C. App. Trieste, sez. feriale, ord. 17 agosto 2026, n. 175, Pres. Picciotto, Est. Feletto
Con l’ordinanza che può leggersi in allegato, la Corte d’appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4 bis ord. pen., nella parte in cui prevedono il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena in caso di condanna per il delitto di estorsione ‘di lieve entità’. Secondo i giudici di appello, nel caso in cui le caratteristiche del fatto di reato consentano l’applicazione della circostanza attenuante introdotta dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023, il conseguente passaggio necessario in carcere per la persona condannata determinerebbe la violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.
Il giudice rimettente ha ricordato che la ratio dell’eccezione alla regola della sospensione dell’ordine di esecuzione delle condanne al di sotto dei 4 anni di reclusione, posta dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. per i reati ostativi di cui all’art. 4 bis ord. pen., risiede nella necessità di assicurare una fase di osservazione circa la pericolosità sociale della persona condannata per delitti di particolare allarme sociale prima dell’eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione. Una tale esigenza, tuttavia, non si riscontra nel caso in cui il fatto, pur ascrivibile a un delitto astrattamente individuato dal legislatore come espressivo di un disvalore certamente significativo, risulti invece in concreto scarsamente offensivo per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo.
In tali ipotesi, secondo il giudice a quo, l’impossibilità di mettere fra parentesi l’ingresso in carcere risulterebbe anzitutto intrinsecamente irragionevole, poiché è «proprio nei casi ritenuti tenui, in cui il pericolo o il danno è minimo (si pensi ad un fatto isolato, ad un profitto esiguo, ad una minaccia non grave e così via), che la presunzione di pericolosità del proprio autore non coincide con l’id quod plerumque accidit».
Inoltre, la mancata sospensione dell’ordine di esecuzione determinerebbe la violazione dell’art. 3 Cost. anche sotto un altro profilo, dal momento che «l’equiparazione in sede esecutiva di condotte criminose anche molto diverse sotto il profilo della gravità oggettiva e della pericolosità soggettiva del loro autore potrebbe configurare una risposta sproporzionata da parte del legislatore penitenziario, che comporta l’immediato accesso carcerario (desocializzante e irragionevolmente afflittivo) anche nei confronti di autori di reati non valutabili come presuntivamente pericolosi».
Infine, l’impossibilità di evitare l’ingresso nel circuito penitenziario si porrebbe anche in contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost., in quanto lesiva della funzione risocializzante assegnata alla pena in Costituzione: «se la condanna è intervenuta per una fattispecie incriminatrice ridefinita dal punto di vista del disvalore del fatto, ciò connota in modo totalmente diverso il suo autore, da ciò deve necessariamente discendere un trattamento esecutivo diverso, che tenga conto del titolo del reato per cui è intervenuta effettivamente la condanna».
(Ilaria Giugni)


