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13 Marzo 2026


Prescrizioni autorizzative ambientali e particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: uno spunto di riflessione sul significato del postfatto nell’economia della causa di non punibilità

Nota a Cass. pen., Sez. III, 13 ottobre 2025 (ud. 24 settembre 2025), n. 33653, Pres. Ramacci, Rel. Scarcella



1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla valenza dell’adempimento di prescrizioni impartite dall’autorità amministrativa da parte dell’autore di reati ambientali come condotta susseguente al reato ex art. 131-bis c.p. In particolare, i giudici hanno stabilito che la tempestiva ottemperanza alle misure prescrittive nell’ambito della procedura volta all’ottenimento dell’autorizzazione all’emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 co. 8 d.lgs. 152/2006 – ancorché in un momento successivo alla commissione del reato di cui all’art. 279 d.lgs. 152/2006 – possa essere valorizzata come condotta post factum positiva ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

La pronuncia si inserisce, da un lato, nel dibattito, ancora aperto, circa il significato e i possibili contenuti della condotta post factum nel contesto dell’art. 131-bis c.p., come modificato dal d.lgs. j10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) e, dall’altro, in quello sul rapporto tra la suddetta causa di non punibilità e il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni impartite dall’autorità, previsto, nelle sue varianti, da leggi speciali che disciplinano diversi settori: dalla materia ambientale alla sicurezza sul lavoro, dall’impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati alle radiazioni ionizzanti. Da ultimo, sempre ad opera della cd. riforma Cartabia, l’istituto è stato incluso anche nella disciplina in materia di igiene, produzione, vendita e tracciabilità di alimenti e bevande.

 

2. La pronuncia origina dall’impugnazione della condanna inflitta dal Tribunale di Trapani al rappresentante legale di una società esercente attività di lavorazione del marmo ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 279 d.lgs. n. 152/2006 per avere realizzato una modifica sostanziale dell’impianto produttivo comportante un incremento qualitativo e quantitativo delle emissioni in assenza della prescritta autorizzazione.

La doglianza del ricorrente, a cui anche il Procuratore Generale aderisce, è che il giudice di merito avrebbe escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. alla fattispecie motivando con una mera formula di stile e omettendo di tenere in considerazione il comportamento successivo alla commissione del reato. In particolare, il contravventore si era mosso immediatamente per finalizzare la procedura volta all’ottenimento di una nuova autorizzazione unica ambientale, che era stata infatti rilasciata dopo il tempestivo adempimento alle prescrizioni cui l’autorità amministrativa aveva subordinato l’esito positivo dell’iter.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, annullando la sentenza con rinvio limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità.

 

3. La questione su cui i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi può essere così compendiata: se l’ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’autorità amministrativa in sede di concessione dell’autorizzazione unica ambientale di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59[1] possa assumere rilievo come condotta susseguente al reato positiva, da valorizzare ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p.

A fondamento della risposta affermativa è posto un argomento a contrario rispetto alla giurisprudenza sull’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/2006 nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all’art. 318-bis ss. e non siano state ottemperate le prescrizioni impartite dall’autorità ovvero nel caso in cui l’organo di controllo abbia motivatamente escluso che fosse possibile la definizione agevolata per mancanza dei presupposti.

Quanto alla prima ipotesi, la mancata ottemperanza alle prescrizioni estintive sarebbe una condotta susseguente al reato da valutare negativamente che inibisce l’applicazione della causa di non punibilità. Quanto alla seconda, il fatto che la definizione agevolata non sia possibile perché non ne ricorrono i presupposti implicherebbe che il danno o pericolo concreto e attuale non sia di particolare tenuità.

Come si diceva, ne deriva, a contrario, che la tempestiva ottemperanza alle prescrizioni impartite costituisce «una condotta post factum in grado di incidere sul giudizio complessivo dell’entità dell’offesa».

 

4. Può valere la pena analizzare la decisione in commento da una duplice prospettiva: in primo luogo, dal punto di vista delle condotte che possono assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (§ 5); in secondo luogo, dal punto di vista del ruolo della condotta susseguente al reato nell’“economia” dell’istituto (§ 6).

 

5. Quanto al primo aspetto, la pronuncia qui in esame si viene a confrontare con la giurisprudenza della Corte proprio in materia di valorizzazione dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’Autorità – sia nell’ambito di procedimenti amministrativi volti all’ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale sia nell’ambito della procedura ingiunzionale finalizzata all’estinzione del reato – come condotta post delictum positiva.  

Il tema dei contegni che possano assumere rilievo è stato oggetto di diverse pronunce, per lo più accomunate dalla valorizzazione del carattere oggettivo che – anche secondo il legislatore storico, che ne ha dato conto nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo – connota il concetto di condotta susseguente al reato di cui all’art. 131-bis co. 1 c.p., coerentemente con quello che è (rectius sarebbe) l’impianto della causa di non punibilità[2].

L’“indice-criterio” della tenuità dell’offesa è ancorato a sua volta ai criteri di cui all’art. 133 co. 1 c.p., legati al fatto, con l’esclusione di valutazioni inerenti alla personalità dell’autore che sono, invece, contemplate nel paradigma commisurativo.

Nell’innestarla nell’art. 131-bis c.p., non a caso il legislatore delegato ha menzionato espressamente la condotta susseguente al reato, evitando il rinvio all’art. 133 co. 2 e puntualizzando nella Relazione la diversità del contesto in cui viene ad operare siffatto requisito[3].

Nondimeno, proprio in materia di reati ambientali, i giudici della Terza Sezione avevano in più occasioni escluso la possibilità di valorizzare l’adempimento alle prescrizioni autorizzative come contegni susseguenti positivi in virtù della connotazione obbligatoria che le contraddistingue[4].

In particolare, secondo la Cassazione, «le condotte post delictum normativamente imposte, quali quelle poste in essere in adempimento di prescrizioni impartite dall'autorità competente, non possono essere valorizzate in senso favorevole all'imputato, in quanto non espressive di spontanea resipiscenza o di volontaria riparazione delle conseguenze del reato, ma meramente anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque conseguito ex lege».

Con riferimento a questi arresti, si è osservato che, nell’ottica dell’orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte e richiamato dalle stesse decisioni sopra menzionate, la circostanza che la condotta susseguente al reato sia o meno indicativa di un sincero ravvedimento da parte dell’autore – valutazione attinente alla sua personalità e non al fatto – non dovrebbe trovare spazio nel giudizio finalizzato all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.[5].

La sentenza in commento, al contrario, attribuisce rilievo all’adempimento di prescrizioni autorizzative che, in linea di principio, non differiscono da quelle la cui ottemperanza era invece stata ritenuta irrilevante ai medesimi fini nelle pronunce precedenti, risultando più coerente con l’orientamento che valorizza l’oggettività dei parametri di tenuità.

 

5.1. I giudici, nella decisione in esame, richiamano la sentenza Anzalone[6], con la quale la Terza Sezione ha chiarito i rapporti tra la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il meccanismo estintivo di cui agli artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006, statuendo che l’art. 131-bis c.p. è applicabile in due ipotesi soltanto: il caso in cui la procedura ingiunzionale avrebbe potuto essere attivata ma così non è stato e quello in cui tutti gli adempimenti previsti – prescrizioni e pagamento della una somma – siano stati portati a termine tardivamente. La Corte ha recentemente precisato, con riferimento all’analogo procedimento ingiunzionale in ambito infortunistico, che ove sia avviata la procedura e l’interessato ottemperi anche tempestivamente alle prescrizioni, ma non paghi la somma di denaro pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista, non possa vedersi riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: il mancato pagamento, in tali ipotesi, verrebbe a configurare una condotta susseguente negativa in grado di inibire l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.[7].

La fattispecie oggetto della sentenza in commento pare rientrare nella prima delle due ipotesi di compatibilità: non vi è traccia dell’avvio del procedimento estintivo né di un rigetto motivato dell’autorità.

Le prescrizioni il cui adempimento è stato valorizzato come condotta post factum positiva, infatti, non sono quelle impartite dall’organo di controllo in sede di procedimento ex artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006, che pare non essere stato avviato nel caso di specie. Viene da chiedersi, a questo punto, per quali ragioni l’ottemperanza alle prescrizioni autorizzative possa rivelarsi una condotta post factum ai fini dell’art. 131-bis c.p. nell’ottica di una concezione oggettiva dei parametri di tenuità.

Stante la tendenziale mancanza di una elencazione tassativa delle misure che di volta in volta l’autorità può impartire, in via di prima approssimazione si potrebbe concludere che le prescrizioni autorizzative hanno carattere preventivo, mentre quelle estintive riparatorio/ripristinatorio. Tuttavia, la logica dell’estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni è quella di incentivare il contravventore alla compliance, seppur tardiva, postergando l’intervento repressivo e limitandolo alle sole ipotesi di perdurante inosservanza del precetto[8]: va da sé che tale finalità preventivo-riparatoria si riverbera anche sul contenuto della misura.

Con specifico riferimento a casi come quello che ha impegnato i giudici nella sentenza in commento, è sufficiente tenere in considerazione la combinazione di due fattori: il primo è che i reati in materia di attività o modifiche dell’attività senza autorizzazione – in particolare, l’art. 279, co. 1, seconda parte del d.lgs. 152/2006 punisce chi sottopone uno stabilimento a una modifica sostanziale in mancanza della prescritta autorizzazione – rientrano tra le fattispecie a cd. tutela di funzioni, espressione dell’anticipazione della tutela penale rispetto a condotte che, pur non essendo necessariamente di per sé lesive del bene giuridico-ambiente e/o salute umana, occultano l’esercizio di tali attività potenzialmente pericolose o dannose, ostacolando la funzione di controllo della pubblica amministrazione, strumentale alla protezione del bene finale[9]; il secondo è che le prescrizioni estintive possono essere impartite esclusivamente nelle ipotesi in cui siano state commesse contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Orbene, in mancanza di un danno o un pericolo cui porre rimedio, nella prassi relativa a queste ipotesi la misura prescrittiva estintiva non può che corrispondere, anche nel contenuto, a quella autorizzativa ovvero consistere nell’imporre l’ottenimento dell’autorizzazione[10].

L’ottemperanza alle prescrizioni autorizzative, potenzialmente coincidenti con quelle che avrebbe impartito l’autorità ove fosse stata avviata la procedura ingiunzionale, avrebbe dovuto dunque essere valorizzata dal giudice di prime cure come condotta susseguente al reato che giustifica la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il quadro che si viene a delineare non è privo di profili critici.

Volendo circoscrivere il focus alle sole fattispecie ambientali che puniscono attività o modifiche all’attività in mancanza di autorizzazione, il contravventore destinatario di prescrizioni estintive sarà tenuto anche al pagamento della somma di denaro perché possa vedersi riconoscere la non punibilità per particolare tenuità del fatto nell’eventuale giudizio; nel caso, invece, in cui le prescrizioni siano autorizzative, senza l’apertura della procedura ingiunzionale e in mancanza di un provvedimento motivato di rigetto, sarà sufficiente adempiere a queste ultime senza la necessità di pagare alcuna somma di denaro perché tale ottemperanza possa essere valorizzata ai fini della particolare tenuità del fatto.

Il verificarsi dell’una o dell’altra fattispecie, peraltro, nella prassi, è legato a circostanze indipendenti dalla volontà dell’interessato, che questi può difficilmente controllare e sindacare. Stando all’orientamento maggioritario nella giurisprudenza della Suprema Corte – ma minoritario in dottrina – infatti, l’apertura della procedura ingiunzionale è rimessa alla discrezionalità dell’organo di vigilanza che, secondo alcune pronunce, non avrebbe neanche l’obbligo di motivare l’eventuale provvedimento di rigetto[11].

Si aggiunga che l’avvio della procedura ingiunzionale non presuppone il consenso dell’interessato, il quale potrà manifestare implicitamente la propria volontà per fatti concludenti, adempiendo o meno alle prescrizioni o al versamento della somma di denaro. Tuttavia, nel caso in cui non intenda adempiere, si vedrà preclusa l’applicazione della causa di non punibilità ancorché abbia ottemperato alla misura ma non adempiuto al pagamento della somma di denaro.

 

6. Venendo ora al tema del rapporto tra la condotta susseguente al reato e gli altri requisiti di cui all’art. 131-bis c.p., la giurisprudenza aderisce in maniera meno salda a quanto il legislatore ha manifestato nella Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022.

Da un lato, la Suprema Corte, sulla premessa che la condotta susseguente al reato non possa di per sé rendere tenue un’offesa che tale non era al momento in cui è stata commessa, accoglie l’orientamento che attribuisce una valenza meramente confermativa al postfatto, riconducendolo ai parametri della tenuità dell’offesa, al pari di quelli di cui all’art. 133 co. 1 c.p. e non agli “indici-criteri” come modalità della condotta e tenuità del danno o del pericolo. Un argomento rafforzativo di tale visione, ribadito in molte delle pronunce sul tema, è che l’accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis c.p. presuppone un giudizio complessivo che, ancorché esteso anche ai contegni post delictum, ha necessariamente come termine di relazione il momento in cui il fatto è stato commesso[12].  All’esito di tale giudizio, peraltro, il giudice non è obbligato a motivare specificamente su ogni singolo criterio, potendo valorizzare esclusivamente i parametri che, nel bilanciamento complessivo, hanno avuto il peso maggiore, inducendolo ad applicare o meno la causa di non punibilità[13].

Nondimeno, si riscontrano diverse pronunce di segno opposto che attribuiscono valenza autonoma alla condotta susseguente al reato e secondo le quali il postfatto sarebbe anche in grado di aggravare l’offesa recata al bene giuridico sino a giustificare l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p.[14]. Al novero di questi arresti paiono riconducibili quelli che escludono che la particolare tenuità del fatto possa essere riconosciuta nelle ipotesi in cui il contravventore abbia avuto accesso alla procedura ingiunzionale di cui agli artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006 e non abbia adempiuto al pagamento della somma di denaro ivi prevista malgrado la tempestiva ottemperanza alle prescrizioni. Anche nella sentenza “Anzalone” poc’anzi menzionata, infatti, la sottrazione all’obbligo di pagamento è considerata una condotta susseguente negativa in grado di impedire che la causa di non punibilità venga riconosciuta.

Nella sentenza in commento, la censura mossa al giudice di prime cure è quella di non aver adeguatamente valutato la condotta susseguente al reato, laddove invece avrebbe meritato di essere tenuta in considerazione. Nonostante la laconicità sul punto, parrebbe che anche nel caso di specie al postfatto venga attribuito un ruolo dirimente, in grado di sovvertire il giudizio sulla particolare tenuità nonostante il ruolo di indici, quali «le modalità di realizzazione del fatto» e «l’entità dell’aumento delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzato» considerati, in prima istanza, ostativi.

L’arresto della Corte in esame potrebbe dunque essere collocato tra quelli che attribuiscono valore autonomo e non meramente confermativo alla condotta susseguente al reato esponendosi alle fondate critiche di quanti sottolineano che una siffatta ricostruzione non possa essere condivisa in virtù della struttura della causa di non punibilità[15].

La «ricetta italiana del tipo bagatellare»[16], infatti – nonostante una serie di contaminazioni che hanno sollevato molti dubbi nel corso del tempo[17]è essenzialmente una combinazione di “ingredienti” legati esclusivamente al fatto, al punto che persino all’intensità del dolo o al grado della colpa viene dato spazio solo nella misura in cui si riverberino nelle modalità della condotta[18].

 

7. Nel complesso, la pronuncia in commento contribuisce a portare in superficie una serie di profili problematici di non poco conto soprattutto quando osservata nel contesto giurisprudenziale in cui si colloca.

La valorizzazione dell’ottemperanza a prescrizioni autorizzative come condotta susseguente positiva, pur comprensibile sul piano delle esigenze di politica criminale orientate alla compliance e alla riduzione dell’intervento repressivo, si inserisce in un quadro già segnato da oscillazioni interpretative e da una persistente incertezza circa la struttura e la funzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L’impressione è che dell’art. 131-bis c.p., anche nella sua formulazione post Cartabia, continui a non essere chiaro il peso da attribuire ai singoli elementi che ne compongono la formula e soprattutto il ruolo che la condotta susseguente al reato è chiamata a svolgere ora nell’economia dell’istituto.

In questo contesto, in mancanza di un ripensamento dell’istituto che lo riconduca a razionalità, l’attribuzione di una valenza autonoma e dirimente al postfatto appare una forzatura rischiosa, che potrebbe sfociare in una irragionevole eterogenesi dei fini, sollevando dubbi sulla tenuta complessiva della causa di non punibilità.

 

 

 

 

[1] Il decreto menzionato, all’art. 3 lett. c), prevede che richiedano l’autorizzazione unica ambientale i gestori di impianti assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 d.lgs. 152/2006.

[2] Non si può sottacere che la questione è oggetto di dibattito in dottrina, in cui si registrano voci contrastanti rispetto all’orientamento in parola che sottolineano come alcuni profili dell’art. 131-bis c.p. si rivelino dissonanti rispetto alla dichiarata oggettività dei parametri applicativi, sino ad aprire uno spiraglio alla rivalutazione dell’istituto in chiave special-preventiva attraverso una lettura evolutiva dell’istituto.

Cfr. Pierdonati M., Verso una tenuità “allargata”. L’introduzione della condotta susseguente al reato nell’art.131 bis c.p. e il nuovo assetto dell’irrilevanza penale del fatto, in Archivio penale, (3) 2024; Brunelli D., Le modifiche alla non punibilità per tenuità del fatto, in Diritto penale e processo, (1) 2023; Turco E., L’estensione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Processo penale e giustizia, (1) 2022, 109-110. Per altri riferimenti del medesimo tenore, v. Centorame F., Festinese A., Giustizia riparativa e processo penale, in disCrimen, (3) 2023, 25; Dova M., La riforma della particolare tenuità del fatto: aspetti sostanziali, in Castronuovo D., Donini M., Mancuso E.M., Varraso G. (a cura di), Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale, Milano, 2023, 123.

[3] Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 345.

[4] Cfr. C. Cass., Sez. III, sent. 16 dicembre 2024 (ud. 14 novembre 2024), n. 46231, Pres. Ramacci, Rel. Scarcella e C. Cass., Sez. III, sent. 10 gennaio 2025 (ud. 18 dicembre 2024), n. 986, Pres. Ramacci, Rel. Scarcella, con nota di Mossa Verre M., Le condotte susseguenti “obbligatorie” nel giudizio di particolare tenuità del fatto, in Giurisprudenza italiana, (7) 2025, 1618-1625.

[5] Mossa Verre M., Le condotte susseguenti “obbligatorie”, cit., 1623. Sul punto, v. anche Gullo A., Art. 131-bis c.p. - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in Dolcini E., Gatta G.L., Marinucci G. (diretto da), Codice penale Commentato, tomo I, VI ed., Assago, 2025, 1621.

[6] Cass. pen., Sez. III, 28 luglio 2023 (ud. 21 giugno 2023), n. 32962, Pres. Marini, Rel. Galanti.

[7] Cass. pen., Sez. III, 23 luglio 2025 (ud. 10 giugno 2025), n. 26974, Pres. Sarno, Rel. Galanti.

[8] Così, Gullo A., La riparazione nel diritto penale dell’economia: linee evolutive, in Menghini A., Mattevi E. (a cura di), Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive, Trento, 2025, 114.

[9] Così, Ruga Riva C., Parte generale, in Pelissero M. (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, cit., 12, in cui l’A. dà conto anche delle riserve di parte della dottrina con riferimento all’utilizzo del diritto penale in ipotesi siffatte.

[10] Si registrano anche ipotesi in cui la prescrizione può non essere impartita. Cfr. Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 36405, in cui si è statuito che «la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 si applica tanto alle condotte esaurite – come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore – quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso prima dell'emanazione di prescrizioni». In dottrina, Giampietro L., Speciale procedura estintiva di reato ambientale: oscillazione di giurisprudenza e prassi applicative da parte delle procure, in Ambiente&sviluppo, (4) 2021, 272-273 e 275-276, in cui si dà conto sia della giurisprudenza in materia di condotte esaurite, sia delle linee guida SNPA a confronto con quelle della Procura presso il Tribunale di Velletri e con le Indicazioni operative della Procura presso il Tribunale di Civitavecchia, rilevando i rischi di «sterilizzazione normativa» del meccanismo estintivo con riferimento ad alcuni degli orientamenti.

[11] Per una rassegna della giurisprudenza in argomento, in termini critici v. Lazzarini F., L’estinzione delle contravvenzioni cit., 9-12.

[12] Così, ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 10 maggio 2024 (ud. 12 gennaio 2024), n. 18369, Pres. Aceto, Rel. Andronio; Cass. pen., Sez. III, 2 maggio 2023 (ud. 4 aprile 2023), n. 18029, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta, in Sistema penale, (7-8) 2023, con nota di Colombo D., Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e condotta susseguente al reato. Le prime pronunce della cassazione sul novellato art. 131-bis c.p., 141-153.

[13] Cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. III., sent. 4 agosto 2022 (ud. 1° giugno 2022), n. 30681, secondo cui «ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti».

[14] V. Cass. pen., Sez. III, sent. 2 maggio 2023 (ud. 4 aprile 2023), n. 18029, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta, cit., nella quale i giudici sottolineano che «ciò vale non solo nel caso in cui le condotte susseguenti riducano il grado dell'offesa - quali le restituzioni, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, le condotte di ripristino dello stato dei luoghi, l'accesso a programmi di giustizia riparativa, o, come nel caso in esame, l'intervenuta eliminazione delle violazioni accertate dagli organi ispettivi - ma anche, e specularmente, quando delle condotte aggravino la lesione - inizialmente "tenue" - del bene protetto»; Cass. pen., Sez. III, sent. 28 giugno 2023 (ud. 24 maggio 2023), n. 28033, Pres. Sarno, Rel. Gai, in cui, nonostante nella vicenda sottoposta il contegno qualificato come condotta susseguente al reato in realtà costituisse modalità della condotta, i giudici aderiscono alla Relazione circa la valenza del postfatto come indice al pari di quelli di cui all’art. 133 co. 1. In dottrina, v. Romano M., Non punibilità, estinzione del reato, Riforma Cartabia, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, (2) 2024, 445-446, il quale fa riferimento alle ipotesi, ad esempio, di un diamante sottratto, ma tempestivamente sostituito e del danneggiamento di un quadro solo scalfito, ma seguito da uno sfregio che ne renda vano il restauro. Secondo la prospettiva affermata, alla luce della valorizzazione della condotta post factum, la prima risulterebbe non punibile, mentre per la seconda l’esiguità potrebbe «svanire». In questo senso e con un esempio del medesimo tenore, anche Colombo D., Esclusione della punibilità, cit., 150.

[15] Cfr. Gullo A., Profili di diritto penale sostanziale, nel d.lgs. n. 150 del 2022, in Riassetti della penalità, Razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa, Catalano E. M., Kostoris E. R., Orlandi R. (a cura di), vol. II, Torino, 2023, 40; Id., Art. 131-bis c.p. - Esclusione della punibilità, cit., 1621; Cadamuro E., L’irrilevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa, 2022, 83. Entrambi gli A. osservano che solo una forzatura del dato normativo potrebbe giustificare l’attribuzione alla condotta susseguente al reato di una rilevanza dirimente, in grado di cambiare il volto dell’istituto.

[16] Si riprende testualmente l’evocativa espressione di Paliero C.E., “Principio di esiguità” e deflazione penale: la ricetta italiana del “tipo bagatellare”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, (2) 2023, 535-551.

[17] Ci si riferisce, in particolare, all’esclusione della particolare tenuità del fatto laddove l’interessato abbia agito per motivi abietti o futili. Ampiamente sul punto, Brunelli D., Le modifiche alla non punibilità per tenuità del fatto, in Diritto penale e processo, (1) 2023, 54-62. V. anche Gullo A., Art. 131-bis c.p. - Esclusione della punibilità, cit., 1623.

[18] V. PANEBIANCO G., I nuovi confini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Giurisprudenza italiana, (4) 2023, 967, secondo cui la condotta susseguente al reato, considerata solo in quanto «intrinseca alla complessiva dimensione lesiva del fatto», non sposta il «permanente centro di gravità» della tenuità dell’offesa.