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21 Luglio 2026


La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla confisca per equivalente nei reati transnazionali e ribadisce i limiti dell’intervento del giudice dell'esecuzione

Corte cost., sent. 13 luglio 2026, n. 123, Pres. Amoroso, Red. Luciani



Segnaliamo ai lettori la sentenza n. 123, depositata il 13 luglio 2026, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, in relazione all’art. 11 della legge n. 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001), che disciplina la confisca per equivalente nei reati transnazionali.

Secondo il giudice rimettente, la disciplina si poneva in contrasto con gli artt. 25, II comma, e 117, I comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui prevede l’applicazione della confisca per equivalente con la sentenza di condanna «e non anche a seguito di sentenza di applicazione [della] pena su richiesta delle parti ex art. 444 e seg. c.p.p.».

La pronuncia lascia impregiudicato il profilo sostanziale relativo all’applicabilità della confisca per equivalente in caso di patteggiamento per reati transnazionali, limitandosi a esaminare i requisiti di ammissibilità del giudizio incidentale di costituzionalità e i limiti operativi del giudice dell’esecuzione rispetto a decisioni irrevocabili.

Il primo profilo di inammissibilità individuato dalla Corte riguarda l’«oscurità e l’incertezza del petitum», determinata dalla sostanziale incongruenza tra l’impianto motivazionale dell’ordinanza e la richiesta conclusivamente formulata dal giudice rimettente. Se, infatti, le argomentazioni poste a fondamento della non manifesta infondatezza risultavano «calibrate sul dubbio che la confisca per equivalente di cui all’art. 11 della legge n. 146 del 2006 possa essere disposta anche in sede di sentenza di patteggiamento», la censura investiva, «al contrario», la disposizione nella parte in cui non estende espressamente la misura ablativa anche all’ipotesi di sentenza ex art. 444 c.p.p.

La Consulta ha, inoltre, escluso la sussistenza del requisito della rilevanza, osservando che la questione era stata sollevata dal giudice dell’esecuzione con riguardo a una disposizione già applicata in via definitiva nel giudizio di cognizione. Richiamando un orientamento consolidato della propria giurisprudenza (sentenze nn. 210 del 2013, 147 del 2021 e 208 del 2024), la Corte ha ribadito che la norma censurata aveva ormai esaurito i propri effetti in una decisione coperta da giudicato e che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti eccezionali che consentono una «flessione dell’intangibilità del giudicato», ricorrenti soltanto «a fronte di sopravvenienze concernenti la punibilità e il trattamento sanzionatorio del reo».

In allegato possono leggersi il comunicato stampa diffuso dalla Corte e il testo della sentenza.

(Valentina Vasta)