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21 Luglio 2026


Il caso Ubeda e altri c. Italia. Vittimizzazione secondaria, accoglienza protetta e proporzionalità delle misure di protezione nelle vicende di violenza domestica

Corte EDU, Prima Sezione, Ubeda et al. c. Italia, 2 luglio 2026 (appl. n. 933/2024)



 

Le considerazioni che seguono sono maturate anche a partire dal confronto con la Dottoressa Alessia Mongelli, assistente sociale e antropologa, coordinatrice del Progetto Abitare presso l’Istituto Casa Famiglia San Pio X, incontrata in occasione della Conferenza annuale del Network Europeo sulla Violenza e sul Genere, tenutasi a Londra dal 24 al 26 giugno 2026.

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1. La sentenza Ubeda c. Italia (Corte EDU, no. 993/24)[1] offre una preziosa occasione per tornare a riflettere su un tema ormai centrale nel dibattito giuridico e mediatico: la vittimizzazione secondaria delle persone che denunciano esperienze di violenza domestica. Rispetto ad altre precedenti decisioni rese dalla Corte di Strasburgo in materia di violenza domestica e sessuale, questa pronuncia adotta, tuttavia, un angolo visuale parzialmente nuovo. In questo caso, infatti, la Corte EDU non si sofferma soltanto sull’emersione nel procedimento penale di stereotipi e convinzioni marcatamente sessisti e sulla tardività o inadeguatezza della risposta istituzionale (profili già affrontati in precedenti pronunce, da ultimo in Scuderoni c. Italia del 2025)[2]; ma attribuisce rilievo anche alla protratta permanenza della ricorrente e dei figli, per oltre tre anni, all’interno di una struttura protetta. Così, quella che era stata originariamente adottata come misura di protezione, finalizzata alla tutela del nucleo familiare, ha finito per determinare una significativa compressione delle libertà personali e familiari delle vittime, nonché seri pregiudizi per il benessere psicologico dei minori.

Le censure mosse dalla Corte su questo profilo consentono, allora, di interrogarsi sulla congruità delle strategie istituzionali di protezione e, più in generale, sulla necessità che esse si realizzino attraverso misure tempestive, effettive e proporzionate. Ciò vale non solo per le misure penali adottate nei confronti del presunto autore del reato — di natura cautelare, come l’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p. e il divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p.; o di natura precautelare, come l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p. e l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare ex art. 384-bis c.p.p. — ma anche per gli ordini civilistici di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 473-bis.69 ss. c.p.c., e per le misure adottabili dal giudice civile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., nei casi di pregiudizio arrecato ai minori[3].  

Inoltre, dalla pronuncia in esame possono essere colti numerosi spunti di riflessione sulla necessità di ampliare, nel panorama nazionale, quelle esperienze che si propongono di superare la logica meramente emergenziale dell’accoglienza in casa rifugio (il c.d. sheltering), promuovendo percorsi di autonomia abitativa successivi alla permanenza in struttura protetta (supported independent housing), quando non sia più necessaria la permanenza in un contesto protetto ad alta intensità. In questa prospettiva, forme di autonomia abitativa accompagnata – come l’housing temporaneo, il co-housing, le case di semi-autonomia e il sostegno all’affitto –  potrebbero offrire soluzioni intermedie da valutare nelle more della definizione dei procedimenti penali, civili o minorili pendenti. Esse consentirebbero, infatti, di coniugare le esigenze di protezione con il progressivo recupero dell’autonomia personale, abitativa, familiare e socio-relazionale delle vittime, evitando che i tempi della giustizia si traducano, di fatto, in una protratta compressione delle loro libertà.

Dopo una breve ricostruzione dei fatti di causa e del decisum della Corte, saranno dunque svolte alcune considerazioni sulle conseguenze delle scelte giudiziali in materia di protezione e accoglienza delle vittime di violenza domestica. L’attenzione sarà rivolta, in particolare, al momento in cui la misura protettiva, pur originariamente necessaria, cessa di accompagnare la persona protetta verso l’autonomia e finisce per cristallizzarne la condizione di separazione dal contesto ordinario di vita. È in questo passaggio che il rifugio, da luogo della salvezza, rischia di trasformarsi in una diversa architettura della prigionia.

 

2. Il caso in breve. La pronuncia emessa dalla Corte EDU il 2 luglio 2026 trae origine dal ricorso proposto contro lo Stato italiano da una cittadina francese residente in Italia, la signora Ubeda, anche nell’interesse dei figli minori A.P. e M.P.. Nel ricorso la signora Ubeda lamentava la lentezza e l’inadeguatezza della risposta fornita dalle autorità nazionali a fronte delle denunce di violenza domestica e sessuale presentate nei confronti dell’ex convivente e padre dei minori, G.P., cittadino italiano. Con la pronuncia in esame, la Corte ha accertato la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, ritenendo che le autorità italiane non avessero assicurato una protezione adeguata e proporzionata alle vittime né condotto un’indagine penale sufficientemente tempestiva, completa ed effettiva.

 

2.1. Il procedimento davanti al giudice penale. Il 16 aprile 2021 la signora Ubeda sporgeva denuncia in sede penale, riferendo di essere stata sottoposta, nel corso della convivenza, in particolare tra il 2018 e il 2020, a condotte reiterate di violenza fisica, psicologica, economica e sessuale ad opera del compagno G.P.. Tra gli episodi più gravi, la ricorrente riferiva che, il 19 ottobre 2019, durante la festa di compleanno di uno dei figli, G.P. le aveva puntato un coltello alla gola, alla presenza di alcuni parenti della donna, dicendole che “prima o poi sarebbe finito in televisione”, con riferimento ai casi di femminicidio riportati dai mezzi di informazione. La ricorrente denunciava inoltre plurimi episodi di violenza sessuale, anche nel letto coniugale mentre uno dei figli dormiva accanto a lei, nonché ulteriori condotte intimidatorie e degradanti di natura fisica e psicologica, anche ai danni dei figli minori, tra cui percosse e colpi inferti con una cintura.

Dopo la trasmissione degli atti alla Procura di Benevento il 22 aprile 2021 e l’apertura del procedimento il 23 aprile 2021, venivano svolte alcune prime attività investigative, tra cui l’audizione della ricorrente, l’acquisizione di messaggi, l’ascolto dei minori e l’escussione di due testimoni, parenti della donna, che avevano assistito all’episodio minaccioso allusivo ad una possibile futura uccisione della ricorrente. Tuttavia, il 5 novembre 2021 il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione, con motivazioni particolarmente problematiche. In tale richiesta, infatti, la minaccia, evocativa di un futuro femminicidio, veniva qualificata semplicemente come una “brutta battuta”; le percosse sui figli venivano ricondotte a meri strumenti correttivi non eccedenti l’esercizio della responsabilità genitoriale; quanto alle violenze sessuali, il pubblico ministero riteneva difficile provare la consapevolezza del dissenso della moglie, affermando che fosse “normale per gli uomini dover superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre quando sia stanca a causa delle mansioni svolte quotidianamente e il partner le rivolga un approccio sessuale”[4].

Il procedimento proseguiva, tuttavia, a seguito dell’accoglimento da parte del G.I.P. dell’opposizione all’archiviazione presentata dalla ricorrente. Il 1° aprile 2022 le indagini venivano prorogate di sei mesi, con contestuale sostituzione del pubblico ministero assegnatario. Il 13 luglio 2022 si svolgeva l’incidente probatorio per l’esame della ricorrente e dei minori; il 18 novembre 2022 la Procura emetteva l’avviso di conclusione delle indagini, richiedendo poi il 6 marzo 2023 il rinvio a giudizio di G.P. per violenza sessuale ai danni della ricorrente e per maltrattamenti nei confronti di tutti e tre i ricorrenti. Tuttavia, solo il 12 febbraio dell’anno successivo il Tribunale di Benevento disponeva il rinvio a giudizio, fissando la prima udienza al 17 settembre 2024. Anche tale udienza veniva però rinviata al 14 gennaio 2025, sicché, a distanza di quasi quattro anni dalla denuncia, non risultava ancora intervenuta alcuna decisione di primo grado.

 

2.2. Il procedimento davanti al giudice civile. Parallelamente alla denuncia penale, il 6 maggio 2021 la ricorrente adiva il Tribunale per i minorenni di Napoli, chiedendo la decadenza di G.P. dalla responsabilità genitoriale, l’affidamento esclusivo dei figli, la corresponsione di un contributo al mantenimento pari a 800 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l’autorizzazione a trasferirsi in Francia con i minori, dove disponeva di una rete familiare idonea a sostenerla. A seguito della denuncia, il 24 maggio 2021, la signora Ubeda e i figli venivano collocati in una struttura protetta. Tale misura, pur inizialmente funzionale a garantire l’immediata sicurezza del nucleo familiare, si sarebbe tuttavia protratta per oltre tre anni, incidendo in modo significativo sulla vita privata, familiare e relazionale della madre e dei bambini.

Seguivano la nomina del curatore speciale dei minori avvenuta il 16 luglio 2021 e, soltanto nei mesi di marzo e aprile 2022, le audizioni della madre, dei figli e di G.P.. In seguito venivano organizzati incontri protetti tra i minori e G.P., nonostante i bambini avessero manifestato agli assistenti dei servizi sociali la volontà di non vedere il padre. Gli incontri del 29 aprile, 13 maggio, 25 maggio e 6 giugno 2022 confermavano, secondo le relazioni dei servizi sociali, un quadro di intensa paura e sofferenza: i minori rifiutavano il contatto con il padre, respingevano i suoi regali e, in occasione dell’ultimo incontro, arrivavano a nascondersi nel bagagliaio dell’auto della madre pur di non essere costretti a vederlo. Le relazioni dei servizi sociali e degli psicologi segnalavano altresì un peggioramento preoccupante del loro stato di salute psico-fisica, indicando la necessità di un intervento neuropsichiatrico.

Solo un anno dopo, con provvedimento del 17 giugno 2022, il Tribunale per i minorenni di Napoli sospendeva provvisoriamente la responsabilità genitoriale di G.P. e interrompeva gli incontri protetti. Tale decisione veniva impugnata da G.P., ma la Corte d’appello, con decisione del 14 aprile 2023, rigettava il reclamo e confermava il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli. Nel frattempo, numerose relazioni – provenienti dall’ASL di Salerno, dalla direttrice della struttura protetta, dagli operatori sociali, dagli psicologi e dalla Procura minorile –  evidenziavano la grave sofferenza psicologica dei bambini, riconducibile sia alla violenza paterna sia alla protratta permanenza in comunità. I report segnalavano, in particolare, il desiderio dei minori di lasciare la struttura, la compromissione delle loro attività scolastiche, sportive e relazionali, nonché reazioni emotive sempre più preoccupanti.  Nonostante tale quadro documentale, l’udienza fissata per il 16 dicembre 2022 veniva rinviata al 6 luglio 2023 e, successivamente, ancora al 9 maggio 2024. Nel luglio e nell’agosto 2023 la ricorrente reiterava, anche in via d’urgenza e con il supporto di una nota dell’Ambasciata francese a Roma, la richiesta di essere autorizzata a trasferirsi in Francia con i figli, o quantomeno a trascorrervi le vacanze estive. Il Tribunale per i minorenni autorizzava soltanto il soggiorno in Francia per il mese di agosto 2023.  Con decisione del 9 maggio 2024, il Tribunale disponeva da ultimo in via definitiva la decadenza di G.P. dalla responsabilità genitoriale, senza tuttavia pronunciarsi espressamente sulle ulteriori domande della ricorrente relative all’autorizzazione al trasferimento stabile in Francia, all’affidamento esclusivo e al mantenimento.

 

2.3. Il ricorso davanti alla Corte EDU. È dunque in questo contesto, segnato lentezza dei procedimenti penale e civile, dalla prolungata permanenza in struttura protetta, dalla mancata adozione di misure incisive nei confronti del presunto autore della violenza, che la signora Ubeda adiva la Corte EDU, lamentando la violazione degli obblighi positivi gravanti sullo Stato italiano ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

 

2.4. La decisione della Corte. In merito all’applicabilità degli articoli 3 e 8 della Convenzione e circa l’estensione e il contenuto degli obblighi positivi imposti agli Stati da tali norme per prevenire il rischio di vittimizzazione ripetuta e secondaria a seguito di denunce di violenze domestiche la Corte si è richiamata a quanto già affermato nella sentenza Scuderoni c. Italia[5]. In tale occasione, la Corte EDU aveva infatti spiegato che tali disposizioni prevedono, in primo luogo, l’obbligo di mettere in atto un quadro legislativo e regolamentare completo di protezione; in secondo luogo, l’obbligo di adottare, in circostanze di particolare vulnerabilità, misure operative atte a proteggere i singoli dal rischio di subire ulteriori maltrattamenti e, in terzo luogo, l’obbligo di condurre un’indagine effettiva, rapida e approfondita sulle denunce riportate[6].

Nello specifico, come chiarito già in Kurt c. Austria[7]: “a) Le autorità devono reagire immediatamente alle denunce di violenza domestica. b) Quando tali denunce sono portate alla loro attenzione, le autorità devono stabilire se esista un rischio reale e immediato per la vita delle vittime identificate di violenza domestica e, a tal fine, devono svolgere una valutazione del rischio autonoma, proattiva e completa. Nel valutare se il rischio sia reale e immediato, esse devono tenere debitamente conto del particolare contesto dei casi di violenza domestica. c) Qualora tale valutazione riveli l’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita altrui, le autorità hanno l’obbligo di adottare misure operative preventive. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate al livello di rischio individuato” (Scuderoni, §90). 

Come nel sopra citato caso Scuderoni, anche nel caso Ubeda, la Corte ha rilevato che, nonostante la gravità dei fatti denunciati dai ricorrenti, le giurisdizioni civili e penali avessero fissato le relative udienze in date molto distanti dalla presentazione dei ricorsi. La peculiarità della vicenda in esame risiede, tuttavia, nel fatto che l’inerzia successivamente censurata dalla Corte era stata preceduta da una risposta iniziale tempestiva: a meno di un mese dalla denuncia, infatti, le autorità avevano disposto il collocamento della donna e dei figli in una struttura protetta, al fine di prevenire il rischio di ulteriori episodi di violenza.

La Corte ha, quindi, ritenuto inadeguato che la misura protettiva si fosse protratta per oltre tre anni in assenza di una congrua valutazione della sua perdurante necessità e proporzionalità, determinando una significativa compressione della libertà e della vita privata delle vittime (Ubeda e altri co. Italia, § 89). In tal modo la misura aveva finito per imporre un sacrificio più gravoso alle vittime che al presunto autore della violenza, non risultato destinatario di alcuna misura cautelare (§ 88). La Corte ha inoltre censurato la mancata valutazione periodica dell’adeguatezza della misura e l’omessa considerazione di soluzioni alternative meno compressive, quali l’assegnazione della casa familiare, l’adozione di un ordine di allontanamento, la determinazione del mantenimento o l’autorizzazione al trasferimento in Francia.

Quanto al profilo procedurale, i ritardi del procedimento penale e la richiesta di archiviazione fondata su argomentazioni stereotipate hanno confermato, secondo la Corte, l’incapacità delle autorità di cogliere la complessità della violenza domestica e di offrire una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati. I Giudici di Strasburgo hanno, inoltre, espresso particolare preoccupazione per l’assenza, nelle decisioni del Tribunale per i minorenni, di una reale considerazione delle dichiarazioni rese dai minori sulle violenze subite, nonché della fondatezza delle denunce presentate dalla madre. In definitiva, secondo la Corte, le autorità italiane non solo non hanno adottato misure di protezione adeguate e proporzionate, ma hanno anche omesso di valutare espressamente l’incidenza della violenza domestica sui diritti di affidamento e visita (§ 97). Tali omissioni, unite alla scarna e standardizzata motivazione infine fornita dal Tribunale per i minorenni, sulla base di un mero template, hanno determinato una violazione dell’art. 3 e dell’art. 8 CEDU nei confronti di tutti i ricorrenti.

 

3. Alcune considerazioni a margine. Ricostruiti i passaggi essenziali della vicenda e le ragioni poste a fondamento della decisione della Corte EDU, la pronuncia consente ora di svolgere alcune riflessioni sulle modalità attraverso cui l’ordinamento italiano predispone, organizza e mantiene nel tempo forme di assistenza e protezione delle vittime nelle more dei procedimenti, civili e penali, di violenza domestica.

 

3.1. Il nostro ordinamento conosce, infatti, una pluralità di strumenti, collocati all’incrocio tra giurisdizione penale, civile e minorile, funzionali ad assicurare una risposta tempestiva rispetto a situazioni di pericolo maturate nel contesto familiare o affettivo. Sul versante penale vengono anzitutto in rilievo le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.); sul versante civile e familiare, i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale e le misure di protezione del minore da condotte pregiudizievoli del genitore, di cui agli artt. 330 e 333 c.c., quando siano coinvolti i minori, nonché gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, disciplinati agli artt. 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71 c.p.c., anche interinali per i provvedimenti indifferibili o temporanei e urgenti  (ex artt. 473-bis.15 e 473-bis. 22). Come noto, la riforma Cartabia ha ricondotto la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari nel nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie[8]. La disciplina attualmente vigente mette a disposizione del giudice civile una pluralità di strumenti di protezione suscettibili di essere combinati e adattati alle esigenze del caso concreto: ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole, allontanare il coniuge o convivente autore di tale condotta dalla casa familiare, vietarne l’avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nonché, ove occorra, disporre l’intervento dei servizi sociali e di associazioni specializzate e il pagamento periodico di un assegno in favore delle persone rimaste prive di mezzi adeguati[9].

Il caso Ubeda mostra, tuttavia, che la mera previsione di un ampio catalogo di strumenti di tutela non esonera lo stato dall’obbligo di assicurare, in ciascun caso, una valutazione tempestiva, concreta, individualizzata e periodicamente rinnovata della misura più adeguata rispetto al rischio accertato e alle esigenze di protezione della persona offesa. Nel caso in esame, tale valutazione sembra essere mancata. Mentre l’iniziale decisione di collocare la ricorrente e i figli in una struttura protetta  apparve ragionevole e adeguata a fronte dell’esigenza immediata di prevenire ulteriori episodi di violenza; il successivo protrarsi della misura per oltre tre anni, in assenza di un serio controllo di adeguatezza, proporzionalità e temporaneità, nonché senza una reale considerazione di alternative meno compressive della libertà delle persone offese era risultato incompatibile con gli obblighi convenzionali.

3.2. Sotto questo profilo, la pronuncia assume particolare rilievo perché oltre a rimarcare la necessità di un intervento tempestivo, nei procedimenti originati da denunce di violenza domestica, valorizza il più complesso profilo della qualità della protezione.  Come emerge dalla decisione, la tutela delle persone offese non può esaurirsi nella loro immediata sottrazione al pericolo, ma deve tradursi in un percorso capace di preservarne e progressivamente rafforzarne l’autonomia personale, la continuità delle relazioni affettive e sociali, la stabilità delle condizioni di vita e le prospettive di emancipazione dalla violenza. Al contrario, nel caso Ubeda, in un arco temporale di quasi quattro anni, né il procedimento penale né quello civile-minorile erano riusciti ad approdare a una risposta definitiva alle istanze della ricorrente, lasciando “in sospeso” la vita della madre e dei figli, con gravi ripercussioni sul benessere psico-fisico degli stessi. D’altronde, la protratta permanenza dei minori in una struttura protetta lascia emergere una significativa incongruenza del sistema. Se, infatti, le esigenze di protezione erano tali da giustificare, per oltre tre anni, una misura così incisiva sulla vita familiare e relazionale della ricorrente e dei figli, esse avrebbero dovuto imporre anche una particolare celerità nella definizione dei procedimenti civili e minorili relativi alla responsabilità genitoriale e all’affidamento. Se, al contrario, tali esigenze non presentavano un’intensità tale da richiedere una protezione residenziale così prolungata, allora la permanenza in struttura finisce per apparire non più come una misura necessaria, ma come l’effetto dell’inerzia decisionale, con conseguente sproporzione rispetto al fine perseguito. In entrambi i casi, ciò che emerge è il difetto di un controllo effettivo, tempestivo e continuativo sulla necessità, adeguatezza e durata delle misure interinali adottate.

È proprio in tale sospensione che si coglie uno dei profili più problematici della vicenda. Nei procedimenti che originano da denunce di maltrattamenti o abusi familiari, la tutela della persona offesa e dei minori impone spesso di intervenire con urgenza sul contesto abitativo nel quale il pericolo si manifesta. Tuttavia, quando la residenza nella casa familiare è ritenuta incompatibile con esigenze di protezione immediata o non voluta dalla persona offesa stessa, la soluzione concretamente adottata non coincide sempre con l’allontanamento dell’autore della violenza, ma può tradursi nello spostamento della donna e dei figli in un luogo protetto. In tal modo, il baricentro della misura si trasferisce dalla limitazione della libertà dell’indagato alla mobilità forzata del nucleo vulnerabile.

 

3.3. Ciò impone di affrontare il problema non soltanto nei termini del tradizionale bilanciamento tra le garanzie dell’indagato e l’effettività della protezione della persona offesa, ma anche alla luce di un ulteriore profilo: la salvaguardia delle libertà fondamentali e del benessere psico-fisico della persona protetta, a maggior ragione dove siano coinvolti minori. Diversamente, il sistema rischia di produrre dinamiche di vittimizzazione secondaria, nelle quali le conseguenze pregiudizievoli della condotta criminosa finiscono per ricadere proprio sulla persona offesa, che viene così onerata – pur non essendone responsabile – del costo personale, familiare e sociale della propria protezione. La doverosa cautela nell’applicazione di misure restrittive prima dell’accertamento definitivo della responsabilità non può, quindi, risolversi, nella pratica, in una traslazione del sacrificio sulla persona offesa, a maggior ragione dove siano coinvolti dei minori. Se la limitazione della libertà dell’indagato prima della condanna deve essere sottoposta a un rigoroso scrutinio di legalità, necessità e proporzionalità, a maggior ragione deve essere sottoposta a controllo la compressione, anche solo indiretta, della libertà di autodeterminazione, della vita privata e familiare e della continuità relazionale delle persone offese.

Questa esigenza di controllo trova riscontro anche nella disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. L’art. 473-bis.70 c.p.c. prevede, da un lato, che il giudice possa ordinare all’autore della condotta pregiudizievole la cessazione della stessa e disporne l’allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute (co. 1). Non solo. Ai sensi del secondo comma il giudice può anche disporre l’intervento dei servizi sociali e delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne, minori o altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti, nonché il pagamento periodico di un assegno in favore delle persone conviventi rimaste prive di mezzi adeguati[10]. Inoltre, lo stesso articolo stabilisce al co. 3 che la durata dell’ordine di protezione non possa essere superiore a un anno e possa essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto in presenza di gravi motivi e per il tempo strettamente necessario[11]. L’adeguatezza sotto il profilo temporale non rappresenta, dunque, un profilo accessorio della protezione, ma una sua garanzia essenziale. La formulazione della norma conferma come gli ordini di protezione siano concepiti dal legislatore quali misure flessibili, modulabili e adattabili alle specifiche esigenze del caso concreto, non soltanto al momento della loro adozione, ma anche nella successiva evoluzione della vicenda. Analoga capacità di adattamento al caso concreto presentano, sul versante penale, le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, le quali possono essere calibrate nel contenuto e successivamente modificate o revocate in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari, nonché alle concrete esigenze di protezione della persona offesa e dei minori eventualmente coinvolti[12].

 

3.4. Proprio questa valutazione individualizzata sembra essere mancata nel caso Ubeda, tanto sul piano penale quanto su quello civile-minorile, con l’effetto di trasformare una scelta provvisoria in una condizione di lunga durata. Il problema non riguarda, dunque, soltanto il contenuto della misura adottata, ma anche il tempo entro il quale l’autorità giudiziaria è chiamata a verificarne la persistente necessità e a definire in modo stabile l’assetto familiare. In quest’ottica il caso si collega, più in generale, al tema dell’effettività dei tempi della giustizia familiare e minorile, dove «l’urgenza è un dato costante»[13]. Come noto, la riforma del processo civile ha introdotto una disciplina speciale per i procedimenti nei quali siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, prevedendo anche una riduzione dei termini processuali (artt. 473-bis.40 ss. c.p.c.; art. 473-bis.42 c.p.c.). Resta dunque da verificare se il rito prioritario introdotto dalla riforma sia effettivamente in grado di ridurre i tempi decisionali e di evitare che la misura provvisoria divenga, nella pratica, l’unica risposta stabile alla situazione di rischio.

 

3.5. Un ulteriore profilo problematico riguarda l’effettivo ricorso agli strumenti di protezione predisposti dall’ordinamento. I dati ISTAT relativi al 2024 mostrano, con riferimento agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, una significativa divaricazione tra le misure richieste e quelle effettivamente autorizzate: a fronte di 534 richieste, risultano infatti soltanto 26 ordini autorizzati, pari al 4,87%, percentuale sensibilmente inferiore rispetto a quella registrata negli anni precedenti (che si attestava al 45%)[14]. Il dato appare particolarmente rilevante se confrontato con il ricorso alle misure cautelari penali. Nello stesso anno risultano disposti 4.499 allontanamenti dalla casa familiare e 12.313 divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa[15]. Lo scarto tra questi numeri, pur costituendo un dato parziale – poiché rileva le sole misure effettivamente applicate e non anche le richieste formulate – e da leggere all’interno di un contesto applicativo assai complesso, segnala una marcata asimmetria tra strumenti civili e strumenti penali di protezione. Esso sollecita, dunque, ad interrogarsi sul ruolo concretamente svolto dagli ordini di protezione civili e sul coordinamento tra i diversi livelli di tutela, specie nei procedimenti in cui alla denuncia penale si affianchino domande relative all’affidamento, al collocamento dei minori e alla regolazione dei rapporti familiari.

È proprio nei casi di mancato o insufficiente coordinamento tra le diverse sedi di tutela che la misura provvisoria rischia di consolidarsi nel tempo. Da questa prospettiva emerge l’ambivalenza della misura di protezione adottata nel Caso Ubeda: nelle more del giudizio su maltrattamenti o abusi familiari, il protratto collocamento dei minori in una struttura protetta, e la conseguente permanenza della madre accanto a loro, possono trasformare l’accoglienza da strumento di sicurezza in fattore di compressione della vita personale e familiare. È in questo slittamento che si colloca il rischio di vittimizzazione secondaria: la persona offesa, anziché essere sostenuta nel recupero della propria autonomia, continua a subire il peso della violenza attraverso le forme istituzionali della protezione[16].  Una misura nata per liberare dal pericolo non dovrebbe, per inerzia istituzionale, divenire una condizione ordinaria e protratta di compressione della vita privata e familiare delle vittime.

3.6. In questa cornice, assume particolare rilievo il momento successivo all’accoglienza emergenziale: quello in cui la protezione deve tradursi in un percorso concreto di accompagnamento verso l’autonomia abitativa della donna e dei figli, così da evitare che la dipendenza economica e l’assenza di alternative residenziali finiscano per favorire il ritorno alla convivenza con l’ex compagno. Il riferimento è a quel panorama, ancora frammentario e territorialmente disomogeneo, di case di semi-autonomia, co-housing, housing temporaneo, contributi all’affitto e progetti di reinserimento abitativo, attualmente finanziati in Italia soprattutto a livello regionale, locale o dal Terzo settore. Mentre i centri antiviolenza e le case rifugio risultano oggetto di rilevazioni ufficiali più puntuali[17], i percorsi successivi o alternativi alla permanenza in struttura protetta restano invece meno visibili sul piano istituzionale e non ancora inquadrati in una cornice nazionale unitaria. Tale frammentarietà conferma la necessità di interrogarsi non soltanto sulla disponibilità di luoghi sicuri nell’emergenza, ma anche sull’esistenza di soluzioni capaci di restituire alle vittime una dimensione ordinaria, autonoma e non segregante della vita.

 

3.7. All’interno della rete antiviolenza si possono distinguere essenzialmente tre tipologie di strutture. I “centri antiviolenza” sono pensati come presidi anonimi e non riconoscibili, collocati in contesti urbani accessibili, con un livello di protezione medio; le “case rifugio” anch’esse anonime, non riconoscibili e a indirizzo segreto, sono caratterizzate da un grado di protezione più elevato; e, infine, le “case per l’autodeterminazione”, che si collocano in una fase diversa del percorso di fuoriuscita dalla violenza, mirando a ricostruire relazioni mediate con il contesto sociale e a favorire la progressiva autonomia della donna. Esse non rispondono, dunque, alla sola esigenza emergenziale di messa in sicurezza, ma alla diversa finalità di accompagnare l’uscita dalla protezione residenziale, evitando che l’accoglienza si traduca in una permanenza indefinita entro strutture protette[18]. In questa prospettiva, potrebbe assumere rilievo la sperimentazione di forme di semi-autonomia abitativa, quali il co-housing o l’housing temporaneo in case per l’autodeterminazione o alloggi in affitto agevolato. Tali soluzioni dovrebbero poter essere valutate dalle autorità competenti come possibili alternative all’accoglienza protratta in casa rifugio, anche nelle more dei procedimenti penali, civili o minorili. Ciò dovrebbe valere, in particolare, nei casi in cui l’autorità giudiziaria non possa, o non ritenga opportuno, disporre l’assegnazione della casa familiare alla donna, oppure autorizzare il trasferimento della persona offesa e dei minori in un Paese estero, come accaduto nel caso esaminato.

 

3.8. Un utile termine di confronto è offerto dall’esperienza spagnola, nella quale la rete di accoglienza per le donne vittime di violenza di genere è organizzata secondo una scansione progressiva e temporalmente definita. In alcune discipline regionali, infatti, sono previsti limiti massimi di permanenza nelle diverse strutture – dai centros de emergencia alle casas de acogida, sino ai pisos tutelados o alle viviendas semiautónomas – così da evitare che l’accoglienza emergenziale si trasformi in una condizione indefinita[19]. Il sistema spagnolo appare, inoltre, orientato a superare la mera logica dell’accoglienza emergenziale, riconoscendo alle vittime una posizione di accesso prioritario agli alloggi protetti, agli aiuti alla locazione e, in alcuni casi, a misure abitative di lunga durata[20]. In tale quadro, assumono rilievo anche l’art. 28 della Ley Orgánica 1/2004, che riconosce alle donne vittime di violenza di genere una posizione preferenziale nell’accesso agli alloggi protetti e alle residenze pubbliche; l’art. 11 del Real Decreto-ley 11/2020, che ha introdotto nel Piano statale per l’abitazione un programma di aiuto volto a garantire una soluzione abitativa immediata alle vittime di violenza di genere, alle persone sfrattate, senza dimora o particolarmente vulnerabili; nonché gli artt. 35-42 del Real Decreto 42/2022, con cui tale programma è stato inserito stabilmente nel Piano statale per l’abitazione 2022-2025, prevedendo l’accesso a un’abitazione o, in mancanza, a un contributo economico idoneo a garantirne il reperimento per un periodo massimo di cinque anni. Ne emerge un modello nel quale la “casa rifugio” non costituisce l’unico orizzonte della protezione, ma si inserisce in una sequenza più ampia di interventi destinati a garantire, dapprima, la sicurezza immediata della vittima e, successivamente, il suo reinserimento abitativo e sociale[21].

 

3.9. Anche nel panorama italiano, possono essere richiamate alcune significative esperienze territoriali e regionali. Si pensi, ad esempio, al Progetto Abitare promosso nell’ambito della Casa Famiglia San Pio X alla Giudecca, realtà che a seguito di una prima accoglienza protetta di madri e figli vittime di violenza mira ad accompagnarli verso una progressiva autonomia abitativa e sociale, attraverso la sperimentazione di soluzioni residenziali meno assistite e più vicine a una dimensione ordinaria di vita. Ancora, crescente risulta oggi il numero delle iniziative a livello regionale, tra le quali può essere richiamata la recente delibera della Giunta regionale della Lombardia n. XII/5791 del 2 marzo 2026, che ha approvato il progetto “Una casa per ricominciare”, volto all’individuazione di alloggi da mettere a disposizione delle donne vittime di violenza.

Ciononostante, le soluzioni di coabitazione e co-residenza non risultano ancora sufficientemente riconosciute né valorizzate dalle politiche pubbliche, soprattutto a livello nazionale, restando spesso legate a iniziative territoriali e singoli enti del Terzo settore capaci di creare occasioni favorevoli, ma non sempre sostenute da investimenti strutturali di più ampio respiro[22]. In quest’ottica, il recente incremento del Reddito di libertà ha sicuramente rappresentato un segnale positivo di attenzione istituzionale alla dimensione economica della fuoriuscita dalla violenza, trattandosi di una misura destinata alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali[23]. Si tratta di un intervento significativo, poiché riconosce che l’emancipazione dalla violenza presuppone anche condizioni minime di indipendenza economica; al tempo stesso, esso non può sostituire la necessità di percorsi strutturati di autonomia abitativa, sostegno sociale e tempestiva definizione giudiziaria delle misure di protezione.

 

4. In conclusione, il caso Ubeda consente di cogliere un limite più generale del sistema: la protezione della vittima deve essere misurata non soltanto sulla rapidità della risposta iniziale, ma anche sulla capacità dell’ordinamento di accompagnarla, nel tempo, verso una condizione effettiva di sicurezza, stabilità e autonomia. Se, invece, tale accompagnamento viene meno e la permanenza in struttura protetta si protrae oltre il tempo strettamente necessario, la misura protettiva rischia di mutare volto: da presidio di libertà a forma di confinamento; da strumento di sottrazione al pericolo a spazio di isolamento preventivo. È in questo slittamento che si manifesta una forma peculiare di vittimizzazione secondaria: la violenza non termina necessariamente con l’allontanamento dal suo autore, ma può continuare a produrre effetti quando le forme istituzionali della protezione non siano sottoposte a un costante controllo di proporzionalità, adeguatezza e durata, e quando la giustizia non pervenga a decisioni definitive in tempi ragionevoli.

In conclusione, il rischio messo in luce dal caso Ubeda può essere colto attraverso le parole di Simone de Beauvoir, secondo cui «quando si abita una prigione senza sbarre, la cosa peggiore è che non si ha nemmeno coscienza degli schermi che ci nascondono l’orizzonte»[24]. Proteggere la vittima, in questa prospettiva, significa non solo sottrarla al pericolo, ma impedire che la protezione stessa finisca per restringere silenziosamente l’orizzonte della sua libertà.

 

 

 

[1] Corte EDU, Sez. I, Sentenza 2 luglio 2026, Ubeda e altri c. Italia, n. 9993/24.

[2] Vd. Corte EDU, sez. I, 23 settembre 2025, Scuderoni c. Italia, n. 6045/24.

[3] Per un approfondimento su questi temi, V. Bonini, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, CEDAM - Wolter Kluwers, Milano, 2018; P. Travaglino Di Nicola – F. Menditto, Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi, Commento alla legge 19 luglio, n. 69, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.

[4] Vd. §10 ECHR, Ubeda and Others v. Italy, application no. 9993/24.

[5] Scuderoni c. Italia, no. 6045/24 del 23 settembre 2025.

[6] Vd. anche M.A. co. Slovenia, no. 3400/07, § 48, 15 gennaio 2015; Kosteckas co. Lithuania, no. 960/13, § 41, 13 giugno 2017; e M.S. v. Italy, no. 32715/19, §§ 134 e 139, 7 luglio 2022.

[7] Kurt c. Austria, no. 62903/15, §§157-189, 15 giugno 2021.

[8] Cfr. d.lgs. 149/2022.

[9] Vd. art. 473-bis.70, co. 1 e 2, c.p.c..

[10] Art. 473-bis.70, comma 2, c.p.c..

[11] Art. 473-bis.70, comma 3, c.p.c..

[12] Cfr. artt. 282-bis, 282-ter e 299 c.p.p..

[13] F. Tommaseo, “Provvedimenti interinali nel nuovo rito speciale familiare”, Famiglia e Diritto, n. 4, 1 aprile 2026, p. 379 e ss.

[14] Vd. le tabelle pubblicate dall’ISTAT sul sito https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/misure-di-protezione/, relative ad ammonimenti del questore, allontanamenti attuati in via preventiva dalla Polizia Giudiziaria, nonché le misure di protezione emesse dai tribunali civili e penali nel periodo 2024-2024.

[15] Ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.

[16] Cfr. M. Lucas Arranz, S. Hurtado Villanueva, D. Paz Sanz, “¿Contribuye la estancia en casas de acogida al proceso de empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género?”, in Femeris, vol. 7, n. 1, 2022, pp. 144-161, spec. pp. 154-157, ove si evidenzia che, pur riconoscendo unanimemente la funzione protettiva delle case di accoglienza, l’83,34% delle professioniste intervistate ritiene che la permanenza in tali strutture non favorisca l’empowerment delle donne, a causa della rigidità normativa, del controllo istituzionale sulla vita quotidiana, della scarsa intimità, della temporalità della permanenza e dell’onere imposto alla vittima – e non, invece, all’autore, di lasciare la propria abitazione e “nascondersi”.

[17] Cfr. l’ultimo report ISTAT sul tema, ISTAT, I centri antiviolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza. Anno 2024, Statistiche Report, 10 marzo 2026.

[18] Vd. E. Ginelli, G. Pozzi, G. Vignati, B. Gavazzi, S. Raimondi, “Coliving per l’autodeterminazione. Abitare la relazione solidale fra donne in cerca di autonomia”, in Cohousing e coworking per donne vittime di violenza e soggetti fragili. Ripensare gli spazi abitativi e di lavoro nella ricostruzione del sé, GUP Genova University Press, 2025, pp. 94-114.

[19] Sul rapporto tra violenza di genere e diritto all’abitazione nel sistema spagnolo, v. A. Macho Carro, Violencia de género y derecho a la vivienda: análisis multinivel, in IgualdadES, n. 7, luglio-dicembre 2022, pp. 511-540; ove si distingue tra diritto all’abitazione come misura di protezione immediata e diritto all’abitazione come misura di sostegno all’autonomia delle vittime.

[20] L’art. 28 della Ley Orgánica 1/2004, del 28 dicembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, prevede che le donne vittime di violenza di genere siano considerate categorie prioritarie nell’accesso agli alloggi protetti e alle residenze pubbliche, nei termini stabiliti dalla legislazione applicabile.

[21] Per una più ampia panoramica su questi aspetti si veda A. Macho Carro, Violencia de género y derecho a la vivienda: análisis multinivel, cit., pp. 533-534.

[22] Come sottolineato da G. Costa, F. Bianchi, “Rilanciare il legame sociale attraverso pratiche di condivisione abitativa”, in la Rivista delle Politiche Sociali, n. 2/2020, p. 143 ss.

[23] Con decreto interministeriale del 17 settembre 2025, attuato dall’INPS con circolare n. 44 del 9 aprile 2026, il contributo, volto a sostenere l’autonomia personale e abitativa della donna e il percorso scolastico e formativo dei figli minori, è stato elevato fino a 530 euro mensili pro capite, per un massimo di dodici mensilità.

[24] S. de Beauvoir, Memorie d’una ragazza per bene, trad. it. di B. Fonzi, Einaudi, Torino, 1958, p. 234.