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01 Luglio 2026


Infrastrutture interdistrettuali e intercettazioni: la proroga al 2027 tra esigenze tecniche e garanzie ordinamentali (art. 3, comma 2, d.l. 12 giugno 2026, n. 100)

Art. 3, comma 2, d.l. 12 giugno 2026, n. 100



Il contributo ricostruisce il quadro normativo relativo alla digitalizzazione delle intercettazioni e all’istituzione delle infrastrutture interdistrettuali introdotte dal d.l. 10 agosto 2023, n. 105, soffermandosi sull’ulteriore differimento del termine di entrata a regime disposto dall’art. 3, comma 2, del d.l. 12 giugno 2026, n. 100. L’analisi evidenzia le ragioni tecnico-organizzative della proroga e la coerenza della scelta legislativa con le esigenze di sicurezza, efficienza e tutela dell’autonomia del pubblico ministero.

 

1. Il quadro normativo: dall’archivio digitale alle infrastrutture interdistrettuali. L’art. 269, comma 1, c.p.p., come modificato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, ha previsto l’istituzione, presso ogni Ufficio di Procura, di un archivio digitale delle intercettazioni (destinato alla conservazione dei verbali, degli atti e delle registrazioni), la cui concreta regolamentazione è contenuta nell’art. 89 bis disp. att. del c.p.p.[1].

Con successivo d.l. del 10 agosto 2023, n. 105 (art. 2), il legislatore “al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero”, ha poi previsto l’istituzione di infrastrutture digitali centralizzate (cd. interdistrettuali) per le intercettazioni, disponendo l’attivazione presso le stesse del citato archivio digitale e, per l’effetto, la progressiva migrazione dei dati già esistenti nonché il conferimento di quelli nuovi dalle singole Procure della Repubblica alle predette strutture centralizzate; il tutto, impregiudicata l’autonomia del singolo Procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione del proprio ufficio e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi.

La materiale attuazione di tale sistema è stata peraltro affidata a una pluralità di decreti ministeriali, chiamati a disciplinare sia i requisiti tecnici essenziali e specifici, sia le modalità di gestione dei dati e i collegamenti con le sedi giudiziarie [2].

In questo contesto normativo è stato inoltre espressamente previsto che il Ministero della Giustizia assicuri l’allestimento e la manutenzione delle infrastrutture senza accesso ai dati in chiaro, garantendo al contempo la piena autonomia funzionale del pubblico ministero.

 

2. L’attuazione amministrativa e le caratteristiche del sistema. Il processo attuativo di tale riforma si è dunque articolato attraverso una serie di decreti ministeriali.

In particolare, con un primo decreto del 6 ottobre 2023 sono state individuate le infrastrutture digitali interdistrettuali (collocate in quattro data center del Ministero della Giustizia, ubicati nei capoluoghi dei distretti di Corte d’Appello di Milano, Napoli, Roma e Palermo) e definiti i requisiti tecnici essenziali per assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza, e l’interoperabilità dei sistemi.

Con successivo decreto ministeriale del 5 gennaio 2024 sono stati poi disciplinati i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, nonché il collegamento tra infrastrutture e Procure, ponendo particolare attenzione alle esigenze di sicurezza, integrità e riservatezza.

Con un terzo decreto del 26 febbraio 2024 il Ministero, dando per accertata la piena funzionalità del sistema, ha infine disposto l’attivazione dell’archivio digitale, autorizzando l’avvio della migrazione dei dati dalle Procure della Repubblica e il conferimento dei “nuovi dati” alle infrastrutture digitali interdistrettuali, fissandone i tempi ma soprattutto le modalità ed i requisiti di sicurezza.

In estrema sintesi, in relazione ai dati delle intercettazioni, si è dunque previsto che:

 

  • le operazioni di migrazione (protette mediante sistema di cifratura dei dati), realizzate dal D.I.G.S.I.A. “di intesa con i singoli procuratori della Repubblica” nel periodo compreso tra il 1° marzo 2024 (data di attivazione dell’archivio digitale) ed il 28 febbraio 2025 (data di inizio dell’effettuazione delle intercettazioni tramite infrastrutture digitali centralizzate interdistrettuali), “possono essere svolte con modalità telematiche o, quando la dimensione dei dati coinvolti lo richiede, con modalità non telematiche mediante trasferimento su supporti fisici”;
  • i dati di ogni singola Procura vengono quindi assegnati ad una sala server dell’infrastruttura digitale interdistrettuale, individuata secondo il criterio di prossimità geografica (ovvero, in caso di indisponibilità della sala server più vicina, per il tempo del disservizio, alla “seconda sala server in base alla migliore prossimità geografica”);
  • presso la sala server di riferimento dell’infrastruttura digitale interdistrettuale, viene creata una copia integrale di tutti i dati di competenza della Procura della Repubblica ‘sorgente’, “i quali sono processati e riversati nell’archivio centralizzato costituito dalle infrastrutture digitali interdistrettuali”;
  • le operazioni di conferimento dei dati verso le infrastrutture digitali interdistrettuali (i.e.: di riversamento dei verbali e delle registrazioni trasmesse al Pubblico ministero dalla polizia giudiziaria nell’archivio digitale di cui all’articolo 269 comma 1 c.p.p.) vengono attuate attraverso una rete telematica che collega, presso ciascuna Procura, gli impianti di registrazione dei fornitori con le apparecchiature della medesima Procura (A.D.I.) ed i predetti impianti all’archivio centralizzato sulle infrastrutture digitali interdistrettuali;
  • presso ogni Procura della Repubblica sono inoltre creati dei locali tecnici ove vengono installati i componenti sia hardware che software costituenti l’architettura di A.D.I. ed il cui accesso fisico, regolamentato da appositi controlli, è “correlato ad un sistema di tracciamento atto a registrare tutte le operazioni effettuate”;
  • l’accesso in chiaro ai dati delle intercettazioni si realizza infatti “esclusivamente” presso la Procura della Repubblica competente (mediante l’impiego dei componenti “progettati espressamente per poter eseguire gli algoritmi di crittografia simmetrici e asimmetrici necessari per accedere ai dati e sono gli unici elementi del sistema ADI ad avere accesso fisico alla chiave crittografica necessaria per decifrare i contenuti delle intercettazioni”), mentre i sistemi informatici costituenti le infrastrutture digitali interdistrettuali non hanno accesso ai dati in chiaro delle intercettazioni (in quanto le ricevono “in forma già cifrata”) né hanno accesso alle chiavi di cifratura.

 

Tirando dunque le fila del discorso, il sistema testè delineato presenta le seguenti caratteristiche:

  • cifratura dei dati nelle operazioni di trasferimento;
  • localizzazione dei dati secondo criteri di prossimità geografica;
  • creazione di copie integrali presso le infrastrutture centralizzate;
  • previsione che l’accesso ai dati in chiaro avvenga esclusivamente presso la Procura della Repubblica competente.

 

3. I differimenti del termine di entrata a regime. Il percorso di piena operatività del sistema in esame ha conosciuto peraltro, finora, diverse proroghe.

In particolare, con decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (art. 10 co. 7) il termine di inizio dell’effettuazione delle intercettazioni tramite infrastrutture digitali centralizzate interdistrettuali, originariamente previsto per il 28 febbraio 2025, è stato differito al 31 dicembre 2025, con conseguente inizio delle operazioni di intercettazione tramite siffatte infrastrutture nei procedimenti penali iscritti in epoca successiva alla data del 31 dicembre 2025.

Con successivo decreto-legge n. 200 del 2025, convertito dalla legge 27 febbraio 26 n. 26 (art. 12 co. 4), il medesimo termine è stato tuttavia ulteriormente differito al 31 dicembre 2026 al fine di “consentire l’aggiornamento e l’implementazione delle infrastrutture digitali interdistrettuali (ancora in corso di realizzazione), nonché al fine di garantire uniformità delle applicazioni tecnologiche su tutto il territorio nazionale”[3].

Su tale assetto normativo interviene ora l’art. 3, comma 2, del d.l. 12 giugno 2026, n. 100, che dispone un ulteriore differimento al 31 dicembre 2027 del termine relativo al regime transitorio per le sale server dell’amministrazione della giustizia.

Tale proroga – si legge nella Relazione illustrativa del disegno di conversione in legge del decreto in commento – “si rende necessaria e indifferibile per consentire il completamento delle attività di migrazione e consolidamento delle infrastrutture digitali, in piena coerenza con il quadro programmatico delineato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di digitalizzazione e con gli interventi di potenziamento previsti dall’articolo 8 del presente decreto”.

 

4. Considerazioni conclusive. La scelta del legislatore di disporre un ulteriore differimento del termine per l’entrata a regime delle infrastrutture digitali interdistrettuali deve essere valutata positivamente, in quanto consente di tenere conto delle persistenti esigenze di completamento e stabilizzazione del sistema tecnologico, già emerse nel corso delle prime fasi attuative.

Tale proroga appare, infatti, coerente con le finalità sottese alla disciplina introdotta dall’art. 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, volte ad assicurare elevati standard di sicurezza, efficienza e interoperabilità dei sistemi destinati alla gestione dei dati di intercettazione, nonché con le necessarie garanzie di autonomia funzionale del Procuratore della Repubblica, espressamente presidiate dal legislatore.

Al contempo, essa si pone in linea con le criticità già evidenziate dal Consiglio Superiore della Magistratura, che, nella relazione sullo stato della giustizia telematica del 17 luglio 2024, ha segnalato, da un lato, la necessità di un costante monitoraggio dell’efficienza delle infrastrutture di rete e delle capacità di elaborazione dei sistemi cloud, anche al fine di evitare possibili ricadute negative sulla tempestività della gestione dei flussi giudiziari[4] e, dall’altro, i profili problematici relativi all’effettivo esercizio dei poteri di direzione, organizzazione e controllo da parte dei Procuratori della Repubblica, in un contesto caratterizzato dalla centralizzazione e dall’esternalizzazione di alcune componenti tecnologiche[5].

In tale prospettiva, il periodo temporale aggiuntivo derivante dal differimento al 31 dicembre 2027 - che si traduce, in termini sostanziali, in un arco di circa diciotto mesi rispetto al precedente termine - appare suscettibile di essere utilmente impiegato per intervenire sulle criticità sopra richiamate, sia sul piano tecnico-infrastrutturale, sia sotto il profilo organizzativo e ordinamentale.

 

[1] Il quale recita:

“1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

[2] L’art. 2 del citato dl 2023 n. 105 ha statuito, in particolare, quanto segue:

- “con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi (art. 2 co.2);

- con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza” (art. 2 co. 3);

 - i requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia del Procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro (art. 2 co. 4);

- con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269 comma 1 del codice di procedura penale e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” (art. 2 co. 5);

- dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono autorizzati la migrazione dei dati dalle singole Procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica” (art. 2 co. 6);

- le attività di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione (art. 2 co. 7);

- le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1 (art. 2 co. 8);

- i decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato” (art. 2 co. 10).

[3] Così la relazione introduttiva al predetto testo normativo.

[4] Cosi, il C.S.M., nella Relazione sullo stato della giustizia telematica del 17 luglio 2024: “È evidente che la massiva traslazione della gestione dei dati sui cloud comporterà un aumento del traffico sulle reti che, in assenza di un generale monitoraggio delle performance delle infrastrutture informatiche, potrebbe portare a gravi difficoltà nella tempestiva gestione dei flussi giudiziari creando concreti ostacoli all’esercizio della giurisdizione"

[5] Ibidem: “La digitalizzazione dei dati e la loro gestione a mezzo cloud pongono delicati e peculiari problemi con riferimento all’ effettività dell’esercizio dei poteri di sorveglianza dell’Autorità Giudiziaria sulle attività svolte attraverso le strutture informatiche ministeriali, peraltro spesso gestite con l'ausilio di società private di assistenza sistemistica. L’assegnazione delle funzioni di gestione dei sistemi a soggetti non appartenenti al Ministero delle Giustizia rende infatti ancora più difficoltoso ai dirigenti dell’Ufficio ed ai loro delegati, se non addirittura impossibile, il diretto accesso alle funzionalità "apicali" dei sistemi stessi; appare quindi necessario elaborare modalità organizzative e tecniche che consentano di non ridurre ad un livello meramente simbolico le funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività giudiziarie svolte con modalità informatiche