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  Scheda  
25 Maggio 2026


L’art. 73 quinto comma t.u. stup. dopo il Decreto Sicurezza 2026: dentro il rompicapo delle condotte “non occasionali”, “continuative” e “abituali”


1. Tra le novità introdotte dall’ultimo Decreto Sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, conv. con modif. in l. 24 aprile 2026, n. 54[1]) si segnalano alcuni interventi relativi alla disciplina penale delle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, ispirati a una logica di maggior rigore che si pone in ideale continuità rispetto al precedente Decreto Sicurezza del 2025, il quale – si ricorderà – aveva fra l’altro proceduto alla sostanziale criminalizzazione della cannabis-light[2].

In questa prospettiva, già la versione originaria del d.l. n. 23 del 2026 contemplava la previsione di un ulteriore ultimo periodo al comma 7-bis dell’art. 73 t.u. stup., con il quale veniva introdotta una nuova ipotesi di confisca obbligatoria in relazione agli autoveicoli o altri beni mobili registrati utilizzati per (o che abbiamo solo agevolato) la commissione di uno dei reati di cui al medesimo art. 73[3]. Con la conversione del decreto ad opera della l. n. 54 del 2026, invece, il legislatore è intervenuto anche sulla fattispecie autonoma di lieve entità del fatto di cui al quinto comma dell’art. 73 in parola, interpolando la disposizione de qua con un nuovo secondo periodo, a mente del quale «il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale».

All’esito dell’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sicurezza 2026, pertanto, il testo del comma 5 dell’art. 73 t.u. stup. – testo che, come si vedrà, conviene qui riportare per intero – risulta essere il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità».

 

2. La novella da ultimo richiamata, frutto di un emendamento presentato solo in sede di conversione da esponenti delle forze politiche di maggioranza, assume particolare rilevanza, andando a incidere in modo significativo – a noi pare – sul “volto” del fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stup.[4]

Le questioni che la novità in parola pone si misurano, in primo luogo, sul piano della struttura della fattispecie; in questo senso, come avremo modo di evidenziare meglio nel prosieguo, l’interprete si trova oggi costretto a sciogliere il nodo gordiano dei rapporti tra le condotte “non occasionali”, poste a fondamento dell’aggravante di cui all’ultimo periodo, e le condotte “continuative e abituali”, le quali – secondo il più recente intervento di riforma – impediscono tout court di considerare il fatto di lieve entità, perimetrando così la tipicità dell’ipotesi delineata al quinto comma dell’art. 73.

In secondo luogo, l’intervento de quo si candida a generare significativi effetti sul piano operativo, determinando una marcata riduzione dell’ambito applicativo dell’ipotesi lieve, con conseguente ri-espansione delle figure “ordinarie” di cui ai commi 1 e 4, cui evidentemente potrebbero seguire effetti di non secondario momento sul piano delle sanzioni applicabili e della relativa pressione carceraria determinata dalle condanne per fattispecie in materia di stupefacenti.

 

3. Prima di concentrarci sul novum legislativo, ci sembra utile ripercorrere le tappe più recenti del percorso di evoluzione normativa che ha interessato la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stup., così da meglio comprendere il contesto in cui si collocano le modifiche operate dal Decreto Sicurezza del 2026.

La norma in parola, come è ben noto, nell’ultimo decennio è stata oggetto di numerosi interventi di riforma, di matrice eterogenea[5]. Se con le novelle del 2013 e del 2014 – volte, da un lato, a strutturare in termini di reato autonomo la figura del fatto lieve e, dall’altro, a contenere le cornici edittali della pena detentiva e pecuniaria[6] – il legislatore aveva perseguito il fine deflattivo di ridurre la popolazione detenuta per reati di droga, una marcata inversione di tendenza si è registrata all’inizio dell’attuale legislatura, con le novità introdotte dal d.l. n. 123 del 2023, conv. l. n. 159 del 2023 (c.d. Decreto Caivano)[7]. Per mezzo di tale intervento il legislatore modificava l’art. 73, quinto comma, da un lato innalzando il massimo edittale a cinque anni di reclusione, e, dall’altro, prevedendo un trattamento sanzionatorio più grave (pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329) nel caso in cui la condotta assuma «caratteri di non occasionalità».

Di là dalle evidenti ricadute sul piano processuale dell’aumento del limite massimo di pena detentiva[8] (solo in parte attenuate dall’intervento correttivo della Corte costituzionale[9]), di particolare rilievo ai nostri fini risulta essere l’aggravante introdotta all’ultimo periodo del comma quinto in parola, che prevede un aumento de minimis di pena detentiva e pecuniaria per i casi di condotte “non occasionali”. Anche tale ipotesi circostanziale, infatti, costituiva il frutto di un’iniziativa delle forze di maggioranza portata avanti in sede di conversione del Decreto Caivano, veicolata per mezzo di un emendamento la cui finalità espressa era quella di «dare ai giudici strumenti più adeguati per la repressione dello spaccio di strada»[10]. Accantonata la prima proposta emendativa (che andava nel senso di escludere dall’ambito applicativo dell’art. 73, quinto comma, i «fatti con finalità di lucro»[11]), veniva approvato un aggravio del trattamento sanzionatorio funzionale a circoscrivere la cornice edittale a disposizione del giudice in relazione alle ipotesi di condotte aventi «caratteri di non occasionalità»; locuzione, quest’ultima, che pareva evocare quei fatti di piccolo spaccio non episodico, o comunque minimamente organizzato, in relazione ai quali la giurisprudenza aveva da tempo riconosciuto la possibilità di applicare l’ipotesi di lieve entità[12].

Sempre con riferimento all’ipotesi circostanziale introdotta nel 2023, occorre ancora ricordare come, a fronte della vaghezza del parametro della “non occasionalità” della condotta, si sia registrata nella giurisprudenza di legittimità una qualche incertezza applicativa. In un primo momento, infatti, la Suprema Corte, con la sentenza Cass., Sez. III, n. 5842 del 2025, aveva fornito una lettura formalistica e, per così dire, “retrospettiva” del concetto in parola, riconoscendo come la condotta debba considerarsi “non occasionale” allorquando l’agente al momento del fatto abbia riportato almeno un «precedente specifico»[13]. Più di recente, invece, la Cassazione è sembrata voler ampliare la portata applicativa dell’aggravante de qua, stabilendo che la “non occasionalità” della condotta possa sussistere anche al di là della presenza di un precedente specifico, in base ad «altri elementi di valutazione [che] possano indicare che la condotta non è stata isolata, anche se le condotte ulteriori rispetto a quella per la quale si procede non sono comprovate dall’esito di uno specifico giudizio»[14].

Un orientamento, quest’ultimo, che – sia detto qui solo per inciso – ci sembra a ben vedere preferibile, a fronte dei limiti che l’alternativa lettura in termini formalistico-retrospettivi presenta, specie guardando ai rapporti con l’istituto della recidiva; limiti sui quali abbiamo già avuto modo di soffermarci in altra sede[15].

 

4. È dunque in questo contesto che si inserisce la novità veicolata dalla legge di conversione del Decreto Sicurezza 2026, con la quale – come si è anticipato – viene esclusa la configurabilità di un fatto di lieve entità laddove «per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione» le condotte di cui al primo comma dell’art. 73 risultino poste in essere «in modo continuativo e abituale».

Di particolare interesse si rivela l’iter parlamentare che ha portato alla formulazione di tale intervento nel corso della fase di conversione del d.l. n. 23 del 2026. Come già si è detto, la novella de qua è il frutto di una proposta emendativa avanzata da forze politiche di maggioranza, promossa dall’On. Marco Lisei, a suo tempo già primo firmatario dell’emendamento che aveva portato alla previsione dell’aggravante della “non occasionalità” in sede di conversione del Decreto Caivano. Molteplici appaiono, in effetti, i parallelismi con il percorso in Parlamento della riforma del 2023: analoga la formulazione della proposta in sede di conversione, medesimo il proponente e – guardando al dibattito in Aula – sovrapponibili le esigenze portate a sostegno dell’intervento emendativo, individuabili nella volontà di contrastare il fenomeno, ritenuto particolarmente insidioso per la sicurezza urbana, dello “spaccio di strada”. Insomma, è evidente una marcata continuità tra le novità del Decreto Caivano e del più recente Decreto Sicurezza, nel segno di una lotta senza quartiere agli spacciatori “di strada”, i quali – nella visione di coloro che hanno sostenuto la riforma più recente – «devono stare in galera, e non in mezzo alle piazze»[16].

Ad assumere dunque un ruolo centrale – nella prospettiva del legislatore tanto del 2023, quanto del 2026 – è il fenomeno del piccolo spaccio minimamente organizzato, non già episodico, ma con caratteri di continuità o reiterazione sul piano temporale. La giurisprudenza di legittimità, come già si è accennato, ha da tempo riconosciuto la possibilità di ricomprendere anche questo sottotipo criminoso entro l’ipotesi del fatto lieve, non ritenendo ostativa (almeno in astratto) la caratterizzazione oggettivamente organizzata e cronologicamente non episodica delle condotte[17].

È rispetto a questo approdo giurisprudenziale – peraltro spesso rimasto a livello di mera dichiarazione di principio – che le più recenti modifiche dell’art. 73, comma 5, t.u. stup. sembrano aver voluto operare un giro di vite[18].

La riforma del 2023, come si è detto, determinava un aggravio sanzionatorio (limitato invero ai minimi edittali) in caso di condotte “non occasionali”; un intervento certamente di rigore, specie se letto in uno con il contestuale aumento della pena massima a cinque anni di reclusione, ma che tuttavia valeva comunque a confermare la possibilità di qualificare (ancora) come lieve un fatto non estemporaneo, realizzato – almeno secondo la prima lettura offerta dalla Cassazione – da un autore con un precedente specifico.

La riforma del Decreto Sicurezza 2026 segna invece in questo senso un netto cambio di passo: il legislatore, delineando quella che a tutti gli effetti si configura come una clausola di esclusione del tipo[19], precisa questa volta che le condotte abituali e continuative impediscono di considerare il fatto di lieve entità.

La più recente riforma pare quindi, da un lato, aver definitivamente realizzato l’obiettivo politico-criminale (già latente nell’intervento del 2023) di avviare gli autori di condotte di piccolo spaccio organizzato e non episodico verso il più severo circuito sanzionatorio previsto per i fatti “ordinari” (art. 73, cc. 1 e 4, t.u. stup.); dall’altro, tuttavia, la stessa non è intervenuta sulla aggravante della “non occasionalità”, la quale rimane a caratterizzare l’ultimo periodo del quinto comma.

È dunque evidente la confusione che rischia di ingenerarsi nell’interprete a fronte di una disposizione la quale, in prima battuta, esclude che il fatto possa dirsi lieve laddove le condotte siano poste in essere «in modo continuativo e abituale» e, poche righe dopo, continua invece a ricomprendere entro il perimetro del quinto comma le condotte con «caratteri di non occasionalità», apprestando per queste ultime un trattamento sanzionatorio più severo.

Ebbene, volendo considerare consapevole la scelta del legislatore del 2026 di lasciare inalterato – pur a fronte delle novità introdotte – l’ultimo periodo dell’art. 73, comma 5, t.u. stup., quello che sembrerebbe profilarsi in sede applicativa è una sorta di climax ascendente di disvalore[20], dai contorni applicativi tutt’altro che lineari.

Se le condotte “occasionali” (primo livello) ben possono rientrare nella figura-base di lieve entità, quelle aventi “caratteri di non occasionalità” (secondo livello) determinano invece l’applicazione dell’aggravante dell’ultimo periodo, laddove le condotte “continuative e abituali” (terzo livello) impediscono di configurare il fatto come lieve, rendendo applicabili le più gravi ipotesi “ordinarie” di cui ai commi precedenti del medesimo art. 73.

Questa complessa struttura piramidale (fatto lieve base/fatto lieve aggravato/clausola di esclusione del tipo) assume i tratti di un vero e proprio rompicapo sol che si guardi alla vicinanza semantica dei termini utilizzati dal legislatore. Se da un lato, infatti, le espressioni “non occasionale”, “abituale” e “continuativo” non sembrano veicolare – almeno a tutta prima – nuclei di significato così diversi fra loro, dall’altro l’interprete è invece chiamato a un’attenta opera di distinguishing, alla luce delle differenti conseguenze che la qualificazione in un senso piuttosto che nell’altro comporta sul piano della disciplina.

 

5. Ecco che dunque appare imprescindibile l’individuazione, in sede applicativa, di un’autonoma e distinta connotazione per le condotte “non occasionali” e per quelle “poste in essere in modo abituale e continuativo”: caratterizzazioni, entrambe, riconducibili ai parametri normativi dei mezzi e delle modalità dell’azione, ma che sul piano prasseologico dovranno assumere significati diversi, posto che nel primo caso l’applicazione dell’art. 73, comma 5, t.u. stup. è ancora possibile, nel secondo è invece espressamente esclusa[21].

Ebbene, un primo criterio per distinguere le predette tipologie di condotta appare in qualche modo rinvenibile laddove si guardi alla lettura che abbiamo definito “formalistica” dell’aggravante della “non occasionalità”, veicolata dalla già citata pronuncia Cass., Sez. III, n. 5842 del 2025. In quell’occasione infatti la Suprema Corte, al fine di individuare le condotte da considerare “non occasionali”, aveva valorizzato un richiamo di ordine sistematico, procedendo a un confronto con il concetto di condotta “abituale” di cui all’art. 131-bis c.p.

Quest’ultima locuzione – argomentava la Cassazione – dovrebbe ritenersi «più pregnante della mera non occasionalità»[22], specie guardando alla lettura che della stessa avevano offerto le Sezioni Unite Tushaj nel 2016, secondo la quale «l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis»[23]. Da qui la conclusione in ordine al sintagma della “non occasionalità”: ai fini di tale caratterizzazione della condotta sarebbe sufficiente un unico precedente specifico, posto che per il più pregnante concetto di “abitualità” il massimo organo nomofilattico ha riconosciuto la necessità «che l’agente abbia commesso, in precedenza, almeno due illeciti»[24].

Ora, tale percorso argomentativo potrebbe essere ulteriormente valorizzato oggi, essendo la categoria della “abitualità” richiamata direttamente nel testo dell’art. 73, quinto comma, t.u. stup. Così, in una prospettiva meramente cronologico-retrospettiva, una condotta di piccolo spaccio potrebbe definirsi ancora (soltanto) “non occasionale” – e dunque rimanere nell’alveo del fatto lieve – se commessa a valle di un unico precedente specifico, laddove invece diventerebbe “abituale” – tracimando dunque nel campo dei fatti “ordinari” di cui ai commi 1 e 4 – nel caso in cui l’agente sia stato in precedenza coinvolto in almeno due episodi analoghi.

Una chiave di lettura in astratto plausibile, pur se ispirata a una logica meramente “computazionale”, la quale renderebbe inapplicabile l’ipotesi della lieve entità di fronte a una serie di (almeno) tre episodi di “spaccio di strada”, in una sorta di riproposizione in salsa securitaria del noto “three strikes and you’re out”.

Questa possibile soluzione al nodo interpretativo posto dall’attuale formulazione della disposizione in parola mostra, tuttavia, taluni limiti.

In primo luogo, si è già detto di come la stessa Corte di cassazione abbia parzialmente rivisto l’approccio formalistico veicolato dalla pronuncia dianzi citata, specificando successivamente come la connotazione in termini di “non occasionalità” della condotta non possa essere ricavata soltanto guardando alla reiterazione del comportamento, dovendo piuttosto essere considerati anche «altri elementi di valutazione» (quali, in quella vicenda, la presenza di un libro-mastro con annotazioni di cifre e di quantitativi di sostanze)[25].

Secondariamente, non si può non rilevare come una lettura strettamente formale-retrospettiva del concetto di condotta “occasionale” si discosti dal significato che la medesima locuzione ha assunto in relazione a istituti in qualche modo contigui al fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stup., quali le disposizioni in materia di particolare tenuità del fatto nel diritto penale minorile (art. 27 d.p.r. n. 448 del 1998) e nel sistema del giudice di pace (art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000); in quei contesti, infatti, il termine è stato letto non tanto in chiave cronologica, quanto piuttosto in una prospettiva «psicologica» di matrice soggettiva[26].

Insomma: da un lato il criterio che, almeno a tutta prima, sembra poter contribuire a risolvere il rompicapo delle qualificazioni delle condotte di cui al nuovo quinto comma dell’art. 73 t.u. stup. è quello di stampo «cronologico-quantitativo»[27], fondato sulla convinzione per cui «la non occasionalità [sia] un minus rispetto alla “abitualità”»[28]; dall’altro, tale criterio – per le ragioni appena sintetizzate – presenta alcune criticità ermeneutiche che ne suggeriscono un attento vaglio in sede applicativa.

In questa prospettiva ben potrebbero essere valorizzati approcci ermeneutici di tipo lato sensu “qualitativo”, nella convinzione che non sia «opportuno affidarsi esclusivamente a criteri di carattere numerico»[29]. Così, il fatto lieve “non occasionale” potrebbe essere individuato in quello «ricorrente, frequente, e comunque non episodico né estemporaneo»; il fatto non lieve perché “continuativo e abituale”, invece, sarebbe quello «che si ripete più o meno stabilmente nel tempo, quello che si verifica con frequenza o comunque con ordinaria regolarità, quello connotato dalla serialità delle condotte»[30].

Una possibile soluzione, quest’ultima, che se, da un lato, ha certamente il pregio di prescindere dall’asfittica prospettiva cronologica del “computo dei precedenti”, dall’altro, valorizzando in modo più marcato la discrezionalità dell’interprete, si presta a risultati applicativi eterogenei, potendo generare tensioni rispetto al canone dell’uguaglianza.

Alla luce dei limiti sottesi ad entrambi i canoni interpretativi dianzi enunciati – quello “cronologico” e quello “qualitativo” – ci sembra potrebbe dimostrarsi funzionale un terzo approccio, già autorevolmente prospettato, di tipo, per così dire, “sincretistico”[31]. In questa prospettiva, ai fini del giudizio di “continuatività e abitualità” ostativo alla configurazione del fatto come lieve, occorrerebbe sì una «reiterazione quantitativamente più ampia» delle condotte rispetto a quanto richiesto per la “non occasionalità”, reiterazione che però andrebbe comunque valutata avendo riguardo ai «mezzi o strumenti utilizzati» o «modalità dell’azione»; sicché, «a fronte di condotte reiterate, ne vanno pur sempre apprezzate le modalità […], sì da verificare se queste consentano o no di fondare quel giudizio di continuatività/abitudiniarietà ostativo alla configurabilità della fattispecie attenuata»[32].

 

6. Di là dalle questioni interpretative poste dalla rinnovata formulazione della fattispecie di lieve entità del fatto, rimane, sullo sfondo, il tema – cui abbiamo accennato in apertura – delle possibili ricadute pratiche dell’intervento attuato con il Decreto Sicurezza 2026.

Occorre in questo senso considerare come tradizionalmente la giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo che, in astratto, la natura reiterata e continuativa della condotta non sia elemento sufficiente per escludere l’applicabilità dell’art. 73, comma 5, t.u. stup., abbia tuttavia per lo più valorizzato tali caratteristiche del fatto al fine di riconoscere, in concreto, la sussistenza delle più gravi ipotesi delittuose di cui ai precedenti commi primo e quarto[33].

Ora, di fronte a questa tendenza, l’aggravante della “non occasionalità” introdotta dal legislatore del 2023, ancorché ispirata – si è detto – a una logica di rigore, si prestava quantomeno a produrre una sorta di esternalità ermeneutica positiva: riconoscendo apertamente l’applicabilità dell’ipotesi lieve pur in caso di condotte aventi «caratteri di non occasionalità», la novella si candidava a determinare una sorta di net widening effect declinato “in positivo”, “trascinando” cioè dentro una qualificazione giuridica più favorevole (quella di fatto di lieve entità) fattispecie concrete che prima (stante l’approccio giurisprudenziale dianzi richiamato) ne sarebbero state probabilmente escluse[34].

Ebbene, è di tutta evidenza come la novità apprestata dal legislatore del 2026, nella sostanza, inertizzi tale pur minimo ed eventuale effetto positivo della riforma attuata con il Decreto Caivano: a fronte di un dato testuale che espressamente esclude la possibilità di considerare di lieve entità fatti con condotte “continuative e abituali”, è facile attendersi un’inversione di senso del sopra richiamato effetto di net widening, per cui tutte le condotte caratterizzate da una qualche forma di reiterazione ben potrebbero risultare attratte – questa volta “in negativo” – nell’alveo di quelle poste in essere «in modo continuativo e abituale», ed essere così espunte dall’ambito applicativo del fatto lieve, con conseguente, sostanziale, disapplicazione dell’aggravante della “non occasionalità”[35].

Si tratta, evidentemente, di scenari ermeneutici per ora soltanto futuribili; molto dipenderà dall’approccio che – nella prassi – la giurisprudenza mostrerà di voler coltivare: una lettura più attenta alla funzione di «valvola di sfogo»[36] propria dell’art. 73, comma 5, t.u. stup. dovrebbe portare a mantenere il maggior spazio applicativo possibile per la categoria delle condotte “non occasionali”, ancora ricomprese nell’ambito applicativo dell’ipotesi lieve; di contro, laddove si volesse tradurre nella prassi l’obiettivo di zero tolerance perseguito dal legislatore, si è detto di come il richiamo ai fatti “continuativi e abituali” ben potrebbe costituire un efficace aggancio testuale per espungere dal circuito di favore del quinto comma le condotte di piccolo spaccio non episodico[37].

A nostro sommesso avviso, sarebbe decisamente auspicabile che la giurisprudenza seguisse il primo approccio: pur nella complessità del dato normativo attuale, ci sembra infatti importante non comprimere del tutto la possibilità di far rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 73, comma 5, t.u. stup. condotte di “spaccio di strada” anche minimamente organizzate ovvero reiterate.

E tanto, a noi pare, almeno per due ordini di ragioni. In primo luogo, la fattispecie del fatto lieve – come è stato efficacemente evidenziato – è funzionale a intercettare un’area di disvalore «minore» ma non necessariamente «minima»[38], sicché apparirebbe coerente la scelta di garantirne un’interpretazione non eccessivamente restrittiva, in ossequio ai canoni di proporzionalità e offensività e alla luce della già ricordata funzione di riequilibrio e «riproporzionamento»[39] delle scelte sanzionatorie che la norma in parola è chiamata a svolgere. Secondariamente, non possono non essere considerati gli effetti collaterali sul piano dell’esecuzione della pena di un sostanziale trascinamento “massivo” dei fatti di piccolo spaccio non occasionale/abituale entro il perimetro dei più gravi delitti di cui all’art. 73, commi 1 e 4, t.u. stup.; a destare allarme sarebbero, in particolare, le potenziali conseguenze sui numeri della popolazione detenuta, già ad oggi costituita per quasi il 35% da soggetti ristretti in relazione alla commissione di reati di droga: un dato davvero impressionante, se si considera che risulta essere sostanzialmente doppio rispetto alla media europea, la quale si attesta intorno al 18%[40].

 

[1] Per un quadro degli interventi apportati dal d.l. n. 23 del 2026, così come convertito dalla legge n. 54 del 2026, v. Decreto sicurezza: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato con la legge di conversione (l. 54/2026), in questa Rivista, 28 aprile 2026, nonché la relazione dell’ufficio del massimario della Corte di cassazione, Relazione su novità normativa. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2026, n. 54), 13 maggio 2026, in questa Rivista, 19 maggio 2026.

[2] Sul tema, per tutti, L. Della Ragione, La rilevanza penale delle disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, in Dir. pen. proc., 2025, 879 ss.; A. Maccanti, La nuova disciplina penale dei derivati della canapa. Prime riflessioni sull’art. 18 d.l. 11.4.2025 n. 48, in www.lalegislazionepenale.eu, 30 marzo 2026.

[3] Per una prima analisi alle novità previste dal d.l. n. 23 del 2026 nella versione precedente alla legge di conversione v. per tutti P. Bernardoni, Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali, in questa Rivista, 3 marzo 2026.

[4] Riconosce come la novella sia «destinata ad incidere in maniera molto significativa sulla concerta applicazione della norma» anche la relazione dell’ufficio del massimario, Relazione su novità normativa, cit., 57.

[5] Per una sintesi delle successive riforme che hanno interessato l’art. 73, comma 5, t.u. stup. sia consentito il rinvio a E. Penco, Il fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309/1990, in G. Spangher, L. Della Ragione (a cura di), Diritto e procedura penale degli stupefacenti, Milano, 2025, 235 ss.

[6] Come noto, a venire in rilievo sono, rispettivamente, il d.l. n. 146 del 2013, conv. in l. n. 10/ del 2014, e il d.l. n. 36 del 2014, conv. dalla l. n. 79 del 2014; con riferimento a tali interventi, per tutti, A. Della Bella, F. Viganò, Convertito il d.l. n. 146/2013 sull’emergenza carceri. Il nodo dell’art. 73 co 5 t.u. stup., in www.penalecontemporaneo.it, 24 febbraio 2014 e L. Romano, La riforma della normativa di contrasto agli stupefacenti: osservazioni (poche e sparse) sulla legge 16 maggio 2014, n. 79. Ovvero tra novità, conferme e “sviste”, in www.penalecontemporaneo.it, 29 maggio 2014.

[7] Sulle novità introdotte dal c.d. “Decreto Caivano”, volendo, E. Penco, Le novità in materia di stupefacenti e fatto di lieve entità introdotte dalla L. n. 159 del 2023: ricadute processuali e criticità di sistema, in www.lalegislazionepenale.eu, 26 gennaio 2024.

[8] Il nuovo massimo edittale determinava un significativo passo indietro rispetto alle positive ricadute delle modifiche introdotte con il d.l. n. 36/2014, consentendo nuovamente l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (con le conseguenze che ne derivano circa la concreta possibilità di accedere alla sospensione dell’ordine di esecuzione), rendendo impossibile l’accesso alla messa alla prova ed escludendo infine l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5, t.u. stup. dal meccanismo della citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.

[9] Il riferimento è all’intervento di Corte cost., 1° luglio 2025, n. 90, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis c.p. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di cui all’art. 73 comma 5 t.u. stup.; su tale pronuncia, per tutti, L. Bartoli, La Corte costituzionale e il perimento della messa alla prova., in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, 1458 ss.

[10] Così l’On. Marco Lisei, primo firmatario dell’emendamento di maggioranza n. 4.12 al d.d.l. di conversione del d.l. n. 123 del 2023, nelle dichiarazioni riportate nelle dichiarazioni riportate nel resoconto sommario della seduta del 25 ottobre 2023 delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia riunite (in www.senato.it).

[11] Per le criticità sottese a questa prima versione della proposta emendativa sia consentito il rinvio a E. Penco, Le novità in materia di stupefacenti, cit., 3.

[12] Così, ex multis, Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 41090; Cass., Sez. feriale, 2 ottobre 2015, n. 39844; Cass., Sez. VI, 17 luglio 2018, n. 33019; Cass., Sez. III, 11 aprile 2025, n. 14220.

[13] In questi termini Cass., Sez. III, 13 febbraio 2025, n. 5842, in merito alla quale, volendo, E. Penco, L’elemento specializzante della “non occasionalità” della condotta, tra precedente specifico e recidiva: la Cassazione sulla nuova ipotesi aggravata di fatto lieve in materia di stupefacenti, in Foro it., 2025, 6, 277 ss.

[14] Così Cass., Sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 146.

[15] Sul punto rinviamo alle considerazioni sviluppate in E. Penco, L’elemento specializzante della “non occasionalità” della condotta, cit., 283 ss.

[16] Così l’On. Andrea De Priamo, durante la seduta in Senato del 16 aprile 2026 di discussione del disegno di legge di conversione del d.l. n. 23 del 2026, nelle dichiarazioni riportate dal resoconto stenografico consultabile in www.senato.it.

[17] Sul punto, in particolare, v. la relazione dell’ufficio del massimario della Corte di cassazione, Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, del 25 gennaio 2023, 4 ss., in questa Rivista, 27 aprile 2023. In dottrina, con riferimento a tale orientamento giurisprudenziale, M. Toriello, Produzione e traffico di sostanze stupefacenti, Milano, 2021, 335 ss.; F. Palazzo, Il piccolo spaccio di stupefacenti può essere organizzato, in Giur. it., 2014, 163 ss.

[18] In questo senso, con particolare riferimento alla novella del Decreto Sicurezza 2026, anche G. Amato, Droga: sul “fatto di lieve entità” intervento di maggior rigore, in Guida al dir., 16 maggio 2026, n. 18, 54 ss.

[19] Con riferimento a tale categoria v. M. Romano, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo), in E. Dolcini, C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, 1721 ss.

[20] La relazione dell’ufficio del massimario, Relazione su novità normativa, cit., 58, individua – in termini sostanzialmente analoghi – una «progressione che si evince dal sistema».

[21] In questo senso, dell’esigenza di «tracciare una riconoscibile linea di confine» parla anche la relazione dell’ufficio del massimario, Relazione su novità normativa, cit., 59.

[22] In questi termini, nel definire il parametro della “non occasionalità” di cui all’ultimo periodo dell’art. 73, comma 5, t.u. stup., Cass., Sez. III, 13 febbraio 2025, cit.

[23] Così Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681: sul punto v., per tutti, A. Gullo, sub art. 131-bis c.p., in Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini, G.L. Gatta, Milano, 2021, I, 1610 ss.

[24] Cass., Sez. III, 13 febbraio 2025, cit.

[25] Così la già richiamata Cass., Sez. VI, 5 gennaio 2026, cit.

[26] Sul punto si rinvia in particolare alle considerazioni di R. Bartoli, Le definizioni alternative del procedimento, in Dir. pen. proc., 2001, 178 ss.

[27] R. Bartoli, Le definizioni alternative, cit., 178, il quale così definiva l’impostazione ermeneutica per la quale «una condotta è occasionale quando è stata compiuta una sola volta o al massimo due».

[28] Cass., Sez. VI, 5 gennaio 2026, cit.

[29] In questi termini la relazione dell’ufficio del massimario, Relazione su novità normativa, cit., 63.

[30] Così, ancora, la relazione dell’ufficio del massimario, Relazione su novità normativa, cit., 64-65, ove viene peraltro specificato come, a rigore, per la valutazione del fatto lieve “non occasionale”, stante la genericità del dato testuale, ben potrebbero essere valorizzate sia le modalità della condotta, che i precedenti dell’imputato; di contro, rispetto alle condotte “continuative e abituali”, la novella richiama espressamente i parametri del«l’allestimento di mezzi o di strumenti» e del«le modalità dell’azione», sicché «la valutazione dovrebbe (…) compiersi guardando unicamente alle caratteristiche dell’azione, e non anche a quelle del suo autore».

[31] G. Amato, Droga: sul “fatto di lieve entità” intervento di maggior rigore, cit., 54 ss.

[32] Ibidem.

[33] Di recente, in modo davvero esemplificativo in questo senso, Cass., Sez. III, 11 aprile 2025, cit.

[34] Sul punto sia consentito il rinvio a E. Penco, L’elemento specializzante della “non occasionalità” della condotta, cit., 285-286.

[35] La relazione dell’ufficio del massimario, Relazione su novità normativa, cit., 68 ss., evidenzia in questo stesso senso come le novità introdotte all’art. 73, comma 5, t.u. stup. potrebbero generare ripercussioni ermeneutiche anche sull’ipotesi di associazione per delinquere costituita per commettere fatti di lieve entità, di cui all’art. 74, comma 6, del medesimo testo unico: in effetti, «essendo state espunte dall’area del fatto di lieve entità le condotte che (…) si presentano come abituali e continuative, ben difficilmente potranno essere ritenuti di lieve entità i fatti realizzati da un sodalizio stabilmente costituito per commettere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, poiché (…) proprio la stabilità del vincolo e la predisposizione di una sia pur rudimentale organizzazione funzionale alla concreta attuazione del programma delittuoso appaiono indici di quella abitualità e continuatività delle condotte che il più recente intervento normativo ha reso incompatibile con il fatto lieve».

[36] O. Di Giovine, Stupefacenti: meglio “di tutta l’erba un fascio” oppure “un fascio per ogni erba”?, in www.lalegislazionepenale.eu, 27 febbraio 2020, 7.

[37] Evidenzia il rischio di «aggravare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e [di] incidere negativamente sui principi di offensività, ragionevolezza e personalizzazione della pena» la nota della giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Spaccio di lieve entità: gli effetti perversi della tolleranza zero, del 18 aprile 2026, in www.camerepenali.it.

[38] M. Toriello, Produzione e traffico di sostanze stupefacenti, Milano, 2021, 319.

[39] Così Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, n. 51063.

[40] Sul punto si rinvia alla sintesi dei dati pubblicati in F. Corleone, S. Anastasia, L. Fiorentini, M. Perduca, M. Cianchella, Non mollare. Sedicesimo Libro Bianco sulle Droghe, Lecce, 2025, 7 ss.