Cass. Sez. un., sent. 15 gennaio 2026 (dep. 30 luglio 2026), n. 28898, Pres. Mogini, rel. Aceto
1. Con l’interrogatorio preventivo, introdotto, sulla scia di analoghe e risalenti proposte[1], dalla l. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio) per rafforzare il diritto di difesa e il contraddittorio in sede cautelare, nonché per contrastare i casi di ingiusta detenzione[2], si è inteso riprendere e generalizzare uno schema procedimentale già previsto da altre disposizioni normative, pur con rationes differenti.
Il riferimento è sia all’art. 289 c.p.p., in materia di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, posto prioritariamente a tutela del prestigio della pubblica amministrazione, sia all’art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di applicazione delle misure cautelari all’ente, posto a presidio della sua continuità produttiva[3].
Peraltro, la pervasività delle deroghe sembra sovvertire il rapporto tra (quelle che si vorrebbero) la regola, che impone il contraddittorio anticipato, e le eccezioni, che tollerano il contraddittorio differito[4].
Ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., infatti, il giudice non deve procedere all’interrogatorio preventivo laddove ricorra il pericolo di inquinamento delle prove o il pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. a) e lett. b), c.p.p.). Nel caso della pericolosità sociale (art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.), poi, il contraddittorio anticipato non è previsto quando l’esigenza cautelare sussista in relazione ai reati indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e dall’art. 362, comma 1-ter, c.p.p.[5], nonché ai delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale[6].
Come ci si appresta a vedere, è proprio sul terreno scosceso del rapporto tra regola ed eccezioni che si collocano alcune delle questioni decise dalle Sezioni Unite, relative a una disciplina che, nel primo biennio di applicazione, ha già suscitato non pochi dubbi interpretativi.
2. La vicenda trae origine da un procedimento a carico di due soggetti a cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno applicava la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, senza procedere all’interrogatorio preventivo.
Tanto rispetto al primo, a cui era contestato il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), quanto rispetto al secondo, nei cui confronti si procedeva per il delitto di lesioni personali aggravate (art. 582-585 c.p.), il giudice riteneva sussistente il pericolo della «recidiva specifica»[7].
Se per il reato di stalking è prevista una deroga al contraddittorio anticipato, in quanto l’illecito è ricompreso nell’elenco dell’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., il reato di lesioni personali non è annoverato tra quelli “ostativi”. Sulla base di questa considerazione, il secondo indagato, dopo l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., nel corso del quale si avvaleva della facoltà di non rispondere, proponeva ricorso per saltum per cassazione, denunciando la nullità dell’ordinanza applicativa della misura per omesso interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, c.p.p.
La V Sezione della Suprema Corte, investita dell’impugnazione, rilevava alcuni contrasti nella giurisprudenza di legittimità sulla materia e rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, domandando di chiarire: a) come operi la disciplina di cui alla l. n. 114/2024 nei procedimenti soggettivamente cumulativi, quando la deroga al contraddittorio anticipato ricorra solo rispetto a uno dei coindagati; b) se la nullità da omesso “interrogatorio preventivo” vada dedotta in occasione dell’interrogatorio di garanzia o possa essere sollevata anche nella fase dell’impugnazione cautelare[8].
3. Una premessa: l’individuazione del reato rilevante. Nel rimettere le due questioni alle Sezioni Unite, il Collegio segnalava alle medesime un ulteriore «aspett[o] problematic[o] di carattere preliminare», concernente il perimetro della condizione derogatoria riferita alla pericolosità sociale (art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.).
Ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., infatti, questa esigenza cautelare autorizza il differimento del contraddittorio «in relazione» a un ampio novero di reati: «occorre stabilire se questa elencazione si riferisca ai delitti per cui si procede oppure a quelli che la misura mira a prevenire»[9].
Nel primo senso si è espressa parte della giurisprudenza di legittimità, intravedendo nell’opposta soluzione ermeneutica un’ipotesi non consentita di analogia in malam partem[10].
Le Sezioni Unite, invece, prediligono l’impostazione opposta, ritenendo che il concetto di “relazione” espresso nell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., si riferisca ai reati che l’indagato potrebbe commettere, a prescindere da quelli oggetto dell’addebito provvisorio. Ciò, essenzialmente, per due ragioni.
Primo. Il richiamo, da parte dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. costituirebbe un rinvio all’esigenza cautelare della pericolosità sociale, da rapportare tuttavia al più ristretto novero di illeciti indicati nella disposizione sul contraddittorio anticipato.
Secondo. Poiché la valutazione a cui è chiamato il giudice per le indagini preliminari si connota in senso prognostico, sarebbe «evidente che [il delitto in relazione al quale sussiste l’esigenza cautelare] debba essere diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto di indagine»[11].
Questo chiarimento offre alle Sezioni Unite anche la possibilità di intervenire su un ulteriore profilo, pur non oggetto di rimessione, ma parimenti foriero di dubbi: la sindacabilità nel merito della sussistenza delle esigenze cautelari ostative all’interrogatorio preventivo indicate dal pubblico ministero, sia da parte del giudice per le indagini preliminari, sia da parte del tribunale del riesame.
A fronte del timore che la parte pubblica possa vincolare, con la propria domanda cautelare, la scelta del modulo procedimentale, deducendo un infondato pericolo di inquinamento delle prove o di fuga[12], la Suprema Corte, con il conforto della dottrina[13], aveva già ricondotto alle prerogative del giudice la valutazione sulla ricorrenza dei pericula libertatis, statuendo che la mancanza di quelle ostative imponga al giudice per le indagini preliminari di instaurare il contraddittorio anticipato e al tribunale del riesame di annullare l’ordinanza emessa inaudita altera parte[14].
Le Sezioni Unite convalidano questo orientamento, facendo leva sull’assenza di vincoli, in capo al giudice della cautela, in relazione ai presupposti per l’adozione dell’ordinanza, nonché sulla natura interamente devolutiva del riesame[15].
4. L’“interrogatorio preventivo” nei procedimenti soggettivamente cumulativi: i termini del contrasto. Venendo ora alla prima delle due questioni rimesse – la disciplina del contraddittorio anticipato qualora la deroga al medesimo ricorra solo nei confronti di uno dei coindagati –, è opportuno ripercorrere sinteticamente i termini del contrasto.
Nel silenzio del legislatore, pur sollecitato a intervenire sul punto[16], un primo orientamento sostiene che l’interrogatorio preventivo vada omesso nei confronti di tutti gli interessati, qualora ricorra la connessione ex art. 12 c.p.p. o il collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p.[17].
L’indirizzo in esame premette che nessuna disposizione del codice di rito impone al pubblico ministero di modulare la domanda cautelare nei procedimenti soggettivamente cumulativi, rimanendo priva di conseguenze l’inosservanza dell’art. 130-bis disp. att. c.p.p., che, riferito peraltro all’azione penale, prescrive alla parte pubblica di procedere separatamente, salva l’urgenza.
Vi sarebbe, poi, quale dato ricavabile dal sistema, «il principio della prevalenza della normativa riguardante il reato più grave». Lo proverebbero, per esempio, la disciplina delle contestazioni a catena, che commisura il termine di fase in base all’illecito più grave (art. 297, comma 3, c.p.p.); la deroga alla prevista notifica della richiesta di proroga delle indagini, qualora si proceda per taluno dei reati indicati dalla relativa disciplina (art. 406, comma 5-bis, c.p.p.); l’orientamento che, in materia di intercettazioni, ritiene applicabile a tutti i coindagati le regole speciali per i reati di criminalità organizzata, quand’anche la contestazione dei medesimi non riguardi tutte le posizioni[18].
A giustificare l’applicazione del principio appena richiamato sarebbe la sussistenza di «esigenze superiori che depongono a favore dell’unitarietà del procedimento», quale la gestione congiunta della domanda cautelare, nel nome della riservatezza dell’iniziativa complessivamente considerata.
Di tutt’altro tenore è, invece, l’opposto filone esegetico, che sostiene l’inderogabilità dell’interrogatorio preventivo, quand’anche ricorra la connessione o il collegamento probatorio[19].
Prevalente sarebbe la tutela dell’individuo, che, diversamente ragionando, si vedrebbe pregiudicato dalla posizione di altri coindagati, nei cui confronti ricorrano diverse esigenze cautelari, ostative al contraddittorio anticipato, in un contesto in cui, comunque, la misura si rivolge al singolo.
Inoltre, l’impossibilità, per il giudice, di separare le posizioni d’ufficio e senza sentire le parti non impedirebbe prassi volte a evitare il pregiudizio alle esigenze di riservatezza, ben potendosi eseguire l’ordinanza nei confronti di taluni degli indagati prima della (o contestualmente alla) notifica dell’invito a presentarsi nei confronti di altri soggetti sottoposti alla medesima indagine[20].
4.1. [Segue]: la decisione delle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite privilegiano il secondo indirizzo, sulla base di plurimi indici testuali e sistematici[21].
Innanzitutto, la littera legis «non si presta a equivoci», prevedendo che, a meno di esigenze ostative, il giudice debba procedere all’interrogatorio dell’indagato.
In secondo luogo, non sarebbe possibile individuare ulteriori deroghe al contraddittorio anticipato, diverse da quelle espresse: trattandosi di un istituto ispirato al favor libertatis, verrebbe direttamente in rilievo la riserva di legge assoluta di cui all’art. 13, comma 2, Cost., che esige l’esplicita indicazione delle condizioni, siano esse regole o eccezioni, alle quali il giudice può limitare la libertà personale.
Inoltre, troverebbe applicazione all’azione cautelare il principio, elaborato con riferimento all’azione penale, secondo cui la medesima è proiettata verso la singola persona: lo dimostrerebbe anche l’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., che utilizza il singolare nel prescrivere l’interrogatorio nei confronti della «persona sottoposta alle indagini» e che alla medesima (e non all’indagine nel suo complesso) riferisce le esigenze cautelari e i reati “ostativi”.
Viene segnalata, infine, l’opportunità di preservare eventuali esigenze di mantenimento dell’“effetto sorpresa” mediante «prassi virtuose coerenti con la scelta del legislatore», come quella di differire l’invito a presentarsi a rendere l’“interrogatorio preventivo” all’avvenuta esecuzione delle misure cautelari nei confronti di quanti non hanno diritto al contraddittorio anticipato.
La soluzione individuata dalle Sezioni Unite appare condivisibile.
In primo luogo, l’opposto orientamento rischia di tradursi in un’interpretatio abrogans della l. n. 114/2024, considerato che, spesso, le richieste cautelari vengono avanzate nell’ambito di indagini a carico di più persone, rispetto alle quali possono venire in rilievo esigenze diversificate.
Fare prevalere le ragioni della trattazione unitaria dei procedimenti, poi, finirebbe per rimettere l’effettività della garanzia alle scelte insindacabili del pubblico ministero, che potrebbe sterilizzare l’interrogatorio preventivo semplicemente cumulando le domande cautelari.
Per di più, pare irragionevole vincolare la realizzazione del contraddittorio anticipato non solo alla presenza di indagati connessi o collegati, ma addirittura alle esigenze cautelari riferibili ai medesimi che, in quanto tali, sono del tutto estranee alla sfera del soggetto nei cui confronti non ricorrano ragioni ostative all’interrogatorio preventivo.
Va condivisa, da ultimo, l’impostazione secondo cui delle difficoltà pratiche, derivanti dalle esigenze di segretezza, devono farsi carico gli uffici procedenti. Del resto, i diritti in gioco (alla difesa e alla libertà personale) prevalgono, per il loro elevatissimo rango, sulle ragioni operative e impediscono di considerare la tutela effettiva delle garanzie alla stregua di un mero «appesantimento»[22].
In questa prospettiva, non persuade la posizione espressa, a suo tempo, dal Consiglio Superiore della Magistratura, secondo cui «una decisione “a due tempi” della richiesta cautelare potrebbe dar luogo alla necessità di rivedere, alla luce degli elementi sopravvenuti ed acquisiti grazie agli interrogatori successivamente espletati, le determinazioni assunte con l’ordinanza precedentemente adottata, con aggravio delle attività del GIP e ricadute in termini di instabilità delle decisioni»[23]. Andrebbe preferita, dunque, l’applicazione della misura “a sorpresa” per tutti: se, poi, nell’interrogatorio di garanzia di chi avrebbe potuto beneficiare di quello preventivo, emergessero elementi a discarico suo e di altri coindagati, il giudice potrebbe rivedere, in un’unica volta, la decisione originaria.
Peraltro, quando il contraddittorio anticipato fornisce elementi idonei a contrastare l’iniziativa cautelare, si evita un pregiudizio alla libertà personale dell’indagato che, altrimenti, sarebbe stato sottoposto alla misura, anche se solo fino all’interrogatorio di garanzia. Se da ciò deriva la necessità “correggere” altre decisioni, si tratta di un prezzo che va pagato: la compressione ingiustificata della libertà personale non può essere legittimata dal timore di un «aggravio delle attività».
Al più, un profilo problematico, connaturato allo sdoppiamento della decisione, risiede nei rischi per l’imparzialità del giudice: proprio perché vengono in rilievo procedimenti connessi o collegati, può accadere che l’organo giurisdizionale, chiamato a decidere su posizioni per cui non è previsto l’interrogatorio preventivo, effettui valutazioni che lambiscono anche soggetti in relazione ai quali la determinazione è rinviata all’esito dell’interrogatorio preventivo[24]. Sul punto, tuttavia, va dato atto che la giurisprudenza adotta un atteggiamento di sostanziale chiusura[25].
5. Il regime della nullità e la sua rilevabilità: i termini del contrasto. La nullità prevista, in caso di omissione dell’interrogatorio preventivo, dall’art. 292, comma 3-bis, c.p.p., viene qualificata, dalla dottrina[26] e dalla giurisprudenza di legittimità[27], come nullità a regime intermedio, per violazione del diritto di intervento dell’indagato ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Oggetto del contrasto, però, è il regime di rilevabilità del vizio in esame.
Un primo orientamento impone la deduzione della nullità in sede di interrogatorio di garanzia, escludendo che l’eccezione, non formulata in quella fase, possa essere coltivata con il riesame[28].
Muovendo dalla qualificazione di nullità a regime intermedio, questo indirizzo considera applicabile l’art. 182, comma 2, c.p.p., che impone alla parte che assiste all’atto di eccepirne la nullità prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Il primo momento utile viene individuato, a pena di sanatoria del vizio, nell’interrogatorio ai sensi dell’art. 294 c.p.p.
Di diverso avviso, invece, è il secondo filone interpretativo, che abilita alla deduzione della nullità, nonché al suo rilievo officioso, (al più tardi) nella fase del riesame[29]. A quest’ultimo, poi, va equiparato il ricorso per saltum per cassazione.
Questa tesi fa perno sull’assunto che il riesame rappresenta il mezzo tipico di deduzione delle invalidità, consentendo all’indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sui presupposti di adozione del provvedimento e sulla sua legittimità[30].
5.1. [Segue]: la decisione delle Sezioni Unite. A detta delle Sezioni Unite, va accolto il secondo orientamento[31]. Confermati l’inquadramento della nullità tra quelle a regime intermedio e, quindi, l’applicabilità degli artt. 180, 182 e 183 c.p.p., la Suprema Corte osserva che, omesso l’interrogatorio preventivo, l’indagato e il suo difensore non assistono al compimento dell’all’atto nullo.
Il rilievo va condiviso, tenuto conto che, non avendo luogo il contraddittorio anticipato, l’ordinanza applicativa della misura cautelare si qualifica come atto assunto inaudita altera parte, potendosi assistere soltanto alla sua esecuzione, ma non alla sua adozione[32].
Esclusa quindi l’operatività dell’art. 182, comma 2, c.p.p., che impone la deduzione della nullità prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, le Sezioni Unite considerano applicabile l’art. 180 c.p.p.: se ne dovrebbe dedurre, quindi, che valga, quale termine ultimo, la deliberazione della sentenza di primo grado, come previsto per le nullità verificatesi anteriormente al giudizio.
Peraltro, secondo l’organo della nomofilachia, l’art. 180 c.p.p., «formulato avendo riguardo alla figura dell’imputato», necessita di un «adattamento» in relazione alla fase cautelare: vengono evocati, sul punto, gli approdi della Suprema Corte sul regime di deducibilità di alcune nullità a regime intermedio realizzatesi nella fase cautelare, da eccepire, a pena di decadenza, nel corso del riesame[33].
A riprova dell’autonomia del subprocedimento de libertate, la Suprema Corte richiama il principio dell’impermeabilità, rispetto a quanto statuito in sede incidentale, delle decisioni sull’esercizio dell’azione, sul rinvio a giudizio e sull’accertamento della responsabilità penale, nonché la regola del “giudicato cautelare”. Il tutto confermerebbe come la decisione assunta a valle del riesame «costituisce un primo punto fermo sulla verifica della legittimità formale dell’ordinanza che applica la misura cautelare; un punto superato il quale la nullità derivante dall’omesso interrogatorio preventivo non può più essere dedotta, né rilevata d’ufficio dal giudice della cautela»[34].
Non si può fare a meno di rilevare, però, che una simile soluzione, fondata sul malfermo parallelismo tra la decisione del tribunale del riesame e la sentenza di primo grado, non trovi riscontro nella disciplina della nullità che, governata dal principio di tassatività, non sembra ammettere adattamenti in via ermeneutica[35]: l’art. 180 c.p.p., del resto, non opera distinzioni di sorta, dettando una disciplina che riguarda, in via generale, le «nullità previste dall’articolo 178».
Nemmeno persuade il riferimento, operato dalle Sezioni Unite, all’«esigenza di certezza» della situazione cautelare, non rinviabile sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, poiché «la privazione della libertà personale esige verifiche sollecite ed immediate del provvedimento giurisdizionale che la limita e, prima ancora, della regolarità formale del titolo e del suo procedimento di adozione»[36]. Pare, infatti, che si strumentalizzi un principio di garanzia – l’immediatezza del vaglio giurisdizionale sulla decisione cautelare – per legittimare un esito in malam partem, che, contro la lettera dell’art. 180 c.p.p., consente la sopravvivenza di un titolo cautelare radicalmente viziato.
6. Il rapporto tra la nullità e il diritto al silenzio. Va dato atto, infine, di quanto affermato dalle Sezioni Unite con riguardo a una questione che, pur non formalmente rimessa, era stata segnalata tra i profili problematici della disciplina: se l’interesse alla deduzione della nullità, preteso dall’art. 182, comma 1, c.p.p., possa dirsi escluso quando l’indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia.
Se alcune pronunce avevano già risolto la questione in senso negativo[37], la Sezione rimettente si era domandata come questo approdo si coordinasse con il principio, «immanente in plurime pronunce di legittimità», secondo cui la lesione del diritto di difesa rileva solo laddove questi evidenzi «il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dall’inosservanza della norma»[38].
Su questa scia si era collocato anche un altro dictum, successivo all’ordinanza di rimessione, secondo cui «costituirebbe un vuoto formalismo connettere la deducibilità della nullità […], sic et sempliciter, alla inosservanza della disposizione», onerandosi l’imputato di esplicitare «il pregiudizio patito»[39].
Le Sezioni Unite disattendono questa impostazione, statuendo che l’interesse all’osservanza delle disposizioni violate non si possa identificare con l’introduzione di dati di conoscenza favorevoli alla difesa, bensì con «il ritorno [del deducente] alla propria libertà […] illegittimamente compress[a] da un atto viziato nella sua formazione»[40].
Non ha rilievo, dunque, l’atteggiamento tenuto dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia: come l’esercizio del diritto al silenzio non priva la difesa dell’interesse a eccepire la nullità, così la scelta di rispondere, quand’anche di confessare, non ha alcuna efficacia di sanatoria del vizio ai sensi dell’art. 183 c.p.p., che attiene alla legittimità del titolo e che precede ogni valutazione sulla sussistenza degli ulteriori presupposti della misura.
Sembra così esclusa la possibilità di evocare, in questa sede, la teoria del “pregiudizio effettivo”, talvolta fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, noncurante delle frizioni che questa genera tanto con la regola della tassatività, che governa la materia della nullità, quanto con il principio di legalità processuale di cui all’art. 111, comma 1, Cost.[41].
A non giustificarsi, tuttavia, pare la stessa premessa dell’orientamento disatteso dalle Sezioni Unite, che equipara l’interrogatorio preventivo, a cui l’indagato è sottoposto in stato di libertà e la cui omissione è causa di nullità dell’ordinanza, all’interrogatorio di garanzia, che ha luogo dopo l’applicazione della misura e il cui mancato espletamento comporta la perdita di efficacia della stessa.
Sembra cogliere nel segno, infine, il rilievo contenuto nella sentenza in commento, secondo cui l’indirizzo opposto trasforma l’esercizio del diritto di difesa, nella forma passiva, in un mezzo per negare il diritto stesso, che si estrinseca anche nella deduzione della nullità dell’ordinanza.
Va segnalata, d’altra parte, la problematicità di ricollegare all’esercizio insindacabile del diritto al silenzio una forma di vera e propria “sanzione” processuale, come la perdita di una facoltà espressamente prevista dalla legge.
[1] Sul punto, v., per esempio, Aa.Vv., G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?, a cura di G. Riccio, Napoli, 1997; G. Giostra, Il giudice per le indagini preliminari e le garanzie della libertà personale, in Aa.Vv., Il giudice per le indagini preliminari dopo cinque anni di sperimentazione, Milano, 1996, p. 45 ss.; E. Zappalà, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale e di ricerca della prova, in Riv. dir. proc., 1994, p. 485 ss.
[2] L. Forte, L’interrogatorio preventivo dopo la riforma “Nordio”: patologie e rimedi del nuovo contraddittorio anticipato, in Dir. pen. cont., 2025, p. 959. Discorre di «misura di civiltà» C. Valentini, Com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire: note sparse sul futuribile interrogatorio ante cautela, in Arch. pen. (web), 2023, n. 3, p. 4.
[3] Risponde a logiche peculiari, invece, l’ipotesi disciplinata dall’art. 302 c.p.p., a norma del quale, laddove la misura cautelare perda efficacia non essendosi proceduto all’interrogatorio di garanzia nei termini previsti dall’art. 294 c.p.p., la medesima possa essere nuovamente disposta solo previo interrogatorio dell’indagato.
[4] Secondo M. Giangreco, Il contraddittorio anticipato e la libertà su cauzione. Verso un modello cautelare più garantista, Napoli, 2024, p. 37, la l. n. 114 del 2024 è intervenuta «senza sovvertire il rapporto tra l’iter ordinario (contraddittorio differito) e l’iter speciale (contraddittorio preventivo) per l’adozione delle misure cautelari». Analogamente, v. M. Daniele, L’interrogatorio preventivo in attesa dello scrutinio delle Sezioni Unite, in Giust. insieme, 18 dicembre 2025, p. 4; L. Forte, L’interrogatorio preventivo dopo la riforma “Nordio”, cit., p. 959; A. Gaudieri, I nuovi orizzonti in tema di interrogatorio preventivo, in Giur. it., 2025, p. 2417; M. Gialuz, Le novità della “manovra Nordio” in materia processuale: quando l’ideologia rischia di provocare un’eterogenesi dei fini, in Sist. pen., 22 luglio 2024, §5.1; R. Landi, Interrogatorio cautelare anticipato: una garanzia inibita dai difetti procedurali, in Giur. it., 2026, p. 1451; A. Marandola, Troppi i dubbi sulle garanzie dell’interrogatorio cautelare anticipato, in Sist. pen., 10 maggio 2024, §3; P. Moscarini, Riflessioni per una riforma del sistema cautelare penale, cit., p. 698; A. Sanna, Le novità del procedimento cautelare, cit., p. 345; L. Suraci, Sistema cautelare ed interrogatorio preventivo. Qualche riflessione, in PenaleDP, 28 ottobre 2024, §2; E. Valentini, Le novità della “legge Nordio” in materia cautelare: poche idee, ma confuse, in Legisl. pen., 17 febbraio 2022, p. 11.
[5] Si tratta, peraltro, di elenchi predisposti con finalità estranee alla materia cautelare: A. Sanna, Le novità del procedimento cautelare, cit., p. 345.
[6] Nel senso che i reati in esame sono di tutt’altro che facile individuazione, v. G. Colaiacovo-G. Della Monica, L’anticipazione dell’interrogatorio di garanzia, in PenaleDP, 12 aprile 2024, §2; P. P. Paulesu, L’autodifesa cautelare anticipata: un antidoto agli abusi coercitivi?, in Sist. pen., 2025, n. 6, p. 10.
[7] Lo si evince dall’ordinanza di rimessione: Cass., Sez. V, 24 ottobre 2025, n. 35613, cit., pt. 4 del Considerato in diritto.
[8] Cass., Sez. V, 24 ottobre 2025, n. 35613, cit., pt. 1 del Considerato in diritto.
[9] Cass., Sez. V, 24 ottobre 2025, n. 35613, cit., pt. 4.1 del Considerato in diritto. La problematica era già stata evidenziata da Cass., Sez. fer., 26 agosto 2025, n. 30640, A., in Onelegale. In dottrina, ripercorre il problema, L. Calò, Una articolata sequenza decisoria in ambito cautelare ed una nullità apparentemente retroattiva, in Proc. pen. giust., 2025, p. 1342.
[10] Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920, Gravinese, in C.E.D. Cass., n. 288480. In dottrina, nello stesso senso, v. M. Daniele, L’interrogatorio preventivo in attesa dello scrutinio delle Sezioni Unite, cit., p. 7, secondo cui, disancorata dal fumus delicti, la rinuncia all’“interrogatorio preventivo” rischia di assumere contorni eccessivamente elastici.
[11] Pt. 2 del Considerato in diritto.
[12] Sottolinea l’ambiguità della norma M. Gialuz, Le novità della “manovra Nordio” in materia processuale, cit., §5.1.
[13] L. Forte, L’interrogatorio preventivo dopo la riforma “Nordio”, cit., p. 967; M. Griffo, Buona la prima sull’interrogatorio preventivo, in Giur. pen. (web), 3 marzo 2025, p. 5; R. Landi, Interrogatorio cautelare anticipato, cit., p. 1451; L. Ludovici, Le novità della legge Nordio in materia cautelare: i contenuti, i problemi, le (possibili) soluzioni, in Dir. pen. proc., 2024, p. 1144; A. Marandola, Interrogatorio preventivo: la Cassazione fa “buon governo” della nuova garanzia, in IUSPenale, 5 marzo 2025; A. Trinci, Nullità dell’ordinanza cautelare per omesso interrogatorio preventivo, in IUSPenale, 9 maggio 2025; A. Pasta, Una difesa dell’interrogatorio anticipato, in Sist. pen., 9 dicembre 2025, p. 6; P. P. Paulesu, L’autodifesa cautelare anticipata: un antidoto agli abusi coercitivi?, cit., p. 10. Contra, v. M. Giangreco, Il contraddittorio anticipato e la libertà su cauzione, cit., p. 69, secondo cui il pubblico ministero potrebbe imporre il contraddittorio differito, semplicemente rappresentando esigenze cautelari “ostative”.
[14] Cass., Sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080, Stomaci, in C.E.D. Cass., n. 288191; Cass., Sez. II, 9 gennaio 2025, n. 5548, Marangio, in C.E.D. Cass., n. 287575.
[15] Pt. 2 del Considerato in diritto.
[16] G. Colaiacovo-G. Della Monica, L’anticipazione dell’interrogatorio di garanzia, cit., §2. Stigmatizza l’assenza di indicazioni anche C. De Robbio, Interrogatorio preventivo: istruzioni per l’uso, in Giust. insieme, 28 ottobre 2024, p. 8.
[17] Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920, cit.; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26915, Pappacea, in Onelegale; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26916, Piscopo, in Onelegale; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26917, De Vivo, in Onelegale; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26918, Mancuso, in Onelegale; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26919, De Vivo, in Onelegale; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920, A., in Onelegale; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26921, Vorraro, in Onelegale. In dottrina, nello stesso senso, v. L. Ludovici, Le novità della legge Nordio in materia cautelare, cit., p. 1146. Analogamente, v R. Muzzica, Le prime sentenze della Cassazione in tema di interrogatorio preventivo, in Sist. pen., 25 marzo 2025, §3.
[18] Cass., Sez. II, 24 luglio 2020, n. 31440, Galea, in C.E.D. Cass., n. 280062.
[19] Cass., Sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080, cit.; Cass., Sez. VI, 27 giugno 2025, n. 29189, Marku, in C.E.D. Cass., n. 288537; Cass., Sez. V, 24 luglio 2025, n. 30342, Geusa, in C.E.D. Cass., n. 288640; Cass., Sez. VI, 16 giugno 2025, n. 39410, Tartaglia, in Onelegale.
[20] Nello stesso senso, v. P. Bronzo, Brevi note sul “disegno di legge Nordio”, in Sist. pen., 12 aprile 2024, p. 4, secondo cui «il rischio – non troppo differente da quello che caratterizza in ogni caso l’intervento cautelare nei procedimenti plurisoggettivi – può e deve essere minimizzato dai calcoli dell’accusatore». Sul punto, v. anche M. Daniele, L’interrogatorio preventivo in attesa dello scrutinio delle Sezioni Unite, cit., p. 12.
[21] Pt. 4 del Considerato in diritto.
[22] C. De Robbio, Interrogatorio preventivo, cit., p. 8.
[23] C.S.M., Parere sul testo del disegno di legge AS n. 808 recante: “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”. Delibera 21 febbraio 2024, in csm.it, p. 28.
[24] Sottolinea il profilo in esame L. Ludovici, Le novità della legge Nordio in materia cautelare, cit., p. 1144.
[25] V., da ultimo, per una ricognizione dei principi sulla materia, Cass., Sez. V, 10 febbraio 2026, n. 7360, Carapezza, in C.E.D. Cass., n. 289451, secondo cui «in merito alla “sede pregiudicata”, va osservato che l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. la collega alla partecipazione al “giudizio” […], dovendosi per tale intendere “ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito”». Non andrebbero confuse «la “attività pregiudicante” – che […] può essere anche collegata all’assunzione di una decisione cautelare – con la “sede pregiudicata” la quale, invece, deve riguardare un giudizio». Non si porrebbe un problema di incompatibilità, quindi, quando «la “sede pregiudicata” è […] un procedimento cautelare che, […] per la sua natura incidentale non presenta i caratteri del “giudizio”».
[26] V. Vasta, Profili sanzionatori dell’omesso interrogatorio “preventivo” all’ordinanza applicativa della misura cautelare, in Dir. pen. proc., 2025, p. 1302. Sul punto, v. A. Monti, L’omissione dell’interrogatorio preventivo tra invalidità dell’ordinanza cautelare ed ingiustizia della detenzione, in Cass. pen., 2026, p. 359; E. Valentini, Le novità della “legge Nordio” in materia cautelare, cit., p. 11, che, peraltro, non esclude la possibilità di configurare una nullità assoluta per omessa citazione dell’imputato ai sensi dell’art. 179 c.p.p., sulla scia di quanto ipotizzato da L. Ludovici, Le novità della legge Nordio in materia cautelare, cit., p. 1150.
[27] Cass., Sez. V, 24 luglio 2025, n. 30342, cit.; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2025, n. 27444, Bellomunno, in C.E.D. Cass., n. 288192; Cass., Sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080, cit.; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920, cit.; Cass., Sez. VI, 20 marzo 2025, n. 17916, Luciano, in C.E.D. Cass., n. 288037; Cass., Sez. II, 18 febbraio 2025, n. 12034, Melis, in C.E.D. Cass., n. 287774.
[28] Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920, cit.; Cass., Sez. V, 24 luglio 2025, n. 30342, cit.; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26915, cit.; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26916, cit.; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26917, cit.; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26918, cit.; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26919, cit.; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920, A., in Onelegale; Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26921, cit.
[29] Cass., Sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080, cit.; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2025, n. 27444, cit.; Cass., Sez. VI, 20 marzo 2025, n. 17916, cit.
[30] Sul punto, v., in dottrina, V. Vasta, Profili sanzionatori dell’omesso interrogatorio “preventivo” all’ordinanza applicativa della misura cautelare, cit., p. 1303.
[31] Pt. 7 del Considerato in diritto.
[32] A. Monti, L’omissione dell’interrogatorio preventivo tra invalidità dell’ordinanza cautelare ed ingiustizia della detenzione, cit., p. 362.
[33] Cass., Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 12295, Erba, in Onelegale; Cass., Sez. I, 27 marzo 2020, n. 13994, Arlotta, in C.E.D. Cass., n. 278959.
[34] Pt. 7 del Considerato in diritto.
[35] A. Monti, L’omissione dell’interrogatorio preventivo tra invalidità dell’ordinanza cautelare ed ingiustizia della detenzione, cit., p. 366-367. Nel senso che la nullità deve potere essere eccepita e rilevata anche dopo il riesame, pur anteriormente alla sentenza di primo grado, v. A. Trinci, Interrogatorio preventivo da ripetere in caso di sopravvenienze investigative, in IUSPenale, 28 agosto 2026.
[36] Pt. 7 del Considerato in diritto.
[37] Cass., Sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080, cit.; Cass., Sez. I, 9 gennaio 2025, n. 5548, cit.
[38] Cass., Sez. V, 24 ottobre 2025, n. 35613, cit., pt. 8 del Considerato in diritto.
[39] Cass., Sez. II, 7 gennaio 2026, n. 7506, F., in C.E.D. Cass., n. 289472.
[40] Pt. 7.1 del Considerato in diritto.
[41] Ripercorre i termini del problema G. Merola, Regime di rilevabilità della nullità ex art. 292, co. 3 bis, c.p.p. e “pregiudizio effettivo”: un’interpretazione à rebours, in Proc. pen. giust., 2026, p. 1302.