ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Scheda  
13 Marzo 2026


Sul significato della riconciliazione tra autore e vittima di violenza domestica: alcuni spunti metodologici da una recente sentenza della Cassazione

Cass., Sez. VI, sent. 14 novembre 2025 (dep. 14 gennaio 2026), n. 1577, pres. De Amicis, rel. Tondin



1. Nella sentenza che si annota, un ricorso per cassazione in materia cautelare si rivela occasione propizia per una tanto sintetica quanto densa puntualizzazione, da parte della Suprema Corte, su una questione ben nota – per frequenza e problematicità – alla prassi in materia di reati di violenza domestica: il significato da attribuire alla riappacificazione tra autore e vittima nel corso del procedimento o del processo.

 

2. Poco è dato sapere del caso concreto dal quale è scaturita l’ordinanza impugnata, con cui il tribunale del riesame aveva negato la possibilità di sostituire con una misura più blanda la custodia in carcere cui l’imputato era sottoposto per i reati di maltrattamenti (nei confronti dell’ex compagna convivente) e di atti persecutori (ai danni dei genitori di lei): decisione di cui la difesa lamentava carenze motivazionali sia in ordine all’entità delle esigenze cautelari sia in ordine alla esclusione dell’adeguatezza degli arresti domiciliari.

 

3. Per confutare entrambi tali profili la Cassazione ritiene sufficiente richiamare gli indici di gravità oggettiva del reato e di pericolosità dell’autore già valorizzati dal tribunale, giudicati in effetti sintomatici di un consistente pericolo di reiterazione (con particolare riguardo a nuovi atti di violenza alla persona), arginabile solo con la misura più restrittiva.

Una volta rapidamente evidenziati i motivi che da soli giustificano il rigetto del ricorso, la Corte si sofferma invece su uno degli argomenti spesi dal giudice d’appello, peraltro anch’esso oggetto di censura difensiva: l’assunto per cui «la ripresa dei rapporti tra l’imputato e la vittima» (non meglio descritta nella sua fisionomia concreta) sarebbe da considerarsi elemento che depone per l’esistenza di un apprezzabile rischio di reiterazione delle condotte illecite.

Di qui, la motivazione della sentenza prosegue nel solco di una netta presa di posizione contraria rispetto a tale affermazione. Chiaro il principio formulato dalla Corte, già dalle prime battute: «non è possibile ritenere esistente una massima di esperienza secondo cui la “rappacificazione” sarebbe una condotta di per sé dimostrativa della esposizione della vittima “alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante”».

Il vizio essenziale dell’impostazione avversata consiste, secondo la Corte, nell’elevare appunto a massima di esperienza (nozione di cui la sentenza propone una sia pur breve definizione teorica) relazioni tra accadimenti che in realtà non possono essere generalizzate, perché la verifica empirica esclude che esse corrispondano all’id quod plerumque accidit.

La “ripresa dei rapporti”, nella materia che qui interessa, è una «evenienza di fatto» dalla valenza non univoca in astratto, in quanto suscettibile di essere interpretata – tramite «apprezzamento del caso concreto» – ora «come indice di una perdurante esposizione alla condotta abusante», ora «quale segnale della cessazione» della stessa.

La Corte si premura di mostrare consapevolezza dell’accezione deteriore che il riavvicinamento tra le parti nell’ambito dei fatti di violenza domestica può assumere nella realtà concreta, e di come uno scenario del genere – «quando la vittima, più spesso donna, sia costretta dalle sue condizioni di vita ad accettare pressioni e condizioni umilianti» – sia da ritenersi «indiscutibilmente frequente».

D’altra parte, però, gli stessi giudici rimarcano come fenomeni per molti tratti analoghi (connotati, appunto, da “contatti impropri” e “pressioni sulla vittima”) siano suscettibili di verificarsi in relazione a tutti i reati e a tutti i procedimenti: e il legislatore, quando si è posto di fronte a un simile problema, ad esempio con la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 500 c.p.p. – ai fini di regolare il “recupero” di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio a tutela della genuinità della prova dichiarativa – ha ritenuto di attribuire rilevanza (solo) a specifici fattori di univoca e conclamata valenza patologica (violenza, minaccia, offerta di denaro o altra utilità) ritenuti in grado di condizionare, per comune esperienza, la deposizione di un teste.

Il criterio di giudizio da adottare, indica pertanto la Corte, è quello insito nelle «consuete regole di valutazione dei fatti penalmente rilevanti», ossia all’apprezzamento casistico che solo consente di sfuggire al rischio di introduzione surrettizia di una inammissibile «sorta di prova legale».

La parte conclusiva della motivazione mira a consolidare tali acquisizioni nell’ottica delle fonti sovranazionali più rilevanti in materia, escludendo profili di contraddizione con queste ultime.

Secondo la lettura della Corte, i principi ricavabili sia da strumenti normativi quali la Convenzione di Istanbul e la direttiva dell’UE sulla violenza contro le donne sia dalla giurisprudenza della Corte EDU impongono, al legislatore e all’autorità giudiziaria, di assicurare un elevato livello di tutela alla vittima, tramite misure come – questi gli esempi evocati nella motivazione – la previsione di una disciplina speciale in tema di procedibilità, o l’effettivo svolgimento di indagini celeri e complete; la giusta considerazione di tali fonti impone però di riconoscere che nessuna di esse incide, né mira a incidere, sul diverso piano delle regole di giudizio e dei criteri di valutazione della prova, per i quali – conclude la sentenza – deve continuarsi a fare riferimento ai principi generali validi per il processo penale.

* * *

4. Assodato che il tema sottostante alla sentenza meriterebbe dai commentatori ben altro approfondimento, sia in termini di sistematizzazione sia in termini di studio casistico[1], meglio si adatta a questa sede una rapida rassegna di quelli che, ad avviso di chi scrive, possono considerarsi tra i principali spunti di riflessione offerti dalla specifica pronuncia in esame.

 

4.1. Il primo – e più evidente – interrogativo riguarda la ragione per cui i giudici di legittimità abbiano ritenuto di dedicare gran parte della motivazione a confutare un argomento che la Corte stessa, sottoponendo l’ordinanza impugnata a una prova di resistenza, evidenzia subito non essere decisivo per il rigetto del ricorso, e la cui trattazione sembra allora quasi assumere i contorni di un lungo obiter dictum.

Da un lato, si può certamente pensare che il valore da assegnare al riavvicinamento tra vittima e autore nei reati di violenza domestica sia un problema talmente ricorrente e spinoso nella prassi da rendere di per sé rilevante (oltre che auspicabile) una presa di posizione in materia da parte della Cassazione, le cui indicazioni, ancorché incidentali, entreranno presto nello strumentario argomentativo di tutti gli attori del procedimento.

D’altro canto, però, guardando al complesso delle motivazioni, e a specifiche parti di esse, accanto a un intento orientativo rispetto alla specifica questione esaminata la sentenza sembra percorsa, almeno agli occhi dell’interprete, da un’altra e più ampia preoccupazione nomofilattica.

L’idea generale che se ne trae è che la Corte abbia avvertito l’esigenza di ribadire l’importanza che, anche in una materia peculiare come quella che ci occupa, l’argomentazione e l’interpretazione siano sempre condotte entro il perimetro tracciato dai principi generali (in questo caso processuali), e che, al contrario, le deviazioni dai medesimi siano ridotte al minimo necessario.

La premessa – implicita ma ben presente in tutti i suoi risvolti ai frequentatori della materia – è che in tempi recenti si sono moltiplicati i profili di autonomia della disciplina sostanziale e soprattutto processuale dei reati di violenza domestica e di genere, in parallelo al proliferare degli interventi normativi con cui è stato introdotto e poi arricchito l’insieme di strumenti noti come c.d. codice rosso[2]: espressione in cui, per singolare coincidenza, la parola “codice” (nata con altra accezione), se per un verso stride con la dispersione e la frammentarietà delle disposizioni rilevanti, dall’altro pare sempre più coerente con i marcati tratti di specialità di numerosi istituti, che sembrano quasi comporre un autonomo sotto-sistema o un autonomo sotto-procedimento (dai tempi di comunicazione delle notizie di reato ai tempi di compimento degli atti di indagine; dai presupposti per l’incidente probatorio ai criteri di scelta delle misure cautelari; fino, da ultimo, alle modalità di formulazione delle domande al testimone).

Anche la prassi, di riflesso, appare sempre più sollecitata in questo senso, sotto l’effetto delle norme che favoriscono la specializzazione dei magistrati assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia e sulla spinta delle indicazioni che la dottrina, la giurisprudenza (di legittimità e sovranazionale) e non ultimo il dibattito pubblico forniscono per stimolare un cambio di paradigma, anche culturale, specie nella interpretazione delle dichiarazioni e dei comportamenti delle persone offese.

Avviene così, allora, focalizzandoci su questo specifico aspetto, che gli stereotipi di genere censurati dalla CEDU[3] sono progressivamente sostituiti da nuove massime di esperienza e nuovi criteri di valutazione dei fatti e delle prove, ispirati talora a elaborazioni teoriche provenienti da altri saperi tecnici, tra cui gli studi sociologici e psicologici (si pensi per tutti allo schema del “ciclo della violenza[4]).

È con questa dinamica che sembra confrontarsi la sentenza qui in esame, che, al di là di disapprovare la tenuta logica della massima di esperienza fatta propria dall’ordinanza impugnata, invita prima di tutto a verificare se una soluzione alla questione per cui è stata coniata tale massima di esperienza non possa già essere trovata nel sistema, o, in alternativa, se la massima di esperienza di nuovo conia sia coerente con il sistema. È così che ci sembra possano essere spiegati: da un lato, il richiamo al comma 4 dell’art. 500 c.p.p., con la sottolineatura della sua portata generale e della ragionevolezza cui è ispirato il bilanciamento tra interessi sotteso alla norma; dall’altro, il monito contro l’introduzione di prove legali che sterilizzano l’accertamento della consistenza reale degli accadimenti, compresi quelli aventi dimensione psicologica e relazionale.

Si tratta, a ben vedere, di inviti più o meno impliciti a porre attenzione nell’evitare che, applicando le norme, la specialità del sotto-sistema si trasformi in un eccezionalismo poco ragionevole dal punto di vista teorico e fallace dal punto di vista empirico: ciò, in particolare, laddove tali ulteriori tratti distintivi non siano frutto di elaborazione (e, possibilmente, ponderazione) legislativa[5], bensì riflettano orientamenti interpretativi di incerto fondamento[6].

A fronte di tale quadro, un particolare pregio della sentenza sta nel dialogare consapevolmente con le fonti sovranazionali per dimostrare che il ragionamento appena svolto non significa, appunto, mettere in discussione le molte buone ragioni che giustificano, in termini valoriali e di legittimità, una disciplina diversificata per i fatti di violenza domestica e di genere, con una marcata curvatura a tutela della vittima.

Il distinguo operato dalla Corte passa, ci sembra, attraverso la separazione dei piani degli obiettivi di tutela e degli strumenti con cui realizzarli. L’irrobustimento degli istituti con funzione protettiva, anche con deroghe ai principi generali, riguarda – in sintesi – l’insieme delle previsioni astratte, dei congegni processuali e delle attività materiali che concorrono nel creare le condizioni per rendere il procedimento penale un mezzo in grado di offrire effettività di tutela alla vittima; risultato che, in concreto, sarebbe poi da ricercare analizzando, con gli ordinari canoni di valutazione della prova, l’insieme degli elementi acquisiti con tali attività e con tali regole, per accertare il reale equilibrio dei fattori e delle forze che di volta in volta agiscono sulla persona offesa.

Dando seguito a tale ragionamento, ma concludendo sul punto, è appena il caso di rilevare come, se si allarga ancora la visuale, le tensioni che connotato il tema oggetto di riflessione appaiano rivelatrici di una più ampia questione di fondo, di politica criminale se non di politica del diritto tout court: la misura in cui l’approccio alla materia – in sede teorica ma anche applicativa – debba essere ispirato a una impostazione di tipo più o meno paternalistico rispetto al legittimo obiettivo di tutela della vittima.

È evidente, infatti, che un conto è mettere in campo gli strumenti e gli accorgimenti per rimuovere gli ostacoli e i fattori condizionanti che impediscono alla persona offesa di sottrarsi a situazioni pericolose per la propria integrità e dignità; ben altro, invece, sarebbe stabilire a priori, e in base a criteri di dubbia attendibilità – come, appunto, quello cassato dalla Corte –, quale sia il risultato più favorevole per la vittima, la cui autodeterminazione, allora, piuttosto che tutelata verrebbe sminuita dalla sistematica sovrapposizione della volontà e dei convincimenti di terzi (il legislatore o, nel nostro caso, un giudice) a quelli della persona interessata[7].

Del resto, che non sia del tutto peregrino ipotizzare un nesso tra – da un lato – automatismi ispirati allo scopo di proteggere la parte debole del rapporto e – dall’altro – possibili “inefficienze” nella tutela offerta alla vittima medesima lo dimostra il fatto che un simile argomento echeggia nelle motivazioni di una pronuncia della Corte costituzionale resa proprio nella materia della violenza domestica. Con la sentenza n. 197 del 2023[8], infatti, nel dichiarare illegittimo un automatismo valutativo imposto dalla legge – che impediva di riconoscere prevalenti sull’aggravante dell’aver commesso l’omicidio ai danni del coniuge l’attenuante della provocazione e le attenuanti generiche –, la Corte, sviluppando una traccia avviata dalle ordinanze di rimessione, rilevava come tale meccanismo fosse «incoerente rispetto al proprio stesso scopo di tutela»; e ciò, in particolare, con una considerazione apprezzabile anche per la sua concretezza e lungimiranza empirica, ponendo mente all’ipotesi in cui la fattispecie fosse applicabile – per una «sorta di eterogenesi dei fini» – proprio «a carico dei soggetti più vulnerabili all’interno di relazioni familiari o affettive, che per anni abbiano subito comportamenti aggressivi e prevaricatori; e dunque […] a danno proprio di quelle persone che il complessivo impianto della legge n. 69 del 2019 vorrebbe invece più efficacemente proteggere»[9].

Con i dovuti adattamenti, non, le assonanze con l’essenza dell’argomentazione della sentenza che si annota: anche per la Corte costituzionale, la smentita della ragionevolezza della generalizzazione (normativa) derivava dall’«impatto [della disposizione] con la varietà dei casi reali; e «il rimedio a tale vizio» era stato individuato nel «ripristino dei poteri discrezionali» dell’organo giudicante, con una dichiarata espressione di fiducia verso il «prudente apprezzamento “tecnico” e “umano”» del medesimo.

 

4.2. Un secondo ordine di riflessioni sorge guardando alla sentenza da un punto di vista interessato agli aspetti più strettamente operativi.

Sul punto va da subito rammentato che la Corte, parca di riferimenti alle peculiarità del caso di specie, non precisa in cosa sarebbe consistito, in concreto, il riavvicinamento tra vittima e autore che il giudice del merito ha considerato «conseguenza di condotta manipolatoria dell’imputato».

Si sarà ormai compreso come tale circostanza risulti in effetti non rilevante nell’economia del giudizio: né ai fini della decisione sul ricorso (rigettato sulla base di altri argomenti), né ai fini della enunciazione del principio (per così dire “di metodo”) su cui è incentrata la sentenza.

Da questo punto di vista, resta inappagato il desiderio dell’interprete di ricavarne immediate indicazioni pratiche, ché anzi la Corte pare quasi mettere in guardia dal ricercare punti fermi o criteri di semplificazione probatoria, preludio dei pericolosi automatismi valutativi che la motivazione tanto si impegna a stigmatizzare. Parafrasando in parte il testo, sembrerebbe ricavarsi che «ciò che l’esperienza insegna» è che in materia… non ci sono massime di esperienza[10].

Se, dunque, il compito di riempire di significato di volta in volta tali ipotesi viene affidato in toto alla prassi, può quantomeno tentarsi di estrapolare dalla sentenza alcuni termini di riferimento utili per successive riflessioni.

Anzitutto, pur nella sua laconicità, anche la Corte incidentalmente accenna, nel tratteggiare uno degli scenari alternativi, al possibile rilievo delle «condizioni di vita» della vittima nell’indurre quest’ultima ad accettare un riavvicinamento non desiderato e in realtà pregiudizievole. Si tratta di uno dei criteri applicativi più intuitivi per discriminare tra le diverse situazioni che si presentano in questa materia, e quello che in effetti riceve maggiore attenzione dalla giurisprudenza[11]. La sua forza applicativa beneficia dell’esistenza di una disposizione, quale l’art. 90-quater c.p.p., che, oltre a fornire una base normativa alla figura della “vittima particolarmente vulnerabile”, indica una serie di parametri che scompongono e specificano il concetto “vulnerabilità” in molteplici piani concreti (tra cui la dimensione psico-fisica e dinamiche di dipendenza affettiva o materiale), i quali consentono accertamenti, anche investigativi, più mirati rispetto a un’indagine incentrata su un oggetto generico come, appunto, le “condizioni di vita” della persona offesa. Da questo punto di vista, è possibile prevedere che l’affinamento degli strumenti – concettuali e investigativi – volti a dare concretezza a tali parametri rappresenti la strada più promettente, se non per elaborare massime di esperienza più ragionevoli rispetto a quella ora respinta dalla Cassazione, quantomeno per affrontare con maggiore aderenza alla realtà concreta, e alla varietà dei casi umani, i diversi problemi posti dal riavvicinamento tra le parti della violenza domestica.

In secondo luogo, e sempre procedendo per sommi capi, la sentenza è destinata a stimolare l’elaborazione sulla portata applicativa dell’art. 500 comma 4 c.p.p. Sul punto merita precisare un aspetto che potrebbe essere rimasto ambiguo nelle considerazioni che precedono. La scelta di evocare tale disposizione, da parte della Corte, ha senz’altro il fine di dimostrare come l’obiettivo di tutelare un testimone (in particolare, ma non solo, la persona offesa) rispetto a possibili condizionamenti esogeni non venga perseguito dal legislatore in modo indiscriminato e “assoluto”, ma attraverso un bilanciamento che trova forma nella elencazione di determinati presupposti. Con tale richiamo esemplificativo – funzionale a confutare la prospettiva di un automatismo assoluto e astratto – la sentenza sembra tuttavia lasciare impregiudicate due diverse questioni. La prima, de iure condendo, attiene alla possibilità per il legislatore di prendere in considerazione, ai medesimi fini o ad altri fini ancora, fattori distorsivi di altro tipo, purché il risultato raggiunto si traduca in un ragionevole bilanciamento tra opposti interessi. La seconda, de iure condito, di più attuale rilevanza pratica, attiene invece alla possibilità di ricondurre alcune dinamiche comportamentali proprie delle relazioni maltrattanti al novero dei presupposti già oggi tipizzati dall’art. 500 comma 4 c.p.p.[12]. La questione non ha, ancora una volta, soluzione univoca, essendo evidente come non vi sia immediata sovrapponibilità tra le nozioni normative e i fenomeni con cui si ha a che fare nell’ambito della violenza domestica, dove il condizionamento della persona offesa può derivare da tratti personologici della vittima medesima o dal contesto delle sue “condizioni di vita” (nell’accezione di cui sopra), anziché da specifiche condotte attive dell’autore del reato o di terzi a lui prossimi. Il tema, in prevedibile costante evoluzione, appare meritevole di un sempre aggiornato monitoraggio giurisprudenziale: ciò che pare interessante è, a questo punto, verificare se e in che misura si assisterà, anche nell’ambito della disciplina processuale, a una dilatazione delle categorie in grado di tenere il passo con quella che, in questa materia, già si registra in ambito sostanziale al momento di valutare il disvalore concreto di alcuni fatti (limitandoci al terreno dei maltrattamenti, si pensi ad esempio all’uso, ampiamente invalso nella prassi, della nozione di “violenza economica”[13] e al costante riconoscimento della idoneità di tali condotte a incidere in modo penetrante sulla libertà e la dignità della vittima), anche se in quel caso – occorre riconoscere – spesso con un concomitante avallo normativo, nazionale o sovranazionale[14].

 

In terzo e ultimo luogo, alcune precisazioni volte a evidenziare i limiti delle considerazioni che precedono. È chiaro che la rilevanza, a livello processuale, del fenomeno del riavvicinamento tra le parti dei reati di violenza domestica riguarda non riguarda solo il piano disciplinato dall’art. 500 comma 4 c.p.p., ma una pluralità di istituti: in ciò è emblematico il procedimento in esame, nell’ambito del quale la questione si era posta rispetto al giudizio sulla pericolosità dell’imputato e, quindi, rispetto ai presupposti giustificanti il perdurare della misura cautelare in corso.

Deve essere ugualmente chiaro, allora, che il “riavvicinamento”, di cui si è discusso finora, è in realtà fenomeno a sua volta complesso e variegato, non solo nelle sue cause, ma anche nella sua consistenza, come conferma il fatto che problemi del tutto analoghi da quelli qui trattati sono talora analizzati parlando dei temi – a rigore distinti – della ritrattazione (già nella fase delle indagini preliminari, e non necessariamente in dibattimento) delle dichiarazioni rese dalla vittima o della rimessione di querela.

Questioni appunto diverse ma spesso intersecate, e l’esperienza insegna che tutte le combinazioni sono possibili: la ritrattazione può essere spia di un riavvicinamento, senza però che sia dato comprendere se questo sia consapevole o subito; la riconciliazione delle parti può portare al ridimensionamento dei fatti, ma avviene anche che la scelta di riprendere i rapporti con l’autore del reato e di abdicare all’azione penale dipenda da un “perdono” da parte della vittima – magari in conseguenza di un “cambiamento” attuale o promesso – che non nega ma conferma, esplicitamente o implicitamente (“i rapporti tra noi sono migliorati e a casa la situazione a differenza del passato è finalmente serena”), le pregresse condotte maltrattanti; il tutto, è evidente, senza che ciò implichi necessariamente una messa in dubbio la credibilità della persona offesa.

Ogni combinazione porta con sé problemi particolari e costringe gli operatori a ricercare soluzioni di volta in volta diverse, rispettose del dato normativo – che da un lato stabilisce la procedibilità d’ufficio del reato di maltrattamenti e dall’altro esige di formulare già all’esito delle indagini una ragionevole previsione di condanna al termine di un giudizio che spesso sarà basato principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa – ma al contempo non del tutto avulse dalle istanze di giustizia sostanziale che fanno capo alle parti (tra cui la stessa vittima).

Quantomai ineludibile, dunque, la necessità di condurre un «prudente apprezzamento “tecnico” e “umano”» del caso concreto, secondo l’efficace espressione della Corte costituzionale sopra citata. Nella quotidianità della prassi, in mancanza (e forse nell’impossibilità) di una ricomposizione geometrica dei diversi incastri, si comprende come sia spesso forte la spinta a ricercare, più realisticamente, una regola di giudizio in grado di semplificare tale complessità, magari tramite il ricorso ad automatismi valutativi, ad algoritmi decisionali predeterminati: ecco che, anche da questo punto di vista, il senso profondo della sentenza che si annota sembra risiedere nell’invito a non cedere a una simile tentazione riduzionistica, inappagante, o meglio ingiusta, sia per la vittima che per il reo.

 

 

 

[1] Per un approccio combinato e aggiornato si veda E. Licata, Un’indagine giurisprudenziale sulla rilevanza delle ritrattazioni nei processi per violenza domestica, in questa Rivista, fasc. 2/2025, 24.02.2025.

[2] I cui termini normativi si dipanano lungo il percorso ideale che unisce, quali tappe principali, l’eponima l. 69/2019, la l. 168/2023 e la più recente l. 181/2025.

[3] Il principale riferimento è al potente monito di Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, n. 5671/16, in questa Rivista, 14.06.2021 con nota di N. Cardinale.

[4] Su tale schema teorico, cui di recente una pronuncia della medesima sezione della Cassazione (Sez. VI, in altra composizione) ha riconosciuto valore di massima di esperienza, cfr. sent. 11 settembre 2025 (dep. 31 ottobre 2025), n. 35667/2025, Pres. Ricciarelli, Est. Di Nicola Travaglini, in questa Rivista con nota di F. Torlasco.

[5] Un esempio di rilievo in tal senso, anche perché oggetto di un recente approfondimento da parte delle Sezioni unite, riguarda la presunzione positivizzata al (primo periodo del) comma 1-bis dell’art. 392 c.p.p., il cui nucleo consiste nel riconoscimento “iuris et de iure” dello status di persona vulnerabile a determinate categorie di dichiaranti (minori e persone offese) nell’ambito di procedimento per di stampo sessuale e in materia di violenza domestica e di genere, con l’effetto di escludere in radice dal sindacato del giudice il requisito della non rinviabilità della prova generalmente previsto per l’ammissione dell’incidente probatorio: cfr. Cass., Sez. un., 18 marzo 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 10869, Pres. Cassano, Rel. E. Aprile, par. 4 ss. del ‘considerato in diritto’. Meritevole di segnalazione, sebbene anche questo non sviscerabile in questa sede, è l’attenzione che nella motivazione della sentenza delle Sezioni unite viene dedicata alla riflessione sulla giustificazione e sulla portata della “specialità” che la disciplina esaminata presenta rispetto ai tratti distintivi dell’incidente probatorio “comune”.

[6] Non consta peraltro, ad oggi, che il fenomeno qui in esame sia oggetto di specifici studi e rilevazioni, anche di carattere statistico, né dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, né dall’Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza domestica e di genere istituito presso il Ministero della Giustizia.

[7] Si potrebbe ulteriormente osservare come, a un livello di analisi ancora successivo, il nodo irrisolto riguarda la definizione del reale oggetto di tutela della disciplina in esame (l’incolumità della vittima o la sua autodeterminazione?) e la possibilità – sia logica sia pratica – di assicurare una tutela congiunta di tali interessi.

[8] Corte cost., sent. 10 ottobre 2023 (dep. 30 ottobre 2023), n. 197, Pres. Sciarra, red. Viganò, in giurcost.org, anche per una panoramica dei commenti consultabili liberamente online.

[9] Proprio nel commentare questa sentenza, e proprio a seguito della citazione del medesimo passaggio riportato nel testo, S. Fiore, Contrasto alla violenza di genere e compiti del diritto penale, in Penale Diritto e Procedura, 11.01.2024, auspica un legislatore in grado di prendere in considerazione le “variabili applicative” della prassi, al contempo esprimendo forte timore che nella “gestione normativa di fatti connotati da un disvalore così intenso” possano verificarsi “sbandamenti” di razionalità e “derive di eccezione”.

[10] Unica, sorvegliata concessione alle generalizzazioni sembra essere il riconoscimento per cui, sebbene il fenomeno che interessa sia compatibile con un’ampia gamma di casi, anche tra loro opposti («dalla grave e perdurante vittimizzazione alla falsità delle accuse»), deve ritenersi «indiscutibilmente frequente» il caso in cui la riappacificazione tra le parti sia sintomo, e non termine, della condotta abusante ai danni della vittima, «più spesso donna».

[11] A titolo di esempio si veda, anche per plurimi riferimenti alla giurisprudenza anteriore, Cass. Sez. VI, sent. 08.01.2025, dep. 06.02.2025, n. 4913, Pres. Aprile, est. Di Nicola Travaglini (in CED, Rv. 287599), par. 3.2 del “considerato in diritto”.

[12] Per un articolato approfondimento sul tema si rinvia al già citato E. Licata, Un’indagine giurisprudenziale sulla rilevanza delle ritrattazioni nei processi per violenza domestica, p. 9 ss.

[13] Si veda, tra le molte, Cass., Sez. VI, sent. 14 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025), n. 1268, Pres. De Amicis, rel. Di Nicola Travaglini, con nota di G. Ponteprino, Maltrattamenti contro familiari e conviventi: la rilevanza penale della “violenza economica”, in questa Rivista, 22.01.2025, il quale appunto constata una «interpretazione evolutiva e convenzionalmente orientata della fattispecie di cui all’art. 572 c.p.». Va peraltro ricordato come

[14] Sempre con riguardo ai rapporti tra violenza domestica e violenza economica, il riferimento è, sul fronte interno, all’art. 3 comma 1 d.l. 93/2013 (che valorizza il concetto di violenza economica non solo ai fini della emissione del c.d. ammonimento del Questore, ma, indirettamente, anche ai fini penalistici, stabilendo conseguenze deteriori in termini di procedibilità e di trattamento punitivo anche per l’autore di determinati reati che sia già stato ammonito: cfr. commi 5-quater e 5-quinquies del medesimo articolo) e, sul versante eurounitario, alla definizione di “violenza domestica” di cui all’art. 2 della direttiva UE 2024/1385 (su cui si veda l’ampia panoramica di A. Massaro, La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull’ordinamento italiano, in questa Rivista, 26.03.2025).