Cass., sez. VI, 19 novembre 2025 (dep. 11 febbraio 2026), n. 5464, pres. De Amicis, rel. Ianniciello.
1. La sentenza della sesta sezione della Corte di cassazione, che può leggersi in allegato, affronta delicati istituti processuali quali l’iscrizione soggettiva della notitia criminis – con particolare riferimento alla sua tempestività e alla sua retrodatazione in autotutela da parte del pubblico ministero – i termini di durata delle indagini preliminari e la categoria dell’abnormità.
Tali istituti sono stati analizzati alla luce delle questioni applicative emerse dal quadro normativo introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022, nell’ambito di un procedimento penale collocato in una fase temporalmente contigua all’entrata in vigore della riforma Cartabia.
In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato che l’iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati successiva al d.lgs. n. 150 del 2022 comporta l’applicazione dei termini di durata delle indagini preliminari previsti dal nuovo testo dell’art. 405, comma 2, c.p.p., anche se il pubblico ministero ha retrodatato l’iscrizione a una data precedente.
2. Al fine di comprendere i motivi posti a fondamento del ricorso, ma anche – e soprattutto – le ragioni che hanno portato alla decisione della Corte di cassazione, conviene prendere le mosse da una sintetica ricostruzione del caso di specie.
In data 13 settembre 2022, la Procura presso il tribunale di Lagonegro riceveva, da parte della polizia giudiziaria, una dettagliata informativa di reato, nella quale veniva segnalata la rilevanza penale della condotta assunta dal ricorrente. Tale condotta veniva sussunta, in un primo momento, nella fattispecie di concussione, per poi essere successivamente riqualificata, a seguito di approfondimenti investigativi, in termini di corruzione.
Nonostante il pubblico ministero avesse ricevuto in tale data (13 settembre 2022) l’informativa da parte della polizia giudiziaria, questi procedeva all’iscrizione soggettiva della notitia criminis, ai sensi dell’art. 335 c.p.p., soltanto in un momento successivo, ossia il 23 gennaio 2023.
In seguito, il magistrato inquirente, in sede di richiesta di proroga delle indagini preliminari, avanzata il 27 settembre 2023, retrodatava l’iscrizione soggettiva della notizia di reato al 13 settembre 2022, esercitando il potere-dovere di retrodatazione in autotutela, ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.
3. Tra i vari motivi su cui si fonda il ricorso, assume particolare rilevanza quello diretto a lamentare l’inutilizzabilità degli atti delle indagini preliminari compiuti dopo il 13 marzo 2023.
Anzitutto, secondo il ricorrente, l’attività di indagine compiuta dopo questa data sarebbe inutilizzabile, in quanto realizzata successivamente alla scadenza del termine di durata della fase investigativa. A suo avviso, tale termine avrebbe dovuto essere quantificato in sei mesi dalla data di iscrizione soggettiva della notitia criminis, in ragione di quanto previsto dall’art. 405, comma 2, c.p.p. nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia.
In tale prospettiva, il dies a quo di decorrenza dello stesso avrebbe dovuto essere anticipato al 13 settembre 2022, dal momento che, già in tale data, il titolare dell’accusa era in possesso di tutti gli elementi per procedere ai sensi dell’art. 335 c.p.p. Tale circostanza troverebbe conferma nella retrodatazione della notizia di reato, effettuata dal magistrato inquirente, ex art. 335, comma 1-ter, c.p.p., e ricondotta proprio al 13 settembre 2022.
Inoltre, il ricorrente sostiene che il pubblico ministero avrebbe «appositamente e artatamente» posticipato l’iscrizione soggettiva della notizia di reato al 23 gennaio 2023, «al precipuo fine di eludere l’applicazione della normativa previgente alla riforma Cartabia», per beneficiare del termine delle indagini preliminari più lungo previsto dalla riforma stessa così da «eludere le garanzie dell’indagato».
In secondo luogo – e alla luce di quanto esposto – questi deduce l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 13 marzo 2023 poiché la tardiva iscrizione si sarebbe tradotta in un abuso del processo e in un’abnormità funzionale.
4. Prima di procedere all’esame della soluzione adottata dai giudici di legittimità nella pronuncia de qua, è opportuno soffermarsi sugli istituti richiamati, al fine di delineare il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si inserisce la questione.
L’iscrizione soggettiva della notizia di reato – in particolare, la sua tempestività – è stata definita come «uno dei temi più delicati e rilevanti del sistema»[1].
La ragione è facilmente intuibile: l’iscrizione della notitia criminis rappresenta il momento genetico[2], non solo delle indagini preliminari, bensì dell’intero procedimento penale. Come noto, infatti, dalla medesima discendono importanti conseguenze giuridiche volte ad incidere sull’intero assetto procedimentale.
Ciò si comprende alla luce della sempre più marcata centralità della fase investigativa, che, ben lungi dall’avere quelle caratteristiche di “fase che non conta e che non pesa”[3], è finita per rappresentare il baricentro del procedimento[4]. Le indagini preliminari, infatti, sono diventate quel punto di convergenza di molteplici – e talvolta confliggenti – principi essenziali che regolano la disciplina processualistica. Basti annoverarne alcuni: obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.); ragionevole durata del procedimento penale (art. 111, comma 2, Cost.); efficienza del procedimento (art. 97 Cost.); capacità euristica del dibattimento (art. 111 Cost.); diritti difensivi della persona sottoposta alle indagini (artt. 24 e 111 Cost.); presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.).
Ebbene, proprio perché le indagini costituiscono il punto di convergenza di questi principi, eterogenei e concorrenti, è necessario che le stesse siano governate da precise scansioni temporali. La Corte costituzionale stessa, nella sentenza n. 172 del 1992, ha sostenuto che i vincoli temporali, ai quali è sottoposta la fase delle indagini preliminari, rispondono «alla duplice esigenza […] individuabile nella necessità di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato»[5]. È stato, però, correttamente osservato che, per molto tempo, la fase investigativa è stata caratterizzata da un «curioso paradosso»[6]: se è vero che rappresenta l’unico segmento del procedimento penale scandito da precisi termini, è altrettanto vero che «questi vincoli temporali hanno faticato a imporsi»[7]. Tra le molteplici ragioni di tale difficoltà, la più rilevante va individuata nella disciplina dell’iscrizione della notizia di reato.
A lungo, infatti, ci si è trovati di fronte ad un sistema che imponeva scansioni temporali per la durata delle indagini, con l’individuazione del dies a quo di decorrenza di tale termine nel momento dell’iscrizione soggettiva della notizia di reato[8]; tutto ciò, però, nell’assenza di una precisa e puntuale definizione di cosa dovesse intendersi per notitia criminis. In altri termini, a quali condizioni e quando il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere la notizia di reato. Sul punto, l’art. 335 c.p.p., nella versione antecedente a quella introdotta dalla riforma del 2022, sanciva che l’iscrizione dovesse avvenire “immediatamente”. È proprio l’utilizzo di tale avverbio che ha posto significativi problemi: sebbene sul piano del dover essere esprimesse «la cogenza di adempimenti intolleranti rispetto a ogni rinvio»[9], su quello dell’essere ha fatto sì che il titolare dell’accusa attuasse prassi dilatorie[10], distorte ed elusive.
Tale scenario è stato acuito dal fatto che la figura del controllore e del controllato del sistema ricadevano sulla medesima figura: il pubblico ministero[11]. Era escluso, infatti – secondo l’orientamento maggioritario, tanto in giurisprudenza, quanto in dottrina –, ogni controllo da parte del giudice sull’iscrizione della notizia di reato, in particolare sulla sua tempestività, con conseguente impossibilità che il sindacato giurisdizionale potesse preludere all’inutilizzabilità degli atti di indagine tardivi.
Molteplici pronunce della Corte di cassazione, anche a sezioni unite[12], si sono espresse in tal senso, da ultimo la c.d. sentenza Lattanzi del 2009. In tale decisione, la Corte è rimasta ferma sulla sua posizione, escludendo il sindacato giurisdizionale sulla tempestività dell’iscrizione soggettiva della notitia criminis da parte del giudice[13].
Si era venuto a creare, dunque, un sistema caratterizzato da lesioni senza sanzione[14]: a fronte di iscrizioni postergate da parte del pubblico ministero, anche alla luce di ritardi ingiustificati o abusivi, non si prevedeva alcun tipo di sanzione processuale, potendosi solamente configurare – in ragione della violazione del principio di lealtà processuale (art. 124 c.p.p.) – delle ipotesi di responsabilità disciplinare o, in casi estremi, penale in capo al pubblico ministero[15]. Nessuna risposta endoprocessuale, quindi, a tutela delle garanzie e dei diritti difensivi della persona sottoposta alle indagini.
Tale scenario è rimasto pressochè invariato sino alla legge delega n. 134 del 2021. È stata, infatti, la riforma Cartabia a riscrivere tale disciplina, al fine di restituire efficienza al sistema e di porre rimedio alle tante criticità che si erano venute a creare nella prassi.
A tal fine, la riforma è intervenuta su molteplici fronti.
A monte, al fine di «soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni» – ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. p., legge delega n. 134 del 2021 – sono stati chiariti i presupposti per l’iscrizione della notizia di reato[16].
È stata proprio la chiarificazione di tali presupposti che ha consentito di introdurre, a valle, il sindacato giurisdizionale sulla tempestività dell’iscrizione soggettiva della notizia di reato[17] (artt. 335-ter e 335-quater c.p.p.). Queste “finestre di giurisdizione” sono state previste al precipuo fine di rendere più effettiva ed efficiente la disciplina dell’iscrizione della notitia criminis, limitando il rischio di ricorso – da parte del pubblico ministero– a prassi elusive.
Tra le novità della riforma, si include l’istituto oggetto del caso in esame, vale a dire la c.d. retrodatazione in autotutela della notitia criminis da parte del magistrato inquirente. Ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, c.p.p., infatti, quando «non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata». Questo potere-dovere è volto a tutelare le garanzie difensive della persona sottoposta alle indagini preliminari, al fine di evitare che il ritardo nell’iscrizione – «magari dovuto a inefficienze del sistema»[18] – ne pregiudichi i diritti difensivi. Inoltre, consente al magistrato inquirente di porre rimedio a tale ritardo senza l’attivazione del controllo giurisdizionale (ex artt. 335-ter e 335-quater c.p.p.) che potrebbe avere «effetti rovinosi sul materiale investigativo utilizzabile»[19].
Infine, è stata ripensata la disciplina della durata delle fase investigativa. In particolare, è stato previsto, nell’art. 405, comma 2, c.p.p., un regime tripartito dei termini di durata delle indagini[20]– sei, dodici o diciotto mesi – in relazione alla natura del reato (e non alla specificità delle stesse)[21].
5. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, è possibile procedere all’analisi della decisione della Corte di cassazione.
In primo luogo, occorre rilevare che, su un punto, la Corte ritiene di condividere la tesi sostenuta dal ricorrente: il pubblico ministero disponeva già degli elementi necessari per poter procedere all’iscrizione soggettiva della notizia di reato il 13 settembre 2022. Tale circostanza emergeva, sia dal fatto che in tale data il magistrato inquirente aveva ricevuto una dettagliata informativa dalla polizia giudiziaria, sia dalla successiva retrodatazione in autotutela proprio al 13 settembre 2022.
Nonostante ciò, la sesta sezione sostiene che il motivo di ricorso «con cui si deduce la tardività della iscrizione del nominativo del ricorrente nel registro degli indagati e si invoca, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d. lvo del 22 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), è infondato e va, pertanto, respinto», per diversi ordini di ragioni.
Anzitutto, i giudici di legittimità ritengono che dalla retrodatazione in autotutela della notitia criminis, ex art. 335, comma 1-ter, c.p.p., non possa derivare automaticamente l’applicazione dell’art. 405, comma 2, c.p.p. nella versione anteriore alla riforma Cartabia.
La Corte, infatti, sostiene come non si possa «prescindere dal fatto che la iscrizione del nominativo del ricorrente nell’apposito registro veniva formalmente disposta il 23 gennaio 2023» – vale a dire in un periodo in cui erano già operative le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 –, ritenendo, dunque, applicabile al caso di specie il nuovo termine di durata delle indagini preliminari. Ciò in ragione della previsione contenuta nell’art. 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui «il previgente testo normativo degli artt. 405 e 406 cod. proc. pen. è applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022 e in relazione ai quali l’organo inquirente ha già disposto la iscrizione nel registro degli indagati». Né l’una, né l’altra circostanza sono ravvisabili nel caso di specie, non essendo, in data 30 dicembre 2022, pendente il procedimento e non essendo stata formalmente iscritta, entro questo lasso temporale, la notizia di reato a carico del ricorrente (solo in data 27 settembre 2023 sarà retrodatata al 13 settembre 2022).
Secondo la Corte, la richiesta di applicazione dei termini ante riforma comporterebbe altresì la violazione del principio che regola la successione delle norme processuali nel tempo, ossia il canone tempus regit actum.
Si aggiunge poi un ulteriore argomento che ha indotto i giudici di legittimità a respingere l’impostazione del ricorrente: il ragionamento di questi è stato ritenuto non condivisibile dal momento che «condurrebbe ad una irrazionale applicazione, in modo congiunto e promiscuo, delle disposizioni normative in materia di indagini preliminari nel testo sia antecedente che successivo alla data di entrata in vigore del d. lvo 150». Sul punto, infatti, il ricorrente invocava l’applicazione della disciplina antecedente alla riforma, relativamente al termine di durata delle indagini, avvalendosi contemporaneamente, a sostegno della sua tesi, di un istituto – quale è l’art. 335, comma 1-ter, c.p.p. – introdotto proprio dal d.lgs. n. 150 del 2022.
La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 405, comma 2, c.p.p., nella versione antecedente alla riforma, con conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il 13 marzo 2023, anche sul piano dell’abnormità.
In via preliminare, la sesta sezione ricostruisce la categoria dell’abnormità, evidenziando che la stessa si distingue dalla mera violazione di norme processuali e che può riguardare sia il profilo strutturale – quando l’atto si pone al di fuori del sistema normativo –, sia quello funzionale, vale a dire quando l’atto, pur non ponendosi al di fuori del sistema normativo, determina la stasi del processo o l’impossibilità di proseguirlo[22].
Il presupposto, affinché si possa parlare di abnormità (strutturale o funzionale) di un atto, è che il medesimo abbia natura strettamente giurisdizionale, non comprendendosi all’interno di tale categoria quegli atti che sono prerogativa esclusiva del pubblico ministero.
Secondo la Corte, quindi, non possono essere affetti da abnormità gli atti del magistrato inquirente quali la decisione di esercitare l’azione penale, l’iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (modello 45) e l’iscrizione soggettiva della notizia di reato (modello 21)[23].
Relativamente al caso di specie, i giudici di legittimità sostengono che, «nel sistema normativo vigente prima delle modifiche apportate dal citato d. lvo n. 150 con la introduzione degli artt. 335, comma 1-ter, e 335-quater cod. proc. pen. […] l’apprezzamento della tempestività della iscrizione […] rientrava nella esclusiva valutazione discrezionale del Pubblico ministero. Esso era, dunque, sottratto in ordine all’ “an” e al “quando” al sindacato del Giudice per le indagini preliminari».
Indipendentemente dalla natura di tale atto, la Corte ritiene che la tardiva iscrizione non sia comunque sussumibile nella categoria dell’abnormità, non presentando i presupposti né di quella strutturale, né di quella funzionale.
6. La lettura della decisione della Corte suscita diverse considerazioni.
Anzitutto, questa può essere suddivisa in due segmenti: nel primo, è affrontato il profilo dell’iscrizione soggettiva della notizia di reato e dei termini di durata delle indagini e, in particolare, se tali istituti debbano essere disciplinati, in procedimenti contigui all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, dalla normativa introdotta dalla riforma; nel secondo, viene analizzato l’istituto dell’abnormità.
La prima parte del ragionamento, operato dai giudici di legittimità, risulta senz’altro condivisibile.
Se è vero che il pubblico ministero, nel caso di specie, avrebbe potuto – e, forse, dovuto – agire diversamente, iscrivendo fin da subito, vale a dire in data 13 settembre 2022, la notizia di reato ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, c.p.p., tuttavia questo non giustifica la diretta applicazione dei termini delle indagini per come previsti dalla disciplina antecedente alla riforma. Ciò per le ragioni puntualmente individuate dalla Corte: la previsione dell’articolo 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022, il principio del tempus regit actum e il rischio di irrazionalità derivante da una contestuale applicazione della disciplina antecedente con quella successiva alla riforma.
Più delicata e meno condivisibile la seconda parte, relativa all’abnormità; non per la decisione a cui giunge la Corte, quanto per le argomentazioni che sono state poste a suo fondamento.
Al fine di una migliore comprensione sul punto, occorre effettuare alcune considerazioni.
Il concetto di abnormità non trova origine nel dato normativo, bensì è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale[24]. Tale istituto è stato concepito come «un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione»[25], al fine di «far fronte a situazioni di stallo determinate dall’adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento» relativamente ai quali «la mancata previsione normativa dell’impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale»[26]. L’abnormità può essere qualificata come strutturale o funzionale: strutturale, laddove «il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale»; funzionale, laddove «il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un’impossibilità di proseguirlo»[27].
Diversi dubbi interpretativi si sono posti – e continuano a porsi – relativamente all’abnormità.
In primo luogo, risulta necessario chiarire quali siano gli atti sussumibili in tale categoria.
In relazione a tale profilo, la giurisprudenza e la dottrina hanno sostenuto che solo gli atti aventi natura strettamente giurisdizionale[28] possono essere qualificati come abnormi. Non anche gli atti del pubblico ministero, dunque: «In quanto provenienti da una parte processuale non hanno natura giurisdizionale, e, come tali non possono essere inquadrati nella categoria degli atti abnormi, quale che sia il tasso della loro patologia»[29].
Tuttavia, la giurisprudenza ammette una sola ipotesi in cui un atto del magistrato inquirente può essere qualificato come abnorme, vale a dire il caso in cui l’organo investigativo invade la sfera di competenza del giudice[30], sostituendosi indebitamente nelle prerogative di quest’ultimo[31].
Si tratta di una deroga alla generale impossibilità di qualificare come abnormi gli atti del pubblico ministero, la cui ratio si rinviene nel fatto che l’art. 111, comma 7, Cost., nel prevedere l’impugnabilità dei provvedimenti «pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali», non osta alla sussunzione di un atto del titolare dell’accusa nella categoria dell’abnormità laddove «l’usurpazione di poteri estranei alle prerogative» di quest’ultimo «concretizza un atto illegale e “sostanzialmente” giurisdizionale»[32].
Alla luce di tali premesse, per comprendere se l’iscrizione soggettiva della notitia criminis possa essere qualificata come atto abnorme, occorre chiarire quale sia la sua natura: si tratta di un atto processuale o amministrativo? Ha natura giurisdizionale?
Relativamente al primo interrogativo, si sono pronunciate le sezioni unite civili. I giudici di legittimità hanno sostenuto che «non è impugnabile dinnanzi al giudice amministrativo l’atto con cui il pubblico ministero ordina l’iscrizione di una notizia di reato ai sensi dell’art. 335, comma 1, c.p.p., trattandosi di un atto facente parte del processo penale, funzionale al controllo sulla regolare tempestività delle indagini preliminari, non avente quindi natura di atto amministrativo»[33].
In virtù della qualificazione come atto processuale, è possibile analizzare il secondo quesito menzionato.
Sul punto, giurisprudenza e dottrina ritengono che l’iscrizione della notizia di reato sia un atto processuale di parte – seppure parte “pubblica”, “obiettiva”, “imparziale” –, non avente, dunque, natura giurisdizionale[34].
In ragione di ciò, è preclusa la possibilità di sussumere l’iscrizione della notitia criminis nella categoria dell’abnormità.
Tuttavia, in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è emerso un ulteriore interrogativo: le “finestre di giurisdizione”, introdotte dalla riforma, sulla tempestività dell’iscrizione della notizia di reato sono idonee a trasformare tale atto da processuale di parte a giurisdizionale?
Relativamente a questo aspetto, la Corte risulta poco chiara, nonché contraddittoria rispetto all’impostazione assunta nella prima parte del ragionamento.
Il problema sorge a causa della formulazione letterale adottata dai giudici di legittimità: «Nel sistema normativo vigente prima delle modifiche apportate dal citato d. lvo n. 150 con la introduzione degli artt. 335, comma 1-ter, e 335-quater cod. proc. pen. l’apprezzamento della tempestività della iscrizione […] rientrava nella esclusiva valutazione discrezionale del Pubblico ministero. Esso era, dunque, sottratto in ordine all’ “an” e al “quando” al sindacato del Giudice per le indagini preliminari».
In via preliminare, sembra che la Corte analizzi il segmento della decisione dedicato all’abnormità come se allo stesso dovesse applicarsi la disciplina ante riforma, venendosi così a creare una contraddittorietà con quanto affermato nelle prima parte del ragionamento. In altri termini, i giudici di legittimità sembrano porre in essere quella «irrazionale applicazione, in modo congiunto e promiscuo», nella medesima decisione, «delle disposizioni normative in materia di indagini preliminari nel testo sia antecedente che successivo alla data di entrata in vigore del d. lvo n. 150». A ben vedere, si tratta di quella stessa irrazionalità che viene contestata al ricorrente.
In secondo luogo, le parole utilizzate dalla sesta sezione lasciano intendere che l’introduzione del sindacato giurisdizionale sulla tempestività dell’iscrizione della notizia avrebbe inciso sulla natura di tale atto, il quale sembrerebbe aver assunto natura giurisdizionale, al punto da condurre ad una eventuale applicazione dell’istituto dell’abnormità (preclusa nel sistema previgente proprio alla luce dell’assenza di un controllo giurisdizionale su tale atto del pubblico ministero).
Come precedentemente accennato, è condivisibile che non si possano sussumere gli atti del titolare dell’accusa nella categoria dell’abnormità; tuttavia, occorre ripensare all’argomentazione da porre alla base di tale soluzione interpretativa.
L’impostazione argomentativa, dunque, deve essere riformulata tenendo in considerazione la ratio e la lettura sistematica degli istituti introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022 (artt. 335-ter e 335-quater c.p.p.), entrambe da inserirsi nel quadro delle garanzie e dei principi sanciti dalla Carta costituzionale.
Il nostro sistema processuale conosceva già forme di sindacato del magistrato giudicante sulle scelte di quello inquirente: basti pensare ai controlli sull’esercizio dell’azione penale, sull’esercizio “apparente” della stessa e sull’inazione, nonché sull’istituto delle proroghe[35].
La riforma Cartabia è intervenuta al fine di rafforzare il ruolo di controllo del giudice per le indagini preliminari «sugli snodi cruciali dello sviluppo della fase investigativa»[36]. È stato puntualmente osservato che: «Se vi è un settore nel quale si avverte la necessità di un efficace ed incisivo controllo di un organo imparziale, questo è quello dei tempi delle indagini e della loro natura»[37].
Si comprende, dunque, che la riforma è andata ad accentuare il ruolo del giudice in questo punto nevralgico del procedimento – l’iscrizione soggettiva della notizia di reato – in virtù dell’essenza della funzione giurisdizionale: garanzia e controllo[38].
Funzione di garanzia e controllo che hanno portato a qualificare tale figura quale gatekeeper[39] del corretto sviluppo della fase investigativa; fase che, come si è detto precedentemente, rappresenta il punto di convergenza di principi e diritti, eterogenei e concorrenti, riconosciuti dalla Costituzione, quali l’obbligatorietà dell’azione penale, la ragionevole durata del procedimento, i diritti difensivi della persona sottoposta alle indagini e la presunzione di innocenza. Quest’ultima, in particolare, oggi è sempre più a rischio: non tanto per il quadro normativo – si pensi, ad esempio, alla disposizione di cui all’art. 335-bis c.p.p., introdotta dalla riforma Cartabia – quanto per la crescente «risonanza mediatica che scaturisce dall’inchiesta penale»[40].
A ben vedere, è proprio nell’iscrizione della notizia di reato e nella sua tempestività che vengono a convergere tutti questi principi: si pensi al fatto che «una registrazione affrettata può incidere negativamente sull’immagine e sulla reputazione di un soggetto; una registrazione tardiva può risolversi in una confisca di diritti dell’indagato»[41], nonché in una violazione del principio di cui all’art. 112 Cost.
Ecco, quindi, che le “finestre di giurisdizione” sulla tempestività dell’iscrizione notitia criminis non hanno quale obiettivo quello di mutare la natura di tale atto – da processuale di parte a giurisdizionale –, né di ridurre l’autonomia del dominus delle indagini preliminari in tale fase. Il reale obiettivo è quello di rendere più effettiva ed efficiente la portata degli istituti che costituiscono – come precedentemente osservato – il momento embrionale[42] del procedimento nel suo complesso. Ciò per un fine ancora superiore: raggiungere, attraverso il sindacato giurisdizionale, un punto di equilibrio effettivo ed efficiente tra i principi costituzionali, sottesi a tali istituti, che convergono nella fase investigativa.
Rimane esclusa, dunque, l’applicabilità dell’abnormità agli atti del pubblico ministero e, in particolare, all’iscrizione soggettiva della notitia criminis, anche nel quadro normativo riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Ci si potrebbe invece chiedere se comportamenti elusivi o abusivi del pubblico ministero, simili a quello del caso di specie, a lungo costituenti una lesione senza sanzione, possano oggi trovarne una endoprocessuale. La risposta risulta essere positiva, dal momento che tali comportamenti dell’organo investigativo potrebbero rientrare in quel ritardo “inequivocabile” e “ingiustificato” previsto dal nuovo art. 335-quater c.p.p., senza dover “scomodare” una delicata categoria, peraltro derogatoria dei principi di tassatività e tipicità delle impugnazioni, quale è l’abnormità.
7. In conclusione, la decisione della sesta sezione della Corte di cassazione è particolarmente significativa poiché consente di chiarire molteplici e delicati istituti processuali – che hanno subito significative modifiche a seguito della riforma Cartabia – e che costituiscono il nucleo centrale delle indagini preliminari, con rilevanti ricadute sull’intero procedimento penale.
Per quanto riguarda la prima parte della decisione, la Corte ha posto chiarezza relativamente a quale sia la disciplina da applicare ai procedimenti contigui all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Con riferimento alla seconda, benché l’argomentazione dei giudici di legittimità risulti discutibile e poco condivisibile, ha consentito di analizzare l’istituto dell’abnormità e ha dato modo di riflettere sull’iscrizione della notizia di reato e sul delicato tema della sindacabilità della stessa da parte del magistrato giudicante: a lungo, un sistema caratterizzato da una lesione senza sanzione; oggi, alla luce dell’introduzione del sindacato giurisdizionale sullo iato tra iscrivibilità e iscrizione soggettiva della notitia criminis, un sistema più efficiente, effettivo e rispettoso dei principi costituzionali.
[1] A. Marandola, I registri del pubblico ministero. Tra notizia di reato ed effetti procedimentali, Padova, 2001, p. 283.
[2] P.P. Paulesu, sub Art. 335, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, t. II, Milano, 2023, p. 1540.
[3] M. Nobili, Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, p. 35. Cfr. anche A. Camon, La fase che ‘non conta e non pesa’: indagini governate dalla legge, in Dir. pen. proc., 2017, p. 425 s.
[4] Cfr. C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, in Dir. pen. proc., 2023, p.142.
[5] Corte Cost., 8 aprile 1992, n. 172, in www.cortecostituzionale.it.
[6] Cfr. A. Cabiale, I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile, in Leg. pen., 2022, p. 1 s.
[7] Tali considerazioni sono di A. Cabiale, I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa, cit., p. 1 s.
[8] Questo assetto presupponeva, quindi, una rigorosa e necessaria coincidenza tra iscrivibilità della notizia e iscrizione nell’apposito registro (modello 21) del nome della persona sottoposta alle indagini. Sul punto, v. P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, in Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, diretto da G.L. Gatta e M. Gialuz, vol. II, Nuove dinamiche del procedimento penale, a cura di T. Bene, M. Bontempelli, L. Lupária Donati, Torino, 2024, p. 4.
[9] A. Zappulla, La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri ed effetti, Torino, 2012, p. 314.
[10] A. Zappulla, La formazione della notizia di reato, cit., p. 314.
[11] P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., p. 4.
[12] Cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2009, n. 40538, in Cass. pen., 2010, p. 503 s.; Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, in Cass. pen., 2000, p. 3259 s.
[13] Le ragioni poste a fondamento della decisione possono essere sintetizzate come segue. Anzittutto, i giudici di legittimità hanno sostenuto che l’iscrizione della notizia di reato fosse un atto doveroso e obbligatorio del pubblico ministero, caratterizzato da una totale assenza di discrezionalità di quest’ultimo. In secondo luogo, hanno asserito che non potesse esserci alcun sindacato giurisdizionale a fronte della vaghezza dei parametri normativi relativi all’iscrizione. Infine, che tale sindacato fosse da escludersi a causa della lacuna normativa sul punto e dell’assenza di un generale potere di controllo giurisdizionale sugli atti compiuti dal pubblico ministero. Per una più ampia analisi, cfr. R. Aprati, Confermata l’insindacabilità della data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato, in Cass. pen., Milano, 2010, p. 513 s.; A. Zappulla, L’attuale disciplina non consente di sindacare le tardive iscrizioni nel registro delle notizie di reato, in Cass. pen., Milano, 2010, p. 523 s.
[14] P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., p. 5.
[15] D. Curtotti, Sul dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari, in Cass. pen., Milano, 1995, p. 634.
[16] Questa è stata definita quale atto a struttura complessa, formato da una componente oggettiva (art. 335, comma 1, c.p.p.) e da una soggettiva (art. 335, comma 1-bis, c.p.p.). Sul punto, cfr. M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), in Sist. pen., 2022, p. 39.
[17] É stato osservato che l’introduzione di un controllo giurisdizionale presupponeva la previsione di precisi presupposti e regole sulla base del quale effettuarlo; altrimenti, si sarebbe venuto a delineare un sistema in cui l’ampia discrezionalità che aveva assunto, nel tempo, il pubblico ministero sarebbe stata sostituita da quella del giudice (v. R. Aprati, Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità, in Giust. insieme, 2022).
[18] Cfr. M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto, cit., p. 42.
[19] A. Camon, Le indagini preliminari, in Fondamenti di procedura penale, a cura di A. Camon, M. Daniele, D. Negri, C. Cesare, M.L. Di Bitonto, P.P. Paulesu, Milano, 2025, p. 446.
[20] M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto, cit., p. 43.
[21] A. Cabiale, I tempi delle indagini e della riflessione del pubblico ministero, in Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, diretto da G.L. Gatta e M. Gialuz, vol. II, Nuove dinamiche del procedimento penale, a cura di T. Bene, M. Bontempelli, L. Lupária Donati, Torino, 2024, p. 67.
[22] Cass., sez. un., 12 dicembre 2024, n. 10869, in CED Cass., n. 287607.
[23] Sul punto, cfr. Cass., sez. III, 15 gennaio 2025, n. 7744, in CED Cass., n. 287657; Cass., sez. V, 24 giugno 2015, n. 50117.
[24] Per un’ampia analisi dell’atto abnorme, cfr. A. Bellocchi, L’atto abnorme nel processo penale, Torino, 2012.
[25] Cass., sez. un., 9 luglio 1997, n. 11, in Cass. Pen., 1998, p. 60 s.
[26] Tali espressioni definitorie della categoria dell’abnormità sono della Cass., sez. III, 15 gennaio 2025, n. 7744, in CED Cass., n. 287657.
[27] Per le definizioni dell’abnormità strutturale e funzionale, cfr. Cass., sez. un., 12 dicembre 2024, n. 10869, in CED Cass., n. 287607.
[28] Cfr., ex variis, Cass., sez. un., 12 dicembre 2024, n. 10869, in CED Cass., n. 287607; Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 34536, in Cass. pen., 2002, p. 596 s.; Cass., sez. un., 31 gennaio 2001, n. 4, in Cass. Pen., 2001, p. 2339 s.; Cass., sez. un., 9 luglio 1997, n. 11, in Cass. Pen., 1998, p. 60 s.
[29] Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 34536, in Cass. pen., 2002, p. 596 s. Cfr. anche Cass., sez. III, 15 gennaio 2025, n. 7744, in CED Cass., n. 287657.
[30] Cass., sez. VI, 14 luglio 2017, n. 39442, in CED Cass., n. 271195.
[31] A. Bellocchi, L’atto abnorme nel processo penale, cit., p. 75.
[32] Tali osservazioni sono di A. Bellocchi, L’atto abnorme nel processo penale, cit., p. 76.
[33] R. Aprati, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Napoli, 2010, p. 113.
[34] Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21094, in Giur. it., 2005, p. 1141.
[35] Cfr. M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto, cit., 38.
[36] P. Silvestri, Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione, cit., p. 9.
[37] A. Gaito, È consentito iscrivere “a catena” procedimenti per uno stesso fatto?, in Dir. pen. proc., 1998, p.100.
[38] A. Zappulla, L’attuale disciplina non consente di sindacare le tardive iscrizioni nel registro delle notizie di reato, cit., p. 527.
[39] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione, cit., p. 148.
[40] Cfr. C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione, cit., p. 142.
[41] P.P. Paulesu, sub Art. 335-quater, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, t. II, Milano, 2023, p. 1555.
[42] A. Zappulla, voce Notizia di Reato, in Enc. dir., V Annali, Milano, 2012, p. 889.