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22 Settembre 2026


La Cassazione sulla confisca allargata: alcuni chiarimenti su revocabilità in executivis, rilievo dell’illegalità della misura e tutela del terzo

Cass., Sez. I, c.c. 24 marzo 2026 (dep. 26 giugno 2026), n. 23789, Pres. De Marzo, Est. Genovese



Segnaliamo ai lettori una interessante sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata sulla “confisca allargata”, disposta ai sensi del previgente art. 12-sexies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modif., dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, il cui contenuto è oggi sostanzialmente riprodotto nell’art. 240-bis c.p.

La Suprema Corte, innanzitutto, ribadisce il proprio orientamento secondo cui la confisca allargata, disposta con sentenza definitiva, non può essere revocata in executivis, non essendo previsto tale potere dall’art. 676 c.p.p. e non potendosi applicare la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale. Si dà atto, peraltro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha prospettato un’eccezione nel solo caso in cui la domanda di revoca sia fondata su un fatto nuovo rispetto a quelli già valutati in sede di cognizione. Va escluso, in ogni caso, che possano venire in gioco eventuali mutamenti giurisprudenziali.

Con riguardo all’applicabilità del principio secondo cui è rilevabile, anche d’ufficio e oltre il giudicato, l’illegalità della pena, la Corte di cassazione rileva come la propria giurisprudenza abbia esteso la regola alle sole misure di sicurezza personali illegali, limitatamente alle ipotesi di tutela della libertà personale. D’altro canto, ciò non può avvenire quando è in gioco «la tutela di un interesse di natura patrimoniale, che risulta tendenzialmente recessivo rispetto al valore fondamentale del giudicato».

Infine, in relazione alla posizione del terzo interessato dal provvedimento ablatorio, che non abbia preso parte al procedimento di cognizione, la Suprema Corte sottolinea come questi sia abilitato a dedurre eccezioni che «attengono esclusivamente all’effettiva titolarità o disponibilità del bene, senza che sia consentito contestare l’esistenza dei presupposti fondanti la misura».

Rimane esclusa, quindi, la possibilità di sindacare, per esempio, la c.d. “ragionevolezza temporale” tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l’ablazione.

(Francesco Lazzarini)