Abstract. Il contributo esamina la legge 5 agosto 2026, n. 140, che introduce nel testo unico sugli stupefacenti una nuova forma di detenzione domiciliare terapeutica per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti e una speciale modalità di definizione anticipata del processo. L’analisi assume come termine di raffronto l’affidamento in prova di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, ricostruendone non soltanto struttura e presupposti, ma anche le principali criticità emerse in oltre trent’anni di elaborazione dottrinale e di esperienza applicativa: complessità procedurale, formalismo documentale, incertezza della nozione di dipendenza, disomogeneità territoriale, insufficienza delle reti sociali e dei posti in comunità, tensione fra finalità terapeutica e logica custodiale e, soprattutto, rischio di un utilizzo strumentale della condizione di dipendenza per accedere a un regime esecutivo più favorevole di quello ordinariamente praticabile. Su questa base il contributo verifica se e in quale misura i nuovi artt. 94-ter e 94-quater siano in grado di superare tali criticità, rilevando come alcune di esse possano invece riprodursi in forma più accentuata. L’ampliamento sino a otto anni della soglia di pena, la possibilità di presentare la domanda in ogni momento e l’ingresso della prospettiva terapeutica già nella fase di cognizione accrescono infatti il rilievo che l’accertamento dell’effettività e dell’attualità della dipendenza, della sua concreta correlazione con il reato, della genuinità del percorso terapeutico e dell’idoneità individualizzata del programma assume nella selezione dei beneficiari. Il contributo dà inoltre conto del confronto con alcune esperienze straniere e dell’ipotesi, rimasta estranea alla riforma, di una messa alla prova terapeutica collocata nella fase di cognizione. Ne emerge una disciplina che, pur perseguendo finalità terapeutiche e, secondo i lavori preparatori, anche deflattive meritevoli di considerazione, rischia di trasferire e ampliare nel nuovo sistema fragilità già sperimentate nell’applicazione dell’art. 94: in particolare, il pericolo che la terapia divenga strumento per evitare il carcere e, specularmente, che il ricorso al circuito terapeutico sia utilizzato dal sistema per governare il sovraffollamento penitenziario. La tenuta della riforma dipenderà pertanto dalla capacità di mantenere distinta la tutela del diritto alla cura dalla verifica dei presupposti che possono giustificare una diversa modalità di esecuzione della pena e dall’effettiva possibilità, per i servizi e per la magistratura di sorveglianza, di compiere accertamenti individualizzati che richiedono risorse, informazioni e strutture organizzative adeguate.
SOMMARIO: 1. Genesi, obiettivi e ratio della nuova legge. – 2. Il termine di raffronto: l’affidamento in prova di cui all’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. – 3. La detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. – 4. I presupposti applicativi. – 5. Una dipendenza per evitare il carcere? – 6. La definizione anticipata del processo ex art. 94-quater d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. – 7. La comunità terapeutica quale luogo di esecuzione della pena. – 8. Copertura finanziaria, sostenibilità amministrativa e impatto sul territorio. – 9. Curare prima della condanna? L’ipotesi di una messa alla prova terapeutica. – 10. Considerazioni conclusive.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.



Stefano Amore
Antonio D'Amato