Cass. Sez. I, sent. 5 febbraio 2026 (dep. 19 marzo 2026), n. 10528, Pres. De Marzo, Est. Curami
1. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza del 24 giugno 2024, accoglieva il reclamo proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accordato al detenuto il permesso di necessità ex art. 30 ord. penit., per consentirgli di far visita alla nipote, affetta da grave politrauma a causa di incidente stradale occorso nel 2021. Il Tribunale, riconosciuta la gravità dell’evento, ne escludeva l’eccezionalità, attesa la cronicità della malattia – ormai destinata a permanere nel tempo – e la conseguente stabilizzazione delle condizioni, pur serie, della giovane famigliare dell’instante.
Lamentando la violazione degli artt. 28 e 30 ord. penit., 27 e 31 Cost., e dell’art. 8 Cedu, nonché il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, il detenuto, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento o, in alternativa, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine all’interpretazione dei presupposti per accedere al permesso di necessità.
Con la sentenza qui consultabile in allegato, la Prima sezione della Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza del capoluogo abruzzese.
2. Giova premettere che l’art. 30 ord. penit. distingue due tipologie di permesso di necessità.
L’istituto di cui al comma 1, è concesso al condannato, all’internato o all’imputato per recarsi a visitare un famigliare o un convivente che versi in una condizione di «imminente pericolo di vita».
Il permesso disciplinato dal comma 2, accordato «per eventi famigliari di particolare gravità», richiede la contestuale sussistenza di tre requisiti: l’eccezionalità della concessione; la peculiare serietà dell’evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la sfera personale e famigliare del richiedente. Non rileva, invece, la gravità del fatto commesso o l’eventuale pericolosità del ristretto, apprezzabili solo al fine della predisposizione di adeguate cautele esecutive (Cass., Sez. I, sent. 29 aprile 2024, n. 33400, CED 286695; Cass., Sez. I, sent. 27 novembre 2015, n. 15953, CED 267210; Cass., Sez. I, sent. 21 ottobre 2014, n. 46035, CED 261274).
Pur in assenza di un espresso perimetro normativo, l’ambito soggettivo del beneficio “straordinario” trova implicita delimitazione nella formulazione del comma 2 che, richiamando, per analogia, i permessi regolati dal comma precedente, non pare ammettere alcuna distinzione nella platea dei fruitori dell’uno o dell’altro istituto. Tale conclusione trova, del resto, conferma nella restante parte dell’art. 30 ord. penit. che, a chiusura del cerchio, disciplina le conseguenze derivanti dal mancato rientro in istituto del «detenuto» – e, dunque, imputato e condannato – e dell’«internato».
È indubbia la natura eccezionale del permesso di necessità, arpionato ad avvenimenti così singolari da incidere, in modo anomalo e sproporzionato, sul normale equilibrio delle relazioni personali e famigliari, e da legittimare una deroga, solo temporanea ma non procrastinabile, allo stato segregativo. L’istituto, pertanto, risponde ad una superiore finalità di umanizzazione della pena, che impedisce di addizionare alla sofferenza già patita per la restrizione della libertà personale e per l’isolamento detentivo, quella derivante dall’impossibilità di preservare i propri rapporti affettivi, esposti, in una certa contingenza temporale, ad un rischio concreto di irrimediabile compromissione e meritevoli, quindi, di tutela immediata.
Ebbene, la tratteggiata fisionomia dell’istituto ne impedisce la fruibilità per fronteggiare finalità meramente trattamentali che, pur volte all’espansione della sfera rieducativa e alla compiuta risocializzazione del detenuto, esulano dal suo habitat famigliare. Ragionevolmente, la Suprema Corte ha escluso l’impiego del permesso di necessità per consentire, anche al detenuto non titolare dei requisiti per l’ottenimento di altro beneficio, la partecipazione ad iniziative rientranti nel programma trattamentale, ma estranee alla sua vicenda umana (Cass., Sez. I, sent. del 1° aprile 2019, n. 38220, CED 276846).
3. La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene all’interpretazione della nozione, certamente assai ampia, di «evento famigliare di particolare gravità», e germoglia nel solco di un contrasto giurisprudenziale sviluppatosi in ordine alla concedibilità del beneficio de quo anche a fronte di una condizione famigliare senz’altro grave, ma ormai cronica e, come tale, permanente e ordinaria.
In particolare, l’orientamento largamente maggioritario, mantenendosi aderente al dato puramente letterale, qualifica come «evento» un fatto storico singolo, specificamente individuato e di rara frequenza.
Tipico caso è la nascita di un figlio, episodio eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nell’esperienza di vita del genitore interessato, certamente non surrogabile dalla possibilità di ricevere, in un momento successivo, visita in carcere dal neonato (Cass., Sez. 1, sent. 26 maggio 2017, n. 48424, CED 271476). Identica riflessione si impone nella circostanza, diametralmente opposta, di morte di un congiunto, trattandosi, anche in questo caso, di un accadimento unico o, quantomeno, non usuale, particolarmente significativo nella vita della persona e dotato di eccezionale rilevanza (Cass., Sez. 1, sent. 27 novembre 2015, n. 1593, CED 267210; Cass., Sez. I, sent. 14 ottobre 2015, n. 49898, CED 265547).
Una simile ricostruzione esegetica impedirebbe, quindi, di ritenere integrato il requisito normativo a fronte di una situazione indubbiamente seria, ma protratta a tempo indefinito e ormai tendente alla stabilità, qual è una malattia cronica, dotata di eccezionalità – e, dunque, idonea e giustificare l’impiego dell’istituto ex art. 30, comma 2, ord. penit. – solo nella sua prima manifestazione valutata dal giudice, salvo poi il sopravvenire di un repentino mutamento qualitativo del quadro fattuale. Ed invero, la disciplina del permesso di necessità non può adattarsi ad ogni tipo di contingenza famigliare: diversamente, si degraderebbe un beneficio eccezionale a mero strumento da utilizzare, in via reiterata e periodica, anche solo per fronteggiare esigenze di vita divenute, con il decorso del tempo, ordinarie (Cass., Sez. I, sent. 4 luglio 2019, n. 41240, CED 277135; Cass., Sez. I, sent. 12 marzo 2019, n. 17593, CED 27520). Del resto, pur nell’impossibilità di incontrare un proprio congiunto, il mantenimento del rapporto affettivo resterebbe garantito dalla facoltà, comunque riconosciuta, di comunicare a distanza, per via telefonica o scritta.
Altra impostazione, ispirata dalla ratio umanitaria dell’istituto, accoglie una nozione più ampia di «evento», includendovi ogni accadimento determinante, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita famigliare del detenuto. Rileva, pertanto, anche l’evento parte della strutturazione progressiva di una condizione che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, risulti apprezzabile in termini di particolare gravità per la vita relazionale del soggetto.
Salta, così, l’equazione, tracciata dal primo indirizzo, per la quale la cronicità di uno stato esclude automaticamente l’applicabilità del beneficio: l’evento rilevante ex art. 30, comma 2, ord. penit., può concretizzarsi sia in un accadimento unico, sia in una condizione stabilizzata che risulti, comunque, idonea a contrassegnare quella peculiare relazione domestica. In quest’ottica, la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la concessione del permesso di necessità fondata sull’assenza di visite dei famigliari, protrattasi per più di un biennio e dovuta alle oggettive difficoltà di raggiungimento della casa circondariale in cui il congiunto si trovava ristretto (Cass., Sez. I, sent. 16 novembre 2018, n. 56195, CED 274655).
4. Con la pronuncia in epigrafe, i Giudici di Palazzo Cavour, valorizzando una lettura del dato normativo maggiormente coerente con i valori costituzionali e convenzionali fondanti l’esecuzione penale, aderiscono alla soluzione prospettata dalla tendenza minoritaria.
Il rigore dell’interpretazione dominante deve essere, infatti, bilanciato con il principio di umanizzazione della condizione restrittiva del detenuto o dell’internato. Nel caso di malattia famigliare cronica, dunque, l’eccezionalità dell’evento risiede non nella novità del fatto patologico – venuta meno con il persistere della condizione – ma nella necessità, non sacrificabile, di garantire al ristretto un contatto diretto con i congiunti che, per ragioni mediche, siano impossibilitati a recarsi presso il luogo di detenzione.
Resta ferma, tuttavia, la natura straordinaria del beneficio: anche quando volto a fronteggiare evenienze dal carattere stabile, il permesso di necessità può essere concesso una tantum o, comunque, con una frequenza che non lo renda ordinario. Il superamento di tale presupposto snaturerebbe, infatti, il senso e il fine dell’istituto, assegnandogli un comune obiettivo di risocializzazione al cui raggiungimento sono, invece, destinate le normali misure premiali.
E allora, esclusa la meccanica ostatività di una malattia famigliare cronica alla concessione del permesso in scrutinio, è necessario ovviare il rischio di indiscriminate prassi reiterative, subordinando l’impiego ripetuto del beneficio all’apprezzamento, nel complesso di una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie, dei seguenti criteri, elastici ma oggettivi: l’accertamento effettivo dell’intensità del legame affettivo, non presumibile sulla base del solo rapporto di parentela ma comprovata da elementi fattuali specifici; la possibilità di preservare il vincolo interpersonale attraverso il ricorso a strumenti alternativi, quali colloqui telefonici e videocolloqui; la stima del tempo intercorso dall’ultimo contatto o dalla precedente fruizione del permesso, ben potendo un intervallo significativo escludere l’ordinarietà della concessione; la valutazione autonoma, attuale e concreta, di ciascuna istanza di ammissione al beneficio, senza automatismi, né in senso favorevole, né in senso preclusivo. L’assenza di un aggravamento ovvero il riscontro di miglioramenti del quadro clinico rilevano, invece, solo quando risultino tali da incidere sul nucleo essenziale della condizione patologica.
5. Il ragionamento della Suprema Corte è ineccepibile.
L’equivalenza eccezionalità-unicità svuoterebbe di contenuto il valore propositivo della norma, limitando eccessivamente – e, forse, anche indebitamente – l’applicazione di un istituto introdotto nell’ordinamento penitenziario con l’indubbio fine di attenuare la solitudine derivante dalla vita carceraria e realizzare, per questa via, un sistema carcerario rispettoso dei dettami costituzionali.
La concessione del permesso di necessità deve adattarsi, con equilibrio e misura, a tutte quelle circostanze in cui il mantenimento delle relazioni affettive deve prevalere, in virtù di un supremo principio di umanità, sulle ragioni di pubblica sicurezza.
Qualunque contrazione interpretativa della disciplina svilirebbe questo nobile intento.