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03 Luglio 2026


Caso Open Arms: la Cassazione esclude il sequestro di persona. Analisi delle motivazioni e critica alla tesi della “libertà di andarsene”

Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2025 (dep. 5 maggio 2026), n. 16148, Pres. Vessichelli, Rel. Francolini



*Contributo destinato alla pubblicazione nel fascicolo 5/2026. 
 

1. Con la sentenza che si annota la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto per saltum dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso la sentenza con la quale il Tribunale del capoluogo siciliano aveva assolto il sen. Matteo Salvini dall’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio[1]. Tali delitti gli erano stati contestati in quanto, nelle vesti di allora Ministro dell’interno, non aveva concesso lo sbarco in Italia a 147 migranti tratti in salvo in acque internazionali dalla nave Open Arms, costringendoli in tal modo a rimanere a bordo dell’imbarcazione stessa dal 14 al 20 agosto 2019.

La Suprema Corte pone così la parola “fine” alla terza vicenda – dopo quelle relative alle navi militari italiane Diciotti e Gregoretti – che vedeva il Ministro dell’Interno pro tempore accusato di reati commessi nel tentativo di contrastare i flussi migratori irregolari mediante la “chiusura dei porti” italiani, una linea di indirizzo politico fortemente caratterizzante l’azione del suo partito. Mentre tuttavia l’esito del caso Diciotti era stato determinato dalla mancata autorizzazione a procedere[2], e quello del caso Gregoretti da una sentenza di non luogo a procedere[3], il caso Open Arms si è concluso, dopo il dibattimento, con una sentenza assolutoria nel merito, confermata dalla Corte di cassazione con la pronuncia in esame. Una pronuncia fondata in parte sull’inammissibilità del ricorso, in parte sulla ritenuta non configurabilità del sequestro dei migranti, ai quali – osservano, come vedremo, i giudici di legittimità – fu impedito soltanto di sbarcare in Italia, non invece di fare rotta verso altri lidi. “Liberi di andarsene”, dunque? Si tratta, a nostro avviso, di un profilo di criticità della sentenza, sul quale torneremo nelle considerazioni finali.

 

2. Il PM palermitano aveva optato a favore del ricorso immediato per cassazione sul presupposto che i fatti alla base della vicenda fossero stati correttamente accertati dal Tribunale e che quest’ultimo non avesse aderito alla prospettazione accusatoria soltanto sul versante dell’individuazione e dell’interpretazione della rilevante normativa nazionale e internazionale in materia di soccorsi in mare, segnatamente con riguardo ai presupposti per l’assegnazione di un porto sicuro (c.d. Place of Safety, d’ora in avanti anche PoS). Una serie di questioni, dunque, squisitamente giuridiche, rispetto alle quali il PM confidava in un allineamento della Cassazione penale alle statuizioni nel frattempo rese dal ramo civile della Corte nomofilattica, la quale aveva riconosciuto a un cittadino eritreo il danno non patrimoniale derivato dall’ingiusta privazione della libertà personale a bordo della nave Diciotti[4].

 

3. Procedendo con ordine, conviene anzitutto ricapitolare i fatti alla base della vicenda giudiziaria in esame, così come emersi dalla pronuncia di primo grado e richiamati dalla sentenza di legittimità (pp. 37-43).

Tra l’1 e il 9 agosto 2019 la nave Open Arms, al servizio dell’ONG Proactiva Open Arms, effettuava tre operazioni di soccorso di migranti trovati in situazione di pericolo nel Mediterraneo centrale, traendo in salvo in totale 163 persone, inclusi bambini e donne in stato di gravidanza. Tutte le operazioni avvenivano in acque internazionali, nel primo caso ricadenti nella zona di search and rescue (d’ora in avanti, SAR) sotto la responsabilità libica, nel secondo e nel terzo caso nella zona SAR maltese. Il comandante della Open Arms chiedeva l’assegnazione di un PoS per lo sbarco dei naufraghi, dapprima alle autorità maltesi, quindi anche alle autorità italiane, senza tuttavia ottenerlo.

Al contrario, nello stesso giorno in cui veniva portato a termine il primo soccorso, il Ministro dell’Interno italiano esercitava i poteri di interdizione navale di cui all’art. 11, comma 1-ter t.u. imm. (disposizione introdotta poche settimane prima, mediante il c.d. decreto sicurezza-bis e attualmente sostituita dai successivi decreti “Lamorgese” e “Piantedosi”), emanando un decreto con il quale vietava alla Open Arms l’ingresso, il transito o la sosta nelle acque territoriali italiane. Nei giorni successivi, al netto di alcune evacuazioni mediche di casi urgenti, invano veniva reiterata dal comandante la richiesta di PoS, accompagnata dall’invito a tutti gli Stati coinvolti, inclusa la Spagna in quanto Stato di bandiera della Open Arms, a trovare urgentemente una soluzione per la tutela dei naufraghi.

Quando, il 14 agosto, il Presidente del TAR Lazio sospendeva l’efficacia del decreto interministeriale recante il divieto di ingresso nelle acque italiane, la Open Arms faceva rotta verso Lampedusa, chiedendo al Comando generale delle capitanerie di porto l’autorizzazione a ripararsi, nei pressi dell’isola, dal sopraggiunto maltempo. La richiesta veniva accolta il 15 agosto, ma con la precisazione che restava fermo il divieto di sbarco. Malgrado Open Arms si trovasse ormai a soli 800 metri dalla costa italiana, la vicenda entrava in una situazione di stallo, durante la quale si assisteva a un progressivo deterioramento delle condizioni psico-fisiche delle persone a bordo (alcune delle quali si gettavano in mare nel disperato tentativo di raggiungere la terraferma), certificato da rapporti medici e psicologici redatti nel corso di ispezioni della nave.

Il 17 agosto, anche a seguito delle sollecitazioni del Presidente del Consiglio, venivano fatti sbarcare i soli minorenni. Nei giorni seguenti falliva una trattativa finalizzata a re-indirizzare Open Arms verso i porti spagnoli. La Spagna, infatti, aveva messo a disposizione per lo sbarco dapprima il porto di Algeciras, quindi, il 18 agosto, il più vicino porto di Palma di Maiorca, nonché, nel primo pomeriggio del 20 agosto, una nave militare sulla quale sarebbe stato possibile trasferire i migranti; l’Italia, dal canto suo, si era impegnata a scortare la Open Arms durante la traversata, ospitando a bordo una parte dei naufraghi. La trattativa, tuttavia, si interrompeva in quanto il comandante della Open Arms riteneva che, a causa del ritardo accumulato, ogni ulteriore prolungamento dei tempi a bordo non sarebbe stato compatibile con la tutela dell’integrità psico-fisica dei passeggeri. Si tratta di un tassello della vicenda che, come vedremo, acquisterà una rilevanza centrale nell’iter motivazionale seguito dalla Corte di cassazione.

La situazione si sbloccava definitivamente solo nella serata del 20 agosto, quando la Procura della Repubblica di Agrigento disponeva il sequestro preventivo in via d’urgenza della nave, nell’ambito di procedimento a carico di ignoti per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, con conseguente sbarco dei migranti rimasti a bordo, diciotto giorni dopo il primo salvataggio.

 

4. In relazione all’arco temporale compreso tra il 14 e il 20 agosto 2019, nel novembre dello stesso anno venivano formulate nei confronti del sen. Salvini (il quale nel frattempo non rivestiva più la carica di Ministro dell’Interno, essendo cambiata la maggioranza al Governo) le accuse di sequestro di persona aggravato (art. 605, commi 1, 2 n. 3, e 3 c.p.: fatto commesso dal pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni; vittime minorenni) e rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, co. 1 c.p.). Il Collegio per i reati ministeriali, espletate le indagini, rimetteva gli atti al Senato ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge costituzionale n. 1/1989, ottenendo l’autorizzazione a procedere il 30 luglio 2020.

Con sentenza del 20 dicembre 2024 il Tribunale di Palermo assolveva l’imputato, ritenendo che questi, nelle vesti di Ministro dell’interno, sebbene in via generale competente per la gestione degli sbarchi all’esito di operazioni di soccorso, non fosse, nel caso di specie, gravato dall’obbligo di concedere un PoS alla nave Open Arms: da un lato, i soccorsi non si erano svolti in area SAR italiana; dall’altro lato, le ulteriori ricostruzioni proposte dal PM a sostegno di una possibile genesi alternativa dell’obbligo medesimo erano giudicate infondate.  Esclusa, così, la sussistenza di un’omissione giuridicamente rilevante, il collegio escludeva, di riflesso, tanto il rifiuto di atto d’ufficio, quanto l’illegittima costrizione a bordo dei naufraghi in attesa di sbarcare. Quanto poi allo specifico profilo del dovere di accoglienza dei minori non accompagnati, sancito dalla legge Zampa e dalla disciplina attuativa della direttiva accoglienza (d.lgs. 142/2015), il Tribunale riteneva che, anche a voler riconoscere una competenza del Ministro dell’interno sul punto, il loro sbarco, avvenuto il 17 agosto, potesse considerarsi tempestivamente disposto.

 

5. Nel ricorso per saltum la Procura palermitana insisteva nell’affermare, nell’ordine, che:

(i) il Ministro pro tempore, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era gravato dall’obbligo di concedere il PoS alla nave soccorritrice, ai sensi, tra l’altro, delle regole internazionali che obbligano gli Stati costieri a cooperare mediante puntuali shall clauses (e non mere should clauses, come erroneamente affermato dal collegio), regole nel caso concreto convergenti nell’individuare il suolo italiano come destinazione capace di soddisfare il requisito dello sbarco in tempi ragionevoli;

(ii) sulla falsariga di quanto affermato dalla Corte di cassazione civile nel giudizio risarcitorio sul caso Diciotti, sopravvenuto alla sentenza assolutoria, l’illegittimità del trattenimento discendeva dal difetto dei presupposti per la privazione della libertà personale fissati dagli art. 13 Cost. e 5 Cedu, quest’ultimo come interpretato dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nella sentenza che ha condannato l’Italia per i trattenimenti de facto degli stranieri irregolari sia presso il centro di accoglienza di Lampedusa sia, come prolungamento di esso, a bordo di navi attraccate a Palermo (Khlaifia e altri c. Italia, 2016);

(iii) quanto, infine, ai naufraghi minorenni, l’ordine di sbarco avrebbe dovuto essere emesso, in base alla disciplina di settore, non già “in tempi ragionevoli” bensì “immediatamente” (art. 19 d.lgs. 142/2015), e dunque già dal 14 agosto, quando gli interessati erano giunti alla frontiera italiana.

 

6. Giungiamo, così, al dictum della Cassazione, che come anticipato ha respinto il ricorso della Procura, rendendo pertanto definitiva l’assoluzione disposta dal giudice di prime cure.

I motivi di ricorso sub (i) e (ii) vengono trattati congiuntamente.

I giudici di legittimità si soffermano, anzitutto, sul caso Diciotti, rimarcando che la Cassazione civile aveva ricollegato il danno risarcibile non già alla mancata concessione del PoS, bensì alla violazione del diritto alla libertà personale sancito dagli artt. 13 Cost. e 5 Cedu. In quella sede, ricorda ancora la Cassazione penale, la restrizione della libertà personale era stata desunta da una serie inequivocabile di indici, così compendiati dalla sentenza in esame: «non era consentito scendere dall'imbarcazione ormeggiata; vi era una costante vigilanza armata a bordo della nave, oltre a un sistema di videosorveglianza che rendeva visibile ogni area ove si trovavano i migranti; le Forze di Polizia armate erano appostate sulla banchina ai piedi della scaletta di accesso; i migranti, privati anche degli effetti personali, non potevano comunicare con l'esterno, neppure con familiari e affetti» (p. 55). Una volta accertata la privazione della libertà, il suo carattere illegittimo era stato agevolmente ricondotto alla violazione della riserva di giurisdizione, per mancanza di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale, anche solo sotto forma di convalida ex post.

Del tutto diverso, sostengono i giudici di legittimità, il quadro fattuale sotteso al caso Open Arms. Qui a difettare è proprio la privazione della libertà personale, e con essa anche l’elemento materiale dell’art. 605 c.p. Sul piano strettamente giuridico, la Corte si sofferma sui concetti di libertà personale e libertà di circolazione, richiamandone i criteri distintivi sedimentatisi, anzitutto, nella giurisprudenza costituzionale, recentemente sistematizzata da una pronuncia alla quale la Corte di cassazione mostra di aderire in toto (sent. 203/2024). In sintesi, e rinviando al dictum costituzionale per ulteriori dettagli, i criteri in questione, tra loro in rapporto di alternatività, vengono così richiamati:

«(a) l’idoneità della misura a produrre una “coazione sul corpo” della persona»,  condizione che ricorre sia in presenza di «misure che determinino la coazione della persona a rimanere in un determinato luogo, come il suo arresto o fermo, o a fortiori la sua detenzione in un istituto penitenziario o in un […] centro di permanenza per i rimpatri», sia in presenza di «misure che, pur senza realizzare alcuna interclusione della persona in uno spazio determinato, comunque implichino – esattamente come le ispezioni e perquisizioni personali, espressamente considerate quali misure restrittive della libertà personale dall’art. 13, secondo comma, Cost. – la costrizione a subire interventi di una qualche rilevanza sul proprio corpo», con la sola esclusione di «interventi coattivi di carattere meramente momentaneo e non invasivi della sfera corporea e dell’intimità della persona, come la sua immobilizzazione per i pochi istanti necessari ad eseguire rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici di parti del corpo normalmente esposte alla vista, nonché rilievi dattiloscopici»;

«(b) la presenza di obblighi che, pur non comportando alcuna coazione sul corpo, (i) determinino una “degradazione giuridica” del destinatario, e (ii) siano di tale intensità da poter essere equiparati a un vero e proprio assoggettamento della persona all’altrui potere», condizioni che riflettono, rispettivamente, uno «stigma morale» discendente dalla pericolosità sociale del soggetto, nonché, in aggiunta, l’esigenza che «il trattamento deteriore dell’individuo rispetto al resto della collettività incida sulla sua libertà di movimento in maniera significativa dal punto di vista “quantitativo”, in relazione alla particolare gravosità delle limitazioni imposte attraverso la misura».

In parallelo con la giurisprudenza costituzionale, la Corte di cassazione richiama altresì la giurisprudenza di Strasburgo, consolidata nel considerare la distinzione in esame, a sua volta funzionale all’applicazione dell’art. 5 Cedu ovvero dell’art. 2 Prot. 4 Cedu, una questione di ordine quantitativo, attinente cioè al «grado» o all’«intensità» della restrizione, da valutarsi in concreto, tenuto conto di «una serie di fattori quali il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura in questione», a prescindere dal nomen iuris assegnatole dall’ordinamento nazionale. Criteri sulla base dei quali, concludono i giudici di legittimità, correttamente la Grande Camera della Corte europea aveva ravvisato una violazione dell’art. 5 nel caso Khlaifia, a fronte della privazione de facto della libertà personale imposta ai ricorrenti prima nel CSPA di Lampedusa e poi a bordo di navi affittate dal Governo attraccate nel porto di Palermo.

 

7. Tutto ciò premesso, la Corte richiama gli elementi della vicenda concreta che reputa dirimenti per concludere, alla luce delle premesse di ordine giuridico poc’anzi sintetizzate, nel senso che i naufraghi rimasti a bordo della Open Arms in attesa di sbarcare non abbiano subìto alcuna privazione della libertà personale. Conviene riportare il passaggio motivazionale per intero:

«Risulta, infatti, che ai migranti (giunti nelle acque territoriali nelle prime ore dei 15 agosto 2019 a bordo della [Omissis]) sia stato impedito l'ingresso nel porto di L. e lo sbarco; tuttavia, a costoro non è stato impedito dall'Autorità italiana, e segnatamente da [Omissis] tramite i propri atti nella qualità di Ministro dell'Interno, di far rotta in altra direzione, in quanto: è stato indicato dal Regno di Spagna (Stato di bandiera della nave, contattato immediatamente all'atto dei salvataggi) un porto per sbarcare (il 18 agosto 2019), modificato (nel senso che ne era stato indicato uno più prossimo in quello di P.) proprio per limitare nei tempo la permanenza a bordo dei migranti (rispetto a quello, più distante, dapprima indicato in C.), in adesione alla richiesta del comandante della nave […]; inoltre, sono stati messi a disposizione altri due natanti, uno immediatamente disponibile della Guardia Costiera italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente, e tramite il quale approssimarsi alle coste spagnole scortando la [Omissis], raggiungendo la nave militare spagnola che si sarebbe pure approssimata alla [Omissis] (e non consta in alcun modo, peraltro, l'inidoneità di essi all'uopo), e ciò era conforme a quanto pure richiesto dal comandante della nave che, tuttavia, non ha risposto ai ripetuti inviti dell'Autorità italiana di indicare le dotazioni necessarie a tal fine; le condizioni del mare (peggiorate nella notte tra il 13 e il 14 agosto 2019) che avevano condotto la nave nei pressi di L., come esposto, nelle prime ore del 15 agosto 2019, la mattina dello stesso giorno erano sensibilmente mutate in meglio; alla nave, dunque, non risulta che già dal giorno 15 fosse impedito di dirigersi verso altro porto (neppure dalle condizioni delle persone a bordo, dato che la sentenza impugnata, se pure ha dato atto delle criticità rilevate all'atto dell'ispezione effettuata il successivo 17 agosto 2019, ha comunque affermato - e tale dato non può essere qui sindacato in presenza di un ricorso immediato - che la [Omissis] aveva una capienza ben più elevata di quella in effetti occupata, che le cure mediche erano state assicurate che la Guardia Costiera italiana aveva messo a disposizione, per la navigazione verso la Spagna, degli alimenti occorrenti); e che quando la nave sì trovava sia in alto mare sia in acque italiane (tra il 3 e il 20 agosto 2019) la Guardia Costiera italiana ha compiuto evacuazioni mediche urgenti ("Medevac") di alcuni dei naufraghi recuperati dalla stessa [Omissis]» (p. 66-67, grassetti aggiunti).

Pur riconoscendo, alla luce dei riportati elementi, che alla nave soccorritrice, e dunque ai suoi passeggeri, fosse stata preclusa una condotta determinata, ossia lo sbarco sul suolo italiano, la Corte al contempo nega che sia stato loro imposta una restrizione della libertà di locomozione rilevante ai sensi dell’art. 605 c.p.: quest’ultima, infatti, ricorre allorché sia impedito «l’allontanamento da un luogo», non invece quando ad essere impedito sia «l’avvicinamento o l’accesso a un luogo» (p. 67).

Il divieto di accesso al territorio italiano, soggiunge la Corte, potrebbe tutt’al più rientrare nell’elemento materiale della violenza privata; fattispecie che nondimeno deve pure essere esclusa in ragione dell’assenza della condotta tipica di minaccia o violenza, inclusa quella in forma impropria, la quale comunque presuppone l’utilizzo di una vis fisica che nel caso di specie difetta.

 

8. Sempre con riguardo ai motivi di ricorso sub (i) e (ii), i giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto che il ricorso del PM fosse per diversi aspetti inammissibile.

Anzitutto, con riferimento sia al sequestro di persona, sia al rifiuto di atti d’ufficio, ad avviso della Corte il ricorso si presentava carente sul piano della specificità estrinseca, ossia della correlazione tra i motivi di impugnazione e le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, non aveva presentato argomenti in ordine alla sussistenza del dolo dell’uno e dell’altro reato, coefficienti non evincibili dalla sentenza del Tribunale, che anzi aveva portato argomenti di segno contrario. In particolare, secondo il Tribunale l’imputato aveva agito allo scopo non già di segregare i migranti, mantenendoli nella sfera del proprio dominio, bensì di negare loro l’ingresso in un Paese – l’Italia – che a suo giudizio non era tenuto a farsene carico, obiettivo al quale risultava coerentemente finalizzato il decreto ministeriale di interdizione navale sospeso dal TAR. Le evidenziate carenze del ricorso, ha sostenuto la Corte, avrebbero reso il giudizio di rinvio meramente esplorativo, poiché la sentenza rescindente non avrebbe potuto tracciare correttamente i limiti del tema devoluto al giudice d’appello.

In secondo luogo, la Corte ravvisa un ulteriore difetto di specificità del ricorso relativamente all’elemento oggettivo del rifiuto di atti d’ufficio, in particolare là dove non viene dimostrata, ma solo apoditticamente asserita, la sussistenza di una o più delle tassative «ragioni» (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità) mediante le quali l’art. 328 c.p. seleziona gli atti la cui mancata realizzazione integra l’omissione penalmente rilevante[5].

 

9. Anche il motivo di ricorso sub (iii), relativo allo sbarco dei minorenni, viene giudicato inammissibile, essendo, a giudizio del collegio, fondato su una ricostruzione e un apprezzamento dei fatti diversi da quelli ritenuti dal Tribunale. Quest’ultimo aveva infatti esplicitamente escluso che l’imputato avesse ostacolato o ritardato lo sbarco dei minori, e anzi aveva constatato che la Prefettura di Agrigento, a seguito di un positivo input da parte del Ministero dell’interno, o comunque in assenza di opposizione da parte dello stesso, si era tempestivamente attivata per gli adempimenti necessari a garantire lo sbarco a tali soggetti nel più breve tempo possibile, come poi in effetti avvenuto il 17 agosto.

 

* * *

10. Appare anzitutto significativo osservare che, relativamente ai profili di diritto internazionale del mare, la sentenza in commento non incorre nei medesimi errori commessi dal Tribunale di Palermo, sui quai già ci eravamo soffermati in sede di commento della sentenza di primo grado[6] e che erano stati puntualmente messi in luce dalla Procura.

Come visto, infatti, il rigetto del ricorso si basa su argomenti del tutto diversi da quello, centrale nella sentenza di prime cure, secondo cui il Ministro dell’interno pro tempore non era gravato, alla luce delle circostanze venute in essere nel caso concreto, da un vero e proprio obbligo di concedere un PoS sul suolo italiano alla Open Arms. Pertanto, sebbene la sentenza del Tribunale sia ormai divenuta definitiva, sarebbe scorretto affermare che le sue più problematiche statuizioni – segnatamente, la ritenuta inadeguatezza delle convenzioni in materia di diritto internazionale del mare a disciplinare il contesto migratorio contemporaneo e l’asserito carattere meramente facoltativo della collaborazione tra Stati costieri – abbiano ricevuto l’avallo della Corte di legittimità. Non è così, e non potrebbe esserlo, tenuto anche conto del fatto che la stessa Corte di legittimità aderisce, ancorché nel contesto di un distinguishing rispetto al caso Open Arms, ai principi affermati dalla Cassazione civile nel caso Diciotti, la quale aveva puntualmente chiarito la portata dei doveri di soccorso in mare e la loro estensione fino allo sbarco in un porto sicuro. È bene dunque precisare che l’esito del caso Open Arms non altera minimamente gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza – penale, civile e da ultimo costituzionale[7] – già intervenuta in materia SAR: orientamenti ispirati, nel complesso, a una lettura teleologica delle norme internazionali, e dunque alla ricostruzione degli obblighi – tanto degli Stati, quanto dei comandanti – in funzione di massimizzazione della tutela della vita in mare, in disparte ogni considerazione attinente alla protezione delle frontiere e allo status migratorio dei naufraghi, almeno fintantoché non siano tutte e tutti al sicuro sulla terraferma.

Esemplificando: (a) si può ritenere acquisito che spetta al comandante, allorché gli Stati rimangano inerti o offrano soluzioni incompatibili con i diritti fondamentali dei trasportati, determinare quale sia il porto di sbarco dove portare a termine l’operazione di soccorso, e in questo modo adempiere a un dovere che inerisce alla sua posizione di garanzia[8]; (b) va consolidandosi l’orientamento secondo cui sono illegittime le sanzioni amministrative imposte alla nave soccorritrice per inottemperanza alle istruzioni impartite dalle autorità italiane, allorché il discostamento risulti giustificato dal rispetto del diritto internazionale dei soccorsi in mare[9]; e ancora (c) non può essere revocato in dubbio che l’abbandono di persone in mare, o la loro consegna ad autorità straniere in violazione del divieto di refoulement, non solo rappresentano modalità illecite di protezione delle frontiere sul piano del diritto internazionale dei diritti umani, ma possono tradursi, sussistendone gli elementi, in profili di responsabilità penale a carico dei loro autori[10].

 

11. Quanto ai profili strettamente penalistici, la sentenza in esame presta a nostro modesto avviso il fianco ad alcuni rilievi critici, segnatamente con riguardo alla ritenuta assenza della privazione della libertà personale, in contrasto con quanto in precedenza affermato dal Tribunale dei Ministri[11] e dal Garante delle persone private della libertà personale[12].

Ci pare infatti, in estrema sintesi, che, pur prendendo le mosse da premesse corrette sul piano generale, la Corte pervenga a conclusioni difficilmente condivisibili rispetto al caso di specie, in particolare là dove sostiene che nulla precludeva al comandante di fare rotta verso lo Stato di bandiera della nave (la Spagna), dove nel frattempo era stato messo a disposizione un porto di sbarco.  

Nelle premesse la Corte richiama, tra l’altro, il consolidato orientamento secondo cui il sequestro di persona non implica necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, ma si configura anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare una possibilità materiale di allontanamento, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona. Pur trattandosi di sentenze relative a situazioni diverse da quella in esame, in particolare a casi in cui la vittima si sarebbe potuta dare alla fuga[13], oppure licenziarsi dal luogo di lavoro nel quale veniva tenuta segregata[14], ci pare che il principio ad esse sotteso, ossia la rilevanza degli stati di coazione relativa ai fini della sussistenza del sequestro, si attagli anche al caso in esame. È chiaro infatti che, se il comandante della Open Arms avesse scelto di far rotta verso la Spagna, ciò avrebbe significato imporre ai naufraghi, ossia a persone già provate fisicamente e psicologicamente da un lungo e pericoloso viaggio, ulteriori giorni di navigazione, con conseguente aumento del rischio di situazioni potenzialmente lesive della loro integrità psico-fisica; rischio che il tempestivo sbarco in Italia avrebbe invece scongiurato. La Corte di cassazione sembra escludere questa prospettiva nei passaggi, sopra riportati, in cui valorizza la disponibilità di unità navali italiane e spagnole ad agevolare l’operazione di trasferimento, il miglioramento delle condizioni atmosferiche, la sostenibilità della situazione a bordo (capienza della nave, accesso alle cure mediche, scorte alimentari). Eppure – anche tralasciando la considerazione che, paradossalmente, se i migranti fossero stati trasferiti a bordo di una nave statale italiana, e questa non li avesse condotti senza ritardo in un porto italiano, sarebbe venuto meno uno dei principali elementi di distinzione tra il caso Open Arms e il caso Diciotti – gli elementi valorizzati dalla Cassazione non ci paiono affatto sufficienti a superare la semplice, ma decisiva, considerazione, che i rischi per i migranti sarebbero stati quanto meno diminuiti concedendo loro il tempestivo sbarco in Italia, come del resto prescrivevano, date le condizioni di fatto venutesi a creare, le convenzioni e le linee guida internazionali[15]. In questa prospettiva, paiono perfettamente attagliarsi al caso di specie i principi richiamati dalla stessa Corte di cassazione in ordine alla configurabilità del sequestro anche laddove l’allontanamento possa materialmente realizzarsi, sì, ma l’allontanamento sia scoraggiato dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona.

Del resto, questo tipo di ragionamento è già stato avallato dalla giurisprudenza sovranazionale allorché, proprio in materia di immigrazione, ha riconosciuto la sussistenza di vere e proprie privazioni di libertà personale a fronte di situazioni in cui la possibilità di allontanarsi risultava astratta e teorica e non invece reale e concreta. Si pensi, in particolare, alla sentenza con la quale la Corte di giustizia dell’UE ha qualificato come privazione della libertà personale, e non mera limitazione della libertà di circolazione, il trattenimento di richiedenti asilo presso una zona di transito istituita dall’Ungheria ai confini esterni dell’Unione, valorizzando la circostanza che i trattenuti, pur essendosi presentati di loro iniziativa al confine e pur potendo astrattamente lasciare la struttura per ritornare sui propri passi, in pratica fossero inibiti dal timore delle conseguenze pregiudizievoli che il rientro in Serbia avrebbe comportato a loro carico (in particolare, le sanzioni previste per gli stranieri irregolari e la rinuncia alla domanda di asilo presentata in Ungheria)[16]. Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo, in giudizi relativi, anche qui, alle zone di transito ungheresi[17] e alla zona di transito aeroportuale di Parigi-Orly[18]. Pur trattandosi di giudizi estranei alla materia penale, in quanto attinenti alla responsabilità degli Stati per violazione di diritti fondamentali sanciti da strumenti sovranazionali, non si vede la ragione per cui i criteri in essi sanciti in ordine all’accertamento di un dato di fatto come la privazione della libertà non possano essere utilizzati anche nei contesti processuali in cui il medesimo dato di fatto rappresenta l’elemento costitutivo di un reato. Del resto, è la stessa pronuncia in esame a confermare la correttezza metodologica di questo approccio, nella parte in cui richiama proprio i principi di Strasburgo, accanto a quelli enucleati dalla Consulta, per descrivere la differenza tra libertà personale e libertà di circolazione.

Per le ragioni illustrate non convince la conclusione alla quale è pervenuta la Cassazione, il cui nucleo essenziale è riassumibile nel concetto secondo cui i naufraghi non potevano considerarsi segregati in quanto a ben vedere erano liberi; liberi, cioè, di lasciare le acque territoriali italiane, e ciò malgrado si trattasse di persone deboli, prostrate e vulnerabili, per le quali ulteriori giorni di navigazione non potevano certo rappresentare – parafrasando la giurisprudenza sovranazionale – un’alternativa reale e concreta. La negazione di un porto in Italia si è perciò tradotta nella mancata apertura dell’unica via che, in quel momento, avrebbe consentito ai naufraghi di sbarcare senza affrontare un surplus di sofferenze fisiche e psicologiche. In ultima analisi, il nodo rimasto a nostro avviso irrisolto non è tanto se ai naufraghi sia stato impedito l’accesso al territorio italiano, bensì se, nelle condizioni date, essi disponessero di una possibilità reale e concretamente esigibile di interrompere la propria permanenza a bordo. Esclusa la possibilità di tuffarsi in mare, ed escluso, per le ragioni appena illustrate, che la nave fosse un mero mezzo di trasporto liberamente orientabile verso destinazioni alternative, resta il dato che la nave stessa costituì il luogo fisico nel quale la libertà di locomozione dei singoli rimase di fatto compressa, e che lo sbarco rappresentasse l’unica modalità immediatamente praticabile per far cessare tale compressione: insieme di elementi a nostro avviso perfettamente collimanti con la segregazione integrante l’elemento materiale dell’art. 605 c.p.

 

12. Certo, anche laddove la Corte si fosse orientata, a proposito del sequestro di persona, nel senso qui prospettato, il ricorso sarebbe rimasto inammissibile per carenza di specificità estrinseca. Da questo punto di vista, l’esito del procedimento rappresenta (anche) il frutto di una strategia accusatoria forse troppo sbilanciata sull’elemento oggettivo del reato. Sul piano soggettivo, se vediamo correttamente, una strada percorribile poteva consistere nell’argomentare la configurabilità del dolo eventuale, sostenendo in particolare che l’imputato, pur non perseguendo l’obiettivo della segregazione dei migranti, avesse quantomeno accettato il rischio della protrazione della condizione di confinamento a bordo, pur di perseguire la finalità di controllo degli ingressi sul territorio nazionale.

Inalterato l’esito finale, in termini di definitività della sentenza assolutoria, è chiaro però che una sentenza incentrata su un profilo squisitamente procedurale – che, peraltro, ben sarebbe stata possibile anche senza aderire all’impostazione qui proposta, laddove la Corte avesse arrestato il proprio sindacato all’accertamento dell’inammissibilità – avrebbe rappresentato un precedente assai meno significativo sul piano sistematico, in quanto non idoneo a incidere sulla delimitazione di una fattispecie chiamata a presidiare un diritto fondamentale (la libertà personale) costantemente nel mirino delle politiche migratorie contemporanee. In ultima analisi, ciò che non convince della sentenza annotata non è tanto l’assoluzione in sé, ma uno specifico snodo della motivazione, suscettibile di avallare, anche in futuro, il progressivo abbassamento delle garanzie dell’habeas corpus: la negazione della privazione della libertà personale e, in particolare, la tesi che i naufraghi fossero, in sintesi, “liberi di andarsene”.

 

[1] Trib. Palermo, 20 dicembre 2024 (dep. 18 giugno 2025), in questa Rivista, con nota di S. Zirulia

[2] Cfr. la Relazione della Giunta per le immunità del Senato, comunicata alla Presidenza del Senato il 21 febbraio 2019 e successivamente approvata dall’Assemblea a maggioranza assoluta il 20 marzo 2019, secondo cui l’indagato aveva agito «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo» (art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989).

[3] In questo caso la Giunta per le immunità del Senato aveva accolto, a parità di voti favorevoli e contrari, la richiesta di autorizzazione a procedere, e il successivo 12 febbraio 2020 era arrivata la conferma dell’Assemblea del Senato, dove nel frattempo, rispetto al caso Diciotti, era cambiata la maggioranza. Tuttavia, all’udienza preliminare era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, sulla scorta della considerazione che il tempo trascorso a bordo dai migranti (circa quattro giorni per i maggiorenni, due per i minorenni) non potesse qualificarsi come illegittima privazione della libertà (Trib. Catania 14.5.2021, in Diritto, immigrazione e cittadinanza 2021, 3).

[4] Cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, 18.2.2025, n. 17687, in questa Rivista, con nota di L. Masera.

[5] Si riportano per esteso i passaggi della motivazione: «il ricorso non indica in alcun modo in che termini il rifiuto dell'atto abbia avuto incidenza sull'ordine e sulla sicurezza pubblica (da intendersi, come tranquillità e pacifica convivenza, come tutela degli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile: cfr. Corte cost. n, 177 del 2020)»; «Il ricorso difetta di specificità pure rispetto alle ragioni di igiene e sanità che avrebbero dovuto determinare l'indicazione del POS. Il provvedimento impugnato, come già esposto, pur riportando le condizioni critiche rilevate all'atto dell'ispezione svolta sul natante il 17 agosto 2019, ha dato conto delle ripetute evacuazioni mediche compiute anche dall'Autorità italiana; nonché dell'offerta, a seguito di una richiesta del comandante della nave [omissis] di due natanti (uno dalla Guardia Costiera italiana, immediatamente disponibile, l'altro dall'Autorità spagnola) trasbordare i migranti (e per avvicinarsi alle coste spagnole, dato che la condizione del mare erano migliorate)»

[7] C. Cost., 21.5.2025 n. 101, a proposito della quale v. infra, nota n. 8. Per un commento v. I. Papanicolupulu, Di norme astratte e problemi concreti: breve commento alla sentenza della Corte costituzionale nel caso Ocean Viking, in Diritto, immigrazione e cittadinanza 2025, 3.

[8] Così nel noto caso Rackete, e segnatamente nella pronuncia che non ha convalidato l’arresto della comandante disposto a seguito dell’approdo forzoso nel porto di Lampedusa: Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2020, n. 6626, in questa Rivista, con nota di S. Zirulia.

[9] Il riferimento è, anzitutto, alla già richiamata sentenza costituzionale n. 101/2025, la quale, pur dichiarando infondate le censure rivolte dal giudice a quo al sistema di sanzioni amministrative introdotto dal c.d. decreto Piantedosi (art. 1 co. 2 del decreto 130/2020, conv. con modif. dalla l. 18.12. 2020, n. 173, come modificato dal d.l. 2.1.2023 n. 1, conv. con modif. dalla l. 24.2.2023 n. 15), ne ha offerta un’interpretazione adeguatrice particolarmente restrittiva, stabilendo in maniera inequivocabile che «Non è vincolante [...] un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non può esserne sanzionata l’inosservanza» (Cons. in dir., n. 26). Nello stesso senso sono orientati i Tribunali civili chiamati a valutare la legittimità delle sanzioni emesse ai sensi del decreto Piantedosi: cfr. Trib. Crotone 26.6.2024, Trib. Roma 7.4.2025, App. Ancona 9.4.2025, App. Catanzaro 11.6.2025, tutte pubblicate in www.asgi.it (banca dati giurisprudenza).

[10] Su questi aspetti si vedano, rispettivamente, il caso Libra (G. Mentasti, Ritardi nei soccorsi in mare e possibili responsabilità delle autorità italiane: la “condanna” per il “naufragio dei bambini”, nonostante la prescrizione dei reati. Nota a Tribunale di Roma, sent. 2.12.2022, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza 2023, 3) e il caso Asso 28 (C. Pagella, Sulla responsabilità penale del Comandante che conduca in Libia i migranti soccorsi in mare: il caso ASSO 28, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 2024, 2, 112 ss.).

[11] Trib. Palermo, Collegio per i reati ministeriali, Relazione per il rilascio dell’autorizzazione a procedere, 30 gennaio 2020, p. 93 ss.

[12] In data 16 agosto 2019 il Garante delle persone private della libertà personale aveva inviato al Ministro dell’Interno una lettera nella quale aveva espresso preoccupazione «per la perdurante situazione di privazione de facto della libertà» a bordo della Open Arms (v. il Comunicato stampa).

[13] Cass. 10 gennaio 2019, n. 11634, CED 276058; Cass. 1 ottobre 2010, n. 38994, CED 248537.

[14] Cass. 30 maggio 2018, n. 34469, CED 273632.

[15] Che la determinazione del PoS non risponda a un “copione prestabilito”, ma dipenda in larga parte dalle circostanze concrete, è ricavabile dalle Linee Guida IMO, in particolare dal passaggio in cui, chiarendo la portata degli obblighi sanciti dalle Convenzioni SAR e SOLAS, sanciscono il carattere flessibile della regola che assegna la responsabilità primaria del coordinamento dei soccorsi allo Stato titolare della zona SAR (par. 2.5). In questi margini di flessibilità si inserisce la discrezionalità del comandante della nave soccorritrice, il quale, specie a fronte dell’inerzia degli Stati o della loro riluttanza a cooperare, vede espandersi i propri margini di autonomia in funzione di adempimento dei suoi doveri di tutela della vita dei passeggeri. Questa lettura è avallata dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (v. la raccomandazione “Vite salvate. Diritti protetti. Colmare le lacune in materia di protezione dei rifugiati e migranti nel Mediterraneo”, giugno 2019, p. 29) ed è stata valorizzata dalla Corte di cassazione nella già richiamata pronuncia con la quale ha riconosciuto alla comandante Carola Rackete la scriminante dell’adempimento del dovere di soccorso allorché la stessa, a fronte di una situazione di stallo divenuta pericolosa per le persone a bordo, è entrata forzosamente nel porto di Lampedusa.

[17] C. eur. dir. uomo, 2.3.2021, R.R. e altri c. Ungheria. La Corte di Strasburgo ha ritenuto applicabile (e violato) l’art. 5 Cedu in virtù non solo del timore di conseguenze pregiudizievoli in caso di abbandono volontario della zona di transito, ma di un più ampio ventaglio di indici, tra cui la circostanza che i ricorrenti fossero rimasti in attesa per un periodo di circa quattro mesi, in parte trascorsi in un’area isolata e in condizioni incompatibili con l’art. 3 Cedu (§81-83).

[18] C. eur. dir. uomo, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia. La Corte di Strasburgo ha ritenuto applicabile (e violato) l’art. 5 Cedu tenuto conto che i ricorrenti erano rimasti per venti giorni nella zona di transito e che la prospettiva di allontanarsi volontariamente, facendo ritorno in Siria, cioè in un Paese non firmatario della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, era da considerarsi meramente teorica (§ 48).