1. Gli obiettivi del legislatore europeo e la legge di delegazione europea. Con il decreto legislativo 21 aprile 2026 n. 81 (d’ora in poi, “decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 113 del 18 maggio 2026, il Consiglio dei ministri ha dato attuazione alla direttiva 2024/1203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente (d’ora in poi, “direttiva”)[1], che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Il decreto è entrato in vigore il 2 giugno 2026.
L’intervento sull’attuale quadro normativo europeo muove essenzialmente: dal riconoscimento del parziale “fallimento” delle precedenti direttive, che non si sono rivelate in grado di garantire la conformità delle norme sanzionatorie vigenti con il diritto dell’Unione in materia ambientale[2]; dall’opportunità di rivedere l’elenco dei reati ambientali di cui alla direttiva 2008/99/CE – aggiungendo altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell’Unione – con conseguente inasprimento sanzionatorio dall’effetto deterrente; nonché dalla necessità di apportare miglioramenti alle strategie investigative[3].
Nel corso del Consiglio dei ministri n. 156 del 20 gennaio 2026, il Governo aveva già approvato l’atto n. 375 recante lo schema di decreto attuativo della direttiva che, dopo l’esame delle competenti Commissioni parlamentari, è stato approvato in via definitiva su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, e del Ministro della giustizia ,Carlo Nordio.
La direttiva recepita si pone l’obiettivo di armonizzare il diritto penale ambientale europeo, attualizzando i possibili rimedi in grado di far fronte ad una continua e progressiva accelerazione dei cambiamenti climatici. La direttiva muove dall’ormai acquisita consapevolezza di un inesorabile processo di degradazione ambientale e dalla volontà di porre in essere strumenti di coordinamento in grado di allineare gli ordinamenti degli Stati membri che erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 21 maggio 2026. L’Italia ha dato seguito all’obbligo di recepimento attraverso la c.d. legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91 del 2025) che all’art. 9 aveva previsto specifici criteri e principi direttivi per l’esercizio della delega che il Governo doveva esercitare entro il 21 gennaio 2026[4]. La legge delega, tra le altre cose, imponeva al Governo di apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva, di modificare il d.lgs. 231/2001 per prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive e proporzionate e di apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale. La delega si estendeva anche alla previsione di adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, all’adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi relativi all’elaborazione e alla pubblicazione della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali.
La versione definitiva del decreto approvata dal Consiglio dei ministri presenta alcune modifiche rispetto all’atto del Governo n. 375 recante lo schema attuativo che riguardano, tra l’altro, il “Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale”, nell’ambito del quale è stata inserita la possibilità per il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di avvalersi della collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri. Inoltre, è stata espressamente prevista la modifica della rubrica dell’art. 452-ter c.p. con l’inserimento delle parole «e di commercio di prodotti inquinanti» dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale», inizialmente non prevista nello schema di decreto. Infine, sempre rispetto allo schema di decreto, è stato anche inserito un nuovo articolo 12 che prevede la sostituzione dell’art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U.A.), che introduce alcune modifiche in merito alle sanzioni relative alla condotta di gestione non autorizzata di rifiuti, prevedendo una distinzione sanzionatoria fondata sulla pericolosità dei rifiuti stessi, con sanzioni che arrivano alla reclusione fino a tre anni.
Con il presente contributo si intende offrire una prima lettura delle più importanti novità contenute nel d.lgs. 81/2026 e dei possibili impatti sistematici che lo stesso potrà avere sul sistema di protezione penale dell’ambiente.
2. L’ambito applicativo e le definizioni di «habitat all’interno di un sito protetto» e di «ecosistema». All’art. 1 si prevede espressamente che il decreto attua la direttiva 2024/1203/UE che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
L’art. 2 del decreto recepisce le definizioni di «habitat all’interno di un sito protetto»[5] (lett. a) e di «ecosistema»[6] (lett. b), sulla scorta delle definizioni contenute all’art. 2 della direttiva.
La neo introdotta definizione di «habitat», a sua volta, rinvia alle classificazioni previste nella c.d. “Direttiva Uccelli” e nella c.d. “Direttiva Habitat”, secondo una tecnica legislativa che, sul fronte penale, rischia di frustrare le esigenze di determinatezza, considerando che gli articoli di dette direttive cui si rinvia richiamano, a loro volta, ulteriori fonti, compresi gli allegati alle stesse direttive “Habitat” e “Uccelli”. Tale risultato è il frutto della scelta del legislatore delegato che, per ciò che attiene alla definizione di habitat, ha ritenuto di riprodurre pedissequamente il testo della direttiva, senza cercare di rendere più intellegibile e fruibile la conoscenza della disciplina. Anche per la definizione di «ecosistema» il legislatore delegato ha riprodotto pedissequamente il testo dell’art. 2 della direttiva. Sul punto, si legge nella Relazione illustrativa allo schema di decreto che il problema definitorio sarebbe stato affrontato alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale[7]. La Relazione si riferisce, in particolare, ad un precedente ormai risalente in cui la Corte di Cassazione aveva definito l’ecosistema come «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente»[8]. La definizione offerta dalla direttiva e recepita nel decreto, in realtà, non rappresenta tanto l’emanazione del citato precedente giurisprudenziale, ma risulta invece maggiormente ispirata alla definizione di ecosistema di cui all’art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992 che definisce l’ecosistema come «un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono un’unità funzionale».
Il decreto, inoltre, è in linea con le recenti modifiche apportate con l. cost. n. 1 del 2022 all’art. 9 Cost., che nel testo ormai vigente prevede espressamente al comma 3 che la Repubblica offre tutela all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi. Nell’art. 9 Cost. il riferimento è agli «ecosistemi», al plurale, e non all’«ecosistema», al singolare, termine che era già “entrato” in Costituzione (insieme all’«ambiente») dopo le modifiche apportate all’art. 117 dalla l. cost. n. 3 del 2001. Mentre nel caso della riforma del Titolo V, però, «ecosistema» ed «ambiente» erano richiamati esclusivamente ai fini del riparto di competenze tra Stato e Regioni, con la modifica del 2022 gli stessi assumono nuova rilevanza dal punto di vista dogmatico, con potenziali effetti in ambito penale, in merito alla definizione del bene giuridico, con conseguenti ricadute in termini di incriminazione. Anche alla luce di tali considerazioni, l’introduzione di una definizione di «ecosistema» nel nostro ordinamento deve essere accolta positivamente e, a nostro avviso, sancisce la definitiva individuazione di un bene giuridico autonomo e speciale rispetto al più ampio (e generico) bene giuridico “ambiente”. Non è un caso che parte della dottrina, nel commentare la modifica dell’art. 9 Cost., ne ha sottolineato la portata innovativa nella misura in cui comporterebbe un riconoscimento costituzionale dello sviluppo sostenibile e la legittimazione di politiche economiche green[9]. La novità introdotta dal decreto, quindi, pare coerente con la tripartizione dell’oggetto di tutela prevista dall’art. 9 Cost.; tripartizione che – come evidenziato da parte della dottrina costituzionalistica – non è casuale e finisce per accentuare il carattere autonomo di tali concetti[10]. Peraltro, anche sul fronte penale, ancor prima dell’emanazione del decreto, non mancava chi – pur cogliendo la portata innovativa della novella costituzionale – aveva sottolineato gli aspetti critici legati alla difficoltà di conferire un significato preciso a tale elemento sul piano penalistico[11], derivanti proprio dalla mancanza di una definizione di ecosistema[12]; viste le premesse, dunque, l’introduzione di una definizione normativa consente di superare anche quelle difficoltà definitorie che, obbligando l’interprete a volgere lo sguardo a diverse e plurime disposizioni contenute in normative di settore[13], avevano caratterizzato l’interpretazione di tale concetto[14].
Con l’occasione del recepimento della direttiva, peraltro, il legislatore avrebbe potuto “approfittarne” per inserire nel nostro ordinamento anche una definizione normativa di “biodiversità”, ossia di quello che è stato definito «“il modo di essere” degli ecosistemi»[15]. La tutela specifica della biodiversità, peraltro, a prescindere dalle novità introdotte dal decreto in commento, è espressamente prevista nella fattispecie di inquinamento ambientale; il legislatore avrebbe potuto “attingere”, anche in questo caso, dalla Convenzione di Rio de Janeiro del 1992[16], che offre una definizione scientificamente valida, per meglio distinguere le possibili (e diverse) offese alla biodiversità, da una parte, e agli ecosistemi, dall’altra: distinzione che anche sul piano pretorio sembra più affidata ad una valutazione casistica che ad una reale comprensione della complessità dei fenomeni[17].
3. Le modifiche al Codice penale. Tra le novità di maggiore interesse del decreto legislativo in commento vi sono quelle contenute all’art. 3 che dà attuazione agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva e all’art. 9 della legge delega. Tra queste si segnalano, in particolare, le modifiche al delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), l’inserimento del nuovo delitto di «commercio di prodotti inquinanti» (nuovo art. 452-bis.1 c.p.), l’introduzione della «nozione di abusività» (nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p.) e la previsione di nuove circostanze aggravanti per i reati del Titolo sesto-bis del Libro II del Codice penale (nuovo art. 452-sexiesdecies c.p.). Non sono state introdotte modifiche, invece, per il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), anche se le novità che interessano il delitto di inquinamento sono destinate ad incidere nei rapporti tra le due fattispecie.
Per quanto riguarda l’oggetto di tutela del reato di inquinamento ambientale, il decreto prevede l’esplicita estensione alla compromissione o al deterioramento significativi e misurabili «di un habitat» e, quindi, non più soltanto di «un ecosistema» come già previsto al comma 1, n. 2 dell’art. 452-bis c.p.[18]. Nell’inserimento delle parole «di un habitat», il legislatore delegato ha dimenticato una virgola, è evidente – tuttavia – che il riferimento all’habitat vada tenuto distinto da quello alla biodiversità.
Il decreto, poi, riscrive il sistema delle circostanze aggravanti, sostituendo integralmente il secondo comma dell’art. 452-bis c.p. Va ricordato che l’originario “assetto” dell’art. 452-bis c.p., con riferimento al sistema delle aggravanti, era stato già modificato dall’art. 6-ter del d.l. 105/2023 (conv. con modificazioni con l. 137/2023) che aveva trasformato la circostanza di cui al secondo comma[19] da circostanza ad effetto comune a circostanza ed effetto speciale, prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà in caso di inquinamento prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette e un aumento di pena da un terzo a due terzi nel caso in cui l’inquinamento avesse causato deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.
Dopo le modifiche apportate con la novella in commento, invece, è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà nei casi in cui l’inquinamento sia prodotto alternativamente: 1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli.
Dopo il secondo comma, il decreto ha introdotto due ulteriori commi: il primo (attuale terzo comma) prevede un’aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo a due terzi) in caso di inquinamento che causi la distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a particolari vincoli; il secondo (attuale quarto comma) prevede un ulteriore aumento di pena (aggravante ad effetto comune) nel caso in cui dai fatti previsti ai commi precedenti derivi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. In particolare, quest’ultima modifica recepirebbe, secondo la Relazione, la previsione di cui all’art. 3, par. 2, lett. a) della direttiva, che però prevede il pericolo alla salute individuale come evento autonomo e non come circostanza aggravante[20]. La scelta di prevedere il pericolo per la vita o l’incolumità delle persone come circostanza aggravante, tuttavia, pare opportuna e previene il rischio di “confondere” due soggettività giuridiche – ambiente e salute umana – distinte, seppur interferenti[21].
L’attuale formulazione dell’art. 452-bis c.p., stando sempre ai contenuti della Relazione illustrativa, rappresenterebbe l’esito di uno «sforzo di sintesi del legislatore delegato, tenuto conto della necessità di preservare la presenza nell’ordinamento interno di un assetto sanzionatorio penale a tutela dell’ambiente robusto e consolidato, con una propria sistematica, che si presentava decisamente idoneo ad offrire pieno riscontro alla richiesta di incriminazione»[22]. Per tale ragione, la rimodulazione del secondo comma dell’art. 452-bis c.p., secondo il Governo, consentirebbe di ricondurre direttamente al medesimo articolo ben diciassette delle ventisette nuove «richieste di incriminazione», ossia le condotte di cui all’art. 3, par. 2, lett. a), c i), c ii), c iii), c iv), c v), c vi), d), e), f ii), j), k), l), m), q), r i), r ii), della direttiva: queste sono le indicazioni testuali fornite nella medesima Relazione. In realtà, le fattispecie di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3, par. 2 sembrerebbero maggiormente ispirate allo schema della responsabilità per danni da prodotto che a quello dell’inquinamento, pur essendo presi in considerazione i medesimi eventi di cui all’art. 452-bis c.p.
Le conclusioni cui giunge la Relazione, però, a prescindere dall’effettiva riconducibilità delle varie ipotesi richiamate al novellato delitto di inquinamento ambientale, non paiono del tutto convincenti soprattutto con riferimento alla necessità esplicitata nella direttiva di introdurre non solo fattispecie di evento di danno, ma anche di pericolo concreto nella parte in cui si prevede che le condotte indicate in numerose fattispecie di cui all’art. 3, par. 2 dir. [23] siano punite qualora provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi di persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna e alla flora ecc.[24] L’assetto normativo delineatosi dopo l’intervento del decreto, invece, ha previsto per l’inquinamento ambientale numerose aggravanti nel caso in cui si verifichi una effettiva lesione “qualificata” – ad esempio – dal luogo di verificazione del fatto, dalle specie coinvolte, dalle dimensioni dell’ecosistema o dalla durata degli effetti, non prevedendo invece espressamente reati di pericolo a tutela dell’aria, del suolo o delle acque, di un ecosistema, della fauna e della flora, la cui messa in pericolo, a nostro avviso, risulta soltanto parzialmente già punita da fattispecie contravvenzionali extra-codicistiche. Tali modifiche sembrano quindi essere maggiormente ispirate all’art. 3, par. 3, lett. a) e b) che impone agli Stati membri di inserire particolari ipotesi di “reati qualificati”. Non è stata quindi intaccata la struttura del reato di inquinamento ambientale che resta un reato di evento di danno. Come accennato, invece, la verificazione di un pericolo per l’incolumità individuale è stata presa in considerazione soltanto come circostanza aggravante (nuovo comma 4 dell’art. 452-bis c.p.), senza così “snaturare” l’omogeneità del bene giuridico tutelato che quindi resta opportunamente focalizzato sull’ambiente.
Tra le novità di maggiore interesse, poi, si segnala l’inserimento della nuova fattispecie di cui all’art. 452-bis.1 c.p. rubricato «Commercio di prodotti inquinanti»[25], in attuazione dell’art. 3, par. 2, lett. b) della direttiva[26]. Rispetto alla fattispecie eurounitaria, nell’art. 452-bis.1 c.p. scompare il riferimento all’impiego del prodotto «su più vasta scala» che, invece, avrebbe potuto esplicare un’utile indicazione interpretativa con capacità selettiva nella descrizione del perimetro di applicabilità della fattispecie, focalizzando l’attenzione sul legame strutturale della stessa con l’attività produttiva industriale. Per questo nuovo delitto sono previste le medesime pene dell’inquinamento ambientale per chi abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Al secondo comma è prevista un’aggravante (ad effetto comune) nel caso in cui dal fatto derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone (n. 1) o un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora (n. 2). Infine, secondo il medesimo schema previsto per l’inquinamento ambientale, anche nell’ipotesi di commercio di prodotti inquinanti, la pena è aumentata da un terzo alla metà (aggravante ad effetto speciale) quando l’inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli. Anche per il nuovo delitto in commento, così come per il novellato inquinamento, è previsto che nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Nell’individuazione della pena il legislatore ha evidentemente focalizzato l’attenzione sull’evento e da ciò deriva l’equiparazione con l’arco edittale previsto per l’inquinamento. A voler prendere in considerazione anche il disvalore di condotta, però, emerge una sproporzione sanzionatoria derivante dal confronto tra condotte, come quella di immissione sul mercato, generalmente meno gravi rispetto al “cagionare” dell’inquinamento, soprattutto se si considera che nel commercio di prodotti inquinanti la compromissione e il deterioramento “passano” per l’impiego, lo scarico, l’emissione o l’immissione di sostanze inquinanti.
Ci troviamo di fronte ad un inedito (per lo meno nell’ambito del diritto penale ambientale) reato con condotta a forma vincolata a doppio evento, costruito sull’archetipo della responsabilità da prodotto o per oggetto di produzione[27]. La fattispecie di cui al primo comma, sulla falsariga del delitto di inquinamento, prevede un reato di evento di danno incentrato esclusivamente sulla tutela del bene giuridico ambientale, mentre non troviamo come oggetto di protezione “primaria” la lesione (o la messa in pericolo) dell’incolumità individuale che invece è presente nella fattispecie eurounitaria. Come per il novellato inquinamento ambientale, però, si prevede un aumento di pena se dal fatto deriva un pericolo per la vita (incolumità individuale) o l’incolumità (pubblica) delle persone. La tutela della salute, quindi, “si attiva” soltanto nel caso della fattispecie aggravata, diversamente rispetto a quanto previsto dall’art. 3, par. 2, lett. b) dir. che prevede come oggetto primario di tutela sia l’incolumità personale, sia quella pubblica. L’aggravante, quindi, richiede che si determini addirittura un terzo evento (di pericolo concreto) che può essere individuato anche nel pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. Ad una prima lettura, a noi sembra che tale struttura della fattispecie renderà particolarmente complesso l’accertamento del delitto in sede processuale (e forse addirittura l’iscrizione di procedimenti per questo reato), soprattutto a causa delle difficoltà nella ricostruzione del nesso causale nella “catena” tra la condotta, l’evento “intermedio” (scarico o immissione) e quello “finale” (compromissione e deterioramento)[28]. Poco convincente risulta anche la lettura in combinato del primo comma con l’aggravante di cui al comma 2, n. 2) nella misura in cui si ipotizza un pericolo alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora, laddove al primo comma si punisce una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili – che si sono già verificati – di oggetti in parte sovrapponibili (le acque, l’aria, il suolo, l’ecosistema, un habitat, la fauna o la flora)[29].
Le condotte punite sono quelle di “immissione sul mercato” e “messa in circolazione”. La prima, come rilevato in uno dei primissimi commenti al decreto[30], è presente nel codice penale dal 2022 nell’art. 518-novies e in alcune disposizioni speciali, come l’art. 112, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del consumo”), nella parte in cui punisce l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi da parte del produttore o del distributore; la locuzione «mette comunque in circolazione», invece, ha evidentemente una funzione di chiusura e risulta già utilizzata nel codice in articoli che riguardano reati contro la fede pubblica, l’economia, l’industria ed il commercio, il patrimonio culturale e la moralità pubblica e il buon costume[31]. A nostro avviso, è possibile rilevare alcune criticità derivanti dalla formulazione di tale delitto: in primo luogo, pare che la punizione del soggetto che immette sul mercato o mette comunque in circolazione il prodotto, per come è strutturata la fattispecie, dipenda dal verificarsi di un evento determinato esclusivamente dalla condotta dell’utilizzatore; in secondo luogo, stando alla lettera dell’art. 452-bis.1 c.p. sarebbe possibile immaginare che sia chiamato a rispondere del delitto in parola – sia a titolo autonomo che in concorso con chi immette – anche l’utilizzatore finale che, a nostro avviso, non dovrebbe essere punito, mentre oggi potrebbe, secondo alcuni, rispondere dell’inquinamento[32]. Sarebbe stato preferibile, al contrario, escludere recisamente la responsabilità dell’utilizzatore del prodotto che nella fattispecie eurounitaria sembrava addirittura incarnare la potenziale persona offesa del reato. Che questa fosse l’intenzione del legislatore europeo era stato osservato anche da chi aveva rilevato che «ad un primo esame, tale incriminazione pare avvicinarsi molto al delitto di mise en danger de la personne previsto all’art. 223-1 del codice penale francese. Ad essere sanzionata è infatti una condotta considerata rischiosa per l’ambiente – la messa in commercio di un prodotto destinato all’uso su larga scala –, compiuta in violazione di un divieto o di un obbligo normativamente imposto, se da essa scaturiscono scarichi immissioni o emissioni inquinanti e, in più, l’effettiva lesione o messa in pericolo dell’ambiente, oppure della salute o della vita delle persone. Con riguardo alla modalità di realizzazione che comporta un’offesa a beni personali, la norma configura un delitto di pericolo personale, nel quale il rischio da prodotto a carico dei beni finali – salute, vita, incolumità fisica – viene in rilievo, nella misura in cui la portata offensiva della condotta tipica si concretizzi in una situazione di danno o di pericolo effettivo nei confronti delle oggettività giuridiche individuali, tutelate, in qualità, per l’appunto, di beni finali»[33].
Anche in questo caso la condotta deve essere abusiva, nella nozione estesa che ne offre il nuovo articolo 452-quinquiesdecies c.p. Come vedremo, al delitto si applicano le circostanze attenuanti sul ravvedimento operoso previste all’art. 452-decies c.p., non senza problemi di coordinamento. In caso di condanna è prevista la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.), quella della pubblicazione della sentenza nei termini di cui all’art. 7 del decreto e la confisca “allargata” ai sensi dell’art. 240-bis c.p. Il commercio di prodotti inquinanti non è stato inserito direttamente tra i delitti che consentono la confisca obbligatoria (prevista dall’art. 452-undecies c.p., comma 1); tuttavia, come vedremo più avanti, l’art. 6 del decreto in commento ha esteso l’applicabilità dell’art. 452-undecies c.p. ai reati di cui al Titolo II dello stesso decreto stesso, ivi compreso – quindi – il commercio di prodotti inquinanti. Sarà applicabile anche la confisca per equivalente.
Il decreto, poi, interviene anche sull’art. 452-ter c.p. che, alla luce della novella, oggi punisce non solo la morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale, ma anche come conseguenza di commercio di prodotti inquinanti. Ai sensi del modificato primo comma, quindi, «se da uno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-bis.1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dodici anni»: è stato, quindi, modificato anche il trattamento sanzionatorio aumentando il limite edittale massimo in caso di lesioni gravissime (da nove a undici anni di reclusione) e in caso di morte (da dieci a dodici anni).
Di sicuro interesse, poi, è l’introduzione della nozione di abusività di cui all’art. 452-quinquiesdecies c.p., attuativa della previsione di cui all’art. 3, par. 1 della direttiva[34], anche alla luce dei “Considerando” n. 9[35] e 10[36].
A dire il vero, più che introdurre una vera e propria definizione della clausola di illiceità speciale, la novella sembra soltanto volerne estendere la portata prevedendo che il termine abusivamente debba essere riferito anche alle condotte poste in essere: 1) in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente; 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1); 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Che non si tratti di una norma totalmente definitoria è reso evidente dall’impiego dell’avverbio “anche”, che presuppone l’esistenza di uno spazio di illiceità speciale ulteriore rispetto a quello definito dall’art. 452-quinquiesdecies c.p.
Nell’insieme delle modifiche al codice penale, inoltre, rientra anche l’inserimento dell’art. 452-sexiesdecies (rubricato «Circostanze aggravanti»), ai sensi del quale, per i reati previsti nel Titolo VI-bis, la pena è aumentata: 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità; 2) se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere. Si tratta di circostanze ad effetto comune che traggono spunto dalle previsioni contenute alle lett. c) e f) dell’art. 8 della direttiva. In materia ambientale, la giurisprudenza, con riferimento all’art. 452-quaterdecies c.p., ha offerto un’interpretazione della nozione di ingiusto profitto particolarmente ampia, rilevando che tale elemento non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali, come anche in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniale[37]; mentre il carattere “ingiusto” del profitto non deriva dal quomodo dell’esercizio (abusivo) dell’attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica), bensì dal fatto che l’intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi altrimenti non dovuti[38]. Con riferimento alla nozione di profitto, la giurisprudenza appena citata è espressione di un principio ormai consolidato sia in generale[39], sia nella declinazione che ne è stata fatta rispetto al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che potrà aiutare l’interprete nell’applicazione della nuova aggravante. Anche rispetto al requisito dell’ingiustizia del profitto, riteniamo che l’interpretazione dello stesso in termini di “concetto di relazione” che gli deriva «dal confronto con quello normalmente conseguito a seguito dell’esercizio lecito dell’attività, sì da rendere l’attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato)» possa valere anche per la nuova aggravante[40].
Infine, il decreto abroga l’art. 733-bis c.p. che prevedeva la contravvenzione di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto: ipotesi ormai ricondotta nell’alveo dell’inquinamento ambientale.
4. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 81/2026. Il decreto in commento agli articoli 4 e 5 introduce due nuovi reati rubricati rispettivamente «Produzione e commercio di sostanze ozono lesive»[41] e «Produzione e commercio di gas a effetto serra»[42].
Nel caso del primo delitto, il legislatore nazionale ha fedelmente recepito la fattispecie eurounitaria (art. 3, par. 2, lett. s), inserendo la specificazione «fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti» nel primo e nel secondo comma dell’art. 4. Al terzo comma dell’art. 4 si prevede la punibilità a titolo di colpa grave dei fatti di cui ai commi precedenti, con una riduzione di pena identica a quella prevista dall’art. 452-quinquies c.p. per i reati di inquinamento e disastro colposi. È stato rilevato – però – che l’art. 452-quinquies c.p. non prevede alcuna differenziazione rispetto al grado della colpa[43], mentre al comma 3 dell’art. 4 si parla di fatti commessi «per colpa grave»; tale difetto di coordinamento, probabilmente, è anche il frutto di quanto previsto all’art. 3, par. 4 della direttiva per cui gli Stati membri assicurano che – tra le altre – anche le condotte di cui al paragrafo 2, lettere s) e t), costituiscano reato se illecite e poste in essere «quanto meno per grave negligenza», al quale il legislatore deve aver fatto evidentemente riferimento nella formulazione della nuova fattispecie.
Le condotte prese in considerazione al primo comma sono quelle di “produzione”, “importazione”, “esportazione”, “uso” e “rilascio” di sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 che rinvia, a sua volta, «alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II [dello stesso regolamento] e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele»; le stesse condotte (ad eccezione del “rilascio”) sono previste anche al comma 2 con riferimento a «prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze»; la lett. b) dell’art. 2, in particolare, si riferisce «ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze». La pena prevista nelle ipotesi di cui al primo e al secondo comma è la stessa: la reclusione da due a cinque anni e multa da euro 10.000 a euro 80.000. Come indicato al “Considerando” n. 2 del regolamento, «lo strato di ozono protegge gli esseri umani e altri esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette dannose del sole», sicché una riduzione significativa dello stesso genera gravi ripercussioni «sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biosfera», mentre al “Considerando” n. 5 si afferma che «l’aumento delle radiazioni UV continua a costituire una grave minaccia per la salute e l’ambiente» e che «la maggior parte delle sostanze che riducono lo strato di ozono presenta altresì un elevato potenziale di riscaldamento globale (global warming potential - GWP) e contribuisce all’aumento della temperatura del pianeta» (“Considerando” n. 6).
All’art. 5 del decreto si prevede una nuova contravvenzione sovrapponibile alla fattispecie descritta all’art. 3, par. 2, lett. t) della direttiva. In questo caso sono punite le condotte abusive di «produzione», «importazione» ed «esportazione» di «gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas» (comma 1) e quelle di «immissione sul mercato», «uso» o «rilascio» delle medesime sostanze o di prodotti apparecchiature o loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime (comma 2). Anche in questo caso, l’art. 2 lett. a) del regolamento (in questo caso è il reg. 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014) rinvia «ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze».
Come è stato condivisibilmente osservato, l’estensione dell’ambito di riferimento degli ecoreati a fatti la cui carica offensiva può essere colta unicamente in proiezione globale «imprime in sostanza al diritto penale dell’ambiente una dimensione internazionalizzante»[44], in cui l’oggetto giuridico protetto è il clima[45]. In questa prospettiva, l’unico schema punitivo concretamente percorribile risulta essere quello effettivamente delineato dalla direttiva e recepito dal decreto, ossia l’introduzione di reati di pericolo astratto che sanzionano condotte destinate ad incidere – cumulativamente con altre condotte dello stesso tipo – in senso deteriore sul cambiamento climatico del pianeta. Ci si chiede, tuttavia, se lo strumento penale sia effettivamente quello più opportuno per fronteggiare il cambiamento climatico o se, invece, l’introduzione di reati del genere non abbia più una funzione simbolica. Pur non essendo questa la sede per affrontare il tema della percorribilità di una tutela strettamente penalistica del clima, si può comunque rilevare che i problemi che porrebbe tale “svolta” non sarebbero di poco: uno su tutti quello dell’ammissibilità di tale bene giuridico quale specifico oggetto di tutela[46]. Peraltro, l’introduzione di due nuove fattispecie come quelle di cui agli artt. 4 e 5 del decreto sembra rispondere maggiormente alla necessità di recepire la direttiva che alla concreta volontà di intervenire sistematicamente sul punto[47]. Per tale ragione, come è stato osservato, sarà necessario valutare anche l’attuazione della “Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali” prevista dalla direttiva e richiamata dal decreto, che dovrà essere adottata entro il 2027[48].
5. Gli articoli 6 e 7. Il decreto in commento, poi, all’art. 6 estende alle fattispecie di nuova introduzione l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-duodecies del codice penale che prevedono rispettivamente la disciplina del ravvedimento operoso[49], della confisca[50] e del ripristino dello stato dei luoghi[51]. Il coordinamento delle fattispecie richiamate con tali istituti, tuttavia, non appare privo di difficoltà interpretative. Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, ad esempio, ci si chiede se il riferimento nel primo comma all’«attività delittuosa» ed alla «commissione dei delitti» ne escluda l’applicabilità alla contravvenzione di cui all’art. 5[52]. Anche sul piano “naturalistico” risulta particolarmente complesso immaginare che gli autori di reati strutturati sullo schema della responsabilità da prodotto possano effettivamente adoperarsi per provvedere «concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi», considerato che – peraltro – i reati “climatici” sono configurati in termini di fattispecie di pericolo astratto. Le stesse considerazioni possono essere estese anche all’art. 452-duodecies nella parte in cui prevede che il giudice in caso di sentenza di condanna o applicazione pena «ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi».
L’art. 7 del decreto prevede: al primo comma che «la condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell’articolo 36 del codice penale»; e al comma 2 che «i dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza». Nell’estendere ai reati ambientali la pena accessoria della pubblicazione della sentenza[53], il legislatore ha ritenuto di introdurre una specificazione non prevista dall’art. 36 c.p., con la possibile conseguenza che gli autori di reati particolarmente gravi come il disastro ambientale o l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti possano godere di un trattamento più favorevole rispetto ai condannati per reati meno gravi[54]. A nostro avviso, nella prospettiva opposta, la scelta del legislatore di estendere indistintamente la sanzione accessoria in commento a tutti i reati ambientali contenuti nel codice e nel nuovo decreto non risulta del tutto condivisile, considerata l’eterogeneità delle fattispecie e, soprattutto, la diversa gravità delle stesse. Proprio in ragione di tale eterogeneità (soprattutto sanzionatoria) si può giustificare la possibilità di non rendere noti i dati personali del condannato la cui diffusione, dunque, sarà necessaria soltanto in caso di specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse, ossia in tutti quei casi particolarmente gravi in cui l’identità dell’autore del reato possa effettivamente rivestire un ruolo nella piena comprensione della vicenda. Deve essere scongiurato, in ogni caso, il rischio che l’applicazione della sanzione in questione si risolva nell’attribuzione di un vero e proprio “marchio d’infamia” nei confronti del condannato[55], che in nessun caso potrebbe rappresentare una ragione di pubblico interesse.
6. Le modifiche al d.lgs. 231/2001. Il decreto interviene anche sull’assetto della responsabilità da reato dell’ente per reati ambientali. In particolare, l’art. 8 – in attuazione degli artt. 6[56] e 7[57] della direttiva e dell’art. 9, comma 1, lett. b) della legge-delega – apporta le seguenti modifiche all’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: alla lett. a) del comma 1 viene inserito anche il delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all’art. 452-bis.1 c.p. che quindi entra a far parte del catalogo dei reati presupposto; alla lett. b), dove è prevista la responsabilità dell’ente per disastro ambientale, si interviene aumentando la sanzione pecuniaria massima che passa da novecento a milleduecento quote. Il decreto, poi, introduce due nuovi commi dopo il comma 1-bis: il comma 1-ter per cui «in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell’articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote» e il comma 1-quater ai sensi del quale «per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».
In questo modo, la responsabilità da reato dell’ente sarà configurabile sia rispetto al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, sia in relazione ai nuovi “reati climatici” e sarà possibile una risposta sanzionatoria più severa in caso di reati presupposto ambientali aggravati, come l’inquinamento, il commercio di prodotti inquinanti e il disastro. Pur prevedendo una estensione dell’area di responsabilità da reato dell’ente e un tendenziale inasprimento sanzionatorio, la scelta del legislatore, soprattutto se confrontata con le indicazioni contenute nella direttiva, risulta tuttavia “cauta”. Nella prospettiva eurounitaria, infatti, la persona giuridica, di cui la direttiva offre anche una definizione[58], rappresenta a tutti gli effetti l’autore “principale” della criminalità ambientale[59]: l’intera impostazione del legislatore eurounitario è calibrata sulla criminalità d’impresa e anche le nuove fattispecie introdotte dal decreto vedono nell’ente il responsabile “naturale” di reati che tipicamente si realizzano nello svolgimento dell’attività d’impresa. Tale conclusione trova conferma anche volgendo lo sguardo al livello di dettaglio delle sanzioni accessorie previste per l’ente dalla direttiva. Tuttavia, se per un verso, l’inserimento di nuove fattispecie nel d.lgs. 231/2001 e il tendenziale inasprimento sanzionatorio per le fattispecie aggravate sembrano andare nella direzione tracciata dalla direttiva, per un altro verso, l’“adeguamento” delle sanzioni pecuniarie pare certamente più mite rispetto alle indicazioni eurounitarie. L’art. 7 della direttiva, infatti, non solo prevede l’obbligo di adottare nei confronti dell’ente un vero e proprio “arsenale” di sanzioni sia principali che accessorie ad ampio spettro di natura ripristinatoria e interdittiva, ma anche di adottare sanzioni pecuniare “proporzionate” al fatturato della persona giuridica. Ci si riferisce, nello specifico al paragrafo 3 dell’art. 7 della direttiva ai sensi del quale «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, almeno per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, siano punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata». Sul punto le indicazioni del legislatore europeo risultano particolarmente dettagliate ed arrivano al punto di indicare i limiti “minimi” del livello “massimo” della sanzione pecuniaria prevedendo nei casi più gravi[60] che l’importo della sanzione non sia inferiore al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o a un importo corrispondente a 40.000.000 di euro e nei casi “meno gravi”[61] che l’importo della sanzione non sia inferiore al 3 % del fatturato o a un importo corrispondente a 24.000.000 di euro. Come visto, però, il decreto ha ritenuto di non adottare in ambito nazionale un sistema di quantificazione della sanzione proporzionale rispetto al fatturato della persona giuridica. È vero che il quantum di pena così individuato si sarebbe potuto rivelare eccessivo se “calato” nel contesto produttivo italiano, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole e medie imprese nel settore ambientale[62]. Tuttavia, il legislatore nazionale avrebbe potuto immaginare un sistema differenziato – ed ispirato al criterio della commisurazione della sanzione in base al fatturato – per quelle imprese che operano “a livello mondiale” in caso di reato presupposto commesso da soggetto apicale e con riferimento alle sole ipotesi delittuose aggravate: in questo caso – a nostro avviso – l’attuazione sarebbe stata maggiormente coerente con gli obiettivi europei. Il legislatore delegato, invece, «ha ritenuto di conservare l’attuale sistema per quote, introducendo mirati innalzamenti dei livelli sanzionatori»; tale scelta è stata ritenuta «più adatta all’evoluzione dell’articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, che (per il novero dei reati inclusi) contiene ormai un arco di gravità estremamente ampio e quindi maggiormente congeniale all’esigenza prevalente, di matrice costituzionale ed europea, di garantire un pieno rispetto del principio di proporzionalità, anche tenendo conto del carico complessivo che può determinarsi, in applicazione delle regole generali, per l’applicazione anche delle altre severe conseguenze (a cominciare da quelle a contenuto interdittivo) previste dal legislatore»[63].
Maggiormente coerente con le indicazioni della direttiva pare, invece, la scelta del legislatore delegato di non intervenire sul d.lgs. 231/2001 nella parte dedicata alle sanzioni accessorie di natura interdittiva, ripristinatoria e risarcitoria che, allo stato, paiono in linea con l’elencazione contenuta all’art. 7, par. 2 della direttiva[64]. In realtà, la dottrina intervenuta sul punto aveva rilevato che, tra gli obblighi previsti dall’art. 7, par. 2 ve ne era anche uno effettivamente non contemplato nel sistema nazionale, ossia «l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali» (art. 7, comma 2, lett. i) della direttiva). Pare che il riferimento del legislatore eurounitario possa essere inteso come relativo ai “modelli” di cui all’art. 6, d.lgs. 231/2001, che tuttavia risultano facoltativi nel nostro sistema. Anche sul punto, però, il legislatore delegato ha ritenuto di non intervenire, lasciando come facoltativa la scelta di adottare o meno i modelli di organizzazione, gestione e controllo, senza l’introduzione di sanzioni in caso di mancata adozione.
Nessuna ricaduta interna, infine, hanno avuto le previsioni contenute agli articoli 11 ( che in tema di competenza giurisdizionale, stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nel caso, tra gli altri, in cui il reato sia «commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio», e dunque anche nel caso in cui il reato presupposto sia commesso all’estero) e 15 (che avrebbe potuto portare ad un riconoscimento in favore delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile iure proprio per avanzare pretese risarcitorie in sede penale).
7. Le altre disposizioni. Concludono il quadro delle novità introdotte dal d.lgs. 81/2026 le disposizioni previste dagli artt. 9, 10, 11 e 12.
In particolare, all’art. 9 si prevede un sistema di raccolta e trasmissione dei dati statistici per cui il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto: a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione; c) numero delle persone fisiche: 1) nei cui confronti è stata esercitata azione penale; 2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; d) numero degli enti:
1) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 2) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) la tipologia e l’ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate. Al comma 2 dell’art. 9, poi, si prevede che lo stesso Ministero pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all’aggiornamento periodico dei dati pubblicati. Va detto che, anche prima dell’entrata in vigore di tale previsione, erano consultabili sul sito del Ministero della Giustizia i risultati del «Monitoraggio ex decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, legge 6 febbraio 2014, n. 6, e legge 22 maggio 2015, n. 68» del 27 giugno 2023[65]. Con l’obbligo di trasmissione dei dati statistici si offre un importante strumento di monitoraggio alla Commissione europea, anche nella prospettiva di realizzare l’armonizzazione tra i vari ordinamenti nazionali.
L’art. 10 del decreto, poi, istituisce presso la Procura generale presso la Corte di cassazione il “Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale” al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all’articolo 19 della direttiva. Fanno parte del “Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale”: a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione (che è anche il responsabile del funzionamento del Sistema) e il suo delegato; b) i Procuratori generali presso le Corti d’appello e i loro delegati; c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.
Spetterà sempre al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1 e d’intesa con le stesse, provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in commento, a emanare le linee-guida operative del Sistema (che dovranno essere aggiornate con cadenza almeno biennale) volte a garantire l’effettività e l’efficacia dell’attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Rispetto alla versione di decreto contenuta nell’atto di Governo n. 375 del 20 gennaio 2026, la versione definitiva del decreto prevede che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell’ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel Sistema, possa avvalersi della collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
L’art. 11, attuativo dell’art. 21 della direttiva, prevede che entro il 21 maggio 2027, il Governo approvi la “Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali”, previa trasmissione alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. La “Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali” dovrà individuare gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini. Il comma 3 dell’art. 11 prevede i contenuti minimi della Strategia[66], che ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo procederà a rivedere e aggiornare, secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.
Il decreto in commento ha offerto anche l’occasione per apportare modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l’art. 12 prevede la sostituzione del comma 4 dell’art. 256 del T.U.A. con il seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni». Il comma 4 dell’art. 256 del d.lgs. 152/2006, peraltro, era stato già recentemente modificato con il c.d. decreto “Terra dei Fuochi” (d.l. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con l. 147/2025). Proprio con tale “improvvido” intervento il legislatore aveva – probabilmente per mera disattenzione – tacitamente abrogato il reato di inosservanza delle prescrizioni in caso di rifiuti pericolosi[67]. Come auspicato dalla stessa dottrina[68], in sede di recepimento della direttiva, il legislatore ha colto l’occasione per colmare la lacuna.
Spiace dover rilevare che, per l’attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate dovranno provvedere «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (art. 13 del decreto). Risulta difficile immaginare – ad esempio – la realizzazione di un efficace Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale o l’elaborazione di una incisiva Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali in assenza di ulteriori risorse.
[1] Tra i più recenti contributi sul tema: N. Baldelli, La valorizzazione della responsabilità degli enti nella nuova direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: brevi note de jure condendo, in www.lexambiente.it, Riv. trim. dir. pen. amb., n. 4, 2024, 61; G. De Marzo, La tutela penale dell’ambiente in ambito eurounitario (la direttiva 11 aprile 2024 n. 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio), in FI, 2024, 7-8, V, 276; F. Helferich, Il ripristino dello stato dei luoghi nel sistema francese di protezione penale dell’ambiente. Scenari presenti e futuribili alla luce della direttiva (UE) 2024/1203, in www.lexambiente.it, Riv. trim. dir. pen. amb., n. 3, 2024, 27; M. Iannuzziello, L’adeguamento del diritto penale ambientale ai vincoli europei: elementi critico-valutativi a partire dal decreto legge “Terra dei Fuochi” e dalla Direttiva (UE) 2024/1203, in Leg. pen., 18 dicembre 2025, 1; L. La Greca, Brevi considerazioni sui possibili effetti (indesiderati) connessi ad un non oculato recepimento della direttiva (UE)2024/1203 in materia di tutela penale dell’ambiente, in Sistema 231, fasc. 2-3, 1° agosto 2024, 279; A. Nieto Martin, The directive for the criminal protection of the environment: a new model for the harmonisation of criminal law, in I novellati art. 9 e 47 della Costituzione. L’Ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale, S. Riccardi, B. Paterra, E. Banchi, A. Rugani, F. Castellano e N. Petrucco (a cura di), Pisa, 2024, 273 ss.; E. Penco, Soglie di punibilità e modelli di selezione quantitativa dell’illecito nella nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, in www.lexambiente.it, Riv. trim. dir. pen. amb., n. 3, 2024, 27; D. Perrone, “Think globally, act locally”: obiettivi e vincoli della direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 3-4/2024, 500; L. Siracusa, La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste, in www.lexambiente.it, Riv. trim. dir. pen. amb., n. 2, 2024, 38; C. Ruga Riva, L’impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma, in www.lexambiente.it, Riv. trim. dir. pen. amb., n. 2, 2024, 67; G.M. Vagliasindi, Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, in www.lexambiente.it, Riv. trim. dir. pen. amb., n. 3, 2024, 1. Con riferimento agli aspetti processuali, E. Grisonich, La direttiva 2024/1203/UE in materia di tutela penale dell’ambiente: novità processuali e organizzative, in www.lexambiente.it, Riv. trim. dir. pen. amb., n. 4, 2024, 42. Per una ricostruzione dell’evoluzione della tutela penale internazionale dell’ambiente, v. G. Stea, Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell’ambiente, in L. Cornacchia-N. Pisani (diretto da), Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Bologna, 2018, 10.
[2] “Considerando” n. 4, dir. 2024/1203/UE: «Le norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della legislazione ambientale settoriale non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente. Tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che corrispondano alla gravità dei reati e che esprimano maggiore riprovazione sociale rispetto all’uso delle sanzioni amministrative. La complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l’ambiente».
[3] “Considerando” n. 5, dir. 2024/1203/UE: «È opportuno rivedere l’elenco dei reati ambientali di cui alla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell’Unione. Le sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l’effetto deterrente e dovrebbe essere migliorata l’efficacia dell’accertamento, dell’indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali».
[4] Art. 9, l. 91/2025, c.d. legge di delegazione europea 2024: «Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. 1. Nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all’articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all’articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della direttiva (UE) 2024/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva; d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall’articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203; e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all’adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2024/1203, in relazione all’elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima; f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell’ordinamento interno, anche attraverso l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla direttiva (UE) 2024/1203, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, di prevenzione, di risorse e di formazione. 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
[5] Art. 2, lett. a), d.lgs. 81/2026: «habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE». L’art. 4, par. 1 e 2 della c.d. “Direttiva Uccelli” prevede: «1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale». Art. 4, par. 4 della “Direttiva Habitat”: «Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti». Art. 4, par. 2 della “Direttiva Habitat”: «In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di ognuna delle nove regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii) e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie».
[6] Art. 2, lett. b), d.lgs. 81/2026: «complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie».
[7] Relazione illustrativa. Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE)2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE», in www.camera.it, 4.
[8] Cass. sez. III, 4 febbraio 1993, n. 3147.
[9] Ricostruisce le varie posizioni registratesi nella dottrina costituzionalista, C. Ruga Riva, L’ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?, in www.sistemapenale.it, 16 febbraio 2023.
[10] E. Di Salvatore, Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in www.costituzionalismo.it, n. 1, 2022, 7-8.
[11] G. Rotolo, La tutela penale degli «ecosistemi» e della «biodiversità», in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/2024, 126 ss.
[12] P. Molino, Novità legislative: Legge n. 68 del 2 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. Relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione, in www.cortedicassazione.it, 29 maggio 2015.
[13] Come, ad esempio, quella contenuta nel T.U.A., che all’art. 4, co. 4, lett. b), qualifica l’ecosistema come «risorsa essenziale per la vita», senza fornire una descrizione dello stesso, ovvero l’ormai risalente definizione di ecosistemi – collocata nel d.P.C.M. 27.12.1988, all. I, punto 2, lett. e) – come «complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale».
[14] L. Ramacci, Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative, in www.lexambiente, 22 maggio 2026, par. 2. Tra i primi commenti al decreto v. M. Magro Malosso, La riforma dei reati ambientali in attuazione della Direttiva (UE) 1203/2024: il D.Lgs. 81/2026 e le relative modifiche al codice penale e al D.Lgs. 231/2001, in Giurisprudenza Penale Web, 3 giugno 2026.
[15] G. Rotolo, La tutela penale degli «ecosistemi» e della «biodiversità», cit., 139.
[16] L’art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992 offre la seguente definizione di biodiversità: «the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems». Per un approfondimento sul punto, volendo, F. Giacchi, Dieci anni di disastro ambientale, in Diritto e clima, n. 1/2026, 37-68.
[17] G. Rotolo, La tutela penale degli «ecosistemi» e della «biodiversità», cit., 140 ss.
[18] Art. 452-bis c.p.: «Inquinamento ambientale. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata.
[19] Quella relativa all’inquinamento prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
[20] Art. 3, par. 2, lett. a) dir. 2024/1203/UE: «2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti condotte, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato: lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora».
[21] L. Siracusa, La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste, cit., 57.
[22] Relazione illustrativa, cit., 6.
[23] Cfr., ad esempio, limitando l’attenzione alle ipotesi più significative, quanto previsto all’art. 3, par. 2, alle lettere a), b) e c) dir. 2024/1203/UE.
[24] Si è detto, in generale, che «l’obiettivo perseguito dalla nuova direttiva non è solo quello di armonizzare la disciplina dei singoli Stati europei, ma – come abbiamo visto – anche quello di integrare il principio di prevenzione con quello di precauzione, ritenuto talora più funzionale alla tutela dell’ambiente. Nel graduale passaggio dal modello preventivo a quello precauzionistico, la legislazione ambientale europea ha ampliato l’area d’intervento penale, imponendo anche la previsione di alcuni (pur limitati) reati di pericolo astratto. Dalla prospettiva delle Istituzioni europee, i vantaggi dell’anticipazione della tutela consistono nell’evitare che la sanzione penale intervenga “troppo tardi”, a danno ormai avvenuto. Il fondamento della precauzione risiede, infatti, nel tentativo di neutralizzare non solo il pericolo, ma ancor prima il rischio di un evento offensivo», così D. Perrone, “Think globally, act locally”: obiettivi e vincoli della direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell’ambiente, cit., 515.
[25] Art. 452-bis.1 c.p.: «Commercio di prodotti inquinanti. Alle pene stabilite dall’articolo 452 -bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva: 1) un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone; 2) un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi».
[26] Art. 3, par. 2, lett. b) dir. 2024/1203/UE: «l’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora».
[27] M. Iannuzziello, L’adeguamento del diritto penale ambientale ai vincoli europei: elementi critico-valutativi a partire dal decreto legge “Terra dei Fuochi” e dalla Direttiva (UE) 2024/1203, cit., 35, il quale richiama sul punto i contributi fondamentali di F. Bricola, Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione (a proposito del «caso di Seveso»), in Quest. crim., 1974, 101 ss. e C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004.
[28] Con riferimento alla fattispecie contenuta nella direttiva si era detto che «d’altro canto, se pure si riuscisse ad introdurla nella legislazione interna, una fattispecie così costruita si esporrebbe ad ostacoli applicativi davvero insormontabili; principalmente a causa delle difficoltà che sorgerebbero rispetto all’accertamento dei rispettivi nessi causali fra condotta ed evento intermedio, da un lato, e fra quest’ultimo e l’accadimento lesivo finale, dall’altro lato. Senza contare i non pochi problemi interpretativi che sarebbero generati dal rinvio sostanzialmente in bianco operato dalla clausola “in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente”, a qualunque disposizione extrapenale, anche di rango sub-legislativo. Come non meno rilevante sarebbe la questione della fissazione della soglia quantitativa di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti sufficiente a far ritenere integrato l’evento intermedio di scarico, emissione o immissione inquinante; soglia che la disposizione europea non definisce», così L. Siracusa, La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste, cit., 55. Sempre rispetto alla previsione di cui all’art. 3, par. 2, lett. b) si era osservato in senso critico: «la fattispecie, forse pensata dal legislatore europeo per ridurre il consumo eccessivo di plastica, è strutturata secondo lo schema delle norme penali in bianco e rinvia, per l’integrazione della clausola d’illiceità, alla violazione di un non meglio precisato «divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente». A causa della distanza tra la condotta ed il danno (c.d. remoteness of the arm), l’obiettivo di politica criminale sembrerebbe spostarsi, in una logica fortemente anticipatoria, dalla repressione del fatto alla stigmatizzazione del fenomeno», D. Perrone, “Think globally, act locally”: obiettivi e vincoli della direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell’ambiente, cit., 516.
[29] L. Ramacci, Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative, cit., par. 4.
[30] Ibidem.
[31] L. Ramacci, Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative, cit., note 29,30, 31 e 32.
[32] Ivi, par. 4.
[33] L. Siracusa, La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste, cit., 52.
[34] Art. 3, par. 1 dir. 2024/1203/UE «1. Gli Stati membri assicurano che le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se intenzionali, nonché le condotte di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscano reato qualora siano illecite. Ai fini della presente direttiva, una condotta è illecita se viola: a) un atto legislativo dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un’autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell’Unione di cui alla lettera a). Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali».
[35] Considerando n. 9: «Perché una condotta costituisca reato ambientale ai sensi della presente direttiva, tale azione dovrebbe essere illecita. Perché una condotta sia illecita, dovrebbe violare il diritto dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, indipendentemente dalla base giuridica di tale diritto dell’Unione, incluso per esempio l’articolo 91, 114, 168 o 192 TFUE, o dovrebbe violare le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative di uno Stato membro, o le decisioni adottate da un’autorità competente di uno Stato membro, che attuano tale diritto dell’Unione. La presente direttiva dovrebbe specificare quali condotte illecite sono atte a costituire reato e, se del caso, stabilire una soglia quantitativa o qualitativa che è necessario superare affinché tale condotta costituisca reato. Tale condotta dovrebbe costituire reato se è intenzionale e, in alcuni casi, anche se commessa quanto meno per grave negligenza. In particolare, la condotta illecita che provoca il decesso o lesioni gravi alle persone, danni rilevanti o un rischio considerevole di danni rilevanti all’ambiente o che è considerata altrimenti particolarmente dannosa per l’ambiente dovrebbe costituire anch’essa reato se commessa quanto meno per grave negligenza. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme più rigorose in materia di diritto penale». Sul punto, G.M. Vagliasindi, Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, cit.; C.S. Thun Hohestein Welsperg, La nozione di condotta “illecita” nella nuova Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., n. 1-2, 2024, 222 ss.
[36] Considerando n. 10 dir. 2024/1203/UE: «Una condotta dovrebbe essere illecita anche se si verifica su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente dello Stato membro, quando l’autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre il possesso di tale autorizzazione non dovrebbe impedire che il titolare sia considerato penalmente responsabile qualora l’autorizzazione violi manifestamente i pertinenti requisiti giuridici sostanziali. L’espressione «in manifesta violazione dei pertinenti requisiti giuridici sostanziali» dovrebbe essere interpretata come riferita a una violazione manifesta e rilevante di pertinenti requisiti giuridici sostanziali e non è intesa a comprendere violazioni dei requisiti procedurali o di elementi minori dell’autorizzazione, o a trasferire l’obbligo di garantire che le autorizzazioni siano legali dalle autorità competenti agli operatori. Inoltre, qualora sia richiesta un’autorizzazione, il fatto che l’autorizzazione sia legale non esclude procedimenti penali nei confronti del titolare dell’autorizzazione se quest’ultimo non rispetta tutti gli obblighi di autorizzazione da essa previsti o altri obblighi giuridici pertinenti non contemplati dall’autorizzazione».
[37] Cass pen. sez. III, 4 ottobre 2023, n. 45314, in CED Cass., secondo cui il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies c. p., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi “doverosi”, non sopportati in ragione dell’illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica; nello stesso senso, Cass. pen. sez. IV, 2 luglio 2007, n. 28158, in CED Cass.
[38] Cass. pen. sez. III, 15 maggio 2024, n. 35118, in Guida al diritto, 2024, 45. Sul punto, Cass. pen. sez. III, 6 ottobre 2005, n. 45598, in CED Cass., secondo cui il requisito dell’ingiusto profitto va meglio riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici.
[39] Già cristallizzato nelle sentenze delle Sezioni unite Espenhahn e Adami: Cass. sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343 e Cass. sez. un., 31 gennaio 2013, n. 18374.
[40] Cass. pen. sez. III, 15 maggio 2024, n. 35118, cit. In merito, la Suprema Corte ha ritenuto che l’impresa che opera in costanza di autorizzazione scaduta, di cui però rispetti le singole prescrizioni, continuando a sopportarne i relativi costi, gestendo ingenti quantità di rifiuti e mantenendo inalterate le precedenti tariffe, non produce profitti ingiusti (Cass. pen. sez. III, 30 maggio 2017, n. 35568); secondo Cass. pen. sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056, il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti.
[41] Art. 4, d.lgs. 81/2026: «1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000. 2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti. 3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi».
[42] Art. 5, d.lgs. 81/2026: «1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000. 2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000».
[43] Lo rileva L. Ramacci, Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative, cit., par. 8.
[44] L. Siracusa, La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste, cit., 63. V. anche i contributi raccolti in G. Martiello (a cura di), La tutela del clima: prospettive di intervento punitivo. Atti della giornata di studi del 13 giugno 2025, conclusiva dei lavori dell’unità fiorentina del progetto di ricerca Prin-Pnrr «Climate change and criminal law: from environmental protection to climate risk governance», in disCrimen, 2026.
[45] Sul punto, A. Nieto Martín, No mires arriba: las respuestas del derecho penal a la crisis climática, in Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2022, 269 ss.; trad. it. A. Nieto Martín, Don’t look up: le risposte del diritto penale alla crisi climatica, in Sistema penale, 2022, n. 10, 47 ss.
[46] L. Siracusa, Possibilità e limiti di un «diritto penale del clima», in www.lexambiente.it, Riv. trim. dir. pen. amb., n. 3, 2025, 35 ss.; M. Botto, Il clima come bene giuridico “autonomo”?, in www.penalepdp.it, 27 settembre 2025.
[47] Per un approfondimento sul punto, A. Scarcella, La Corte Internazionale di Giustizia definisce gli obblighi degli Stati di fronte all’emergenza clima, in Ambiente & Sviluppo, 7/2026, 18 ss.
[48] G. Rizzo Minelli, Dal rischio ambientale al rischio climatico: possibilità e limiti del diritto penale di fronte ai cambiamenti climatici, in Arch. pen. (web), 2/2026, 23.
[49] Per un inquadramento sistematico, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2024, 323; M. Mossa Verre, La riparazione ‘‘controllata’’. L’intervento delle autorità di controllo nella dinamica delle fattispecie di ravvedimento ambientale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 3-4/2023, 540; L. Siracusa, La prima pronuncia di legittimità sull’attenuante del ravvedimento operoso ambientale, in Giur. it., 2025, 2142.
[50] Per tutti, v. M. Pierdonati, La confisca nel sistema dei delitti contro l’ambiente, Milano, 2020.
[51] Sul concetto di ripristino, A. Di Landro, “Messa in sicurezza”, “bonifica” e “ripristino” ambientale: concetti di non univoca lettura, in FI, 2021, II, 108.
[52] L. Ramacci, Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative, cit., par. 8.
[53] Per un inquadramento sistematico, S. Larizza, Le pene accessorie, Padova, 1986.
[54] L. Ramacci, Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative, cit., par. 9.
[55] M.B. Mirri, Pubblicazione della sentenza di condanna ed “umanità” della pena, in Cassazione penale massimario, 1976, 716 ss.
[56] Art. 6, dir. 2024/1203/UE: «Responsabilità delle persone giuridiche - 1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù: a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; c) o del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o sono complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4».
[57] Art. 7, dir. 2024/1203/UE: «Sanzioni applicabili alle persone giuridiche - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, sia passibile di sanzioni o misure penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni penali o non penali nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri attuano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure penali o non penali nei confronti di tali persone giuridiche possano includere quanto segue: a) l’obbligo di: i)ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; oppure ii) risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino; b) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; c) l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze; d) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione; f) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; g) provvedimenti giudiziari di scioglimento; h) la chiusura delle sedi usate per commettere il reato; i) l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali; j) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, almeno per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, siano punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore: a) per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a l), e lettere p), s) e t): i) al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o ii) a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR; b) per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e lettera r): i) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o ii) a un importo corrispondente a 24 000 000 EUR. Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l’importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione relativa alla sanzione pecuniaria. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 6 dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, siano punibili con sanzioni o misure penali o non penali più severe di quelle applicabili ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2».
[58] L’art. 2, par. 2, lett. a) dir. 2024/1203/UE offre la seguente definizione di persona giuridica: «soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche».
[59] In tal senso, F. Consulich, Il giudice e il mosaico. La tutela dell’ambiente, tra diritto dell’unione e pena nazionale, in www.lalegislazionepenale.eu, 27 luglio 2018, il quale propone in materia di reati ambientali un modello punitivo incentrato sulla responsabilità dell’ente: «È sufficiente prendere atto di una ovvietà: per lo più la persona fisica non è l’unico attore presente sulla scena, ma piuttosto si accompagna all’ente, agendone come longa manus; è quest’ultimo che gioca frequentemente un ruolo essenziale, come autentico decision maker e destinatario finale del profitto illecito».
[60] Per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a l), e lettere p), s) e t).
[61] Per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e lettera r).
[62] C. Ruga Riva, L’impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma, cit., 72.
[63] Relazione illustrativa, cit., 13.
[64] Cfr. art. 9, d.lgs. 231/2001.
[65] Consultabile in www.giustizia.it.
[66] Ossia: «a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento; b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell’Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri; c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo; d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale».
[67] C. Ruga Riva, Abrogato il reato di inosservanza di prescrizioni in materia di gestione abusiva di rifiuti pericolosi?, in www.sistemapenale.it, 26 febbraio 2026.
[68] Ibidem, l’A. affermava che «la riforma introdotta con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116 ha creato una lacuna che andrà colmata dal legislatore, magari in sede di recepimento della recente direttiva UE 2024/1203».