebbero fungere da efficace deterrente. L’ordine d’iscrizione soggettiva, pronunciato dal giudice per le indagini preliminari, è in grado di ovviare all’inadempimento, per l’appunto, dell’obbligo d’iscrizione soggettiva: non consente di far fronte al caso in cui quest’ultima sia, invece, “precocemente” operata. Il potere di retrodatazione, dal canto suo, integra un rimedio giurisdizionale alle iscrizioni intempestive: come detto, risulta esercitabile anche dinanzi a un’annotazione preliminare tardiva, ma la sua sfera non può essere estesa fino a ricomprendere l’ipotesi in cui il pubblico ministero, malgrado fosse apparsa in modo evidente la sussistenza di una causa di giustificazione, abbia iscritto il nominativo dell’indagato nel modello 21 anziché optato per l’annotazione preliminare.
7. In definitiva, la nuova disciplina si caratterizza più per l’intento propagandistico che per l’effettiva protezione della persona indagata per un fatto ipoteticamente commesso in presenza di una scriminante. La stessa «onta … dell’iscrizione nel registro degli indagati»[26], d’altronde, costituisce una distorsione socioculturale, da risolvere su quel terreno[27].
Di certo, la soluzione non sta nell’introdurre ulteriori incombenze per il pubblico ministero, in forza di previsioni che, lungi dall’irrobustire le garanzie della persona sottoposta alle indagini, implicano strenui sforzi interpretativi per non indebolirle.
[1] Sull’esigenza di contrastare le distorsioni colpevoliste prodotte a livello mediatico, da ultimo, G.P. Voena, Postille su presunzione di innocenza e diritto all’informazione giudiziaria, in Ricordando Giovanni Conso, a cura di A. Gaito-G.P. Voena, Pisa, 2025, p. 341 ss.
[2] Secondo l’icastica espressione di E. Amodio, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Roma, 2019.
[3] Nella medesima ottica, riconducibile a un «malinteso garantismo», si colloca l’art. 335-bis c.p.p., che dell’iscrizione intende arginare gli effetti pregiudizievoli di natura civile e amministrativa: F. Cassibba, Le indagini preliminari fra innovazione e continuità, in Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, a cura di D. Castronuovo e altri, Milano, 2023, p. 611.
[4] D. Stasio, «No a iscrizioni frettolose». Pignatone sfata la leggenda dell’“atto dovuto”, in Quest. giust., 17 ottobre 2017.
[5] In dottrina già si riteneva che, ai fini dell’integrazione della notitia criminis, non occorresse escludere la sussistenza di eventuali cause di giustificazione: cfr., fra gli altri, P.P. Paulesu, Notizia di reato, in D. disc. pen., Agg. VI, Torino, 2011, p. 362; D. Vicoli, La “ragionevole durata” delle indagini, Torino, 2012, p. 129.
[6] Sull’innovata funzione del modello 44 a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, per tutti, A. Camon, Registrazione della notizia di reato e tempi dell’indagine, in Arch. pen. - Rivista web, 2023, n. 1, p. 8.
[7] Cfr. P. Bernardoni, Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali, in questa Rivista, 3 marzo 2026, § 3.2.
[8] Di ciò si rinviene conferma nel nuovo art. 335-quinquies comma 2 c.p.p., là dove contempla la possibilità che il pubblico ministero dopo l’annotazione preliminare compia «ulteriori accertamenti», lasciando intendere che i “primi” accertamenti vengano effettuati proprio allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all’annotazione preliminare.
[9] Il tutto nell’ambito di un «perimetro esplorativo [sempre] tracciato dalla notizia di reato [ma] suscettibile di allargarsi in relazione alle acquisizioni investigative susseguenti»: C. Valentini, La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi, in Arch. pen. - Rivista web, 2019, n. 3, p. 5.
[10] L’art. 14 d.l. n. 23 del 2026, inoltre, prevede che le disposizioni relative alla tutela legale per il personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate (art. 22 e 23 d.l. 11 aprile 2025 n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025 n. 80) si applichino anche nel caso d’annotazione preliminare ex art. 335 comma 1-bis.1 c.p.p.
[11] Corte cost., ord. n. 307 del 2005.
[12] Risulta, poi, estensibile all’annotazione preliminare pure l’art. 335-bis c.p.p., secondo il quale la mera iscrizione «non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».
[13] Il tenore dell’art. 335-quinquies comma 2 primo periodo c.p.p. è, per vero, sibillino, richiedendo al pubblico ministero di «assume[re] le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione». Ma non sembra possibile formulare una ragionevole previsione di condanna, quando «appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione» (art. 335 comma 1-bis. 1 c.p.p.) e «non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti» (art. 335-quinquies comma 2 primo periodo c.p.p.).
[14] Per la cui operatività occorre l’iscrizione del nome dell’indagato, ferma la necessità di computare tali termini di durata a partire dall’annotazione preliminare (art. 335-quinquies comma 4 c.p.p.): infra, § 7.
[15] Corte cost., sent. n. 174 del 1992.
[16] Ancorando, in via interpretativa, l’obbligo d’iscrizione nel modello 21 all’inosservanza dei termini di cui all’art. 335-quinquies comma 2 c.p.p., infatti, s’impedisce che il nominativo annotato nel nuovo modello rimanga lì per un tempo indefinito, tutelando il diritto dell’indagato, venuto a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, a essere giudicato entro un termine ragionevole.
[17] Decorrente, come detto, dall’annotazione preliminare se non occorrono ulteriori accertamenti; altrimenti, dall’esito degli accertamenti stessi.
[18] È l’ultimo periodo dell’art. 335-quinquies comma 2 c.p.p. a lasciar intendere che in simile eventualità sorga in capo al pubblico ministero l’obbligo d’iscrizione nel modello 21.
[19] Stante l’inciso «si procede», sembra che non basti la richiesta d’incidente probatorio, occorrendo invece che il giudice abbia accolto tale richiesta con ordinanza.
[20] Arduo comprendere le ragioni per le quali imporre l’iscrizione nel modello 21 solo se si procede con l’incidente probatorio e non, ad esempio, quando si effettua un accertamento tecnico non ripetibile, il cui verbale confluisce anch’esso nel fascicolo del dibattimento.
[21] Si tratta, in altre parole, dell’ipotesi in cui il pubblico ministero abbia operato l’annotazione preliminare pur difettando ab origine il relativo presupposto, con conseguente necessità di porre rimedio all’errore.
[22] Cfr., fra i tanti, F. Cassibba, Le indagini preliminari fra innovazione e continuità, cit., p. 614; C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, in Dir. pen. proc., 2023, p. 149; R. Del Coco, La nuova fisionomia delle indagini preliminari, in La procedura penale “riformata”. Una lettura per gli studenti, a cura di L. Marafioti e altri, Torino, 2023, p. 43.
[23] Resta, ovviamente, ferma la possibilità per il pubblico ministero di richiedere l’archiviazione, nel caso in cui ritenga evidente che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione.
[24] D. Vicoli, Nuovi equilibri delle indagini preliminari, in Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa, a cura di E.M. Catalano-R.E. Kostoris-R. Orlandi, Torino, 2023, p. 78.
[25] Al momento della scelta del registro in cui inserire il nominativo dell’ipotetico autore del fatto, al pubblico ministero basterebbe addurre che la causa di giustificazione appare in modo non ancora evidente.
[26] Riprendendo un’espressione racchiusa nell’articolo Sicurezza, Nordio: “nuova norma non è uno scudo penale” pubblicato su Gnews - quotidiano online del ministero della Giustizia, in data 5 febbraio 2026.
[27] Le distorsioni socioculturali «debbono trovare i loro antidoti sul piano del costume, della professionalità giornalistica, del progresso culturale, del senso di responsabilità civile»: così, già, G. Giostra, I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.: due rimedi inaccettabili, in Cass. pen., 1995, p. 3598-3599.