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23 Settembre 2026


Osservatorio Corte EDU: luglio-agosto 2026

Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale



A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Gaia Filocamo (artt. 3, 7 e 8 Cedu) e Francesca Ertola (artt. 5 e 8 Cedu, 4 Prot. 7 Cedu).

 

In luglio e agosto abbiamo selezionato pronunce relative a: accertamento dell’abuso della forza di polizia (art. 3 Cedu); strumentalizzazione della custodia cautelare in funzione punitiva (art. 5 Cedu); mutamento giurisprudenziale sfavorevole e irretroattività (art. 7 Cedu); violenza domestica e stereotipi di genere (art. 8 Cedu); perquisizione e sequestro nei confronti di iscritti a loggia massonica (art. 8 Cedu); doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem (art. 4 Prot. 7 Cedu).

 

 

ART. 3 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, 2 luglio 2026, Fanesi c. Italia

Trattamento inumano e degradante – indagini non sufficientemente approfondite – presunta violenza di polizia durante una rissa tra tifosi – violazione

La Corte Edu viene chiamata ad esprimersi su un caso di presunto abuso della forza pubblica da parte della polizia, che si sarebbe verificato il 5 novembre 2017 in occasione di tafferugli scoppiati a seguito di una partita tra il Vicenza Calcio (squadra di casa) e gli avversari del Sambenedettese. Il ricorrente, Gianluca Fanesi, quarantaquattrenne all’epoca dei fatti, rimaneva coinvolto nello scontro tra tifoserie sedato dall’intervento delle forze dell’ordine a ciò preposte dalla Questura di Vicenza; in particolare, all’esito delle colluttazioni, Fanesi riportava gravi lesioni craniche, fratture, emorragie cerebrali e conseguenti postumi neurologici permanenti, tra cui afasia, sordità, epilessia post-traumatica (§§ 24-26). Nella versione dei fatti esposta dal ricorrente al suo risveglio in pronto soccorso, e supportata dalle testimonianze di alcuni tra i presenti, le lesioni gli erano state inferte dalle manganellate e dai colpi sferzati dagli agenti quando già Fanesi si trovava disteso a terra. Al contrario, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dal Governo, e sostenuta dalle dichiarazioni di alcuni degli agenti intervenuti, le lesioni sarebbero derivate a Fanesi da cadute accidentali sull’asfalto, complicate dal trattamento anticoagulante seguito dal ricorrente. Con ordinanza del 13 novembre 2019, il GIP di Vicenza accoglieva la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura, non ritenendo sufficientemente solida la base di elementi acquisiti al fine di instaurare il processo, a causa delle numerose incongruenze ed incertezze emerse. Partendo dall’esame del profilo procedurale della doglianza del ricorrente, i giudici di Strasburgo ribadiscono che l’art. 3 Cedu impone agli Stati contraenti di condurre indagini effettive ogniqualvolta un individuo sostenga di esser stato sottoposto a trattamenti contrari al senso di umanità e degradanti, in special modo ove siano coinvolte le forze dell’ordine. I criteri secondo i quali deve valutarsi l’effettività delle indagini svolte sono quelli enucleati nella sentenza Bouyid c. Belgio, Grande Camera, 28 settembre 2015: il precedente richiamato dalla Corte specifica, in particolare, che in presenza di gravi allegazioni di maltrattamenti le indagini devono essere rapide, approfondite, indipendenti dai soggetti cui si riferiscono e tali da consentire la partecipazione effettiva della vittima (§§ 137-139). Tanto più considerato che gli atti di violenza commessi in occasione di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine richiedono un esame particolarmente scrupoloso delle azioni poste in essere non soltanto dai manifestanti, ma anche dalle forze dell’ordine medesime, al fine di valutare se l’uso della forza potesse dirsi proporzionato alle circostanze concrete. Inoltre, i giudici di Strasburgo ricordano come, in casi di tal sorta, le autorità nazionali abbiano il dovere di attivarsi d’ufficio per l’accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti, non potendosi rimettere del tutto all’iniziativa della vittima l’avvio della procedura investigativa. Tali requisiti, a giudizio della Corte Edu, non risultano esser stati soddisfatti dalle autorità italiane, così derivandone una violazione dell’art. 3 Cedu anzitutto dal punto di vista procedurale (§§ 140-163). Anche con riferimento al profilo sostanziale i giudici di Strasburgo censurano la posizione dello Stato italiano. Richiamando i principi sanciti nella propria giurisprudenza relativa all’art. 3 in materia di ricorso all’uso della forza per la dispersione delle manifestazioni ed in materia di prova – in particolare, Tsaava ed altri c. Georgia, Grande Camera, 11 dicembre 2025 – la Corte si concentra sulla nozione di onere della prova calato in contesti peculiari, caratterizzati dalle difficoltà per i ricorrenti di provare le proprie allegazioni. In questi casi, argomentano i giudici, non è possibile farsi rigida applicazione del principio affirmanti incumbit probatio, che rimetterebbe l’onere della prova di una specifica allegazione esclusivamente alla parte che l’ha formulata. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, il ricorrente, che sostiene di aver riportato lesioni a seguito di un abuso da parte degli agenti di polizia, ha fornito elementi probatori sufficienti per quanto era nelle sue possibilità ed idonei a stabilire quantomeno un’apparenza di maltrattamenti imputabili alle forze dell’ordine intervenute (§ 169). L’art. 3 Cedu, ribadiscono i giudici di Strasburgo, non vieta l’uso della forza in determinate circostanze, anche ai fini della repressione di disordini durante una manifestazione, purché la stessa sia strettamente necessaria e proporzionata allo scopo perseguito (§ 170). Ne deriva che le autorità non solo avevano l’obbligo di condurre un’indagine effettiva sulle allegazioni del ricorrente, ma gravava sullo Stato altresì il dovere di fornire una spiegazione alternativa soddisfacente e convincente sulla causa delle lesioni riportate da Fanesi. L’inadeguatezza delle indagini svolte si intreccia, nel giudizio della Corte, irrimediabilmente con la sorte della difesa del Governo, che risulta non sufficientemente supportata dalle indagini carenti svolte al fine di dimostrare una diversa origine delle lesioni in discorso (§ 173). (Gaia Filocamo)

Riferimenti bibliografici: M. Falcone, Uso letale della forza nelle operazioni di law enforcement: tra necessità oggettiva e percezione soggettiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 649 ss.; I. Giugni, Esercizio legittimo della forza e obbligo di formazione degli agenti statali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, pp. 1365 ss.; C. Mostardini, Sull’uso letale della forza da parte degli agenti statali: tra obblighi convenzionali e prospettive nazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017 pp. 1567 ss.

 

ART. 5 CEDU

C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 25 agosto 2026, Kavala c. Türkiye (n. 2)

Difensore dei diritti umani – manifestazioni di Gezi Park – condanna all’ergastolo aggravato – interpretazione imprevedibile della legge penale – equità, indipendenza e imparzialità del giudice – detenzione arbitraria – finalità ulteriore delle restrizioni – ergastolo irriducibile – misure individuali e generali

La sentenza in esame costituisce il seguito delle precedenti pronunce Kavala c. Turchia del 10 dicembre 2019 e Kavala c. Türkiye (procedura d’infrazione) dell’11 luglio 2022, rimaste sostanzialmente ineseguite.

Nonostante la Corte avesse già accertato l’assenza di ragionevoli sospetti a fondamento della custodia cautelare, il ricorrente, attivista dei diritti umani, era rimasto ininterrottamente privato della sua libertà, per poi essere condannato all’ergastolo aggravato con l’accusa di aver partecipato ad atti di sovversione del governo nel corso delle proteste di Gezi Park del 2013. Chiamata a pronunciarsi per la terza volta sulla medesima vicenda, la Corte europea, fra l’altro, ribadisce la violazione dell’art. 5 Cedu (§ 249-250). A seguito della prima sentenza della C.edu del dicembre 2019, infatti, la custodia cautelare era stata prorogata attraverso un’arbitraria riqualificazione dei reati contestati, senza che fossero emersi nuovi elementi (§ 235-238). Quanto alla detenzione successiva alla procedura d’infrazione del 2022, la condanna si era fondata su una sentenza pronunciata all’esito di un processo caratterizzano un «flagrant denial of justice» (§ 245), non potendosi quindi considerarsi legittima (§ 247-248). Ad avviso della Corte, l’arresto, la protrazione della custodia cautelare e la condanna del ricorrente si pongono inoltre in contrasto con l’art. 18 Cedu, essendo stati prevalentemente diretti punire Kavala per la sua attività politica e ridurlo al silenzio (§ 274 ss.). La Corte europea ha così dato indicazioni particolarmente incisive sugli effetti della propria sentenza ex art. 46 Cedu, senza lasciare alcun margine di apprezzamento allo Stato convenuto. La grande camera ha imposto alla Turchia di procedere all’immediata liberazione del ricorrente (§ 309) (Francesca Ertola).

 

ART. 7 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, 16 luglio 2026, R.B. c. Italia

Principio di legalità in materia penale – condanna per produzione di materiale pedopornografico – mutamento giurisprudenziale sfavorevole al reo – non violazione

Il ricorrente veniva condannato dal Tribunale di Genova nel 2020 per i delitti di violenza sessuale ex art. 609-bis e pornografia minorile ex art. 600-ter, comma 1, c.p. per aver ripetutamente compiuto atti di violenza sessuale ai danni della nipote minorenne della propria compagna convivente e per averla utilizzata al fine di realizzare materiale pornografico che la ritraeva, profittando della circostanza che gli fosse spesso affidata perché lui l’accudisse. La Corte di Strasburgo viene adita dal condannato lamentando la violazione dell’art. 7 Cedu, essendogli stata ascritta la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p. sulla base di un’interpretazione conforme ai più recenti approdi della Corte di cassazione sul punto (SSUU, sent. n. 51815 del 2018), frutto di un’evoluzione successiva rispetto all’epoca in cui i fatti si erano verificati e per il reo sfavorevole. In particolare, oggetto di mutamento interpretativo era stato il requisito dell’accertamento di un rischio concreto di diffusione del contenuto pornografico ai fini della configurabilità della fattispecie di produzione di materiale pedopornografico, in luogo della meno grave fattispecie di cui all’art. 600-quater c.p., che punisce la mera detenzione di pedopornografia. La Corte mette in luce come, con l’accrescersi di una sempre maggiore sensibilità verso il tema e l’esponenziale sviluppo tecnologico, la giurisprudenza si sia evoluta nel senso di ritenere il delitto di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p. reato di pericolo astratto, con conseguenze non necessarietà di provare la concreta potenzialità diffusiva delle condotte censurate, le quali sono così da ritenersi per presunzione legislativa idonee a realizzare il disvalore penale incriminato dalla fattispecie più grave di produzione di materiale pedopornografico (§§ 86-91). I giudici di Strasburgo ribadiscono il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege sancito dall’art. 7 Cedu come fondamentale e preminente nell’architettura della Convenzione e dei moderni Stati di diritto, dovendo essere interpretato ed applicato in modo tale da garantire una protezione effettiva contro l’esercizio arbitrario della potestà penale statale, protezione che si declina anche nel divieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole al reo (§§ 71-73). Nondimeno, chiarisce la Corte, è ineludibile ed essenziale anche la fisiologica evoluzione interpretativa cui le disposizioni normative vanno incontro, parallela al mutamento del sentire sociale (§ 74). Richiamando il precedente Jorgic c. Germania, 12 luglio 2007, i giudici precisano che ogniqualvolta tali modifiche riguardino l’ambito di applicazione del reato, mantenendo coerenza con l’essenza di quest’ultimo, le stesse devono ritenersi, di regola, prevedibili (§ 75). Nel caso di specie, la Corte osserva, anzitutto, che le Sezioni Unite del 2018 non hanno interpretato il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p. spingendosi oltre il tenore letterale della disposizione (§ 88) – che espressamente incrimina la produzione di materiale pedopornografico – e che, nel fornire la propria lettura della norma, si sono confrontate con un’attenta ricostruzione dell’evoluzione del quadro normativo in materia non solo interno ma anche sovranazionale (§ 94). In tale contesto, concludono i giudici di Strasburgo, non può dirsi rovesciato un orientamento giurisprudenziale preesistente, ma piuttosto che la Suprema Corte abbia operato una nuova applicazione del concetto di produzione di materiale pedopornografico ad un contesto fattuale diverso da quello esaminato nella precedente giurisprudenza, un contesto in cui il rischio di diffusione è mutato, poiché insito nella disponibilità di un qualsiasi dispositivo quali computer, tablet o smartphone (§ 96). L’interpretazione evolutiva di cui è frutto la nuova applicazione del concetto di produzione di pedopornografia risulta pertanto, a giudizio della Corte, ragionevolmente prevedibile, poiché compatibile con il tenore letterale e con l’essenza del reato stesso (§ 100), non potendosi così ravvisare alcuna violazione dell’art. 7 Cedu. (Gaia Filocamo)

Riferimenti bibliografici: S. Bernardi, La Corte Europea dei Diritti dellUomo sui criteri di individuazione della lex mitior ai sensi dellart. 7 CEDU, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 2, 1168 ss.; C. Pagella, La Corte EDU esclude la violazione dellart. 7 in ragione della qualifica professionale dell'imputato: imprevedibilità delle pronunce in materia di prevedibilità soggettiva?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 3, 1628 ss.; P. Bernardoni, Terrorismo morale” e articolo 7 CEDU: la Corte di Strasburgo ritiene imprevedibile la spiritualizzazione del concetto di violenza operata dai giudizi turchi, in RIDPP, 2020, 2, 1157.

 

ARTT. 3 e 8 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, 2 luglio 2026, Ubeda ed altri c. Italia

Obblighi positivi di carattere procedurale – ineffettività delle indagini – violenza domestica – stereotipi di genere nella giustizia – mancata adozione di misure di protezione adeguate e proporzionate alla gravità del caso – violazione

Il caso posto all’attenzione dei giudici di Strasburgo trae origine da una vicenda di violenza domestica che vede protagonisti i tre ricorrenti, la madre, Ubeda, ed i due figli minori, tutti cittadini francesi residenti in Italia e vittime, rispettivamente, di violenza sessuale e maltrattamenti perpetrati dall’ex compagno della donna, nonché padre dei minori, cittadino italiano. La Corte viene adita per l’asserita violazione degli artt. 3 e 8 Cedu, affinché valuti la prontezza e l’adeguatezza della risposta fornita dallo Stato italiano alla denuncia della ricorrente. I giudici di Strasburgo richiamano il precedente Scuderoni c. Italia, 23 settembre 2025, nel quale erano stati enucleati i principi rilevanti in materia di applicabilità degli artt. 3 e 8 della Convenzione, ricordando come si tratti di norme i cui confini si intersecano in casi relativi a violenze inflitte da privati e che, unitamente all’art. 2 Cedu, costituiscono un continuum che fonda il dovere di protezione che incombe sullo Stato ogniqualvolta l’integrità dell’individuo sia messa in pericolo, dovere al quale si accompagna l’obbligo procedurale positivo di avviare un’indagine effettiva (§§ 66-74). La Corte osserva che, come già appurato in precedenti come Landi c. Italia, 7 aprile 2022, e De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022, l’ordinamento giuridico italiano all’epoca dei fatti offriva alle autorità preposte un adeguato ventaglio di strumenti idonei ad approntare la dovuta protezione. A seguito della denuncia, presentata il 16 aprile 2021, le autorità avevano agito con iniziale tempestività, disponendo il collocamento della donna e dei minori in una struttura protetta. La Corte ha riconosciuto che tale intervento aveva garantito una protezione immediata dal rischio di reiterazione della violenza (§§ 77-82). La misura, tuttavia, si era protratta per oltre tre anni, determinando una significativa compressione dei diritti e delle libertà dei ricorrenti. Nessuna misura restrittiva veniva, invece, applicata al presunto autore delle violenze, né erano state valutate nel tempo soluzioni alternative, quali l’assegnazione dell’abitazione familiare o l’autorizzazione al trasferimento della madre e dei figli in Francia, mancando, infatti, una verifica continuativa dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura di protezione adottata (§§ 84-90). I giudici proseguono rilevando come, con riferimento alla gestione delle indagini e a talune posizioni assunte dalla Procura di Benevento, sussistano diversi profili meritevoli di censura. Anzitutto, la Corte ritiene irragionevolmente lungo il tempo in cui si è protratto il procedimento penale, che, iniziato nell’aprile 2021, non era giunto neppure alla prima udienza nel gennaio 2025, a seguito di numerosi rinvii, così mancando dei fondamentali requisiti di tempestività, accuratezza ed effettività richiesti dagli artt. 3 ed 8 Cedu (§§ 92-95). In secondo luogo, i giudici di Strasburgo si soffermano sul deprecabile ricorso a stereotipi di genere, che contribuiscono alla normalizzazione di fenomeni di violenza domestica e vittimizzazione secondaria (§ 10, ove la Corte riporta, in particolare, talune considerazioni svolte dal PM, che, in sede di richiesta di archiviazione, affermava, tra le altre cose, che l’episodio in cui l’imputato aveva minacciato con un coltello alla gola la ricorrente era da ritenersi “chiaramente uno scherzo di cattivo gusto”; o, ancora, che è difficile dimostrare la consapevolezza da parte dell’imputato circa la mancanza di consenso da parte della ricorrente al rapporto sessuale, dato che, precisava ancora il PM, “è normale per gli uomini dover superare un minimo di resistenza alle avances sessuali opposta dalle donne, per via della stanchezza data dalla vita di tutti i giorni”).  Le autorità, secondo la Corte, non avevano adeguatamente considerato la complessità del fenomeno, omettendo di esaminare nel loro insieme le diverse forme di violenza denunciate, comprese quella sessuale, fisica, psicologica ed economica (§§ 96-99). La Corte ha quindi concluso, all’unanimità, per la violazione degli artt. 3 e 8 Cedu. (Gaia Filocamo)

Riferimenti bibliografici: S. Anastasi, Violenza di genere: obblighi di protezione delle vittime, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2025, 2, pp. 639 e ss.; F. Ertola, Il diritto alla giurisdizione della vittima del reato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2025, 1, pp. 358 e ss.; N.M. Maiello, La Corte EDU condanna l’Italia per violazione degli obblighi positivi di tutela del diritto alla vita in un caso di violenza domestica, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2022, 3, pp. 1369 e ss.; E. Zuffada, Da Strasburgo una sentenza pilota contro la Russia in materia di violenza domestica, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2022, 2, pp. 910 e ss.; B. Fragasso, Le indagini in materia di violenza di genere: in capo agli organi inquirenti un onere investigativo rafforzato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2020, 4, pp. 2112 e ss.; R. Casiraghi, L’Italia condannata per non aver protetto le vittime di violenza domestica e di genere, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2017, 3, pp. 1192 e ss.

 

ART. 8 CEDU

C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 7 luglio 2026, Grande Oriente d’Italia c. Italia

Perquisizione e sequestro disposti da una commissione parlamentare d’inchiesta – autonomia parlamentare – acquisizione degli elenchi degli iscritti a un’associazione – necessità di garanzie procedurali contro arbitrii e abusi – violazione

La pronuncia trae origine dalla perquisizione della sede di una loggia massonica, Grande Oriente d’Italia, disposta da una Commissione parlamentare d’inchiesta nell’ambito di un’indagine volta ad accertare infiltrazioni mafiose, a cui era seguito il sequestro di numerosi documenti cartacei e informatici, compreso l’elenco degli iscritti negli ultimi venticinque anni.  Lamentando il carattere indiscriminato e l’eccessiva ampiezza del sequestro, l’associazione aveva tentato, senza successo, di ottenere un controllo sulla misura, avvalendosi dei rimedi previsti dall’ordinamento interno: dapprima chiedendo alla stessa Commissione d’inchiesta il riesame in autotutela e, successivamente, richiedendo alla Procura della Repubblica di Roma di promuovere un conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost.Nessuna delle iniziative intraprese aveva tuttavia consentito di ottenere un riesame effettivo. Da qui, il ricorso alla Corte europea per violazione degli art. 8, 11 e 13 Cedu. I giudici di Strasburgo, già intervenuti sul caso (C. eur. dir. uomo, Sez. I, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia), hanno ricondotto l’attività di perquisizione e sequestro a un’ingerenza nel «domicilio», attribuendo particolare rilievo alla natura riservata dell’appartenenza a una associazione massonica (§ 133-136, 175 ss.). Soffermandosi sui requisiti richiesti dall’art. 8 § 2 Cedu, la Corte ha ritenuto sufficientemente accessibile e prevedibile la base legale sui cui si fondavano poteri esercitati dalla Commissione, costituita dall’art. 82 Cost., dalla l. n. 87 del 2013 (§ 137 ss.). Allo stesso modo, la misura risultava diretta al perseguimento di plurime finalità legittime, tra cui la sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati (§ 148-150) L’attenzione della grande camera si è dunque concentrata sulla necessità e proporzionalità dell’ingerenza e, in particolare, sulle garanzie procedurali che devono accompagnare l’esercizio di poteri coercitivi. Pur riconoscendo agli Stati un ampio margine di apprezzamento nell’organizzazione delle commissioni parlamentari, la Corte precisa che tale margine si restringe quando queste ultime adottano atti capaci di incidere direttamente sui diritti convenzionali (§ 169-174).  Nel caso concreto assume rilievo tanto l’eccezionale ampiezza dell’ordine di perquisizione e sequestro (§ 179-183), quanto l’assenza di sufficienti garanzie ex ante (§ 188-191) e di un rimedio ex post attraverso il quale contestare la misura (§ 192). In proposito, la grande camera evidenzia come non sia necessario un riesame giurisdizionale: spetta infatti agli Stati stabilirne le forme, purché sia assicurato un controllo da parte di un’autorità imparziale, che può essere anche un organo interno al Parlamento.  L’autonomia partalemntare e il principio della separazione dei poteri non possono però giustificare la mancanza di un qualsivoglia «ex ante scrutiny or ex post review» (§198). In assenza di garanzie contro il rischio di abusi, l’ingerenza ha quindi comportato la violazione dell’art. 8 Cedu (§ 199-200). (Francesca Ertola)

Riferimenti bibliografici: F. Cassibba, Perquisizione domiciliare e ricorso effettivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1749; P. Concolino, Perquisizione e diritto ad un ricorso effettivo: l’inadeguatezza dell’ordinamento interno agli standard di tutela sovranazionali, ivi, 2017, p. 1207

 

ART. 4 PROT. N. 7 CEDU

C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 9 luglio 2026, Jesus Pinhal c. Portogallo

Ne bis in idem – procedimento penale e procedimenti amministrativi sanzionatori paralleli – identità del fatto – connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta – sistema punitivo integrato – non violazione

Chiamata a pronunciarsi sulla portata del divieto di bis in idem, la grande camera è intervenuta a fornire importanti chiarimenti sulla legittimità dei doppi binari sanzionatori, seguendo l’approccio «‘calibrato”» (§ 228) inaugurato dal precedente A e B c. Norvegia. Il ricorrente – vicepresidente di un istituto bancario portoghese accusato di manipolazione di mercato, falso documentale e truffa – era stato sottoposto a tre distinti procedimenti per le medesime condotte: uno davanti al giudice penale e due formalmente amministrativi promossi, rispettivamente, dalla Banca del Portogallo e dalla Commissione del mercato mobiliare (CMVM). Adita per violazione dell’art. 4 Prot. n. 7, la Corte europea ha innanzitutto dichiarato inefficace la riserva formulata dal Portogallo al momento della ratifica del Protocollo n. 7, con la quale lo Stato pretendeva di limitare la nozione di «illecito penale» alle sole fattispecie qualificate come tali dal diritto interno (§ 162 ss.). Una simile limitazione rischierebbe infatti di compromettere l’essenza stessa della garanzia, dal carattere assoluto e non derogabile (§ 162-167). Riguardo al requisito dell’idem factum, la grande camera ha escluso che sia sufficiente la mera somiglianza delle condotte o la loro appartenenza al medesimo contesto fattuale, essendo necessario «l’identità dei fatti materiali relativi agli elementi essenziali dell’illecito contestato» (§ 225 e 245).  Quanto al bis, è stata confermata l’impostazione di A e B c. Norvegia, secondo cui la duplicazione dei procedimenti non viola l’art. 4 Prot. n. 7 quando questi fanno parte di un «sistema punitivo integrato» (§ 228), caratterizzato da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta.  Vengono però forniti importanti precisazioni in merito ai fattori da prendere in considerazione: la diversità e complementarità degli interessi protetti e degli scopi perseguiti; la prevedibilità, per l’interessato, della possibilità di essere sottoposto a una pluralità di procedimenti; il rispetto effettivo dei diritti della difesa in tutte le sedi; l’esistenza di un concreto coordinamento tra le autorità procedenti, tale da evitare ingiustificate duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove, assicurando altresì il rispetto degli accertamenti ormai definitivi; la previsione di meccanismi di compensazione volti a garantire che la proporzionalità delle sanzioni complessivamente inflitte; la prossimità temporale tra procedimenti (§ 250). Applicando tali criteri al caso di specie, la Corte ha valorizzato la diversità degli interessi tutelati: fiducia del pubblico nelle informazioni destinate agli investitori per il procedimento penale; stabilità del sistema bancario e dell’economia nazionale per quello davanti alla Banca del Portogallo; corretto funzionamento e integrità del mercato finanziario per il procedimento CMVM (§ 270). La pluralità dei procedimenti era inoltre pienamente prevedibile per il ricorrente (§ 271-274) e il diritto interno contemplava specifici meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità coinvolte (§ 275-276), oltreché adeguati meccanismi di compensazione per mitigare la severità delle sanzioni (§ ). I tre procedimenti, avviati in un arco temporale ravvicinato e svoltisi per larga parte parallelamente, presentavano pertanto una connessione sufficientemente stretta (§§ 271-287), costituendo un «coherent whole» (§ 288), con conseguente esclusione di una violazione dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu (Francesca Ertola).

Riferimenti bibliografici: G. Caneschi, Ne bis in idem: una garanzia ancora in cerca di identità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, p. 2107 ss.; F. Cassibba, Ne bis in idem e procedimenti paralleli, ivi, 2017, p. 351 ss.