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23 Luglio 2026


L’amministrazione giudiziaria degli exchanger di criptovalute: tra agevolazione colposa e agevolazione consapevole

Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, Decreto di applicazione di amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/11, n. 7/2026, 5 maggio 2026, Pres. rel. Liccardo



1. La pronuncia in commento riveste particolare interesse sotto un duplice profilo. Da un lato, rappresenta il primo caso noto di applicazione dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria, di cui all’art. 34 d.lgs. 159/2011, a un operatore del mercato delle cripto-attività, settore oggetto negli ultimi anni di una progressiva e articolata regolazione da parte del legislatore europeo e nazionale. Dall’altro lato, offre l’occasione per tornare su alcune delle questioni più controverse dell’istituto, quali lo standard probatorio richiesto per la sua applicazione e l’elemento soggettivo che deve caratterizzare l’attività agevolatrice.

La decisione del Tribunale di Bologna si colloca all’incrocio tra due direttrici evolutive: l’estensione degli strumenti di prevenzione patrimoniale a contesti economici innovativi e tecnologicamente complessi e il progressivo consolidamento dell’amministrazione giudiziaria quale misura di bonifica dell’attività d’impresa, destinata a intervenire nei confronti di operatori economici leciti ma esposti al rischio di condizionamenti criminali.

In tale prospettiva, il decreto assume rilievo non solo per la novità del settore coinvolto, ma anche perché consente di verificare come i tradizionali criteri applicativi dell’art. 34 d.lgs. 159/2011 si confrontino con modelli imprenditoriali caratterizzati da elevata digitalizzazione, opacità operativa e peculiari rischi di riciclaggio.

 

2. Il caso sottoposto ai giudici del Tribunale di Bologna riguardava l’attività di una società che svolgeva il servizio di conversione tra criptovalute e moneta legale (c.d. exchanger) mediante terminali automatici collocati sul territorio nazionale, applicando una commissione e consentendo al cliente di versare denaro contante e convertirlo in valuta virtuale, nonché di effettuare l’operazione inversa.

La richiesta di applicazione dell’amministrazione giudiziaria della Procura di Bologna si fondava sulla ricorrenza di sufficienti indizi in ordine al fatto che l’attività imprenditoriale svolta dalla società potesse agevolare le attività economiche poste in essere da soggetti indagati per i gravi reati indicati nell’art. 34 d.lgs. 159/2011, che, nel caso di specie, erano taluni tra quelli previsti all’art. 4, comma 1, lett. a), b) e i-bis) del medesimo decreto, ed, in particolare, gli artt. 416-bis c.p., 12-quinquies d.l. 306/1992, 74 d.p.r. 309/1990 e 640 bis c.p., nonché gli artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p.

Segnatamente, l’attività di indagine aveva fatto emergere che la società consentisse a soggetti indagati per tali reati di accedere alla conversione di denaro in criptovalute, movimentando ingenti somme di denaro. In particolare, su 6.298 clienti, 51 movimentavano operazioni in criptovalute per 9.108.752,24 euro su un totale di conversioni pari a 49.691.536,95 euro. Pur rappresentando solo lo 0,8% della clientela, tali soggetti generavano oltre il 18% degli scambi.

 

3. Il Tribunale ha dapprima ricostruito il quadro normativo applicabile agli exchanger di criptovalute, evidenziando come tale attività rientri nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. 231/2007. In particolare, ha rilevato che, sebbene la direttiva 2015/849[1] (c.d. quarta direttiva) non prevedesse specifici presidi antiriciclaggio per le valute virtuali, il legislatore nazionale, in sede di attuazione[2], ne estendeva l’ambito applicativo anche agli exchanger, qualificandoli come soggetti obbligati. La successiva direttiva 2018/843[3] (c.d. quinta direttiva) in materia ampliava gli obblighi antiriciclaggio, inserendovi anche gli exchanger[4]. Con la disciplina di attuazione[5] della suddetta direttiva, il legislatore italiano ulteriormente estendeva i presidi in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo (c.d. AML/CFT[6]) rispetto al quadro europeo «ai servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute»[7].

3.1. I giudici del Tribunale di Bologna, dopo aver chiarito il quadro normativo nel quale si muove l’attività di exchange, hanno delineato i principi in materia di amministrazione giudiziaria, evidenziando che: i) è una misura di prevenzione patrimoniale non ablativa, volta al ripristino della legalità dell’attività economica; ii) ha finalità preventive e non repressive, non essendo diretta a sanzionare l’imprenditore inserito in contesti criminali, bensì a impedire la contaminazione di imprese sane, così da sottrarle tempestivamente alle infiltrazioni e restituirle al mercato una volta bonificate; iii) è applicabile anche ad attività lecite che abbiano fornito un contributo agevolatore o di carattere ausiliario a soggetti nei cui confronti sia stata proposta una misura di prevenzione o che siano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati indicati nell’art. 34 d.lgs. 159/2011, in quanto l’obiettivo è colpire non solo i patrimoni legati alla criminalità organizzata, ma in generale le ricchezze di origine illecita o sospetta non giustificate; iv) non richiede l’accertamento della responsabilità penale dei titolari dell’attività economica, essendo sufficiente la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino un collegamento tra attività economica e illecito penale, anche come contributo non esclusivo.

3.2. Ciò premesso, il decreto evidenzia che la società ha posto in essere una gestione caratterizzata da numerose violazioni della disciplina antiriciclaggio, quali: «a) l’elusione degli obblighi di adeguata verifica della clientela; b) la mancata o incompleta registrazione delle operazioni; c) l’omessa segnalazione di operazioni sospette, nonostante la ricorrenza di indici di anomalia; d) il ricorso sistematico a operazioni frazionate e all’utilizzo di denaro contante in violazione dei limiti normativi» e che, analizzando le modalità operative della società, tali condotte non abbiano assunto carattere episodico, ma siano da considerarsi un «modello gestionale stabile, reiterato nel tempo e funzionale alla realizzazione di operazioni di trasferimento e occultamento dei capitali», divenendo un vero e proprio modus operandi nei confronti della clientela.

3.3. Il decreto analizza anche le modalità con cui era gestita l’impresa, alla luce di attività di indagine consistita, tra l’altro, in visure camerali e in intercettazioni telematiche, ambientali e telefoniche,  rappresentando profili di riconducibilità a soggetti diversi da quelli formalmente investiti delle cariche sociali, attraverso l’utilizzo di prestanome e opacità nelle strutture organizzative, volte all’occultamento e alla mancata tracciabilità delle operazioni poste in essere con l’exchanger. Era emerso, infatti, che la gestione della società era caratterizzata da gravi criticità: da un lato, consentiva trasferimenti di fondi e operazioni di cambio in violazione delle norme sulla tracciabilità e sull’identificazione della clientela; dall’altro lato, presentava assetti di controllo interno deboli o del tutto assenti, tali da permettere a numerosi utenti di effettuare operazioni di rilevante importo anche tramite l’assistenza della stessa società, in violazione dei limiti all’utilizzo del contante previsti dall’art. 49 d.lgs. 231/2007. Inoltre, risultavano carenze sistematiche negli obblighi di identificazione dei clienti, talora effettuata mediante documenti smarriti o contraffatti, nonché l’inosservanza degli obblighi di conservazione dei filmati, con conseguente impossibilità di ricostruire le operazioni e verificarne la riferibilità soggettiva. Emergeva, in particolare, che taluni clienti (per un totale di 29 su 6.298) erano gravati da precedenti di polizia per reati di cui all’art. 34 d.lgs. 159/2011, tra cui quelli di cui agli artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter, nonché, tramite il richiamo previsto all’art. 4, comma 1, lett. a), b) e i-bis) d.lgs. 159/2011, per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 12-quinquies d.l. 306/1992, 74 d.p.r. 309/1990 e 640 bis c.p.

Il decreto evidenzia anche che ciò poteva avvenire a causa della debolezza applicativa della gestione posta in essere dalla società, che rendeva possibile l’elusione della disciplina a cui l’exchanger era tenuto, in quanto «prestatore di servizi per cripto-attività», di cui all’art. 3, comma 2, lett. v-bis), d.lgs. 231/2007.

 

3.4. Il Tribunale rappresenta che le modalità operative emerse in sede di indagine risultavano, almeno in parte, strumentali alla realizzazione di condotte illecite, in quanto idonee a consentire la circolazione di capitali in assenza di adeguati presìdi di controllo, con conseguente occultamento della loro origine e successiva immissione nel circuito economico. Alla luce di tali elementi, l’attività della società veniva qualificata come concretamente agevolatrice rispetto a quella di soggetti coinvolti in procedimenti per i reati, sopra indicati, di natura economico-finanziaria.

Da ciò derivava, secondo il Tribunale, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/2011, quale misura volta al ripristino della legalità nell’esercizio dell’attività economica.

 

3.5. In tale prospettiva, anche alla luce del principio di proporzionalità (elemento indefettibile e richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 24/2019), assumono rilievo sia le caratteristiche e le modalità di esercizio dell’attività, sia la cancellazione della società dal Registro Operatori Valute Virtuali, elementi che giustificano la sostituzione dell’amministratore in carica.

 

3.6. Il Tribunale di Bologna conclude poi escludendo la necessità di ricorrere anche alla misura del sequestro, di cui all’art. 34, comma 7, d.lgs. 159/2011, proposta dalla Procura della Repubblica di Bologna. In tal senso, ricostruisce l’evoluzione dell’istituto, richiamando la disciplina previgente, di cui agli artt. 3‑quater e 3‑quinquies della l. n. 575/1965, che prevedeva il sequestro, la confisca e la sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni in danno di attività imprenditoriali, evidenziando come tali disposizioni configurassero un sistema fondato su misure di natura prevalentemente gestionale, volte a garantire la continuità e il risanamento dell’attività d’impresa, attraverso il sequestro e la temporanea sospensione dell’amministrazione in presenza di indizi di infiltrazione mafiosa o di collegamenti con soggetti sottoposti a misure di prevenzione o a procedimento penale. In tale contesto, il sequestro assumeva una funzione essenzialmente cautelare e impeditiva, finalizzata a preservare l’integrità dei beni e a evitare condotte dispersive, potendo sfociare nella confisca solo laddove emergesse la loro provenienza illecita.

Nel delineare il quadro attuale, il Tribunale sottolinea il mutamento di prospettiva introdotto dall’art. 34 d.lgs. 159/2011, il quale attribuisce al sequestro previsto dal comma 7 una funzione accessoria rispetto all’amministrazione giudiziaria e strettamente connessa alla successiva confisca. Diversamente dal modello previgente, le misure ablative colpiscono oggi beni di origine illecita, con una chiara finalità di espulsione dal circuito economico delle risorse contaminate. In tale ottica, l’amministrazione giudiziaria è funzionale a un obiettivo di bonifica dell’impresa, volto a recidere ogni legame con contesti criminali e a ripristinare condizioni di legalità mediante la selezione e segregazione dei soli beni riconducibili a provenienze illecite.

Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale rileva l’assenza di una puntuale individuazione, da parte della Procura, dei beni da sottoporre a vincolo e della loro asserita origine illecita, elemento ritenuto imprescindibile per l’adozione della misura patrimoniale. Tale carenza impone il rigetto della richiesta di sequestro ex art. 34, comma 7, d.lgs. 159/2011, ferma restando l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno, con nomina degli organi della procedura.

 

4. Premessa così la ricostruzione del contenuto del provvedimento, prima di affrontare il tema dell’amministrazione giudiziaria, occorre – seguendo la linea argomentativa dettata dalla pronuncia in esame – soffermarsi sul quadro normativo di riferimento in materia di criptovalute[8].

È opportuno preliminarmente rilevare come l’evoluzione della disciplina europea sulle criptovalute abbia ampiamente recepito, in ambito antiriciclaggio, le indicazioni fornite dal GAFI[9]. In particolare, nel primo report[10] dedicato al fenomeno delle valute virtuali, pubblicato nel 2015, tale organismo internazionale valorizzava un approccio fondato sul rischio (risk based approach), basato sull’identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con la previsione di specifici obblighi volti a mitigarli[11].

In tale prospettiva, l’obiettivo non era quella di regolare il fenomeno delle criptovalute in quanto tale, quanto quello di proteggere il mercato tradizionale dai rischi derivanti dall’interazione con il mercato delle valute virtuali. Si spiega in questi termini la raccomandazione di assoggettare gli exchanger, ossia i soggetti che svolgono attività di conversione tra denaro contante e criptovalute (e viceversa), ai medesimi obblighi antiriciclaggio previsti per le istituzioni finanziarie tradizionali.

Tale impostazione è stata successivamente superata dallo stesso GAFI che, nel 2019[12], ha raccomandato l’estensione degli obblighi antiriciclaggio a tutti i soggetti che pongono in essere un’attività anche solo all’interno del mercato delle criptovalute, abbandonando la precedente logica di contenimento del rischio di contagio del mercato tradizionale.

In questo contesto, il legislatore italiano si è mosso in anticipo rispetto a quello europeo. Già con il d.lgs. 90/2017, infatti, aveva incluso tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio i cambiavalute (c.d. exchanger), ossia «i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso» (art. 3, comma 5, lett. i, d.lgs. 231/2007).

La rapidità nella regolazione del fenomeno delle criptovalute è emersa ancora più chiaramente dall’analisi della direttiva (UE) 2018/843, che si è sostanzialmente limitata a prevedere ciò che il legislatore italiano aveva già disposto, ossia la sottoposizione alla disciplina antiriciclaggio anche dei «prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso» e dei «prestatori di servizi di portafoglio digitale» [13].

Il recepimento della suddetta direttiva europea ha tuttavia rappresentato un’ulteriore occasione per il legislatore nazionale di ampliamento della disciplina. Con il d.lgs. 125/2019, il legislatore ha recepito le più recenti indicazioni del GAFI[14], ampliando la definizione di valuta virtuale, includendovi anche le finalità di finanziamento che possono connotare alcune valute e i loro impieghi, ed estendendo gli obblighi antiriciclaggio anche ai soggetti che forniscono servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Ne è derivata la sostanziale sottoposizione agli obblighi di registrazione e di compliance AML di tutti i soggetti che operano professionalmente nel mercato delle criptovalute.

A tale quadro si è, infine, aggiunto il regolamento n. 1113/2023[15], che ha introdotto specifici obblighi anche per i c.d. cripto-ATM, ossia gli sportelli automatici per la conversione tra valuta legale e cripto-attività, particolarmente rilevanti in ragione del loro potenziale utilizzo a fini di riciclaggio[16].

 

Le insufficienze del precedente quadro regolatorio[17] hanno successivamente condotto all’adozione del Regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. MiCAR), che ha introdotto una disciplina organica del mercato delle cripto-attività[18]. Tale regolazione non si occupa specificamente dei profili antiriciclaggio ma mira a garantire l’integrità del mercato e la tutela dei detentori di cripto-attività[19], introducendo una serie di obblighi a carico degli operatori del settore. Contestualmente, esso impone agli Stati membri di predisporre meccanismi sanzionatori efficaci e adeguati a reprimere una serie di condotte illecite, individuate mediante rinvio a specifiche disposizioni regolamentari.

In tale contesto, il legislatore italiano, con il d.lgs. 129/2024, ha riservato l’intervento penale alla sola ipotesi di abusivismo nel settore delle cripto-attività, affidando per il resto la repressione delle violazioni al sistema degli illeciti amministrativi punitivi[20].

La ricostruzione del quadro normativo evidenzia un dato significativo. Le cripto-attività sono state progressivamente individuate, tanto a livello nazionale quanto europeo, come un settore esposto a peculiari rischi di opacità e di possibile utilizzo a fini di riciclaggio[21], con il conseguente assoggettamento degli operatori a penetranti obblighi di identificazione della clientela, tracciabilità delle operazioni e segnalazione delle operazioni sospette.

Tale evoluzione normativa non esprime, tuttavia, un atteggiamento di sfavore nei confronti delle cripto-attività. Al contrario, la progressiva costruzione di una disciplina dedicata rivela la volontà dell’ordinamento di ricondurre il settore entro circuiti di legalità e trasparenza, riconoscendone la rilevanza economica.

In questa prospettiva assume particolare significato la decisione del Tribunale di Bologna di applicare all’exchanger l’amministrazione giudiziaria. Trattandosi di una misura orientata alla bonifica e al recupero dell’impresa, la sua applicazione presuppone che l’attività sia ritenuta in sé lecita e recuperabile. Il problema, dunque, non risiede nelle criptovalute in quanto tali, ma nelle modalità con cui l’impresa ha gestito i rischi di riciclaggio connessi alla propria attività.

La pronuncia si pone così in linea di continuità con l’evoluzione normativa del settore: se il legislatore, europeo e nazionale, ha progressivamente disciplinato l’attività degli operatori del mercato delle cripto-attività, il Tribunale ne conferma la meritevolezza ordinamentale, scegliendo di intervenire sui deficit organizzativi dell’impresa anziché espellerla dal mercato mediante strumenti ablativi.

 

5. Analizzato il quadro regolatorio nel quale si muove la fattispecie sottoposta al Tribunale di Bologna, occorre ora esaminare l’istituto dell’amministrazione giudiziaria, al cui interno si collocano rilevanti questioni interpretative sollevate dalla pronuncia in commento.

Il decreto si colloca nel solco tracciato dalla giurisprudenza milanese sul tema[22], che interpreta l’istituto come uno strumento “terapeutico”[23], volto a sottrarre rapidamente l’impresa alla contaminazione criminale per restituirla al libero mercato[24]. La logica dell’amministrazione giudiziaria è, dunque, quella di protezione dell’impresa destinataria, e non di “incapacitazione patrimoniale”, al fine di consentirne il reinserimento nell’alveo della legalità e di recidere i legami con la criminalità[25].

Proprio la funzione di bonifica dell’impresa consente di comprendere la centralità che la giurisprudenza attribuisce al requisito della “recuperabilità” dell’impresa, inteso come verifica della disponibilità dell’ente a creare una nuova organizzazione interna e della concreta possibilità di recupero della società alla legalità[26].

La presenza di tale requisito è stata oggetto di critiche da parte della dottrina[27], in quanto la bonifica dell’ente è ritenuta un obiettivo da perseguire, più che un presupposto per l’applicazione della misura. Si osserva, infatti, che si tratta di un requisito non espressamente previsto a livello normativo, che finisce per onerare il giudice del compimento di valutazioni di carattere economico-imprenditoriale che non gli competono.

 

5.1. Particolarmente interessante è il modo in cui il decreto del Tribunale declina lo standard probatorio richiesto per l’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria. Proprio tale profilo rappresenta uno degli aspetti maggiormente controversi dell’istituto[28]. In dottrina, infatti, è stato evidenziato che l’art. 34 d.lgs. 159/2011 consente l’applicazione di una misura significativamente incidente sulla libertà di iniziativa economica privata sulla base della mera sussistenza di “sufficienti indizi” di agevolazione[29]. Il dato normativo appare particolarmente delicato se confrontato con la consistente compromissione della sfera patrimoniale dell’impresa derivante dall’applicazione della misura, soprattutto ove si consideri che il legislatore non richiede espressamente la presenza di un quadro indiziario dotato dei caratteri della gravità, precisione e concordanza. La critica è stata ulteriormente rafforzata dal rilievo secondo cui l’agevolazione può riguardare soggetti che non abbiano ancora riportato alcuna condanna e che siano solamente sottoposti a procedimento penale per uno dei reati richiamati dall’art. 34 d.lgs. 159/2011.

 

5.2. Proprio sotto questo profilo la pronuncia in commento appare meritevole di particolare attenzione. Pur operando nell’ambito dell’art. 34 d.lgs. 159/2011, il Tribunale di Bologna afferma espressamente che l’applicazione della misura richiede la presenza di un “quadro indiziario grave, preciso e concordante”[30] e sottolinea come, nel caso concreto, lo stesso era “unitario, coerente e dotato di elevato grado di significatività”[31]. La scelta terminologica non appare casuale e sembra riflettere la volontà di ancorare l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria a un livello di accertamento più elevato rispetto a quello che potrebbe ricavarsi da una lettura meramente letterale del requisito dei “sufficienti indizi”.

Si tratta di un passaggio di particolare interesse sistematico. Il decreto pare infatti recepire le preoccupazioni formulate in dottrina e valorizzare l’esigenza di assicurare un adeguato bilanciamento tra finalità preventive e tutela della libertà di impresa, conformemente ai principi costituzionali che governano le misure di prevenzione. In questa prospettiva, la pronuncia sembra voler contribuire ad elevare il livello di garanzia richiesto per l’applicazione dell’istituto, riconoscendo che l’intensità degli effetti prodotti dall’amministrazione giudiziaria impone un corrispondente rigore nell’accertamento dei relativi presupposti.

Tale aspetto assume rilievo ancora maggiore nel caso di specie, nel quale l’attività sottoposta a controllo opera in un settore caratterizzato da elevata complessità tecnica e da un significativo rischio di utilizzi illeciti da parte di terzi. Da qui l’importanza della scelta del Tribunale di fondare la misura su un quadro indiziario ritenuto complessivamente significativo e idoneo a dimostrare la sussistenza di un modello gestionale stabilmente orientato a consentire l’elusione dei presìdi antiriciclaggio.

 

5.3. Il tema dello standard probatorio si salda strettamente con quello dell’elemento soggettivo richiesto per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria. Una volta riconosciuto che la misura incide in modo significativo sulla libertà di iniziativa economica privata e sull’autonomia gestionale dell’impresa, diventa infatti necessario interrogarsi non soltanto sulla consistenza del quadro indiziario oggettivo, ma anche sul grado di rimproverabilità della condotta agevolatrice.

L’esigenza di individuare un profilo soggettivo dell’agevolazione discende da una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto. L’amministrazione giudiziaria, pur avendo natura preventiva e non sanzionatoria, non può infatti risolversi in una forma di responsabilità oggettiva dell’impresa per il solo fatto di essere stata utilizzata da soggetti coinvolti in attività illecite. Proprio perché la misura comprime un diritto costituzionalmente tutelato, quale la libertà di iniziativa economica privata, occorre che l’agevolazione sia riconducibile a una condotta in qualche misura rimproverabile al soggetto economico destinatario dell’intervento[32].

In questa prospettiva si colloca l’elaborazione giurisprudenziale successiva alla sentenza Nolostand[33], secondo cui l’agevolazione rilevante ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 159/2011 non richiede la piena consapevolezza dell’attività agevolatrice, ma deve presentare i caratteri della colpa, ossia deve essere connotata da negligenza, imprudenza o imperizia.

La ragione di tale impostazione è evidente. Se si richiedesse la piena consapevolezza dell’imprenditore o degli organi sociali, l’ambito applicativo dell’amministrazione giudiziaria si sovrapporrebbe a quello delle fattispecie di concorso nel reato o di favoreggiamento[34]. L’istituto perderebbe così la propria autonomia funzionale, cessando di operare come strumento preventivo di bonifica dell’impresa e trasformandosi in una misura accessoria rispetto all’accertamento di responsabilità penali individuali o dell’ente.

 

5.4. Al tempo stesso, tuttavia, la riconduzione dell’agevolazione alla sola dimensione colposa pone questioni non marginali. Una parte della dottrina[35] ha, infatti, osservato che la ratio originaria dell’istituto era quella di contrastare le forme di contiguità imprenditoriale compiacente rispetto alla criminalità mafiosa, in un’ottica di convergenza di interessi. In tale prospettiva, la condotta agevolativa consapevole e volontaria non dovrebbe essere espunta dall’ambito dell’amministrazione giudiziaria, ma rappresenterebbe, anzi, primario oggetto di tutela.

Tale tensione è emersa nel caso Uber Italy Srl[36], in cui il Tribunale di Milano, pur qualificando la condotta dell’impresa come di agevolazione colposa, ha comunque evidenziato la piena consapevolezza da parte dell’impresa dell’attività illecita di sfruttamento dei lavoratori utilizzati nelle consegne. Proprio tale aspetto ha indotto una parte della dottrina ad osservare come il quadro ricostruito dal Tribunale apparisse difficilmente conciliabile con una mera responsabilità colposa, prospettando la configurabilità di una responsabilità dell’ente Uber, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso dagli intranei, di cui all’art. 603-bis, co. 1, n. 2, c.p.[37].

Il caso Uber dimostra, dunque, come il confine tra agevolazione colposa e agevolazione dolosa risulti, nella prassi applicativa, spesso meno netto di quanto affermato sul piano teorico e come l’istituto dell’amministrazione giudiziaria tenda progressivamente a confrontarsi con situazioni nelle quali le carenze organizzative dell’impresa si intrecciano con profili di consapevole accettazione delle condotte illecite poste in essere da terzi.

 

5.5. Nel provvedimento in commento, il Collegio non affronta espressamente tale questione. Tuttavia, dall’analisi delle modalità operative poste in essere dalla società emerge un quadro che presenta taluni profili di analogia con il dibattito sviluppatosi sul tema dell’elemento soggettivo dell’ente. La gestione dell’exchanger risultava infatti caratterizzata non solo da numerose violazioni della disciplina antiriciclaggio, ma anche dalla predisposizione di un “modello gestionale stabile, reiterato nel tempo e funzionale alla realizzazione di operazioni di trasferimento e occultamento di capitali, delineando un modus operandi nei confronti di parte della clientela[38]. A ciò si aggiungevano il ricorso a prestanome, l’opacità delle strutture organizzative e, soprattutto, gli elementi desunti dalle attività di intercettazione (telematiche, ambientali e telefoniche), dai quali il Tribunale ricava una vera e propria “condotta di fiancheggiamento finanziario realizzata dalla società proposta[39].

Analogamente a quanto osservato dalla dottrina con riferimento al caso Uber, anche nella vicenda in esame il quadro ricostruito dal Tribunale appare difficilmente riconducibile alla sola colpa di organizzazione. Le modalità operative accertate sembrano infatti esprimere una scelta gestionale stabile e non una mera carenza nei controlli o nell’assetto organizzativo. La pronuncia offre così un ulteriore argomento a favore di quelle ricostruzioni che ritengono non incompatibile con l’art. 34 d.lgs. 159/2011 la presenza di forme di agevolazione consapevole, riportando al centro del dibattito i confini applicativi dell’istituto e il ruolo dell’elemento soggettivo nell’attività agevolatrice.

 

[1] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, in GU L 141 del 5.6.2015.

[2] Avvenuta mediante l’adozione del d.lgs. 90/2017.

[3] Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, in GU L 156 del 19.6.2018.

[4] Nel considerando 8 della direttiva 2018/843 viene rappresentato che «E’ pertanto di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale».

[5] Avvenuta attraverso l’adozione del d.lgs. 125/2019.

[6] Anti-money laundering (AML) and combating the financing of terrorism (CFT).

[7] Il d.lgs. 125/2019 ha infatti modificato il d.lgs. 231/2007, inserendovi, all’art. 1, comma 2, lett. ff) le suddette attività.

[8] Sull’analisi della disciplina della materia, cfr. M. Letizi, G. Soana, Limiti del sistema antiriciclaggio europeo in materia di valute virtuali e proposte per una rivoluzione copernicana dell’approccio investigativo: dall’identificazione dei soggetti all’identificazione delle transazioni, in Rivista italiana dell’antiriciclaggio, 12/2020; G. Soana, The Anti Money Laundering Regulation of Crypto-Assets in Europe, Milano, 2024.

[9] Il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria) o FATF (Financial Action Task Force) è un organismo intergovernativo indipendente, costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, che elabora standard riconosciuti a livello internazionale volti a contrastare attività finanziarie illecite, analizzare le tecniche e l’evoluzione di questi fenomeni, valutare e monitorare i sistemi nazionali. Individua altresì i Paesi con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al fine di fornire al settore finanziario elementi utili per le loro analisi di rischio. Cfr., per la definizione del GAFI/FATF, il sito internet del MEF: https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/area_internazionale/fatf_gafi.html.

[10] Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies, Parigi, 2015.

[11] G. J. Sicignano, Bitcoin e riciclaggio, Torino, 2019, p. 187.

[12] Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, Parigi, 2019.

[13] R. M. Vadalà, Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell’attesa del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, in questa Rivista, 6 maggio 2020.

[14] M. Letizi, G. Soana, Limiti del sistema antiriciclaggio europeo in materia di valute virtuali e proposte per una rivoluzione copernicana dell’approccio investigativo: dall’identificazione dei soggetti all’identificazione delle transazioni, cit., p. 676.

[15] Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, in GU L 150 del 9.6.2023.

[16] Considerando n. 25 del Regolamento 1113/2023: «Gli sportelli automatici per le cripto-attività («cripto-ATM») possono consentire agli utenti di effettuare trasferimenti di cripto-attività a un indirizzo di cripto-attività depositando contante, spesso senza alcuna forma di identificazione e verifica del cliente. I cripto-ATM sono particolarmente esposti ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in quanto l’anonimato che forniscono e la possibilità di operare con denaro contante di origine sconosciuta li rendono un veicolo ideale per attività illecite. Dato il ruolo dei cripto-ATM nel fornire o agevolare attivamente i trasferimenti di cripto-attività, i trasferimenti di cripto-attività collegati ai cripto-ATM dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento».

[17] Era del resto la stessa direttiva 2018/843 nel considerando 9 ad evidenziare che «L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato».

[18] Seguito anche dal c.d. AML Package, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 19 giugno 2024 e destinato a trovare applicazione in termini differenziati. È composto dalla Dir. 2024/1640/UE (c.d. sesta direttiva), dal Reg. 1620/2024/UE e dal Reg. 1624/2024/UE.

[19] Il suddetto regolamento, al considerando 5 rappresenta che: «L’assenza di un quadro generale dell’Unione per i mercati delle cripto-attività può portare gli utenti a non avere fiducia in tali attività, il che potrebbe rappresentare un notevole ostacolo allo sviluppo di un mercato delle cripto-attività e condurre alla perdita di opportunità in termini di servizi digitali innovativi, strumenti di pagamento alternativi o nuove fonti di finanziamento per le imprese dell’Unione. Inoltre, per le imprese che utilizzano cripto-attività non vi sarebbe alcuna certezza del diritto sul modo in cui le cripto-attività in loro possesso sarebbero trattate nei diversi Stati membri, il che ne pregiudicherebbe gli sforzi tesi a utilizzare le cripto-attività per l’innovazione digitale».

[20] J. della Torre, Spunti in tema di cripto-attività e procedimento penale, in La legislazione penale, 28.2.2025.

[21] Anche la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, al considerando 6 riconosce che: «L’uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rischi siano affrontati in modo adeguato».

[22] Cfr. Tribunale di Milano, Sez. Misure di prevenzione, decreto n. 9/2020; Tribunale di Milano, Sez. Misure di Prevenzione, decreto n. 1/2024.

[23] Cfr. anche A.M. Maugeri, Prevenire il condizionamento criminale dell’economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende, in Dir. Pen. cont., 2022, n. 1, p. 124.

[24] La ratio di recupero dell’impresa nell’economia legale, a seguito di un percorso emendativo è evidenziato da Cass. Pen., sez. un., 26 settembre (dep. 19 novembre) 2019, n. 46898. In tal senso, si veda anche F. Menditto, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata (art. 240-bis c.p.), Milano, 2019, p. 907.

[25] A. Costantini, La riforma del Codice antimafia (legge n. 161 del 2017): profili sostanziali, in Studium iuris, 2018, p. 1292.

[26] Cfr. F. Roia, I. Romani, L’amministrazione giudiziaria come strumento di prevenzione dello sfruttamento lavorativo nella giurisprudenza del Tribunale di Milano, in M. Ferraresi, S. Seminara (a cura di), Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un’indagine di diritto penale, processuale e del lavoro, Modena, 2024, p. 255.

[27] Cfr., E. Zuffada, Il contrasto dell’illegalità d’impresa attraverso la c.d. prevenzione “mite”, in concorrenza (sleale?) col sistema della responsabilità da reato degli enti, in questa Rivista, Fasc. 6/2026, p. 12.

[28] Per i rapporti tra lo standard probatorio penale e quello delle misure di prevenzione, cfr. G. Cocco-E.M.Ambrosetti (a cura di), Trattato breve di diritto penale, parte generale – II, Punibilità e pene, II ed., Padova, 2018, pp. 542-543.

[29] G. Civello, Agevolazione colposa del “caporalato” e misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, in Il lavoro nella giurisprudenza, 8-9/2024, p. 830.

[30] Cfr., Tribunale di Bologna, Sez. Misure di prevenzione, decreto n. 7/2026, p. 3.

[31] Cfr., Tribunale di Bologna, decreto n. 7/2026, cit., p. 4.

[32] Si possono richiamare sul punto le considerazioni svolte dalla sentenza n. 487 del 1995 della Corte costituzionale sulla confisca disposta all’esito della sospensione temporanea dell’amministrazione, in cui il provvedimento ablatorio ricadeva su persone “sostanzialmente incolpevoli”.

[33] Trib. Milano, Sez. Misure di Prevenzione, 23.6.2016, Nolostand spa.

[34] In tal caso, il sistema della prevenzione dovrebbe ritrarsi davanti all’operatività del diritto penale. Cfr., sul punto, M. Pisati, Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, in T. Epidendio, G. Varraso (a cura di), Codice delle confische, II ed., Milano, 2024, p. 1347.

[35] E. Zuffada, Il contrasto dell’illegalità d’impresa attraverso la c.d. prevenzione “mite”, in concorrenza (sleale?) col sistema della responsabilità da reato degli enti, cit., p. 34.

[36] Trib. Milano, Sez. Misure di Prevenzione, n. 9/2020, 28.5.2020, pp. 56-57.

[37] E. Zuffada, Il contrasto dell’illegalità d’impresa attraverso la c.d. prevenzione “mite”, in concorrenza (sleale?) col sistema della responsabilità da reato degli enti, cit., p. 35.

[38] Cfr., Tribunale di Bologna, decreto n. 7/2026, cit., p. 4.

[39] Cfr., Tribunale di Bologna, decreto n. 7/2026, cit., p. 5.