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29 Maggio 2026


Una proposta per il superamento delle preclusioni penitenziarie: una riscrittura costituzionalmente orientata della differenziazione trattamentale

Carcere: materiali per una riforma - Osservatorio n. 4/2026. Coordinamento scientifico: Prof. G. Giostra



 

Lungo le traiettorie indicate nel 2019 dal Giudice delle leggi (grazie all’abbrivio dato dalla Corte EDU)[1], avrebbe dovuto trovare sviluppo un’effettiva opera di reductio ad Constitutionem dello statuto del cosiddetto “doppio binario” penitenziario, smarcandolo dall’assolutezza di presunzioni di pericolosità, riannodando i fili di un trattamento duttilmente elaborato sulle specificità del reo e non più rigidamente e anelasticamente saldato alla natura del reato commesso[2].

Smosso anche dalla più volte manifestata idiosincrasia della Corte costituzionale verso paradigmi ostativi di natura presuntiva che inibiscono al giudice di operare bilanciati scrutini di meritevolezza della misura o del beneficio invocato[3], il legislatore avrebbe dovuto ricollocare entro il solco di una piena legalità costituzionale un modello che, attraverso spasmodiche tipizzazioni – spesso «non consone ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario»[4] – ha «incistato nell’ordinamento del 1975 divieti, preclusioni e automatismi»[5]; un modello che nel tempo si è trasformato in un irrefrenabile «ingranaggio che, a fronte di condotte (presuntivamente) di spiccato allarme sociale, vale a completare il disegno della repressione penale»[6]; un meccanismo che ha finito per alterare, in modo sempre più consistente, i postulati della legge del 1975, allargando a dismisura il campo delle ipotesi derogatorie, prossime a divenire la nuova regola, in luogo dell’eccezione.

La riforma del 2022, che pure ha consentito di superare la preclusione assoluta all’accesso a permessi premio, lavoro all’esterno e misure alternative, continua a imporre, a un numero incalcolabile di condannati, condizioni estremamente rigide per l’ammissione ai fisiologici percorsi di graduale riadattamento sociale. Il legislatore ha così dimostrato di aver sentito ma di non aver ascoltato; di non aver pienamente colto il senso del monito lanciato dai Giudici costituzionali, sicché lo stringente reticolo preclusivo, fondato su rigide presunzioni di pericolosità, continua a sopravvivere ad un’assordante e più volte riscontrata illegittimità; sebbene «intollerabilissimo a parole», questo sistema preclusivo «continua a dimostrarsi tollerabilissimo nei fatti»[7], quale nitida espressione di una concezione prettamente custodialistica ed emarginante della pena. Nonostante le sollecitazioni provenienti dalla Consulta, con riferimento all’ampia gamma dei delitti inclusi nel labirinto del “doppio binario” penitenziario, il carcere rimane, insomma, il luogo ideale entro il quale segregare, insieme alle persone che hanno violato basilari regole della convivenza sociale, anche tutte le nostre paure; con buona pace della tensione rieducativa che dovrebbe connotare le pene e guidare la “gestione” di ogni condannato lungo opzioni trattamentali guidate dal principio di proporzionalità e non condizionate – differenziandole – da insormontabili barriere saldate al tipo di autore.

Resta, di fatto, ben salda un’impostazione tesa a mantenere sostanzialmente bandito l’accesso ai benefici penitenziari a determinate categorie di condannati esclusivamente in ragione della «particolare gravità del reato» commesso, secondo scelte che appaiono animate solo dall’intento di «lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti dei consociati»[8].

Tali considerazioni preliminari, sospinte dalla avvertita esigenza di riallineare l’asse normativo alle coordinate costituzionali e di attenuare il profondo vulnus ad esse cagionato da ripetute ed esasperate folate securitarie, hanno guidato la redazione delle proposte di riforma qui presentate: un reticolo di possibili soluzioni normative – alcune mutuate, con i necessari adattamenti attualizzanti, da quelle già formulate (e poi obliterate), in subiecta materia, dalla Commissione Giostra – volte ad erodere gli automatismi preclusivi senza accantonare plausibili istanze di difesa sociale, implicate nel caso concreto, e senza cedere ad alcun indulgenzialismo; un possibile palinsesto riformatore che consenta al condannato – indipendentemente dalla natura del reato commesso – di tornare ad essere e sentirsi artefice della propria progressione verso la risocializzazione e al giudice di sorveglianza di riappropriarsi del compito di effettivo scrutinatore di tale percorso, attraverso una «costante valorizzazione (...) dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco di espiazione della pena»[9].

Si tratta di proposte, quindi, che mirano a riespandere l’area della possibile risocializzazione del condannato, recuperando spazi ancora ingiustificatamente occupati da vaste sacche di presunta irrecuperabilità sociale; soluzioni che intendono debellare una «visione “strabica”» della personalità del condannato, che «guarda solo al passato»[10] senza alcun riguardo alla sua evoluzione, successiva al delitto stigmatizzante; opzioni che segnalano la necessità di sostituire quei rigidi ingranaggi che subordinano l’operatività di istituti e benefici penitenziari alla storia delinquenziale del reo, mostrando ostinata indifferenza verso gli eventuali progressi compiuti dal reo sulla strada della risocializzazione; modifiche che puntano a restituire centralità alla giurisdizione di sorveglianza, spesso espropriata, in ampi settori, della propria discrezionalità valutativa.

Molteplici sono così le aree normative incise dalla proposta: dalla massiccia riscrittura epurativa dell’art. 4-bis ord. penit. – vera “pietra d’angolo” della differenziazione trattamentale – alla conseguente riperimetrazione dei limiti e delle condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misura alternative alla detenzione, tenendo conto dell’ontologica differenza tra chi non vuole e chi non può collaborare con la giustizia[11]; dalle disposizioni contenute nel codice penale (con le abrogazioni conseguenziali allo “spostamento” della disciplina della liberazione condizionale nell’alveo della legge penitenziaria) e della legislazione speciale (in riferimento alle misure concedibili ai condannati tossico o alcool dipendenti e con i necessari aggiustamenti ablativi della legge 203 del 1991) a quelle del codice di rito (riguardo alla possibile inclusione anche dei condannati per uno dei delitti di cui al riscritto comma 1 dell’art. 4-bis ord. penit. tra i “liberi sospesi”).

La speranza è che queste proposte possano destare l’attenzione di qualcuno, dando abbrivio a quel «cammino verso la Costituzione»[12] dell’esecuzione penitenziaria che, proprio sulla via dell’erosione degli automatismi preclusivi, artificiosi e populistici securitarismi hanno troppo frettolosamente e inopinatamente interrotto o non adeguatamente consentito di intraprendere. Perché ciò avvenga – e di questo siamo intimamente convinti – occorrerebbe, però, una preventiva ed effettiva contaminazione culturale della nostra società, per favorire un diffuso approccio costituzionalmente orientato al tema della pena, idoneo a scalfire la demagogica equazione tra carcere e sicurezza sociale[13]. Un approccio che elevi la persona del detenuto – nella sua dignità di essere umano da recuperare, qualunque sia il delitto commesso e la pena da espiare – a “fine” e non la consideri un “mezzo” attraverso il quale conseguire obiettivi, ancorché degni, di sicurezza sociale e di contrasto alla criminalità.

 

 

 

[1] Il riferimento è a Corte cost. n. 253 del 2019 e a Corte edu, 13 giugno 2019 (def. 5 ottobre 2019), Viola contro Italia.

[2] In questi stessi termini v. F. Fiorentin, Disciplina restrittiva e collaborazione con la giustizia, in Id. (a cura di), Misure alternative alla detenzione, Torino, 2012, 554, che evidenzia come l’ordinamento penitenziario sarebbe ormai strutturato «sul principio del trattamento esecutivo differenziato dei condannati sulla base del titolo di reato per il quale hanno subito la condanna in esecuzione».

[3] Tra le tante, cfr. Corte cost. n. 48 del 2015; Id. n. 232 del 2013.

[4] Così Corte cost., n. 306 del 1993.

[5] Le parole sono di G. Giostra, La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione, in www.penalecontemporaneo.it, 9 aprile 2018.

[6] Così A. Bernasconi, L’emergenza diviene norma: un ambito e discutibile traguardo per il regime ex art. 41-bis c. 2 ord. penit., in G. Di Chiara (a cura di), Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 2003, 288.

[7] Così A. Pugiotto, Da tecnica a tattica decisoria. L’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo differita per la seconda volta, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, 766.

[8] Così Corte cost. n. 149 del 2018.

[9] Ancora Corte cost. n. 149 del 2018.

[10] Il virgolettato, come il precedente, è tratto da F. Fiorentin, La Consulta svela le contraddizioni del “doppio binario penitenziario” e delle preclusioni incompatibili con il principio di rieducazione del condannato, in Giur. cost., 2018, 1658.

[11] Come evidenziato da Corte cost. n. 20 del 2022.

[12] Così, con espressione assai suggestiva, G. Giostra, La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino, cit.

[13] G. Fiandaca, Al posto degli ergastoli, in S. Anastasia-F. Corleone-A. Pugiotto (a cura di), Contro gli ergastoli, Roma, 2021, 164 s., a tal proposito, parla di «una pubblica opinione tendenzialmente assai più sensibile all’allarme-criminalità, che non ad una esigenza di mitigazione del rigore punitivo», nonché di un «clima politico-culturale generale, soggetto purtroppo a pulsioni populiste in chiave di estremismo punitivista»; negli stessi termini v. E. Dolcini, Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo, in www.sistemapenale.it, 15 novembre 2021.