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16 Aprile 2026


La Cassazione sul delitto di circonvenzione di incapace, all'intersezione tra danno, pericolo e momento consumativo

Cass., Sez. II, sent. 17 dicembre 2025 (dep. 26 gennaio 2026), n. 3175, Pres. Beltrani, Rel. Alma



1. Una recente sentenza della Cassazione penale ha preso le distanze da un precedente orientamento giurisprudenziale - fino a quel momento, ampiamente maggioritario e consolidato -, ritenendo come il delitto punito dall’art. 643 c.p. non costituisca una fattispecie di pericolo, bensì un reato di danno. Il Collegio chiarisce, inoltre, la ricostruzione del momento consumativo, individuato nel compimento dell’atto produttivo di effetti giuridici pregiudizievoli per il soggetto passivo.

 

2. L’imputato, inizialmente prosciolto in primo grado per intervenuta prescrizione, è stato condannato in sede di gravame per il reato di circonvenzione di incapace.

Secondo l’accusa, il prevenuto, abusando dello stato psico-fisico della persona offesa, affetta da decadimento cognitivo e senza alcuna coscienza del valore dei propri beni e del proprio denaro, si era fatto nominare erede universale con un primo testamento (con conseguente revoca delle precedenti disposizioni testamentarie) e, con un secondo testamento, legatario di una serie di beni (dapprima assegnati ad altri soggetti).

La Corte territoriale, oltre a ritenere integrati gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, aveva esteso il momento consumativo del reato sino alla morte del testatore (avvenuta il 16 aprile 2017), in riforma della precedente decisione (che aveva fissato il momento finale della condotta nella data del 22 luglio 2015) e in assenza della modifica della contestazione da parte del pubblico ministero.

La difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure principali: da un lato, la contestazione “chiusa” della Procura, che indicava nel 22 luglio 2015 la data di consumazione del reato, non avrebbe permesso, vista l’inerzia del pubblico ministero, alcuna ulteriore estensione temporale dell’imputazione; dall’altro lato, la stessa data coincideva con l’esecuzione delle misure cautelari a carico del ricorrente (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e divieto di dimora), come tali preclusive della possibilità, per l’imputato, di dare ulteriore corso a condotte nocive per il circonvenuto.

 

3. La Suprema Corte, chiamata a decidere sulla questione controversa, individua plurimi indirizzi giurisprudenziali e dottrinali tra loro contrastanti, in relazione a due diversi profili giuridici.

In primo luogo, non vi sarebbe uniformità di vedute quanto alla natura del delitto di circonvenzione di incapace.

 

Secondo un primo indirizzo esegetico, sostanzialmente unitario in giurisprudenza, il reato di cui all’art. 643 c.p. si configurerebbe come fattispecie di pericolo[1].

La conclusione si deve, in particolare, al fatto che il compimento dell’atto oggetto della condotta induttiva deve possedere la semplice potenzialità a realizzare un effetto giuridico dannoso. Non sarebbe richiesto, dunque, il verificarsi di un danno patrimoniale per il circonvenuto, né la realizzazione di un profitto (che connota, invece, il dolo specifico della fattispecie), ma è sufficiente che l’atto compiuto dalla parte offesa sia potenzialmente idoneo alla produzione di effetti giuridici dannosi[2].

Si tratta di un orientamento che ha avuto un «lungo e costante seguito»: la giurisprudenza ha sempre ribadito che la fattispecie in esame plasma un reato di pericolo, «che si consuma nel momento in cui è compiuto l’atto capace di produrre un qualsiasi effetto giuridico dannoso per il soggetto passivo o altri[3]».

Peraltro, una parte della dottrina, in tempi più recenti, ha sostenuto come il delitto di circonvenzione di persone incapaci si configuri come un reato di danno e non di pericolo, attesa l’esigenza, normativamente prevista, del compimento di un atto che importi un effetto giuridico dannoso, fermo restando che la consumazione dello stesso - come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità - si verificherebbe comunque nel momento del compimento dell’atto[4].

In secondo luogo, sussisterebbe un contrasto giurisprudenziale in merito al momento consumativo della fattispecie incriminatrice, nel caso in cui (come nell’evenienza del testamento olografo) non vi sia coincidenza tra il compimento dell’atto e il verificarsi dell’effetto giuridico dannoso o, ancora, tra l’effetto giuridico dannoso e l’eventuale danno patrimoniale.

Anche in questo caso, si contrappongono due diversi indirizzi interpretativi.

Per un primo filone giurisprudenziale, anche nell’ipotesi del testamento olografo il momento consumativo rimarrebbe sempre ancorato al compimento dell’atto, in quanto esso sarebbe dotato di immediati effetti giuridici, a nulla rilevando che il percorso testamentario, dopo il decesso del de cuius, trovi ulteriore attuazione con la pubblicazione del testamento e con la sua accettazione da parte degli eredi[5].

D’altronde, la redazione del testamento costituirebbe la precondizione per l’avvio della successione su base volontaria, sicché risulterebbe innegabile l’immediata produzione di effetti giuridici. La circonvenzione del testatore vulnerabile si atteggerebbe come un reato ad eventuale formazione progressiva e a consumazione prolungata, che si perfeziona con l’atto del de cuius[6], ma che si può consumare anche in un momento successivo, qualora vengano in rilievo ulteriori condotte manipolatorie funzionali all’ottenimento del vantaggio ereditario[7].

Secondo un diverso orientamento, quando il soggetto passivo sia stato indotto alla redazione di un testamento olografo, «il reato si consuma con la pubblicazione dello stesso, verificandosi in tale momento la situazione di pericolo determinata dall’induzione, mentre rimane estraneo al perfezionamento dell’illecito il conseguimento del profitto, che si ricollega all’accettazione dell’eredità ed attiene esclusivamente al piano del dolo specifico[8]».

Sulla stessa linea un’altra decisione della stessa sezione, che, peraltro, posticipa ulteriormente il momento consumativo dell’art. 643 c.p. all’accettazione dell’eredità, fatto produttivo di un effetto dannoso e dal quale deriva il conseguimento del profitto illecito[9].

In queste pronunce si è osservato che nel caso di mancata coincidenza tra la condotta induttiva e l’apprensione illecita, il reato giungerebbe a consumazione soltanto all’atto dell’apprensione, che produrrebbe la materiale realizzazione dell’ingiusto profitto e sostanzierebbe il pericolo insito nell’attività di induzione. Pertanto, in caso di redazione di un testamento olografo, il reato si perfezionerebbe nella successiva pubblicazione dell’atto e nell’accettazione dell’eredità, unici fatti produttivi dell’effetto dannoso descritto dalla fattispecie.

La Corte ha anche specificato che la semplice redazione del testamento non rappresenta un atto che, di per sé, comporti un effetto giuridico dannoso: il de cuius, in effetti, ha facoltà di revocare il testamento e, comunque, l’atto è fisiologicamente produttivo di effetti soltanto dopo la morte del disponente[10].

 

4. Così ricostruite le coordinate ermeneutiche di riferimento, il Collegio, nella sentenza che si annota, ha ritenuto di aderire, quanto al primo profilo, all’orientamento che qualifica l’art. 643 c.p. come reato di danno.

Secondo la Corte, l’impostazione si giustifica alla luce dei profili testuali della norma di riferimento e in ragione della corretta interpretazione del concetto di danno.

Non sfugge, in argomento, come nell’art. 643 c.p., diversamente da altri reati contro il patrimonio, non si utilizzi la locuzione di “danno”, bensì quella di “effetto giuridico dannoso”. L’espressione concretizzerebbe un concetto di maggiore portata, da intendere in senso ampio, nel quale far rientrare non solo il danno patrimoniale in senso stretto, ma anche il danno “giuridico” derivante dalla limitazione della libertà di autodeterminazione delle scelte relative alla sfera patrimoniale. «Il vero nucleo di disvalore del reato risiede nella strumentalizzazione della fragilità psichica del soggetto passivo, che viene indotto a compiere un atto non frutto di una volontà libera e genuina. In tal senso, il danno può ben consistere nella compressione della libertà negoziale e decisionale del soggetto incapace (…) In questa prospettiva, il danno coincide con la perdita di autodeterminazione, intesa come possibilità di scegliere in modo consapevole e autonomo se e come disporre dei propri interessi[11]».

Il danno del delitto de quo, perciò, non risiede tanto nell’esito economico dell’operazione (che resta un accadimento soltanto eventuale e successivo), bensì nel compimento stesso dell’atto, da intendere come dannoso in quanto frutto di una decisione viziata dallo stato psico-fisico del soggetto passivo e dalla condotta induttiva e di abuso realizzata dal soggetto attivo.

Siffatta lettura consentirebbe, in ogni caso, di valorizzare la funzione di protezione svolta dall’art. 643 c.p., che intende tutelare non già (meglio: non solo) l’aspetto patrimoniale del circonvenuto, bensì la condizione di vulnerabilità della persona offesa, che, per giurisprudenza ormai costante, deve essere di effettiva consistenza e riconoscibilità[12]. Una lettura che, nondimeno, ha suscitato non poche riserve in dottrina[13].

In relazione, invece, alla seconda questione in diritto, i Giudici di Piazza Cavour accolgono le conclusioni raggiunte dal primo orientamento: quale che sia la natura giuridica del delitto di circonvenzione di incapace, il momento consumativo rimarrebbe identico e si perfezionerebbe nel momento in cui la persona offesa compie l’atto di disposizione testamentaria.

Ad avviso della Corte, sulla scorta degli argomenti già segnalati, a nulla rileverebbe il successivo danno patrimoniale, anche perché, diversamente opinando, l’induzione a redigere un testamento olografo rimarrebbe impunita se, prima della sua morte, il de cuius revocasse le disposizioni mortis causa.

La questione, allora, attiene alla natura degli eventi “successivi” alla redazione testamentaria (quali l’apertura della successione, la pubblicazione del testamento e l’accettazione dell’eredità). Il Collegio distingue tra il caso in cui plurimi atti di disposizione conseguano a un’unica iniziale induzione e quello in cui sussistano plurime attività induttive con il compimento di una pluralità di atti.

In relazione alla prima opzione, la giurisprudenza, condivisa dalla Corte, ha già chiarito che in questa ipotesi la consumazione si individua nell’ultima apprensione in ordine cronologico; mentre, con riguardo al secondo caso, il reato si considera consumato nel momento del conseguimento di ogni singolo profitto[14]. In caso contrario, tutte le successive azioni finirebbero per costituire un post factum non punibile.

Il momento consumativo, perciò, pur perfezionatosi con la semplice redazione del testamento, può ulteriormente svilupparsi con la prosecuzione dell’azione delittuosa, sino a ricomprendere la pubblicazione del lascito testamentario e la sua eventuale accettazione da parte degli eredi: l’interpretazione risulterebbe compatibile con la natura del delitto di circonvenzione del testatore vulnerabile, da inquadrare nel prisma del reato a eventuale formazione progressiva e a consumazione prolungata[15].

 

5. A valle delle argomentazioni svolte, i Giudici si avvedono, nel caso di specie, dell’esistenza di due diverse disposizioni testamentarie (28 maggio 2013 e 10 giugno 2014), mai portate ad esecuzione dal beneficiario. La Corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere la richiamata estensione temporale, sia da un punto di vista processuale (assenza di modificazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero), sia da un punto di vista sostanziale, visti i principi applicabili in relazione al momento consumativo del reato. Poco senso, inoltre, avrebbero avuto sia la contestazione “chiusa” operata dalla Procura, sia l’aggancio della realizzazione del delitto al decesso del de cuius, poiché, ad avviso della Corte Suprema, si tratterebbe di un evento sostanzialmente neutro, non risultando perfezionati gli ulteriori sviluppi previsti dalla legge in tema di successione.

Il reato contestato al ricorrente, che, sulla base dei principi espressi in sentenza, si è perfezionato in data 10 giugno 2014, risulta ormai prescritto: da qui, la pronuncia di annullamento senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione (maturata anche prima della pronuncia della sentenza di primo grado).

 

6. A differenza del terreno giurisprudenziale (quantomeno, fino alla pubblicazione della sentenza in commento), in dottrina, in relazione al delitto di circonvenzione di incapace, si sono riscontrate opinioni parzialmente divergenti sulla dicotomia reato di pericolo/reato di danno.

Alcuni studiosi, partendo dall’idea della patrimonialità del reato, identificano il perfezionamento dell’art. 643 c.p. nel momento del compimento dell’atto, considerandolo, dunque, un reato di danno[16].

Si sostiene, in argomento, che il danno rappresenta un elemento qualificante e imprescindibile della fattispecie, in quanto fa parte del tipo normativamente descritto: «il danno deve essere considerato requisito di fattispecie, autonomo rispetto all’offesa che può derivare alla libertà di autodeterminazione implicita nell’induzione di un soggetto a compiere un atto che non avrebbe altrimenti concluso, ma che nell’ottica della patrimonialità non rileva ai fini dell’offesa[17]». In altri termini, il danno sarebbe già attualizzato al momento del compimento dell’atto avente effetti giuridici dannosi, anche nel caso in cui l’attuazione pratica dell’atto risulti condizionata o differita nel tempo[18]. Ai fini della consumazione del reato, è sufficiente la verificazione «dei presupposti tipici di un danno di giuridica attualità; mentre non occorre la concreta verificazione del danno in senso economico, che resta un accadimento soltanto eventuale[19]».

Secondo altri autori, il compimento dell’atto descritto nella fattispecie criminosa realizzerebbe istantaneamente l’offesa, ma l’effetto dannoso risulterebbe non immediato, ma solo potenziale; per questa ragione, il reato in esame si configurerebbe quale fattispecie di pericolo[20].

Non sembrano, peraltro, discendere conseguenze rilevanti sul piano del perfezionamento del reato, che in entrambi i casi, come sottolineato dal Collegio, rimane identico: entrambe le correnti dottrinali, in effetti, stabiliscono la consumazione della circonvenzione di incapace nel compimento dell’atto, mentre la disputa, come osservato, attiene soprattutto all’identificazione dell’immediata “dannosità” dell’atto, ovvero della sua semplice potenzialità a produrre effetti dannosi.

 

7. Proprio sul piano del momento consumativo (in particolare, nel caso della redazione del testamento olografo) val la pena tracciare alcune brevi riflessioni.

Se, da un punto di vista generale, sembra da accogliere la prospettiva adottata dalla prevalente dottrina, nella misura in cui si qualifica l’art. 643 c.p. come un reato di danno, pare maggiormente discutibile - o, comunque, meno chiara - l’individuazione del momento consumativo della fattispecie nell’ipotesi della redazione del testamento olografo, per lo “sfasamento” temporale che si riscontra tra l’atto oggetto di induzione e il danno effettivamente sofferto dal testatore.

L’art. 643 c.p. assegna all’atto del circonvenuto una precisa caratteristica: esso deve importare un qualsiasi “effetto giuridico dannoso”. A ben vedere, la semplice redazione del testamento olografo, finché improduttiva di effetti, potrebbe non essere realmente in grado di produrre un danno nella sfera giuridica del soggetto passivo: l’effetto giuridico dannoso, in effetti, si concretizzerebbe a partire dalla morte del testatore, circostanza che determina l’apertura della successione mortis causa e che legittima l’attivazione delle procedure ereditarie.

È da questo momento che si realizza il danno (o, meglio ancora, l’effetto giuridico dannoso), con la potenziale apprensione dei beni che, materialmente, avverrà in un momento ancora successivo. L’interpretazione risulterebbe in linea con la struttura del delitto punito dall’art. 643 c.p. (reato a eventuale formazione progressiva e a consumazione prolungata): il decesso del testatore perfeziona la fattispecie, mentre le eventuali, ulteriori attività che consacrano la patrimonialità del danno (pubblicazione del testamento e accettazione dell’eredità) possono spostare in avanti il momento consumativo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità[21].

La conclusione ha trovato accoglimento anche in una decisione della Suprema Corte, che ha ribadito come la redazione del testamento olografo non è un atto che importi, di per sé, alcun effetto giuridico dannoso, trattandosi di atto che diviene idoneo a produrre effetti giuridici solo a seguito della morte del testatore; in conseguenza, secondo i Giudici, il reato di cui all’art. 643 c.p. giungerebbe a consumazione soltanto nel momento in cui si verifichi il decesso del de cuius[22].

Non pare riscontrabile, a ogni modo, una lacuna nella tutela penale, poiché, accogliendo la prospettiva del danno e non del pericolo, l’induzione a redigere un testamento olografo che, prima della morte del circonvenuto, sia stato revocato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, risulterebbe punibile a titolo di tentativo.

D’altro canto, l’interpretazione in parola sembrerebbe maggiormente aderente ai principi di offensività e di proporzionalità della pena.

Nonostante - nella prospettiva accolta dal Collegio - la natura della fattispecie (danno versus pericolo) non incida realmente sul tempus commissi delicti, in presenza di un testamento olografo riaffiora la problematica non coincidenza tra il compimento dell’atto e la realizzazione dell’effetto giuridico dannoso, con potenziali ricadute negative sui principi richiamati.

Se si ritenesse che la semplice redazione del lascito rappresenti un atto non ancora intriso della “dannosità” pretesa dall’art. 643 c.p., allora l’ancoraggio del momento consumativo al compimento dell’atto sembrerebbe suggerire un’indebita anticipazione della tutela penale, con conseguente vulnus per la necessaria offensività del reato[23]; o, ancora, reputando comunque oltrepassata la soglia dell’offensività, il mero compimento di una disposizione testamentaria - improduttiva di effetti fino al momento della morte del testatore - potrebbe non raggiungere quel «livello minimo di offesa richiesto dalla legge per integrare la fattispecie», imposto dal principio di proporzionalità della pena[24].

In altri termini, secondo l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale più recente, il principio di proporzionalità imporrebbe al giudice di estromettere dalla tutela penale fatti che, pur essendo tipici, offensivi e colpevoli, «non raggiungono la soglia di disvalore e di gravità espressa dal legislatore attraverso la comminatoria di pena[25]»: si potrebbe, quindi, dubitare dell’idoneità della condotta stigmatizzata (l’induzione della persona incapace alla redazione di un testamento olografo, dal quale, però, non scaturiscono effetti dannosi se non dopo la morte del circonvenuto) a superare quel limite minimo di offesa predicato dal principio di proporzionalità.

Adottando la diversa visuale della consumazione del reato al momento del decesso del de cuius, il pericolo della violazione di questi canoni fondamentali sembra invece scongiurato.

Si tratta, comunque, di osservazioni di tipo cursorio, a fronte di una casistica che si presenta particolarmente complessa e che rischia di creare confusione sui profili del danno e del pericolo, con un concetto di offesa al patrimonio che si rende sempre più evanescente[26] (la sentenza esaminata, in effetti, ha sostanzialmente negato l’esclusività della natura patrimoniale dell’offesa nel delitto di circonvenzione di incapace[27]).

 

 

 

[1]  In questo senso, tra le altre: Cass. Pen., Sez. II, 10 febbraio 2016, n. 8103; Cass. Pen., Sez. IV, 23 aprile 2008, n. 27412; Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2008, n. 7176; Cass. Pen., Sez. III, 1° dicembre 2004, n. 48537; Cass. Pen., Sez. Unite, 15 dicembre 1973, n. 1669.

[2]  Cass. Pen., Sez. Unite, 15 dicembre 1973, n. 1669.

[3] Gli incisi tra le virgolette si ritrovano alla p. 5 della sentenza in commento, che richiama i precedenti giurisprudenziali in materia.

[4]  Per i riferimenti agli autori che ritengono come il delitto previsto dall’art. 643 c.p. costituisca un reato di danno si veda infra.

[5] In questa direzione: Cass. Pen., Sez. II, 10 maggio 2023, n. 26727.

[6]  Cass. Pen., Sez. II, 10 maggio 2023, n. 26727.

[7] In maniera non così dissimile dalle fattispecie di corruzione: sul tema, in giurisprudenza, ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 19 ottobre 2023, n. 15641; Cass. Pen., Sez. VI, 15 settembre 2023, n. 40715; Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 2022, n. 28988; Cass. Pen., Sez. VI, 12 febbraio 2016, n. 11442. Critico, con riferimento all’orientamento prevalente in materia di corruzione, S. SEMINARA, Sub. Art. 318 c.p., in G. FORTI – S. RIONDATO – S. SEMINARA, Commentario breve al codice penale. Settima edizione, Wolters Kluwer, Milano, 2024, p. 1201: «Tecnicamente più corretta appare dunque l’opposta soluzione, secondo cui il reato si consuma all’atto della promessa e la consegna del denaro costituisce solo l’esecuzione dell’illecito contratto».   

[8] Così Cass. Pen., Sez. II, 26 gennaio 2021, n. 10165.

[9] Si tratta di Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2017, n. 20669.

[10]  Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2017, n. 20669.

[11] Così, testualmente, la sentenza in commento, p. 6.

[12]  In questo senso, di recente, Cass. Pen., Sez. II, 31 maggio 2024, n. 30551.

[13] Ad esempio, Mantovani ha osservato come queste interpretazioni portino a dematerializzare e a “depatrimonializzare” il concetto di danno, proiettandolo verso valori “spiritualizzati”: cfr. F. MANTOVANI, Delitti contro il patrimonio, in Enc. Giur., XXII, Roma, 1990, p. 8. Si sostiene, inoltre, come senza l’offesa contro il patrimonio questi reati perdano la loro tipica “impronta” patrimoniale: C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1955, p. 15.

[14] Cass. Pen., Sez. II, 14 settembre 2020, n. 31425.

[15] Cfr. p. 11 della sentenza in commento.

[16] In questo senso, tra gli altri: M. BERTOLINO, Nuovi orizzonti nei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell’usura, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, pp. 92 ss.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale. III - Delitti contro il patrimonio, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 415.

[17] M. BERTOLINO, Nuovi orizzonti nei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell’usura, op. cit., p. 94.

[18] C. PEDRAZZI, La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio, in Riv, it. dir. proc. pen., 1952, p. 362.

[19]  G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte Speciale. I delitti contro il patrimonio, Tomo II, Bologna, p. 209. Dello stesso indirizzo anche G. D. PISAPIA, Circonvenzione di persona incapace, in Noviss, dig. it., X, Torino, 1959, p. 255.

[20] V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano. Reati contro il patrimonio, IX, Torino, 1984, p. 861.

[21] Cass. Pen., Sez. II, 15 settembre 2020, n. 31425.

[22] Cass. Pen., Sez. II, 20 novembre 2015, n. 46109.

[23] In argomento, tra gli altri, V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro dii ragionevolezza, G. Giappichelli Editore, Torino, 2005.

[24] G. L. GATTA, Un’importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali, in questa Rivista, 7-8, 2025, p. 137, che riconosce al principio di proporzionalità un’autonomia funzionale e di tutela rispetto al principio di offensività. In argomento, cfr. Corte Cost., 18 luglio 2025, n. 113: «(…) il principio di proporzionalità della pena impone al giudice di espungere dalla fattispecie - nei limiti in cui il dato normativo lo consenta - condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla ‘formale’ integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano ‘sostanziale’, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale».

[25] G. L. GATTA, Un’importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali, op. cit., p. 132. Sul principio di proporzionalità: E. ADDANTE, Il principio di proporzionalità sanzionatoria in materia penale, Pisa University Press, Pisa, 2021; N. RECCHIA, Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020; G. RUGGIERO, La proporzionalità nel diritto penale. Natura e attuazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2021.

[26] Così M. BERTOLINO, Nuovi orizzonti nei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell’usura, op. cit., p. 94.

[27] Anche su questo aspetto, ad ogni buon conto, si registrano differenti letture in dottrina. Secondo una prima impostazione, il delitto di circonvenzione di incapace sarebbe una norma posta esclusivamente a presidio del patrimonio: tra gli altri, D. DAWAN, La circonvenzione di persone incapaci, Cedam, Padova, 2003, p. 98; G. D. PISAPIA, Circonvenzione di persona incapace, op cit., p. 258; A. VENDITTI, Del matrimonio quale atto giuridico dannoso nel delitto di circonvenzione di persone incapaci, in Giust. Pen., 2, 1956, p. 775. Secondo altri, invece, il bene giuridico tutelato non saebbe il solo patrimonio del minorato ma, più in generale, la sua libertà o la sua dignità: cfr. M. L. FERRANTE, La circonvenzione di persone incapaci, G. Giappichelli Editore, Torino, 1999, p. 244; G. FOSCHINI, Circonvenzione di incapaci e induzione al matrimonio, in Arch. pen., 1, 1955, p. 344; R. PEZZANO, Circonvenzione di incapaci e depatrimonializzazione del bene tutelato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 412. Di recente, sul tema, anche F. BACCO, La circonvenzione di incapaci tra tutela del patrimonio e tutela della persona, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 50 ss., che propende per la natura plurioffensiva del reato.