Trib. Nola, Sez. GIP/GUP, ord. 14 luglio 2025, Giud. Muzzica
Segnaliamo ai lettori che, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, la Corte costituzionale prenderà in esame un’interessante questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Nola con l’ordinanza qui pubblicata in allegato.
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale degli artt. 442 co. 2 bis e 676 co. 3 bis c.p.p. “nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti, per violazione degli artt. 3, 27, commi 1 e 3, 111, 117 Cost. in riferimento all’art. 6 CEDU”.
Sembra in effetti irragionevole, contrario al finalismo rieducativo della pena e al principio della ragionevole durata del processo non consentire al giudice dell’esecuzione l’applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi allorché, per effetto dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena detentiva conseguente alla scelta di non impugnare la condanna in abbreviato, la pena detentiva irrogata scenda al di sotto del limite di quattro anni previsto dalla legge per l’applicabilità delle pene sostitutive. Tanto più che, nella medesima situazione, non è oggi più inibito ordinare la sospensione condizionale della pena.
L’ordinanza allegata mira infatti con articolate e persuasive ragioni a mutuare sul terreno delle pene sostitutive un esito che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 208 del 2024, ha reso possibile nel giudizio di esecuzione allorché, per effetto della riduzione di pena conseguente alla mancata impugnazione della condanna in abbreviato, il giudice può ordinare la sospensione condizionale della pena.
Nel caso di specie, il condannato (a pena detentiva non sospendibile perché superiore a due anni, ma sostituibile perché risultata inferiore a quattro) si trova agli arresti domiciliari. Il giudice dell’esecuzione non può assicurare continuità alla misura domiciliare già disposta, trasformandone il titolo, e l’interessato, per evitare l’ingresso in carcere, entrerebbe "nel girone dei c.d. liberi sospesi" (oltre 100.000 in Italia): dovrebbe attendere la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena (art. 656, co. 5 c.p.p.) e formulare nei successivi 30 giorni istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione (compresa la detenzione domiciliare), attendendo per mesi o anni la decisione del tribunale di sorveglianza, con sacrificio del diritto alla ragionevole durata del processo che, con tutta evidenza, si riferisce anche alla fase dell’esecuzione.
Se la questione dovesse essere accolta dalla Corte, si aprirebbero del tutto ragionevolmente nuovi spazi per l’applicazione delle pene sostitutive e per l’appetibilità del rito abbreviato, a vantaggio di sempre più avvertite esigenze di deflazione processuale e penitenziaria. Per approfondire la questione sottoposta alla Corte costituzionale rinviamo al testo dell'ordinanza allegata.
(Gian Luigi Gatta)


